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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
FR NT, LA
CARRA NT, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1535/2020 depositato il 03/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da IRappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 812/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 24/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T003093000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T003098000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T003099000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio conferma la cessata materia del contendere per avvenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti Ricorrente_5 S.r.l., Ricorrente_2, Rappresentante_1 di Rappresentante_1 S.a.s., Ricorrente_1 e Ricorrente_3 impugnavano la sentenza n. 812/03/19 del 5/7/2019, depositata il 24/9/2019, con cui la CTP di Foggia aveva accolto solo parzialmente i ricorsi riuniti avverso gli avvisi di rettifica indicati in epigrafe. Gli atti impositivi -avvisi di rettifica e liquidazione n. 20161T003093000,
20161T003099000 e 20161T003098000 relativi a imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'anno 2016- traevano origine dalla rettifica del valore dichiarato in tre cessioni di diritti di superficie (durata 25 anni) per la realizzazione di impianti minieolici in agro di Orta Nova. Nelle proprie controdeduzioni depositate il 16/07/2020, l'Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato.
Tuttavia, nelle more del giudizio di secondo grado, le parti avviavano un percorso di conciliazione fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 546/92.
In data 29/12/2020 venivano sottoscritti i seguenti accordi conciliativi: - Proposta n. 500056/2020 (riferita all'atto n. 003093); -Proposta n. 500057/2020 (riferita all'atto n. 003098); -Proposta n. 500058/2020 (riferita all'atto n. 003099).
In data 29/01/2021, l'Agenzia delle Entrate depositava formalmente presso la Segreteria della Commissione
Tributaria Regionale Puglia, Sez. di Foggia, le suddette conciliazioni, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna Corte, esaminati gli atti, rileva che il deposito degli accordi conciliativi sottoscritti da entrambe le parti determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992, la conciliazione perfezionata estingue la controversia. Nel caso di specie, le parti hanno raggiunto un accordo globale sulla rideterminazione dei valori delle cessioni, accettando i termini e le modalità di pagamento delle somme liquidate.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite, come pattuito negli accordi conciliativi medesimi, si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice LA Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
FR NT, LA
CARRA NT, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1535/2020 depositato il 03/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da IRappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 812/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 24/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T003093000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T003098000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20161T003099000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio conferma la cessata materia del contendere per avvenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti Ricorrente_5 S.r.l., Ricorrente_2, Rappresentante_1 di Rappresentante_1 S.a.s., Ricorrente_1 e Ricorrente_3 impugnavano la sentenza n. 812/03/19 del 5/7/2019, depositata il 24/9/2019, con cui la CTP di Foggia aveva accolto solo parzialmente i ricorsi riuniti avverso gli avvisi di rettifica indicati in epigrafe. Gli atti impositivi -avvisi di rettifica e liquidazione n. 20161T003093000,
20161T003099000 e 20161T003098000 relativi a imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'anno 2016- traevano origine dalla rettifica del valore dichiarato in tre cessioni di diritti di superficie (durata 25 anni) per la realizzazione di impianti minieolici in agro di Orta Nova. Nelle proprie controdeduzioni depositate il 16/07/2020, l'Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato.
Tuttavia, nelle more del giudizio di secondo grado, le parti avviavano un percorso di conciliazione fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 546/92.
In data 29/12/2020 venivano sottoscritti i seguenti accordi conciliativi: - Proposta n. 500056/2020 (riferita all'atto n. 003093); -Proposta n. 500057/2020 (riferita all'atto n. 003098); -Proposta n. 500058/2020 (riferita all'atto n. 003099).
In data 29/01/2021, l'Agenzia delle Entrate depositava formalmente presso la Segreteria della Commissione
Tributaria Regionale Puglia, Sez. di Foggia, le suddette conciliazioni, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna Corte, esaminati gli atti, rileva che il deposito degli accordi conciliativi sottoscritti da entrambe le parti determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992, la conciliazione perfezionata estingue la controversia. Nel caso di specie, le parti hanno raggiunto un accordo globale sulla rideterminazione dei valori delle cessioni, accettando i termini e le modalità di pagamento delle somme liquidate.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite, come pattuito negli accordi conciliativi medesimi, si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice LA Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi