Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
f
TRIBUNALE DI TREVISO sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro R. Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA ad esito del deposito di note ex art. 127 c.p.c. nella causa iscritta al n 516/23 R .G. tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Moro e Camilla cenci Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio come da delega in atti
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mezzomo e Francesco Controparte_1
Barillà presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
e con l'avvocato Paolo Maria Cheversani del foro di Venezia Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggetto:danno differenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di -che produce manufatti in Controparte_1 acciaio Inox per ristorazione professionale- dal 1989 al pensionamento del 31 ottobre
il tutto in via continuativa per l'intero arco della giornata lavorativa, senza rotazione e senza pause di recupero.
, costituitasi, ha contestato la necessità di sollevare pesi da terra essendo a CP_1 disposizione del lavoratore apposite attrezzature da sollevamento;
ha affermato che la postazione lavorativa del ricorrente era conforme ai requisiti ergonomici di legge in quanto dotata di un piano di lavoro che consentiva la lavorazione dei pezzi in orizzontale senza alzare le braccia sopra il piano delle spalle;
ha dedotto che dal 2015 Parte_1 era stato nominato responsabile della linea produttiva sicchè il suo lavoro consisteva nell'assistenza e formazione dei lavoratori più giovani o nel ripristino dei soli "pezzi speciali"; che nel gennaio 2017 era stata messa a disposizione una apposita "tavola girevole" che si era, però, rifiutato di utilizzare;
che l'azienda aveva redatto i Parte_1 documenti di valutazione dei rischi di legge e che tanto il rischio da Movimenti Ripetuti per la mansione di Addetto Pulitura Lavelli e Caldaie e Pentole quanto il rischio da
Movimentazione Manuale dei Carichi risultavano al massimo accettabili;
che dall'ottobre
2017 il ricorrente era stato nominato preposto, che aveva sempre seguito i corsi per la sicurezza;
che era stato cacciatore così sussistendo una causa alternativa di rischio.
è stato autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione che si è CP_1 costituita.
La causa è stata istruita a mezzo di prove orali.
2.Premesso che è pacifico che il ricorrente ha almeno fino al 2015, svolto sempre (cioè, senza alcuna rotazione) le stesse mansioni, consistenti nella pulitura dai residui di saldature di pentole e lavelli e da effettuarsi mediante strumenti vibranti quali levigatrici e mole e che è altresì certo trattarsi di manufatti di dimensioni e pesi anche rilevanti, la necessità tanto di movimentare pesi con una certa continuità quanto di effettuare movimenti ripetiti, anche con le braccia sopra le spalle o con più o meno ampie oscillazioni delle braccia è univocamente risultata dall'istruttoria svolta, così come già era CP_ emersa dall'istruttoria svolta nella causa intentata nei confronti di
A titolo di esempio, il teste (che già aveva dichiarato che il lavoro del pulitore, Tes_1 considerato usurante in generale, richiedeva, quanto a , di compiere ampi Tes_2 movimenti "anche con le braccia alzate verso l'alto perché la pentola messa sul piano di lavoro raggiunge un'altezza per la cui lavorazione occorre necessariamente alzare le braccia oltre le spalle;
in più lo strumento (motore a corda) è pesante e ha una forza di 5 cavalli;
in più per togliere la saldature bisogna premere") ha dichiarato"quando si levigava il pentolame più grande il movimento era semirotatorio, per levigare tutta la parte circolare esterna della pentola, il movimento era con le braccia all'altezza delle spalle e si effettuava un movimento rotatorio all'incirca all'altezza delle spalle e le mani all'altezza circa degli occhi, da lì si effettuava una rotazione delle spalle per muovere la levigatrice assecondando la forma circolare della pentola.Per le pentole più piccole il movimento era analogo soltanto che le braccia venivano alzate di meno".
La necessità di alzare le braccia sopra le spalle per la pulitura delle pentole grandi è stata confermata anche dai testimoni introdotti dal resistente, ed avendo il caporeparto ON dichiarato che le pentole grandi "potevano essere circa 5 a settimana come 20 come nessuna al mese", neanche può ritenersi che -come ha suggerito il secondo teste del CP_ resistente le pentole "grandi" fossero di numero così irrisorio da rendere sostanzialmente trascurabili i movimenti che richiedono di tenere le braccia in posizione più alta rispetto alle spalle.
