Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2025, proposto da
PE IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Puglisi, il quale agisce anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Papardo, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dal decreto ingiuntivo n. 941/2024 del Tribunale di Messina;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa PA AN ZZ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, il Tribunale di Messina ha condannato l’Azienda intimata al pagamento in favore di IO della somma di €. 49.634,57, a titolo di risarcimento danni da demansionamento professionale, oltre interessi legali, nonché a rifondere le spese del relativo giudizio, come ivi liquidate, distratte in favore dell’Avv. Puglisi.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del citato titolo ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta .
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, seppure ritualmente evocata.
Con istanza depositata il 16.11.2025, i ricorrenti hanno chiesto il rinvio della udienza camerale già fissata, rappresentando di aver avviato interlocuzioni con l’Amministrazione, ai fini della definizione in via stragiudiziale della controversia.
Pertanto, alla camera di consiglio del 18.11.2025 la trattazione del ricorso è stata rinviata al 10.2.2026.
Con atto depositato il 2.12.2025 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando di aver trovato un accordo con l’Amministrazione e di non aver più interesse alla decisione.
Alla camera di consiglio del 10.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La rinuncia depositata, infatti, è irrituale, non essendo stata sottoscritta personalmente da entrambe le parti ovvero assistita da apposita procura speciale, nè risultando che la stessa sia stata notificata all’Amministrazione intimata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 84 c.p.a.
In ogni caso, in assenza delle prescritte formalità, ritiene il Collegio che l’atto di rinuncia depositato consenta comunque la declaratoria di improcedibilità del giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 84, quarto comma, e dell’art. 35, primo comma, lett. c), alla luce della inequivocabile dichiarazione ivi contenuta di sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire.
Stante la definizione in rito e il complessivo contegno processuale delle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN AR, Presidente
Giovanni PE Antonio Dato, Primo Referendario
PA AN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AN ZZ | SE AN AR |
IL SEGRETARIO