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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/12/2025, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 189/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
LE RR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
CA VE Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 189 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 4 novembre 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nato il [...] a [...] ivi Parte_1
residente a[...] C.F.: C.F._1
elettivamente domiciliato in Villa Literno (CE) al Corso Umberto I n. 52, presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Noviello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 10 , nata il [...], residente in [...]di Principe (CE) Controparte_1
alla via Della Pace n. 68, C.F.: elettivamente C.F._2
domiciliata in Napoli II Traversa Via Nicolardi – Parco Avolio n. 9 presso lo studio dell'Avv. Eduardo Izzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I difensori costituiti, con nota congiunta del 11/07/2025, riportandosi congiuntamente alle conclusioni già rassegnate con note ex art. 473 bis
28 c.p.c chiedono all'adito Tribunale di pronunciare sentenza di separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 10/01/2025, premettendo Parte_1
che il 05/09/2001 in Casal di Principe si è unito in matrimonio con CP_1
, che dalla loro unione sono nati due figli (nata
[...] Persona_1
il 29/05/2012 ad Aversa) e (nata il [...] ad [...]); Persona_2
per le ragioni di cui all'atto introduttivo ha chiesto la separazione da
. Controparte_1
Nel merito ha chiesto:
I) sulla casa coniugale: disporre che la casa coniugale sita in Casal di
Principe (CE) alla III traversa Corso NT snc venga assegnata alla dott.ssa che vi abiterà unitamente alle figlie minori;
Controparte_1
pagi na 2 di 10 II) sull'affido delle minori: le figlie minori, e vengono Per_1 Per_2
affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
III)sul diritto di visita:
Il sig. eserciterà il suo diritto di visita nel seguente modo: Parte_1
-le minori staranno con il padre a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica ore 21.30 dopo la cena;
nelle settimane in cui le minori trascorreranno il weekend con il padre, quest'ultimo le terrà con sè il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; nelle settimane in cui le minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre le terrà con sè il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore
20.00;
-le minori trascorreranno i rispettivi compleanni ed onomastici con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni, rispettivamente il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre;
-le minori, inoltre, trascorreranno i compleanni e gli onomastici dei genitori con ciascuno di essi, lo stesso dicasi per la Festa della Mamma e del Papà;
-per le festività natalizie, le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il 24, il 25 e il 26 dicembre con la madre, mentre trascorreranno con il padre il 31 dicembre, il 01 Gennaio nonchè il 06 gennaio, salvo diversi accordi;
-Per le festività pasquali, le minori trascorreranno ad anni alterni il venerdì santo e la domenica di Pasqua con la madre e il sabato santo ed il lunedì in albis con il padre, salvo diverso accordi;
pagi na 3 di 10 -Per le vacanze estive, le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi del mese di agosto con ciascun genitore con obbligo reciproco di comunicazione entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diversi accordi;
IV) sul mantenimento: Il dott. , in considerazione del Parte_1
suo reddito e del numero dei giorni nei quali le minori saranno con il papà, verserà un assegno mensile per il mantenimento delle due figlie minori una somma complessiva di € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT;
sosterrà, inoltre, nella misura del 50% l'importo delle spese traordinarie;
- Il dott. trasferirà alla dott.ssa , a spese di quest'ultima, Pt_1 CP_1
la proprietà dell'autovettura Mercedes GLA TG. FB249EV e la dott.ssa volturerà a suo nome il contratto di assicurazione sostenendone CP_1
le spese, in mancanza la stessa sarà tenuta alla restituzione.
- Nulla in merito al mantenimento per i coniugi, poiché gli stessi si dichiarano autosufficienti;
Con comparsa di costituzione e risposta del 06/04/2025 la resistente aderiva alle conclusioni di parte ricorrente di cui ai punti Controparte_1
I, II, III rispettivamente relativi all'assegnazione della casa coniugale, all'affido dei minori e al diritto di visita senza operare alcuna contestazione, contestando solo l'ammontare del mantenimento previsto per le minori, la stessa chiedeva all'adito Tribunale di: disporre quale assegno provvisorio di mantenimento per le due minori la somma di euro
1000,00 ciascuno per un totale di euro 2000,00 oltre rivalutazione istat come per legge ed oltre 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative e di abbigliamento secondo il protocollo del CNF, il tutto coerentemente al tenore di vita tenut o in costanza di matrimonio.
