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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1896/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 dicembre 2025 alle ore 12.30, innanzi al giudice Dott. LE NZ sono comparsi:
Per 'avv. Federico Caffi oggi sostituito dall'avv. GARGINI Parte_1
Per l'avv. TA SE oggi sostituito dall'avv. CORSINI CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude come da note conclusive del 11.12.2025.
Parte opposta conclude come da note conclusive del 11.12.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
LE NZ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE NZ, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1896/2024 promossa da:
c.f./p.iva ) con l'avv. CAFFI Federico (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
(c.f./p.iva ) con l'avv. SETTE TA (c.f. Controparte_2 P.IVA_2
) C.F._2
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare, comunque e in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva di in relazione alla domanda ex art. 7 ter del D.Lgs. n. 286/2005 e/o di quella passiva di Controparte_2
con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto, ivi inclusa la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: nella denegata e francamente non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di in ogni caso e per tutti i motivi esposti Controparte_2 in narrativa, ci si oppone sin d'ora alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o è di pronta soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.648 c.p.c.; in via principale e di merito: per i motivi di cui in narrativa dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza e/o disporre l'annullamento e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
615/2024 Ing. e n. 1417/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Pistoia in data 31 luglio 2024 e notificato a Pt_1 in data 9 agosto 2024, con ogni conseguente statuizione, mandandosi assolta da tutte le domande
[...] Parte_1 avverso ad essa proposte;
in via istruttoria: I. Si insiste per l'ammissione delle prove formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. datata 29.07.2025 e, in particolare, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere probatorio gravante sulla convenuta opposta, si chiede che il Giudice adito ammetta la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che in data 28 agosto 2020 quale Committente, ha sottoscritto con , in qualità di Vettore, Pt_1 CP_3 un contratto (in seguito, anche solo il “Contratto”) avente ad oggetto l'esecuzione di attività di trasporto verso i magazzini e i clienti di (prodotto sub doc. n. 1) che mi si rammostra”; 2) “Vero che nel Contratto sottoscritto tra Pt_1 Pt_1 e (prodotto sub doc. n. 1) che mi si rammostra, le parti prevedevano, tra l'altro, all'art. 10.1. che:
[...] CP_3
“In nessun caso il Vettore potrà cedere il Contratto ovvero affidare a soggetti terzi (di seguito, i “Subvettori” o, al singolare, il “Subvettore”), a qualsiasi titolo, l'esecuzione - in tutto o in parte - delle Attività di Trasporto, salvo che ottenga la previa autorizzazione scritta della Committente” ; 3) “Vero che, con missiva a mezzo PEC dell'8 marzo 2022 (prodotta sub doc. n. 7), che mi si rammostra, diffidava dal procedere a pagamenti verso imputando CP_3 Pt_1 CP_4
a quest'ultima una serie di inadempimenti relativi ai trasporti affidatigli tra ottobre e dicembre 2021, tra cui fatturazioni per importi errati, danni alla merce trasportata, smarrimenti e ritardi nelle consegne”; 4) “Vero che nel periodo fra ottobre
2021 e gennaio 2022, presso la piattaforma sita in RA LI con LA (Bergamo), Via Enzo RR / Via Enrico
Berlinguer sn, utilizzava un'area per lo stoccaggio, il carico e il trasposto promiscuo, anche a mezzo di propri CP_3 subvettori, di merci delle società MyO S.p.A. e Consorzio Manspeed, come da documenti sub nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 che mi si rammostrano” ; 5) “Vero che nel periodo fra ottobre 2021 e gennaio 2022, presso la piattaforma sita a RA
LI con LA (Bergamo), in Via Enzo RR / Via Enrico Berlinguer sn, movimentava, anche a CP_3 mezzo di propri subvettori, con modalità di trasporto promiscuo, merci di società terze, tra cui MyO S.p.A. e Consorzio
Manspeed”; 6) “Vero che nell'area gestita da presso la piattaforma logistica di RA LI con LA CP_5
(Bergamo), Via Enzo RR / Via Enrico Berlinguer sn, in virtù del contratto di comodato del 1° settembre 2020
(prodotto sub doc. n. 16), che mi si rammostra, venivano stoccate merci di società terze, tra cui svariate biciclette, riconducibili al Consorzio Manspeed” 7) “Vero che nel periodo fra ottobre 2021 e gennaio 2022 e i subvettori da questo CP_3 incaricati, tra cui hanno provveduto al trasporto promiscuo di merci per conto di diversi Controparte_6 committenti, tra cui le società Consorzio Manspeed, MyO S.p.A. e;
Sui capitoli di prova sopra dedotti si indicano Pt_2 quali testi, anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova di parte opposta che dovessero essere ammessi, i signori:
- , presso con sede a ER (Bergamo) in Via Pastrengo sn, su tutti i capitoli di prova;
- Testimone_1 Parte_1
, residente a [...], su tutti i capitoli di prova;
- Testimone_2 Tes_3
presso Colmach s.r.l., corrente a RA LI con LA (Bergamo), in Via Enzo RR, su tutti i capitoli di
[...] prova;
- domiciliato a Torino in Via Caraglio n. 5, sul capitolo di prova n. 7; disponendo per i testi Testimone_4 chiamati opportuna prova delegata ex art. 203 c.p.c. nell'ambito del Tribunale rispettivamente competente. II. Ferma restando l'opposizione all'ammissione alle istanze istruttorie formulate dalla convenuta opposta per i motivi esposti in atti, che qui si richiamano, ed in particolare nella terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. in data 08.09.2025, nel denegato caso di ammissione, si chiede all'Ill.mo Tribunale: a. di essere abilitati a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi con i testi già indicati da a prova diretta nella citata memoria istruttoria del 29.07.2025, nonché, b. Pt_1 ammettersi i seguenti ulteriori capitoli a prova contraria (proseguendo nella numerazione già iniziata) rispetto a quelli dedotti dall'opposta, ove denegatamente, ammessi e precisamente: - rispetto ai capitoli nn. 1, 3, 3 bis e/o 5: 8) “Vero che nel periodo fra ottobre 2021 e gennaio 2022, presso la piattaforma sita in RA LI con LA (Bergamo), Via Enzo
RR / Via Enrico Berlinguer sn, utilizzava un'area per lo stoccaggio, il carico e il trasposto promiscuo CP_3 di merci, come da documenti sub nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 che mi si rammostrano, alla quale avevano accesso solo i dipendenti di medesimo che si occupavano del carico e dello scarico dei propri automezzi” 9) “Vero che CP_3 elabora gli ordini ricevuti dai propri clienti - che vengono, poi, processati dalla società logistica per il picking, oggi Pt_1
Colmach s.r.l. – e da questa affidati al vettore per la consegna” Si indicano quali testi, su entrambi i capitoli nn. 8 e 9 sopra articolati: - , presso con sede a ER (Bergamo) in Via Pastrengo sn, su tutti i Testimone_1 Parte_1 capitoli di prova;
- , residente a [...], su tutti i capitoli Testimone_2 di prova;
- presso Colmach s.r.l., corrente a RA LI con LA (Bergamo), in Via Enzo RR, Testimone_3 su tutti i capitoli di prova;
- domiciliato a Torino in Via Caraglio n. 5, sul capitolo di prova n.
