Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' industriali per le quali sono stati stipulati, relativamente all'indennita' sostitutiva di mensa:
- per la provincia di Livorno, gli accordi collettivi 28 gennaio 1946 e 16 marzo 1946;
- per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 1 ottobre 1947;
- per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 16 gennaio 1947;
- per il Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo 24 aprile 1947;
- per il Vercellese e la Valsesia, l'accordo collettivo 24 aprile 1948;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' industriali per le quali detta indennita' e' regolata da appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori i dipendenti dalle imprese industriali delle province di Livorno, Pisa, Savona e delle zone del Verbano, Cusio, Ossola, Vercellese e Valsesia.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' industriali per le quali sono stati stipulati, relativamente all'indennita' sostitutiva di mensa:
- per la provincia di Livorno, gli accordi collettivi 28 gennaio 1946 e 16 marzo 1946;
- per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 1 ottobre 1947;
- per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 16 gennaio 1947;
- per il Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo 24 aprile 1947;
- per il Vercellese e la Valsesia, l'accordo collettivo 24 aprile 1948;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' industriali per le quali detta indennita' e' regolata da appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori i dipendenti dalle imprese industriali delle province di Livorno, Pisa, Savona e delle zone del Verbano, Cusio, Ossola, Vercellese e Valsesia.