Ciò che, in ogni modo, rileva è che è indubbio che il lavoro che ha svolto a Tes_2 tempo pieno per decenni ha richiesto costantemente l'uso di strumenti vibranti, taluni
(almeno) dei quali richiedenti forza per l'uso ("il ricorrente usava smerigliatrici assiali o angolari, quest'ultima detta flex, sull'estremità veniva applicato un abrasivo che veniva usato per smerigliare l'interno del manufatto e le altre parti. Per usare queste smerigliatrici era necessario schiacciare lo strumento abrasivo sulla saldatura da abradere, pertanto era necessario utilizzare molta forza nelle braccia;
anche per tenere fermo lo strumento era necessario applicare forza" ha dichiarato che ha Testimone_3 aggiunto "io stesso ho utilizzato questi strumenti, li ho utilizzati presso per CP_1 piccole rifiniture e li uso dove lavoro attualmente" ; e la precisione della testimonianza Con riportata la rende assai più credibile della generica affermazione di secondo la quale l'uso dei vari strumenti abrasivi non richiedeva l'applicazione di "una forza particolare"), in associazione ad altrettanto continui movimenti ripetitivi (necessari, anche intuitivamente, per eliminare le tracce di saldatura) talvolta con le braccia alzate sopra le spalle e comunque sempre alzando e abbassando le braccia con il ritmo necessario per la pulizia delle forme cilindriche;
e ciò senza che sia risultata la dotazione di particolari strumenti di ausilio in quanto l'introduzione della “tavola girevole con piatto mobile” è, a detta dello stesso resistente, intervenuta solo nel gennaio 2017 e nessun altro strumento simile è nella memoria difensiva menzionato, così da non risultare anche comprensibile l'accenno Con di (che nel 2015 ha cessato il rapporto con ) al “macchinario che girava”, da CP_1 nessun altro testimone menzionato.
Neanche l'istruttoria consente di escludere che il lavoro comportasse altresì movimentazione manuale dei carichi, in quanto anche ha dichiarato che, esistenti Tes_4 in azienda un transpallet ed un muletto, il transpallet veniva usato secondo le necessità e con esso si poteva sollevare la pentola fino all'altezza (110 cm) del piano di lavoro, ciò che, però, non escludeva che fosse il lavoratore a dover spostare la pentola dal transpallet al piano di lavoro;
e poiché “le pentole più leggere venivano portate da terra al piano di lavoro a mano” e le pentole più pesanti arrivavano a 100 kg è chiaro che lo spostamento manuale da traspallet a piano di lavoro era piuttosto impegnativo mentre, per altro verso, trattandosi di lavorare circa 30 pentole al giorno (così Lot), si è chiaramente in presenza di una movimentazione di carichi senz'altro costante. CP_ La CTU svolta nel procedimento nei confronti dell (prodotta dal ricorrente) ha, sul punto, confermato la relazione medico legale di parte che, citando letteratura anche CP_ internazionale e/o proveniente da ha rappresentato che “nel caso delle spalle le modalità a rischio per tali patologie sono, come citate nelle Linee Guida per tali forme, i lavori che comportano abitualmente movimenti ripetuti o impegno “forza” della spalla.
Nelle suddette Linee Guida sono segnalate le lavorazioni potenzialmente a rischio quali: posture incongrue (lavorare con le mani sopra la testa o con i gomito alzati iper più di due ore al giorno), impiego di forza (afferrare con le dita di una mano oggetti che pesano più di 1 kg, afferrare con l'intera mano oggetti che pesano più di 4,5 kg), movimenti ripetitivi
(effettuare movimenti ripetuti con collo, spalle, gomiti e polsi, ogni pochi secondi per più di due ore al gironi), colpi ripetuti (dare colpi con l amano), movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio”;altresì precisando che i fattori di stress per gli arti superiori risultavano anche dai vari giudizi di idoneità in quanto, in ogni visita, i fattori di rischio ricordati erano (tra glia altri), le vibrazioni, la postura,i movimenti ripetuti
E, considerando quanto sopra (nonché la assoluta ed estrema genericità di quanto accennato sull'essere, o essere stato, il ricorrente cacciatore, quale possibile causa alternativa), non può che risultare del tutto convincente la conclusione del CTU dott.
secondo cui “la mansione cui è stato adibito il periziando soddisfa i requisiti sopra Per_1 ricordati per poter rientrare nel novero della patologia lavoro correlata”.
Presente il nesso di causa tra malattia (“lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra
e sinistra”) ed attività lavorativa, il datore di lavoro non ha provato l'adempimento dell'obbligo di protezione e sicurezza su di sé gravante.