7. in Testimone_4 ogni caso: - condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attore Controparte_2 opponente spese, diritti e onorari tutti di causa;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.” (cfr. nota conclusiva del 11.12.2025).
Parte opposta: “Nel merito: rigettare l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto nei limiti dalla somma capitale di € 78.263,00 oltre interessi e spese liquidate ovvero condannare al pagamento in favore di della
Pt_1 CP_2 somma capitale di € 78.263,00 ovvero alla diversa somma che sarà accertata di giustizia, con gli interessi ex artt. 4 e 5 del D.lgs n. 231/2002 dalla messa in mora (23.2.2022) al saldo, ex art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 ovvero in via subordinata ex art. 2041 c.c. Spese rifuse In via istruttoria: come da memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 e n.
3. Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati da con la memoria ex art. 171 ter primo comma c.p.c. n. 3 perché
Pt_1 afferenti quanto al capitolo 8) a circostanze irrilevanti poiché rivendica il pagamento di specifici viaggi/trazioni rese CP_2 solo per Quanto al capitolo 9) circostanza nuova mai dedotta e comunque irrilevante perché la merce di
Pt_1 Pt_1 veniva trazionata dopo essere stata caricata e sigillata dalla committente nei container. In caso di ammissione della prova orale richiesta da con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 3 ammettere a prova contraria con i testi
Pt_1 CP_2
c/o Sig. c/o RD Rent di Bussolengo, Testimone_5 Controparte_2 Persona_1
, Penthenigod A Widanalage Nihal Wilewickrama, Controparte_7 Persona_2 Tes_6
, , , ,
[...] Testimone_7 Testimone_8 Tes_9 Tes_10 Testimone_11 Testimone_12
” (cfr. nota conclusiva del 11.12.2025). Controparte_7 Testimone_13 Testimone_4 Tes_14
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 615/2024 (r.g.n. 1417/2024), regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio la deducendo: che con il decreto Parte_1 Controparte_2 opposto l'intestato Tribunale ha ingiunto il pagamento, in via solidale, della somma di euro 79.956,00 all'odierna opponente ed a , oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 2.242,00 CP_3 per compensi, euro 406,50 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
che il credito monitoriamente azionato deriverebbe da asserite e non provate prestazioni di trasporto svolte in subvezione dall'opposta in favore della e commissionatele Parte_1 dalla società a sua volta incaricata da;
che, invero, mai nessun Controparte_6 CP_3 rapporto è intercorso tra e né tra e Parte_1 Controparte_2 Parte_1 Controparte_6
posto che parte opponente ha concluso con un contratto avente ad oggetto
[...] CP_3 l'esecuzione di attività di trasporto verso i propri magazzini e clienti, a mezzo del quale le parti hanno convenuto il divieto per il vettore di cedere il contratto o affidare a terzi l'esecuzione dell'attività di trasporto senza previa autorizzazione scritta della committente;
che, peraltro, le parti, a mente dell'art. 7 ter d.lgs. n. 286/2005, hanno, altresì, disciplinato espressamente l'obbligo di manleva a carico del vettore il quale si è, dunque, assunto la responsabilità in merito alla corretta e tempestiva esecuzione delle attività di trasporto da parte dei subvettori, impegnandosi a manlevare e a tenere integralmente indenne la c ommittente da ogni conseguenza economica che potesse derivare in capo alla stessa in conseguenza del loro operato nonché per eventuali azioni dirette del subvettore per somme allo stesso dovute dal vettore medesimo;
che l'opponente ha provveduto regolarmente al saldo delle fatture emesse da , CP_3 mentre ha contestato le richieste di pagamento inviatele da e da Controparte_6 Controparte_2 sia in quanto nessun rapporto contrattuale era intercorso tra essa e le suddette società sia in quanto
[...] la stessa l'aveva diffidata dall'effettuare qualsiasi pagamento per suo conto a favore delle CP_3 stesse. L'opponente ha, dunque, eccepito la carenza di legittimazione attiva di ad agire Controparte_2 nei confronti di e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 adìto, ogni contraria ragione o eccezione respinta e previe le più opportune declaratorie di ragione e di legge, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare, comunque e in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva di in relazione alla domanda ex art. 7 ter del D.Lgs. n. 286/2005, con l'adozione Controparte_2 di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto, ivi inclusa la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: nella denegata e francamente non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di in ogni caso e per tutti i motivi esposti in narrativa, ci si oppone sin Controparte_2
d'ora alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o è di pronta soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.648 c.p.c.; in via principale e di merito: per i motivi di cui in narrativa dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza e/o disporre l'annullamento e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 615/2024 Ing. e n. 1417/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Pistoia in data 31 luglio 2024 e notificato a in data 9 agosto 2024, con ogni Parte_1 conseguente statuizione, mandandosi assolta da tutte le domande avverso ad essa proposte;
in via Parte_1 riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, anche solo parziale, della presente opposizione, accertato e dichiarato l'inadempimento di all'obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo dei servizi CP_3 di subvezione di cui in narrativa svolti da e da condannare , in persona del suo CP_4 CP_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e come tale legale rappresentante pro tempore sig. da ogni e qualsiasi pregiudizio CP_8 patrimoniale dovesse derivare alla stessa all'esito del presente giudizio e, dunque, condannare la stessa a pagare alla deducente le somme che essa fosse tenuta a corrispondere a;
in ogni caso: - condannare in persona CP_3 Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, e/o in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_3 rifondere all'attore opponente spese, diritti e onorari tutti di causa;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso”.
Si è costituita in giudizio la deducendo: di essere stata incaricata a settembre 2020 da Controparte_2
AC Planet Traporti s.r.l., a sua volta incaricata da e quest'ultimo da di CP_3 Parte_1 eseguire le trazioni della merce di con propri semirimorchi previamente caricati e sigillati Parte_1 dalla committente;
di aver effettuato, in adempimento di tale incarico, il trasporto delle merci dell'odierna opponente da settembre 2020 a gennaio 2022; che, avendo omesso di saldare Controparte_6 le fatture emesse dall'opposta, quest'ultima ha ottenuto nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo n.
2420/2022 emesso dal Tribunale di Treviso senza, tuttavia, che la successiva procedura esecutiva abbia avuto esito positivo;
che l'opposta si è vista, quindi, costretta a chiedere ed ottenere il decreto in questa sede opposto nei confronti sia di sia di in qualità di condebitori solidali ex Parte_1 CP_3 art. 7 ter d.lgs. n. 286/2005; che il decreto ingiuntivo n. 615/2024 è stato opposto anche da
[...]
, procedimento poi interrotto a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale di CP_3 quest'ultimo opponente;
che, avendo la effettuato i trasporti con propri mezzi Controparte_2 avvalendosi di due trazionisti ovvero RD Rent di GA CH KA e IT Logistic s.r.l. e non avendo mai contestato tali prestazioni, l'opposta sarebbe legittimata Controparte_6 all'azione diretta nei confronti di ex art. 7 ter del D.lgs 286/2005. La convenuta ha chiesto, Parte_1 dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia. In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto nei limiti della somma capitale di € 78.263,00 oltre interessi e spese già liquidate. Nel merito: rigettare l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto nei limiti dalla somma capitale di € 78.263,00 oltre interessi e spese liquidate ovvero condannare al pagamento in favore di Pt_1 CP_2 della somma capitale di € 78.263,00 ovvero alla diversa somma che sarà accertata di giustizia, con gli interessi ex artt. 4
e 5 del D.lgs n. 231/2002 dalla messa in mora (23.2.2022) al saldo, ex art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 ovvero in via subordinata ex art. 2041 c.c. Spese rifuse”.
Rilevato che parte opposta non ha chiesto la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, nulla è stato statuito sul punto, svolta istruttoria documentale e precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. L'opposizione svolta da è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Il presente giudizio trae origine dall'azione monitoria esperita dalla in qualità di Controparte_2 subvettore in forza dell'art. 7 ter del d. lgs. n. 286/2005 ovvero con azione diretta verso la committente principale, al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 79.956,00, oltre interessi, a Parte_1 titolo di corrispettivo dovuto per l'asserita prestazione di una serie di servizi di trasporto eseguiti tra settembre 2020 e gennaio 2022; conseguentemente, in questa sede la ha eccepito il difetto Parte_1 di legittimazione dell'opposta ad esperire l'azione diretta ai sensi dell'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, la quale spetterebbe unicamente al vettore effettivo e non a quello intermedio.
Mette conto, in primo luogo, osservare che la sollevata eccezione non ha ad oggetto la legitimatio ad causam ovvero la regolarità processuale del contraddittorio, in base a cui si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, bensì il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che, dunque, attiene al merito della controversia (cfr. Tribunale di Nola n. 886 del 19.3.2025; Cass. civ. n. 11284 del 10.5.2010; Cass. civ. n. 13756 del 14.6.2006).
Orbene, il rapporto oggetto di causa si inquadra nello schema negoziale della subvezione disciplinato dal d.lgs. n. 286/2005.
A norma dell'art. 6 ter comma 1 del d.lgs. 286/2005, nella formulazione vigente nel periodo di esecuzione dei trasporti dedotti in giudizio, “Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub- vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4 ter art. 83 bis del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”.
Il successivo art. 7 ter, inoltre, statuisce che “Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
È da dire che il legislatore con la citata disciplina ha inteso introdurre nell'ordinamento un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti del sub-vettore, il quale può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno di essi con un'azione autonoma che va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello con il quale il vettore/esecutore ha concluso il contratto di trasporto a favore del terzo/destinatario (sul punto di recente cfr. Tribunale di Piacenza Sentenza n. 6 dell'11.1.2023; Tribunale di Monza n. 302 del 30.1.2024).
Peraltro, il vettore cui fa riferimento l'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 è quello che ha esercitato in concreto l'attività di trasporto e ciò sull'assunto che la norma declina il potere di azione diretta nei confronti del mandante e/o dei vettori al singolare, mentre, altrimenti, avrebbe dovuto riconoscere l'azione diretta nei confronti del committente a tutti i vettori ivi compresi quelli che si sono semplicemente obbligati a far eseguire il trasporto;
in tale seconda ipotesi, peraltro, il committente sarebbe esposto all'azione di pagamento di tutti i vettori della catena di distribuzione indipendentemente dall'esecuzione in concreto del servizio;
i vettori intermedi, dunque, possono esperire solo l'azione di rivalsa nei confronti della propria controparte contrattuale (ex multis, Corte d'Appello di Milano n. 2423 del 3.6.2019; Corte d'Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano n. 34 del 6.4.2024; Tribunale di Monza n. 302 del
30.1.2024; Corte d'Appello di Ancona n. 1128 del 21.9.2025).
Il sub-vettore deve, quindi, provare di aver eseguito materialmente i trasporti oggetto di causa.
Tanto premesso, applicando i suddetti principi al caso di specie, è pacifico per stessa ammissione della società opposta che quest'ultima non abbia eseguito materialmente il servizio di trasporto, avendolo, invece, affidato a propria volta alle società RD Rent di e IT Logistic Persona_1
s.r.l.
Si legge, infatti, a pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione: “(…) 7. ha reso i trasporti della merce di
CP_2 utilizzando propri semirimorchi trazionati dalla ditta e IT Logistic S.r.l.. inviava ai propri Pt_1 Per_1 CP_2 trazionisti e IT Logistic S.r.l. gli ordini di trasporto con indicazione specifica dei singoli viaggi (doc. 8 ordini Per_1 di trasporto da a e IT Logistic fattura e pagamenti).
8. La prova dell'esecuzione di tutti i viaggi richiesti
CP_2 Per_1 monitoriamente in pagamento a ed eseguiti con semirimorchi di specificamente indicati nelle fatture emesse da Pt_1 CP_2 verso (cfr doc.
4-7b del fascicolo monitorio) è data: i) dagli ordini di trasporto inviati da
CP_2 Controparte_6 ai trazionisti RD Rent di e IT Logistic S.r.l. ove si rivengono le specifiche tratte, le targhe dei
CP_2 Per_1 semirimorchi di e dei trattori trainanti, i nomi dei referenti, le indicazioni del mittente “allo scarico a
CP_2 Persona_3 telefono sig. 329 3243166” (cfr. doc. 8). ii) dai Tracciati satellitari dal 1.10.2021 al 10.1.2022 degli spostamenti Per_4 dei semirimorchi di utilizzati dai trazionisti e (…). “iv – dalle fatture ricevute da
CP_2 Per_1 Controparte_9 da parte dei trazionisti e IT Logistic S.r.l. e relative contabili di pagamento eseguito da per le
CP_2 Per_1 CP_2 trazioni effettuate per merce di ove sono indicate le tratte dei viaggi (cfr doc. 8)”. Ed ancora a pag. 9: “Il vettore Pt_1 ha reso i predetti trasporti con propri mezzi (semirimorchi) avvalendosi di due trazionisti RD GA e IT
CP_2
Logistic S.r.l. che ha regolarmente pagato (cfr. doc. 8)”.
A ciò si aggiunga che già in ricorso monitorio la aveva espressamente dichiarato di Controparte_2 aver compiuto il trasporto tramite sub vettori (cfr. pag. 1 ricorso per decreto ingiuntivo).
L'odierna opposta, pertanto, è un mero vettore intermedio nella catena di trasporto e non il vettore materiale, di talché, a mente delle citate pronunce condivise da questo giudice, la stessa non può avvalersi della tutela accordata dall'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
2. Va ora esaminata la domanda ex art. 2041 c.c. di condanna di parte opponente al pagamento della somma capitale di € 78.263,00, oltre interessi, proposta in via subordinata dall'attrice sostanziale per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta.
La domanda risulta inammissibile.
Al riguardo si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. 5415/2019).
Nel caso che ci occupa, dal tenore letterale delle conclusioni formulate dall'opponente deve escludersi che la stessa parte abbia formulato domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta opposta.
Né peraltro può sostenersi che la stessa opponente abbia inteso introdurre, con l'atto di opposizione, difese integranti un tema di indagine ulteriore tale da giustificare, da parte dell'opposto, una domanda nuova.
In definitiva, la domanda di arricchimento senza giusta causa proposta per la prima volta dalla opposta con la comparsa di costituzione e giudizio, peraltro carente di qualsiasi allegazione dei relativi fatti costitutivi, non può pertanto trovare ingresso in questo procedimento di opposizione in conseguenza delle difese svolte dalla parte opponente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 52.000,01 ad €. 260.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari alla metà dell'intero, attesa la controvertibilità della questione di diritto sottesa all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria sui cui si fonda, in parte, il rigetto delle domande di parte opposta, anche considerata l'assenza di precedenti di legittimità in proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 615/2024 (r.g.n. 1417/2024) emesso dal Tribunale di Pistoia il 30.7.2024;
- dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. avanzata dalla parte opposta in comparsa di costituzione e risposta;
- condanna a rifondere a la metà delle spese di lite che liquida per l'intero Controparte_2 Parte_1 in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti;
- compensa parzialmente per la restante metà le spese di lite per come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Pistoia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
LE NZ
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 dicembre 2025 alle ore 12.30, innanzi al giudice Dott. LE NZ sono comparsi:
Per 'avv. Federico Caffi oggi sostituito dall'avv. GARGINI Parte_1
Per l'avv. TA SE oggi sostituito dall'avv. CORSINI CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude come da note conclusive del 11.12.2025.
