TAR Bari, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 361
TAR
Decreto cautelare 12 giugno 2020
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TAR
Ordinanza collegiale 24 giugno 2020
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TAR
Decreto cautelare 2 luglio 2020
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TAR
Ordinanza cautelare 23 luglio 2020
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TAR
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Insussistenza di incompatibilità ambientale attuale

    Il Collegio ritiene che il trasferimento per incompatibilità ambientale sia illegittimo in quanto difetta di motivazione sia in relazione alla sede attuale di Bari, sia in relazione alla futura sede di rientro (-OMISSIS-), dovendo la valutazione essere effettuata al momento del rientro.

  • Accolto
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    La Corte ha implicitamente accolto la censura ritenendo che il trasferimento fosse illegittimo per difetto di motivazione, in particolare riguardo alla mancata considerazione della situazione del ricorrente rispetto ad altri militari.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che il gravato trasferimento difetti di motivazione sia in relazione alla sede attuale di Bari, sia in relazione alla futura sede di rientro, accogliendo pertanto il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 361
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 361
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo