CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 434/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25004016850 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1005/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorrevano Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avverso avviso di liquidazione Imposta di Registro n.RE9925004016850, notificato dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Genova, relativo all'atto di compravendita del 20.12.2024 di un immbile ad uso abitativo ed un box siti in Indirizzo_1.
I ricorrenti eccepiscono quanto segue:
-nel testo dell'atto di compravendita la parte acquirente richiedeva, in relazione all'unità immobiliare abitativa e relativo posto auto di pertinenza l'applicazione dell'aliquota 2% (due per cento) relativa all'imposta di registro, a tal uopo dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del regime agevolato di cui alla nota II-bis, articolo 1 tariffa Parte I allegata al Testo Unico di cui al D.P.R.
26 aprile 1986 numero 2 131;
-la parte acquirente dichiarava nello stesso atto di essere a conoscenza che l'aliquota 2% (due per cento) dell'imposta di registro si sarebbe applicata al predetto atto di acquisto a condizione che la stessa, entro un anno dalla data di stipula, avesse proceduto ad alienare le unità immobiliari site in Indirizzo_2
, ed allora di propria titolarità, per il citato diritto in forza di precedente atto di acquisto agevolato;
-successivamente, in forza di atto di compravendita del 27 febbraio 2025 i ricorrenti compravendevano l'appartamento e il locale ad uso box siti in Indirizzo_2 acquistati in forza di atto di compravendita del 26 settembre 2007;
-chiedono, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria di onorari e spese di lite
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-i ricorrenti, proprietari di un immobile a uso abitativo sito in Indirizzo_1, per il cui acquisto hanno fruito delle agevolazioni prima casa, con atto di compravendita del 20 dicembre 2024, hanno dichiarato di destinare il locale ad uso box, acquistato con lo stesso atto, a pertinenza dell'appartamento di loro comproprietà e pure oggetto di acquisto;
-al momento del rogito i ricorrenti erano comproprietari di un altro locale ad uso box anch'esso sito nel
Comune di Genova e gli stessi si erano impegnati, nell'atto di compravendita citato, a rivenderlo entro un anno dalla data di stipula dell'atto medesimo;
-in ottemperanza a tale impegno i ricorrenti hanno proceduto alla vendita del primo box unitamente all'appartamento di Indirizzo_2, con atto di compravendita del 27 febbraio 2025;
-si ritiene, che la disciplina fiscale agevolativa per la “prima casa” debba trovare unitaria applicazione anche rispetto alla pertinenza dell'abitazione, nell'ipotesi in cui il nuovo acquisto agevolato riguardi anche una nuova pertinenza , purche' della medesima categoria catastale, come nel caso in esame, e ciò alla luce del principio generale, comunemente accolto anche in ambito fiscale, emergente dagli artt. 818 e
817 c.c., fondante l'estensione alla pertinenza del medesimo regime giuridico del bene principale, come indicato dall' art. 23 comma 3, d.p.r. n. 131/1986.
La Corte ritiene, pertanto, accoglibile il presente ricorso, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €uro 500,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l' ufficio resistente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 434/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25004016850 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1005/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorrevano Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avverso avviso di liquidazione Imposta di Registro n.RE9925004016850, notificato dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Genova, relativo all'atto di compravendita del 20.12.2024 di un immbile ad uso abitativo ed un box siti in Indirizzo_1.
I ricorrenti eccepiscono quanto segue:
-nel testo dell'atto di compravendita la parte acquirente richiedeva, in relazione all'unità immobiliare abitativa e relativo posto auto di pertinenza l'applicazione dell'aliquota 2% (due per cento) relativa all'imposta di registro, a tal uopo dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del regime agevolato di cui alla nota II-bis, articolo 1 tariffa Parte I allegata al Testo Unico di cui al D.P.R.
26 aprile 1986 numero 2 131;
-la parte acquirente dichiarava nello stesso atto di essere a conoscenza che l'aliquota 2% (due per cento) dell'imposta di registro si sarebbe applicata al predetto atto di acquisto a condizione che la stessa, entro un anno dalla data di stipula, avesse proceduto ad alienare le unità immobiliari site in Indirizzo_2
, ed allora di propria titolarità, per il citato diritto in forza di precedente atto di acquisto agevolato;
-successivamente, in forza di atto di compravendita del 27 febbraio 2025 i ricorrenti compravendevano l'appartamento e il locale ad uso box siti in Indirizzo_2 acquistati in forza di atto di compravendita del 26 settembre 2007;
-chiedono, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria di onorari e spese di lite
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-i ricorrenti, proprietari di un immobile a uso abitativo sito in Indirizzo_1, per il cui acquisto hanno fruito delle agevolazioni prima casa, con atto di compravendita del 20 dicembre 2024, hanno dichiarato di destinare il locale ad uso box, acquistato con lo stesso atto, a pertinenza dell'appartamento di loro comproprietà e pure oggetto di acquisto;
-al momento del rogito i ricorrenti erano comproprietari di un altro locale ad uso box anch'esso sito nel
Comune di Genova e gli stessi si erano impegnati, nell'atto di compravendita citato, a rivenderlo entro un anno dalla data di stipula dell'atto medesimo;
-in ottemperanza a tale impegno i ricorrenti hanno proceduto alla vendita del primo box unitamente all'appartamento di Indirizzo_2, con atto di compravendita del 27 febbraio 2025;
-si ritiene, che la disciplina fiscale agevolativa per la “prima casa” debba trovare unitaria applicazione anche rispetto alla pertinenza dell'abitazione, nell'ipotesi in cui il nuovo acquisto agevolato riguardi anche una nuova pertinenza , purche' della medesima categoria catastale, come nel caso in esame, e ciò alla luce del principio generale, comunemente accolto anche in ambito fiscale, emergente dagli artt. 818 e
817 c.c., fondante l'estensione alla pertinenza del medesimo regime giuridico del bene principale, come indicato dall' art. 23 comma 3, d.p.r. n. 131/1986.
La Corte ritiene, pertanto, accoglibile il presente ricorso, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €uro 500,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l' ufficio resistente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.