Parte opposta conclude come da note conclusive del 11.12.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
LE NZ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE NZ, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1896/2024 promossa da:
c.f./p.iva ) con l'avv. CAFFI Federico (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
(c.f./p.iva ) con l'avv. SETTE TA (c.f. Controparte_2 P.IVA_2
) C.F._2
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare, comunque e in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva di in relazione alla domanda ex art. 7 ter del D.Lgs. n. 286/2005 e/o di quella passiva di Controparte_2
con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto, ivi inclusa la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: nella denegata e francamente non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di in ogni caso e per tutti i motivi esposti Controparte_2 in narrativa, ci si oppone sin d'ora alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o è di pronta soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.648 c.p.c.; in via principale e di merito: per i motivi di cui in narrativa dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza e/o disporre l'annullamento e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
615/2024 Ing. e n. 1417/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Pistoia in data 31 luglio 2024 e notificato a Pt_1 in data 9 agosto 2024, con ogni conseguente statuizione, mandandosi assolta da tutte le domande
[...] Parte_1 avverso ad essa proposte;
in via istruttoria: I. Si insiste per l'ammissione delle prove formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. datata 29.07.2025 e, in particolare, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere probatorio gravante sulla convenuta opposta, si chiede che il Giudice adito ammetta la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che in data 28 agosto 2020 quale Committente, ha sottoscritto con , in qualità di Vettore, Pt_1 CP_3 un contratto (in seguito, anche solo il “Contratto”) avente ad oggetto l'esecuzione di attività di trasporto verso i magazzini e i clienti di (prodotto sub doc. n. 1) che mi si rammostra”; 2) “Vero che nel Contratto sottoscritto tra Pt_1 Pt_1 e (prodotto sub doc. n. 1) che mi si rammostra, le parti prevedevano, tra l'altro, all'art. 10.1. che:
[...] CP_3
“In nessun caso il Vettore potrà cedere il Contratto ovvero affidare a soggetti terzi (di seguito, i “Subvettori” o, al singolare, il “Subvettore”), a qualsiasi titolo, l'esecuzione - in tutto o in parte - delle Attività di Trasporto, salvo che ottenga la previa autorizzazione scritta della Committente” ; 3) “Vero che, con missiva a mezzo PEC dell'8 marzo 2022 (prodotta sub doc. n. 7), che mi si rammostra, diffidava dal procedere a pagamenti verso imputando CP_3 Pt_1 CP_4
a quest'ultima una serie di inadempimenti relativi ai trasporti affidatigli tra ottobre e dicembre 2021, tra cui fatturazioni per importi errati, danni alla merce trasportata, smarrimenti e ritardi nelle consegne”; 4) “Vero che nel periodo fra ottobre
2021 e gennaio 2022, presso la piattaforma sita in RA LI con LA (Bergamo), Via Enzo RR / Via Enrico
Berlinguer sn, utilizzava un'area per lo stoccaggio, il carico e il trasposto promiscuo, anche a mezzo di propri CP_3 subvettori, di merci delle società MyO S.p.A. e Consorzio Manspeed, come da documenti sub nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 che mi si rammostrano” ; 5) “Vero che nel periodo fra ottobre 2021 e gennaio 2022, presso la piattaforma sita a RA
LI con LA (Bergamo), in Via Enzo RR / Via Enrico Berlinguer sn, movimentava, anche a CP_3 mezzo di propri subvettori, con modalità di trasporto promiscuo, merci di società terze, tra cui MyO S.p.A. e Consorzio
Manspeed”; 6) “Vero che nell'area gestita da presso la piattaforma logistica di RA LI con LA CP_5
(Bergamo), Via Enzo RR / Via Enrico Berlinguer sn, in virtù del contratto di comodato del 1° settembre 2020
(prodotto sub doc. n. 16), che mi si rammostra, venivano stoccate merci di società terze, tra cui svariate biciclette, riconducibili al Consorzio Manspeed” 7) “Vero che nel periodo fra ottobre 2021 e gennaio 2022 e i subvettori da questo CP_3 incaricati, tra cui hanno provveduto al trasporto promiscuo di merci per conto di diversi Controparte_6 committenti, tra cui le società Consorzio Manspeed, MyO S.p.A. e;
Sui capitoli di prova sopra dedotti si indicano Pt_2 quali testi, anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova di parte opposta che dovessero essere ammessi, i signori:
- , presso con sede a ER (Bergamo) in Via Pastrengo sn, su tutti i capitoli di prova;
- Testimone_1 Parte_1
, residente a [...], su tutti i capitoli di prova;
- Testimone_2 Tes_3
presso Colmach s.r.l., corrente a RA LI con LA (Bergamo), in Via Enzo RR, su tutti i capitoli di
[...] prova;
- domiciliato a Torino in Via Caraglio n. 5, sul capitolo di prova n. 7; disponendo per i testi Testimone_4 chiamati opportuna prova delegata ex art. 203 c.p.c. nell'ambito del Tribunale rispettivamente competente. II. Ferma restando l'opposizione all'ammissione alle istanze istruttorie formulate dalla convenuta opposta per i motivi esposti in atti, che qui si richiamano, ed in particolare nella terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. in data 08.09.2025, nel denegato caso di ammissione, si chiede all'Ill.mo Tribunale: a. di essere abilitati a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi con i testi già indicati da a prova diretta nella citata memoria istruttoria del 29.07.2025, nonché, b. Pt_1 ammettersi i seguenti ulteriori capitoli a prova contraria (proseguendo nella numerazione già iniziata) rispetto a quelli dedotti dall'opposta, ove denegatamente, ammessi e precisamente: - rispetto ai capitoli nn. 1, 3, 3 bis e/o 5: 8) “Vero che nel periodo fra ottobre 2021 e gennaio 2022, presso la piattaforma sita in RA LI con LA (Bergamo), Via Enzo
RR / Via Enrico Berlinguer sn, utilizzava un'area per lo stoccaggio, il carico e il trasposto promiscuo CP_3 di merci, come da documenti sub nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 che mi si rammostrano, alla quale avevano accesso solo i dipendenti di medesimo che si occupavano del carico e dello scarico dei propri automezzi” 9) “Vero che CP_3 elabora gli ordini ricevuti dai propri clienti - che vengono, poi, processati dalla società logistica per il picking, oggi Pt_1
Colmach s.r.l. – e da questa affidati al vettore per la consegna” Si indicano quali testi, su entrambi i capitoli nn. 8 e 9 sopra articolati: - , presso con sede a ER (Bergamo) in Via Pastrengo sn, su tutti i Testimone_1 Parte_1 capitoli di prova;
- , residente a [...], su tutti i capitoli Testimone_2 di prova;
- presso Colmach s.r.l., corrente a RA LI con LA (Bergamo), in Via Enzo RR, Testimone_3 su tutti i capitoli di prova;
- domiciliato a Torino in Via Caraglio n. 5, sul capitolo di prova n.
7. in Testimone_4 ogni caso: - condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attore Controparte_2 opponente spese, diritti e onorari tutti di causa;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.” (cfr. nota conclusiva del 11.12.2025).
Parte opposta: “Nel merito: rigettare l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto nei limiti dalla somma capitale di € 78.263,00 oltre interessi e spese liquidate ovvero condannare al pagamento in favore di della
Pt_1 CP_2 somma capitale di € 78.263,00 ovvero alla diversa somma che sarà accertata di giustizia, con gli interessi ex artt. 4 e 5 del D.lgs n. 231/2002 dalla messa in mora (23.2.2022) al saldo, ex art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 ovvero in via subordinata ex art. 2041 c.c. Spese rifuse In via istruttoria: come da memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 e n.
3. Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati da con la memoria ex art. 171 ter primo comma c.p.c. n. 3 perché
Pt_1 afferenti quanto al capitolo 8) a circostanze irrilevanti poiché rivendica il pagamento di specifici viaggi/trazioni rese CP_2 solo per Quanto al capitolo 9) circostanza nuova mai dedotta e comunque irrilevante perché la merce di
Pt_1 Pt_1 veniva trazionata dopo essere stata caricata e sigillata dalla committente nei container. In caso di ammissione della prova orale richiesta da con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 3 ammettere a prova contraria con i testi
Pt_1 CP_2
c/o Sig. c/o RD Rent di Bussolengo, Testimone_5 Controparte_2 Persona_1
, Penthenigod A Widanalage Nihal Wilewickrama, Controparte_7 Persona_2 Tes_6
, , , ,
[...] Testimone_7 Testimone_8 Tes_9 Tes_10 Testimone_11 Testimone_12
” (cfr. nota conclusiva del 11.12.2025). Controparte_7 Testimone_13 Testimone_4 Tes_14
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 615/2024 (r.g.n. 1417/2024), regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio la deducendo: che con il decreto Parte_1 Controparte_2 opposto l'intestato Tribunale ha ingiunto il pagamento, in via solidale, della somma di euro 79.956,00 all'odierna opponente ed a , oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 2.242,00 CP_3 per compensi, euro 406,50 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
che il credito monitoriamente azionato deriverebbe da asserite e non provate prestazioni di trasporto svolte in subvezione dall'opposta in favore della e commissionatele Parte_1 dalla società a sua volta incaricata da;
che, invero, mai nessun Controparte_6 CP_3 rapporto è intercorso tra e né tra e Parte_1 Controparte_2 Parte_1 Controparte_6
posto che parte opponente ha concluso con un contratto avente ad oggetto
[...] CP_3 l'esecuzione di attività di trasporto verso i propri magazzini e clienti, a mezzo del quale le parti hanno convenuto il divieto per il vettore di cedere il contratto o affidare a terzi l'esecuzione dell'attività di trasporto senza previa autorizzazione scritta della committente;
che, peraltro, le parti, a mente dell'art. 7 ter d.lgs. n. 286/2005, hanno, altresì, disciplinato espressamente l'obbligo di manleva a carico del vettore il quale si è, dunque, assunto la responsabilità in merito alla corretta e tempestiva esecuzione delle attività di trasporto da parte dei subvettori, impegnandosi a manlevare e a tenere integralmente indenne la c ommittente da ogni conseguenza economica che potesse derivare in capo alla stessa in conseguenza del loro operato nonché per eventuali azioni dirette del subvettore per somme allo stesso dovute dal vettore medesimo;
che l'opponente ha provveduto regolarmente al saldo delle fatture emesse da , CP_3 mentre ha contestato le richieste di pagamento inviatele da e da Controparte_6 Controparte_2 sia in quanto nessun rapporto contrattuale era intercorso tra essa e le suddette società sia in quanto
[...] la stessa l'aveva diffidata dall'effettuare qualsiasi pagamento per suo conto a favore delle CP_3 stesse. L'opponente ha, dunque, eccepito la carenza di legittimazione attiva di ad agire Controparte_2 nei confronti di e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 adìto, ogni contraria ragione o eccezione respinta e previe le più opportune declaratorie di ragione e di legge, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare, comunque e in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva di in relazione alla domanda ex art. 7 ter del D.Lgs. n. 286/2005, con l'adozione Controparte_2 di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto, ivi inclusa la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: nella denegata e francamente non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di in ogni caso e per tutti i motivi esposti in narrativa, ci si oppone sin Controparte_2
d'ora alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o è di pronta soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.648 c.p.c.; in via principale e di merito: per i motivi di cui in narrativa dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza e/o disporre l'annullamento e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 615/2024 Ing. e n. 1417/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Pistoia in data 31 luglio 2024 e notificato a in data 9 agosto 2024, con ogni Parte_1 conseguente statuizione, mandandosi assolta da tutte le domande avverso ad essa proposte;
in via Parte_1 riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, anche solo parziale, della presente opposizione, accertato e dichiarato l'inadempimento di all'obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo dei servizi CP_3 di subvezione di cui in narrativa svolti da e da condannare , in persona del suo CP_4 CP_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e come tale legale rappresentante pro tempore sig. da ogni e qualsiasi pregiudizio CP_8 patrimoniale dovesse derivare alla stessa all'esito del presente giudizio e, dunque, condannare la stessa a pagare alla deducente le somme che essa fosse tenuta a corrispondere a;
in ogni caso: - condannare in persona CP_3 Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, e/o in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_3 rifondere all'attore opponente spese, diritti e onorari tutti di causa;
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso”.
Si è costituita in giudizio la deducendo: di essere stata incaricata a settembre 2020 da Controparte_2
AC Planet Traporti s.r.l., a sua volta incaricata da e quest'ultimo da di CP_3 Parte_1 eseguire le trazioni della merce di con propri semirimorchi previamente caricati e sigillati Parte_1 dalla committente;
di aver effettuato, in adempimento di tale incarico, il trasporto delle merci dell'odierna opponente da settembre 2020 a gennaio 2022; che, avendo omesso di saldare Controparte_6 le fatture emesse dall'opposta, quest'ultima ha ottenuto nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo n.
2420/2022 emesso dal Tribunale di Treviso senza, tuttavia, che la successiva procedura esecutiva abbia avuto esito positivo;
che l'opposta si è vista, quindi, costretta a chiedere ed ottenere il decreto in questa sede opposto nei confronti sia di sia di in qualità di condebitori solidali ex Parte_1 CP_3 art. 7 ter d.lgs. n. 286/2005; che il decreto ingiuntivo n. 615/2024 è stato opposto anche da
[...]
, procedimento poi interrotto a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale di CP_3 quest'ultimo opponente;
che, avendo la effettuato i trasporti con propri mezzi Controparte_2 avvalendosi di due trazionisti ovvero RD Rent di GA CH KA e IT Logistic s.r.l. e non avendo mai contestato tali prestazioni, l'opposta sarebbe legittimata Controparte_6 all'azione diretta nei confronti di ex art. 7 ter del D.lgs 286/2005. La convenuta ha chiesto, Parte_1 dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia. In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto nei limiti della somma capitale di € 78.263,00 oltre interessi e spese già liquidate. Nel merito: rigettare l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto nei limiti dalla somma capitale di € 78.263,00 oltre interessi e spese liquidate ovvero condannare al pagamento in favore di Pt_1 CP_2 della somma capitale di € 78.263,00 ovvero alla diversa somma che sarà accertata di giustizia, con gli interessi ex artt. 4
e 5 del D.lgs n. 231/2002 dalla messa in mora (23.2.2022) al saldo, ex art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 ovvero in via subordinata ex art. 2041 c.c. Spese rifuse”.
Rilevato che parte opposta non ha chiesto la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, nulla è stato statuito sul punto, svolta istruttoria documentale e precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. L'opposizione svolta da è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Il presente giudizio trae origine dall'azione monitoria esperita dalla in qualità di Controparte_2 subvettore in forza dell'art. 7 ter del d. lgs. n. 286/2005 ovvero con azione diretta verso la committente principale, al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 79.956,00, oltre interessi, a Parte_1 titolo di corrispettivo dovuto per l'asserita prestazione di una serie di servizi di trasporto eseguiti tra settembre 2020 e gennaio 2022; conseguentemente, in questa sede la ha eccepito il difetto Parte_1 di legittimazione dell'opposta ad esperire l'azione diretta ai sensi dell'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, la quale spetterebbe unicamente al vettore effettivo e non a quello intermedio.
Mette conto, in primo luogo, osservare che la sollevata eccezione non ha ad oggetto la legitimatio ad causam ovvero la regolarità processuale del contraddittorio, in base a cui si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, bensì il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che, dunque, attiene al merito della controversia (cfr. Tribunale di Nola n. 886 del 19.3.2025; Cass. civ. n. 11284 del 10.5.2010; Cass. civ. n. 13756 del 14.6.2006).
Orbene, il rapporto oggetto di causa si inquadra nello schema negoziale della subvezione disciplinato dal d.lgs. n. 286/2005.
A norma dell'art. 6 ter comma 1 del d.lgs. 286/2005, nella formulazione vigente nel periodo di esecuzione dei trasporti dedotti in giudizio, “Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub- vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4 ter art. 83 bis del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”.
Il successivo art. 7 ter, inoltre, statuisce che “Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
È da dire che il legislatore con la citata disciplina ha inteso introdurre nell'ordinamento un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti del sub-vettore, il quale può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno di essi con un'azione autonoma che va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello con il quale il vettore/esecutore ha concluso il contratto di trasporto a favore del terzo/destinatario (sul punto di recente cfr. Tribunale di Piacenza Sentenza n. 6 dell'11.1.2023; Tribunale di Monza n. 302 del 30.1.2024).
