Decreto cautelare 12 giugno 2020
Ordinanza collegiale 24 giugno 2020
Decreto cautelare 2 luglio 2020
Ordinanza cautelare 23 luglio 2020
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica;
- Capitaneria di Porto di -OMISSIS- in persona del Comandante pro tempore ;
- Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in persona del Comandante pro tempore;
- Capitaneria di Porto di Bari, in persona del Comandante pro tempore ;
tutti rappresentati difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento di cui al dispaccio prot. CGCCP -OMISSIS- del 19 marzo 2020, notificato il 20.03.2020, avente ad oggetto “Nota di pianificazione”;
- del provvedimento di cui al dispaccio n. -OMISSIS-, notificato il 27 marzo 2020, avente ad oggetto “Differimento”;
- nonché, per quanto di interesse:
- del foglio prot. n. 8800 in data 21.02.2020 della Direzione Marittima di Bari;
- della nota del 31.01.2020 a firma del Comandante della Capitaneria di Porto di -OMISSIS-;
- del verbale del Comando Generale – 1° Reparto in data 28.04.2020;
- di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto;
quanto ai primi e ai secondi motivi aggiunti:
- del provvedimento di cui alla nota prot. CGCCP 0062484 del 9 giugno 2020 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto- 1° Reparto – 2° Ufficio – 1^Sezione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 l’avv. AT TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota di pianificazione del 19 marzo 2020 il ricorrente - -OMISSIS- 1^ -OMISSIS- appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, in servizio presso sede di -OMISSIS- e assegnato temporaneamente a Bari ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001 dal 14 ottobre 2019 - è stato reso edotto dell’accertata incompatibilità ambientale a suo carico in ragione dei fatti addebitatigli nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- pendente dinanzi alla Procura di Foggia, con l’indicazione della successiva sede di servizio ovvero la Capitaneria di Porto di -OMISSIS- e dell’esecuzione del trasferimento “entro il mese di aprile 2020”. Con successivo dispaccio n. -OMISSIS-, notificato il 27 marzo 2020, il Comando Generale ha comunicato al ricorrente che il trasferimento sarebbe stato eseguito non più entro il mese di aprile bensì entro il mese di settembre 2020.
Sospesi i trasferimenti su tutto il territorio nazionale a cause della pandemia da ID -19, l’ordine di trasferimento esecutivo è stato infine emesso in data 9 giugno 2020, con nota del Comando Generale prot. n. -OMISSIS- del 9 giugno 2020 recante l’ordine di prendere servizio presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS- dal 5 luglio 2020.
Avverso i predetti atti insorge la parte ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio e con i successivi motivi aggiunti deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto d’istruttoria e di motivazione.
Premesso che i fatti oggetto del procedimento penale sono stati commessi il 20 giugno 2019, allorquando prestava servizio presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS- in qualità di addetto ai servizi di bordo della motovedetta -OMISSIS-, assume il ricorrente che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che egli è già da tempo collocato in altra sede, la Capitaneria di Porto di Bari, con conseguente insussistenza di alcuna situazione d’incompatibilità ambientale da rimuovere. L’Amministrazione, inoltre, avrebbe ritenuto di procrastinare il trasferimento degli altri quattro militari coinvolti nell’indagine, attualmente sottoposti a misure cautelari, sino al momento in cui decadranno dalle vigenti misure interdittive dai pubblici uffici, in tal guisa riconoscendo – implicitamente - che la mancata presenza del militare nella sede di servizio fa venir meno (anche solo in via temporanea) l’esigenza di trasferimento per incompatibilità, ma determinandosi in maniera diversa rispetto al ricorrente.
Soggiunge il ricorrente che il provvedimento di trasferimento sarebbe manifestamente superficiale in quanto manchevole di quei requisiti di “puntuale motivazione” e “attenta valutazione” sui quali la Direttiva del 2017 richiama l’attenzione proprio al fine di evitare “pericolosi automatismi” nonché privo di alcuna motivazione circa la sua personale situazione ovvero la concessione dell’assegnazione ex art. 42 del d.lgs. n. 151/2001 presso la sede di Bari in considerazione della residenza della famiglia a -OMISSIS-.
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta con ordinanza n. 439 del 23 luglio 2020 del seguente tenore: “ Ritenuto che il trasferimento per incompatibilità ambientale non interferisca con il permanere dell’efficacia dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs n. 151/2001, con la conseguenza che il ricorrente continua a prestare servizio a Bari sino al termine fissato nel provvedimento con cui tale misura è stata concessa, nonostante sia stato disposto nei suoi confronti il trasferimento a -OMISSIS-, il quale produrrà i suoi concreti effetti solo allo scadere del predetto termine;
che conseguentemente non si ravvisi il periculum in mora;
che per tale ragione la domanda cautelare in esame debba essere respinta ”.
Previo deposito di ulteriori documenti e memorie da parte del solo ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 18 settembre 2025.
2. Occorre, in via preliminare, chiarire quanto segue.
L’ordinanza cautelare n. 439 del 23 luglio 2020 è stata emanata dopo l’ordinanza istruttoria n. 901 del 24 giugno 2020, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 22 giugno 2020, con cui la Sezione ha assegnato al Comando generale delle Capitanerie di Porto il termine di 15 giorni per chiarire “ se, a seguito del disposto trasferimento per incompatibilità ambientale qui censurato, continui o meno ad essere efficace nei confronti del ricorrente l’assegnazione temporanea di cui all’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 ”.
Tali chiarimenti sono stati richiesti in quanto, come, si legge nel decreto monocratico n. 385 del 2 luglio 2020, l’ordine di movimento del 9 giugno 2020 (impugnato con i motivi aggiunti) presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS- per la data del 5 luglio 2020 ha natura e portata non chiara: “ l’effettiva natura e portata dell’atto del 9 giugno 2020 - dal quale, anche per la forma telegrafica, è possibile solo evincere la predetta data del 5 luglio 2020 – non è chiara, in particolare non essendo dato comprendere se si tratta di sola mera presa di servizio oppure di decorrenza del trasferimento, che a sua volta risulta dagli atti adottato per l’aprile 2020 e poi differito, causa emergenza “covid”, al mese di settembre 2020 ” (decreto monocratico n. 385/2020 cit.).
Siffatto adempimento istruttorio è rimasto ineseguito da parte dell’Amministrazione e la Sezione, con la su indicata ordinanza n. 439 del 23 luglio 2020, sul presupposto della non interferenza del trasferimento per incompatibilità ambientale con il permanere dell’efficacia dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs n. 151/2001 del ricorrente alla Capitaneria di Porto di Bari, ha respinto l’istanza cautelare per difetto di periculum .
L’assegnazione ex art. 42 bis , infatti, è stata disposta per l’intero triennio ovvero dall’ottobre 2019 all’ottobre 2022.
Siffatta precisazione si rende necessaria in quanto la questione, dubbia in fase cautelare, deve ritenersi invece risolta nella presente fase di merito, sebbene non risulti più alcuna attività difensiva da parte dell’Amministrazione dopo la reiezione dell’istanza cautelare.
L’Amministrazione, infatti, ha proposto appello avverso l’ordinanza cautelare, sostenendo che l’assegnazione presso la sede di Bari non sia di alcun ostacolo all’operatività del trasferimento a -OMISSIS-fin dal luglio 2020.
Deve, dunque, concludersi, che, diversamente da quanto ritenuto in fase cautelare, il ricorrente sia stato trasferito dalla Capitaneria di Porto di Bari a quella di -OMISSIS-per un’incompatibilità ambientale verificatasi in una diversa sede di servizio, ovvero la Capitaneria di Porto di -OMISSIS- con decorrenza immediata, ovvero dal 5 luglio 2020.
Per completezza, va evidenziato che l’ordinanza cautelare è stata impugnata in via incidentale anche dall’odierno ricorrente e che entrambi gli appelli sono stati rigettati dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con l’ordinanza n. -OMISSIS- del seguente tenore:
“ Considerato che l’assegnazione del ricorrente ad altro comando ai sensi dell’art. 42-bis del testo unico sulla maternità e paternità, avente allo stato scadenza ad ottobre 2022, soddisfa:
- da un lato, l’interesse, in astratto prevalente, dell’amministrazione militare a rimuovere quanto meno in via temporanea dal comando di capitaneria di porto presso cui è sorta la situazione di incompatibilità ambientale tutti i militari coinvolti nell’indagine penale, ivi compreso il ricorrente, il cui coinvolgimento in quest’ultima è comunque marginale;
- dall’altro lato le esigenze familiari addotte dal medesimo ricorrente, da ultimo rappresentate con il deposito della certificazione di gravidanza a rischio della moglie, a non essere trasferito a notevole distanza dal luogo di residenza della propria famiglia, tanto più nell’attuale fase di emergenza epidemiologica nazionale;
- sulla base di quanto esposto vanno pertanto respinti i contrapposti appelli cautelari ”.
3. Tanto chiarito, ritiene il Collegio che colga nel segno il primo ordine di censure proposto dal ricorrente ovvero l’insussistenza di una situazione d’incompatibilità ambientale attuale in ragione dell’assegnazione del ricorrente presso la sede di Bari ovvero in un’area geografica diversa da quella rispetto alla quale, stando ai fatti assunti a base del provvedimento di trasferimento, potrebbe eventualmente sussistere una situazione di “incompatibilità ambientale” (Capitaneria di Porto di -OMISSIS-).
I fatti addebitati al ricorrente sono gravi e, come dimostrato dall’Amministrazione, hanno avuto clamore mediatico.
Nell’ambito di una più vasta operazione di polizia giudiziaria ridenominata “-OMISSIS-”, l’odierno ricorrente è risultato indagato, in concorso con altri tre colleghi in servizio presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS- tutti addetti ai servizi di bordo della motovedetta -OMISSIS-, del delitto di cui agli artt. -OMISSIS- c.p. per aver formato un atto (facente fede fino a querela di falso) -OMISSIS-, i.e. per aver attestato nel verbale del -OMISSIS-che il comandante della motopesca denominato “-OMISSIS-” – -OMISSIS-0 navigava senza avere a bordo il certificato delle annotazioni di sicurezza, omettendo di contestare che la motopesca era sprovvisto di Logbook e di elevare la conseguente sanzione pecuniaria, nonché quella amministrativa del sequestro del pescato.
Il punto è che, come correttamente dedotto dal ricorrente, il trasferimento immediato a -OMISSIS-, nonostante l’assegnazione attuale a Bari, avrebbe richiesto una motivazione stringente che, invece, nel caso di specie è mancata.
Trattasi, peraltro, di un’assegnazione che, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, era destinata ad avere efficacia fino all’ottobre del 2022, con conseguente ontologica mancanza di attualità anche con riferimento alla sede di -OMISSIS-.
In conclusione, il gravato trasferimento per incompatibilità ambientale difetta di motivazione sia in relazione alla sede attuale di Bari, in quanto posta in un’area geografica diversa, sia in relazione alla futura sede di rientro, -OMISSIS- trattandosi di valutazione che deve essere necessariamente effettuata all’epoca del rientro, proprio in ragione della finalità di tutela dell’istituto dell’incompatibilità ambientale e, pertanto, va accolto con conseguente annullamento dell’atto gravato.
4. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON TI, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
AT TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT TE | ON TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.