Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2025, proposto da
AU IA EZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Ida Mendicino, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Paola n. 666/2023, pubblicata il 27/12/2023 e resa nel giudizio n. 2288/2022, con la quale il Tribunale Ordinario di Paola, sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il MIM alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dunque, per l’importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa VA LM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’epigrafato ricorso parte istante ha agito per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata, della sentenza n. 666 pubblicata il 27 dicembre 2023 dal Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, nell’ambito del procedimento n. R.G. 2288/2022, passata in giudicato, con la quale è stato così disposto: “1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso; 2) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; 3) Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano – al netto della compensazione nella misura della metà – in complessivi euro 657,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Ida Mendicino, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, dichiaratisi anticipatari, ex art 93 c.p.c .”;
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 15.3.2024 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, completa di codice fiscale relative annualità ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 27 novembre 2024;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero deve eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro (ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AS, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA LM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LM | RD AS |
IL SEGRETARIO