Peraltro, il vettore cui fa riferimento l'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 è quello che ha esercitato in concreto l'attività di trasporto e ciò sull'assunto che la norma declina il potere di azione diretta nei confronti del mandante e/o dei vettori al singolare, mentre, altrimenti, avrebbe dovuto riconoscere l'azione diretta nei confronti del committente a tutti i vettori ivi compresi quelli che si sono semplicemente obbligati a far eseguire il trasporto;
in tale seconda ipotesi, peraltro, il committente sarebbe esposto all'azione di pagamento di tutti i vettori della catena di distribuzione indipendentemente dall'esecuzione in concreto del servizio;
i vettori intermedi, dunque, possono esperire solo l'azione di rivalsa nei confronti della propria controparte contrattuale (ex multis, Corte d'Appello di Milano n. 2423 del 3.6.2019; Corte d'Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano n. 34 del 6.4.2024; Tribunale di Monza n. 302 del
30.1.2024; Corte d'Appello di Ancona n. 1128 del 21.9.2025).
Il sub-vettore deve, quindi, provare di aver eseguito materialmente i trasporti oggetto di causa.
Tanto premesso, applicando i suddetti principi al caso di specie, è pacifico per stessa ammissione della società opposta che quest'ultima non abbia eseguito materialmente il servizio di trasporto, avendolo, invece, affidato a propria volta alle società RD Rent di e IT Logistic Persona_1
s.r.l.
Si legge, infatti, a pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione: “(…) 7. ha reso i trasporti della merce di
CP_2 utilizzando propri semirimorchi trazionati dalla ditta e IT Logistic S.r.l.. inviava ai propri Pt_1 Per_1 CP_2 trazionisti e IT Logistic S.r.l. gli ordini di trasporto con indicazione specifica dei singoli viaggi (doc. 8 ordini Per_1 di trasporto da a e IT Logistic fattura e pagamenti).
8. La prova dell'esecuzione di tutti i viaggi richiesti
CP_2 Per_1 monitoriamente in pagamento a ed eseguiti con semirimorchi di specificamente indicati nelle fatture emesse da Pt_1 CP_2 verso (cfr doc.
4-7b del fascicolo monitorio) è data: i) dagli ordini di trasporto inviati da
CP_2 Controparte_6 ai trazionisti RD Rent di e IT Logistic S.r.l. ove si rivengono le specifiche tratte, le targhe dei
CP_2 Per_1 semirimorchi di e dei trattori trainanti, i nomi dei referenti, le indicazioni del mittente “allo scarico a
CP_2 Persona_3 telefono sig. 329 3243166” (cfr. doc. 8). ii) dai Tracciati satellitari dal 1.10.2021 al 10.1.2022 degli spostamenti Per_4 dei semirimorchi di utilizzati dai trazionisti e (…). “iv – dalle fatture ricevute da
CP_2 Per_1 Controparte_9 da parte dei trazionisti e IT Logistic S.r.l. e relative contabili di pagamento eseguito da per le
CP_2 Per_1 CP_2 trazioni effettuate per merce di ove sono indicate le tratte dei viaggi (cfr doc. 8)”. Ed ancora a pag. 9: “Il vettore Pt_1 ha reso i predetti trasporti con propri mezzi (semirimorchi) avvalendosi di due trazionisti RD GA e IT
CP_2
Logistic S.r.l. che ha regolarmente pagato (cfr. doc. 8)”.
A ciò si aggiunga che già in ricorso monitorio la aveva espressamente dichiarato di Controparte_2 aver compiuto il trasporto tramite sub vettori (cfr. pag. 1 ricorso per decreto ingiuntivo).
L'odierna opposta, pertanto, è un mero vettore intermedio nella catena di trasporto e non il vettore materiale, di talché, a mente delle citate pronunce condivise da questo giudice, la stessa non può avvalersi della tutela accordata dall'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
2. Va ora esaminata la domanda ex art. 2041 c.c. di condanna di parte opponente al pagamento della somma capitale di € 78.263,00, oltre interessi, proposta in via subordinata dall'attrice sostanziale per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta.
La domanda risulta inammissibile.
Al riguardo si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. 5415/2019).
Nel caso che ci occupa, dal tenore letterale delle conclusioni formulate dall'opponente deve escludersi che la stessa parte abbia formulato domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta opposta.
Né peraltro può sostenersi che la stessa opponente abbia inteso introdurre, con l'atto di opposizione, difese integranti un tema di indagine ulteriore tale da giustificare, da parte dell'opposto, una domanda nuova.
In definitiva, la domanda di arricchimento senza giusta causa proposta per la prima volta dalla opposta con la comparsa di costituzione e giudizio, peraltro carente di qualsiasi allegazione dei relativi fatti costitutivi, non può pertanto trovare ingresso in questo procedimento di opposizione in conseguenza delle difese svolte dalla parte opponente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 52.000,01 ad €. 260.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari alla metà dell'intero, attesa la controvertibilità della questione di diritto sottesa all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria sui cui si fonda, in parte, il rigetto delle domande di parte opposta, anche considerata l'assenza di precedenti di legittimità in proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 615/2024 (r.g.n. 1417/2024) emesso dal Tribunale di Pistoia il 30.7.2024;
- dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. avanzata dalla parte opposta in comparsa di costituzione e risposta;
- condanna a rifondere a la metà delle spese di lite che liquida per l'intero Controparte_2 Parte_1 in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti;
- compensa parzialmente per la restante metà le spese di lite per come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Pistoia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
LE NZ