Come anche evidenziato dal ricorrente manca la valutazione del rischio da vibrazioni, pur essendo nei DVR prodotti esposta l'esistenza -in generale- di tale rischio anche per il sistema braccio-spalla e pur essendo indiscutibile che le levigatrici, mole e strumenti simili quotidianamente e continuativamente usati dal ricorrente, trasmettono vibrazioni nocive proprio per la spalla.
La scheda 7 del DVR del 2017 prodotto sub 12 evidenzia rischio giallo (livello di attenzione) per MMC per gli uomini con età superiore a 45 anni addetti a pulitura di caldaie, lavelli e pentole e a pagina 60 del DVR del 2020 (doc. 14) il rischio è rosso
(elevato) per MMC di manufatti superiori a 25 kg (che non è smentito sia il peso minimo dei manufatti movimentati, anche fosse solo per spostarli dal transpallet al piano di lavoro). Considerando che -come affermato da i transpallet per aiutare il sollevamento dei Tes_1 manufatti di più grandi dimensioni erano stati introdotti in tempi relativamente recenti, è Parte_ evidente che il rischio da non poteva che essere superiore nei periodi precedenti ed un tanto -unitamente all'assenza di valutazioni (almeno note) sul pure evidentissimo possibile rischio da vibrazioni per l'utilizzatore in modo costante di strumenti necessariamente vibranti- costituisce violazione sia dell'obbligo di valutare (in termini concreti ed effettivi, ciò che nei pure verbosissimi DVR non si riscontra affatto) i rischi che dell'obbligo di (di nuovo in termini concreti ed effettivi) intervenire per tentare, nei limiti del possibile, di tali rischi, una volta individuati, limitare.
Limitazione che avrebbe potuto (e dovuto) essere almeno tentata valutando (ed eventualmente disponendo, sempre se ragionevolmente possibile) la rotazione delle mansioni, e/o la predisposizione di pause veramente adeguate alla peculiarità della mansione (anche in considerazione dell'età del lavoratore), il tutto insieme ad una sorveglianza sanitaria non superficialmente rutinaria (la prima limitazione per il ricorrente risulta nel 2019, ma se nel 2017 vi era già stato un intervento chirurgico alle spalle, anche se per patologia non direttamente lavoro correlata, non è possibile che qualche sintomo non si fosse rivelato anche negli anni precedenti) e ad una certa sorveglianza anche sulle modalità in cui il lavoratore rendeva la prestazione (risulta dall'istruttoria che la tavola rotante acquistata nel 2017 non fosse stata utilizzata con costanza da nessuno degli operai ed, altresì, che l'uso del transpallet, quando introdotto, fosse rimesso all'iniziativa dei lavoratori;
ma tra gli obblighi del datore di lavoro vi è anche quello di impartire direttive sulle modalità più confacenti alla conservazione della salute, e anche di controllarne l'attuazione).
Inoltre ,neanche è risultata provata la dedotta limitazione delle attività materiali di pulitura dal 2015, in quanto nessuno dei testimoni ha diversificato il lavoro di tra Parte_3 prima e dopo il 2015 e la nomina a caporeparto non è certo incompatibile con la prosecuzione dell'ordinario lavoro, in aggiunta alla eventuale supervisione del lavoro altrui.
Fondato per quanto sopra il ricorso, è -come detto- agli atti la CTU espletata dal dott.
e tale CTU non è stata dal ricorrente messa in contestazione. Per_1
Il CTU ha verificato che “l'attuale quadro clinico apprezzabile a carico del periziando è sostenuto sia da una soggettività che da una obiettività. Soggettivamente la p.l. lamenta algie alle spalle anche in posizione seduta nonché difficoltà ad articolarle. Per quanto attiene all'obiettività si apprezza la presenza di una cicatrice chirurgica in sede anteriore della spalla sia destra che sinistra della lunghezza di cm 12 filiforme. La digitopressione sulla borsa subacromion deltoidea della spalla destra viene definita dolente. Per quanto attiene la capacità articolare il movimento di proiezione anteriore innalzamento è possibile fino a 110° a destra e 120° a sinistra (nella norma 180°), mentre il movimento di abduzione innalzamento è possibile fino a 90° bilateralmente. Per quanto attiene i movimenti complessi ovvero di portare la mano dietro la testa e dietro la schiena questi sono possibili, rispettivamente, per circa la metà e fino alle natiche”.