pagi na 4 di 10 All'udienza del 07/04/2025 dopo aver ascoltato le parti, la Giudice si riservava;
sciolta la riserva con ordinanza del 17/04/2025 così provvedeva in via provvisoria ed urgente:
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente ai sensi dell'articolo 191 cod. civ., come modificato dalla legge 55/2015
- Affida le figlie minori e a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale
è affidata la gestione ordinaria;
- Assegna la casa familiare alla madre quale genitore collocatario delle minori;
- Obbliga a corrispondere a , per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento delle figlie minori, 1.000,00 euro mensili, con decorrenza a far data dalla domanda, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
- Quanto agli incontri con il padre, si disciplinano come da ricorso, stante l'accordo sul punto, e pertanto: le minori staranno con il padre a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica ore 21.30 dopo la cena;
nelle settimane in cui le minori trascorreranno il weekend con il padre, quest'ultimo le terrà con sè il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; nelle settimane in cui le minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre le terrà con sè il mart edì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; le minori trascorreranno i rispettivi compleanni ed onomastici con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni, rispettivamente il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre;
le minori, inoltre, trascorreranno i compleanni pagi na 5 di 10 e gli onomastici dei genitori con ciascuno di essi, lo stesso dicasi per la festa della mamma e del papà; per le festività natalizie, le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il 24, il 25 e il 26 dicembre con la madre, mentre trascorreranno con il padre il 31 dicembre, il 01 Gennaio nonché il 6 gennaio, salvo diversi accordi;
-per le festività pasquali, le minori trascorreranno ad anni alterni il venerdì santo e la domenica di Pasqua con la madre e il sabato santo ed il lunedì in Albis con il padre, salvo diverso accordi;
-Per le vacanze estive, le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi del mese di agosto con ciascun genitore con obbligo reciproco di comunicazione entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diversi accordi;
stante le difficoltà e il rifiuto di comunicazi one emerso in udienza tra le parti, si ammonisce espressamente la coppia genitoriale ex art. 333 cod. civ. a comunicare tra loro in via diretta e immediata, a mezzo telefono o messaggistica istantanea, senza l'intermediazione di terze persone, né tantomeno coinvolgendo le figlie minori nelle proprie dinamiche conflittuali, osservando un comportamento e un linguaggio di reciproco rispetto e di proficua collaborazione nell'esercizio della genitorialità nell'interesse delle figlie;
i genitori sono invitati a un percorso psicologico, se del caso anche condiviso, di sostegno alla genitorialità al fine di elaborare la crisi coniugale in atto e di acquisire le necessarie strategie di approccio alle figlie minori per accompagnarle nel rit rovare un nuovo equilibrio familiare, che restituisca a tutti i componenti, ma alle minori in particolare, la necessaria serenità;
pagi na 6 di 10 avvisa espressamente i genitori che la decisione di affido con diviso è assunta in via provvisoria, sic stantibus rebus, ma dovrà essere, fatalmente, rimeditata, se le dinamiche disfunzionali emerse continueranno a esporre a pregiudizio e Rilevato la Per_1 Per_2
necessità e l'opportunità nel loro interesse, rinvia per ascolto delle minori e all'udienza del 2 luglio 2025 ore 12. Per_1 Persona_2
All'udienza del 02/07/2025, la Giudice procedeva all'ascolto delle minori, al termine del quale, le parti chiedevano di rimettere la causa in decisione, con la conferma dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del
17/04/2025; quivi La Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava l'udienza al 13/10/2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis n. 28 c.p.c disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 04/11/2025 la Giudice lette le note depositate dalle parti rimetteva la causa al Collegio per la decisione e gli atti al PM per le sue conclusioni.
In data 04/11/2025 il PM ha apposto il proprio visto.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 17/04/2025 così riportati:
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente ai sensi dell'articolo 191 cod.
pagi na 7 di 10 civ., come modificato dalla legge 55/2015
- Affida le figlie minori e a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale
è affidata la gestione ordinaria;
- Assegna la casa familiare alla madre quale genitore collocatario delle minori;
- Obbliga a corrispondere a , per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento delle figlie minori, 1.000,00 euro mensili, con decorrenza a far data dalla domanda, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
- Quanto agli incontri con il padre, si disciplinano come da ricorso, stante l'accordo sul punto, e pertanto: le minori staranno con il padre a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica ore 21.30 dopo la cena;
nelle settimane in cui le minori trascorreranno il weekend con il padre, quest'ultimo le terrà con sè il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; nelle settimane in cui le minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre le terrà con sè il mart edì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; le minori trascorreranno i rispettivi compleanni ed onomastici con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni, rispettivamente il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre;
le minori, inoltre, trascorreranno i compleanni e gli onomastici dei genitori con ciascuno di essi, lo stesso dicasi per la festa della mamma e del papà; per le festività natalizie, le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il 24, il 25 e il 26 dicembre con la madre, mentre trascorreranno con il padre il 31 dicembre, il 01 Gennaio nonchè il 6 gennaio, salvo diversi accordi;
pagi na 8 di 10 -per le festività pasquali, le minori trascorreranno ad anni alterni il venerdì santo e la domenica di Pasqua con la madre e il sabato santo ed il lunedì in Albis con il padre, salvo diverso accordi;
-Per le vacanze estive, le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi del mese di agosto con ciascun genitore con obbligo reciproco di comunicazione entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diversi accordi;
stante le difficoltà e il rifiuto di comunicazi one emerso in udienza tra le parti, si ammonisce espressamente la coppia genitoriale ex art. 333 cod. civ. a comunicare tra loro in via diretta e immediata, a mezzo telefono o messaggistica istantanea, senza l'intermediazione di terze persone, né tantomeno coinvolgendo le figlie minori nelle proprie dinamiche conflittuali, osservando un comportamento e un linguaggio di reciproco rispetto e di proficua collaborazione nell'esercizio della genitorialità nell'interesse delle figlie;
i genitori sono invitati a un percorso psicologico, se del caso anche condiviso, di sostegno alla genitorialità al fine di elaborare la crisi coniugale in atto e di acquisire le necessarie strategie di approccio alle figlie minori per accompagnarle nel ritrovare un nuovo equilibrio familiare, che restituisca a tutti i componenti, ma alle minori in particolare, la necessaria serenit à.
In merito ai provvedimenti accessori, stante la richiesta di entrambi coniugi di confermare i provvedimenti provvisori e l'assenza di emergenze processuali che ne determinano la modifica, va confermato quanto statuito in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 17/04/2025.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
pagi na 9 di 10
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato il Parte_1
28/07/1976 a Casal di Principe – CE-)e (nata [...] Controparte_1
a Napoli) ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
b) in merito ai provvedimenti accessori conferma l'ordinanza del
17/04/2025, riportata in parte motiva e da intenersi qui riportata e trascritta c)ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casal di
Principe(Atto n°60, parte II, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2011) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 10/12/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
CA VE LE RR
pagi na 10 di 10