Articolo 9 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 8Articolo 10
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21 aprile 1942
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15 gennaio 1950
Art. 9. Determinazione del valore delle cause.

Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile .

((Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate;in tale caso il giudice puo' liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella, A))

Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entita' economica della ragione creditoria che si vuole tutelare.

Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.

Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1950
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