Il CTU ha -con valutazione concorde anche da parte del C.T.P. del ricorrente- escluso che l'intervento chirurgico alle spalle (in relazione al quale in questa sede viene richiesto il risarcimento del danno biologico temporaneo) sia stato conseguenza della tendinopatia, essendo invece conseguenza della grave forma artrosica di cui è stata esplicitamente (e, come detto, concordemente con il C.T.P. del ricorrente) esclusa la derivazione causale dall'attività lavorativa.
Trattandosi di accertamento peritale effettuato nel 2021 su malattia da tempo stabilizzata e nulla essendo stato dedotto su eventuali modifiche medio tempore verificatesi nel ricorso del 2023 (con il quale la CTU in oggetto è stata prodotta), non vi è ragione per rinnovare l'accertamento peritale e, pertanto, va escluso il risarcimento del danno biologico temporaneo e il danno biologico permanente va quantificato nella misura del
14% come da CTU dott. . Per_1
Considerata l'età di 61 anni al momento della diagnosi e l'invalidità del 14% risulta, dalla tabelle milanesi del 2024, €3091,34 quale punto di danno biologico ed €927,40 quale incremento per la sofferenza, per un totale di €4018,74 cui va applicato il demolplicatore
0,700.
Poiché il dolore, anche determinato dall'infiammazione dei tendini della cuffia dei rotatori risulta documentata a partire dal 2012 e, pertanto, vi è senz'altro stata una penosità nel lavoro che, verosimilmente, ha permanentemente aggravato lo stato di sofferenza complessiva, è equo riconoscere l'aumento del 25% e, così, un importo totale di CP_
€49.230,10 cui va detratto quanto corrisposto dall (€14.433,32) per un totale di
€34.796,78 oltre interessi sulla somma devalutata al 2017 fino al saldo.
Quanto alla copertura assicurativa, il resistente ha, con la memoria di costituzione, prodotto due polizze ed il rischio da malattie professionali è previsto solo nella seconda di esse che, diversamente dalla prima, tra le “condizioni generali prestate” indica anche il cod. 3 “malattie professionali”.
Tale seconda polizza ha effetto dal 14 novembre 2023 con scadenza 7 luglio 2025 e le
“condizioni generali” alla sezione 4 “responsabilità civile verso i dipendenti” escludono espressamente le malattie professionali , invece previste dalle “condizioni particolari
(condizioni valide se richiamate in polizza” ed a condizione “che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la validità della presente estensione” (doc. 1 Assicurazione;
ma l'esclusione dalle condizioni generali del rischio da malattie professionali la si trova anche nel documento 23 del resistente).
Peraltro -ed anche a prescindere dall'essere la produzione in effetti tardiva e non autorizzata- neanche la polizza del periodo 2014-2015 risulta coprire le malattie professionali che sono senz'altro escluse dalla polizza relativa al 2017 prodotta sub 27.
Poiché, pertanto, l'estensione allo specifico rischio è stata pattuita per la prima volta il 17 novembre 2023 e la malattia per cui è causa si è manifestata nel 2017 e -in ogni caso- la denuncia all'assicurazione è del giugno 23 ed i fatti colposi sono ben anteriori, la domanda di manleva non è -in accoglimento delle eccezioni del terzo chiamato- accoglibile.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
decidendo definitivamente, ogni altra domanda rigettata
-condanna al pagamento a favore di di €34.796,78 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi sulla somma devalutata al 2017ed annualmente rivalutata fino al saldo.
-condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che CP_1 liquida in €5800,00 oltre oneri per competenze professionali ed €379,50 per CU e dal terzo chiamato che liquida in €4600,00 oltre oneri per competenze professionali.
Treviso,20/5/25 Il G.L.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 quale operaio addetto alla pulitura di pentole e lavelli dai residui della saldatura.
Nel 2007 gli è stata diagnosticata tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori e,con CP_ sentenza del 2018, è stata, nei confronti dell' riconosciuta l'origine professionale della malattia.
Nella presente sede agisce per il danno differenziale che quantifica in complessivi
€185.541,00.
Quanto alle modalità lavorative, il ricorrente assume essersi trattato di sollevare manufatti di grandi dimensioni e dal peso di circa 100 kg portandoli da terra all'altezza di circa 110 cm con l'ausilio di un collega ma senza attrezzature da sollevamento;
di procedere, poi, alla pulitura con l'utilizzo di strumenti vibranti con applicazione di forza a carico di entrambi gli arti dato il peso degli strumenti e l'ampiezza dei manufatti;
di mantenere le braccia alzate oltre il piano passante per le spalle, con ripetuti e stereotipici