CASS
Sentenza 28 novembre 2023
Sentenza 28 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2023, n. 47639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47639 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) EN EL n. a Castel Volturno il 23/5/1983 2) D'IC IR n. a Napoli il 24/1/1983 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 12/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Mariaemanuela Gerra, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alla recidiva e alle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 18/1/2023, aveva dichiarato NC AN e D'MI CI colpevoli del delitto di estorsione aggravata 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 47639 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 08/11/2023 e continuata ai danni di più commercianti ambulanti di un mercato rionale, condannando ciascuno alla pena di anni sei, mesi due giorni venti di reclusione ed euro 444,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv.Severino Nappi nell'interesse di NC AN 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che, in esito all'ammissione di responsabilità effettuata in udienza, l'imputato avesse rinunziato a tutti i motivi ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio mentre dal tenore del verbale d'udienza dovevano ritenersi rinunziati esclusivamente quelli afferenti la responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti. Nonostante la specifica devoluzione la sentenza impugnata ha omesso di fornire risposta alla censura relativa alla sussistenza della recidiva, pur escludendo l'aumento facoltativo a norma dell'art. 63 comma 4 cod.pen., trascurando di valutare la risalenza temporale dei precedenti e la natura dei pregiudizi iscritti a carico del ricorrente;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale del tutto trascurato gli elementi segnalati dalla difesa, quali la tempestiva ammissione di responsabilità effettuata dal prevenuto a breve distanza dai fatti e ribadita dinanzi ai giudici d'appello nonché lo sforzo risarcitorio posto in essere nonostante le precarie condizioni economiche. L'Avv. Salvatore Impradice nell'interesse di D'MI CI 3. la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Il difensore sostiene che la rinunzia ai motivi intervenuta in sede d'appello concerneva esclusivamente le doglianze relative alla responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti sicché, a fronte della specifica devoluzione effettuata in sede di gravame, la Corte avrebbe dovuto esaminare le censure in punto di sussistenza della recidiva, anche ai fini della determinazione dell'aumento a titolo di continuazione, onere cui si è sottratta pur avendo omesso l'aumento facoltativo per l'aggravante a norma dell'art. 63, comma 4, cod.pen.; 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la tempestiva confessione resa dall'imputato e lo sforzo risarcitorio nei confronti delle vittime. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi formulano sovrapponibili doglianze che possono essere congiuntamente delibate. Invero, il primo motivo che assume la mancata rinunzia in sede d'appello alle doglianze 2 La Consigliera estensore concernenti la ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato. Dal verbale di udienza risulta che "gli imputati e i difensori rinunciano ai motivi ad eccezione di quelli sulla pena". L'essersi i difensori in sede di conclusioni riportati "ai residui motivi" non consente di inferire un ambito cognitivo della Corte di merito diverso da quello correttamente delineato in sentenza. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Rv. 259825 - 01; Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, Rv. 274315 - 01;Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413-01). 2. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione alle censure in tema di attenuanti generiche, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti, ivi comprese quelle di cui all'art. 62 bis cod.pen. (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Rv. 268696 - 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Rv. 252861 - 01). Infatti il generico richiamo alla "pena" e alla relativa entità non è suscettibile di ricomprendere le doglianze che concernono l'apparato circostanziale, costituenti punti autonomi della decisione seppur refluenti conclusivamente nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023 La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Mariaemanuela Gerra, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alla recidiva e alle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 18/1/2023, aveva dichiarato NC AN e D'MI CI colpevoli del delitto di estorsione aggravata 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 47639 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 08/11/2023 e continuata ai danni di più commercianti ambulanti di un mercato rionale, condannando ciascuno alla pena di anni sei, mesi due giorni venti di reclusione ed euro 444,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv.Severino Nappi nell'interesse di NC AN 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che, in esito all'ammissione di responsabilità effettuata in udienza, l'imputato avesse rinunziato a tutti i motivi ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio mentre dal tenore del verbale d'udienza dovevano ritenersi rinunziati esclusivamente quelli afferenti la responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti. Nonostante la specifica devoluzione la sentenza impugnata ha omesso di fornire risposta alla censura relativa alla sussistenza della recidiva, pur escludendo l'aumento facoltativo a norma dell'art. 63 comma 4 cod.pen., trascurando di valutare la risalenza temporale dei precedenti e la natura dei pregiudizi iscritti a carico del ricorrente;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale del tutto trascurato gli elementi segnalati dalla difesa, quali la tempestiva ammissione di responsabilità effettuata dal prevenuto a breve distanza dai fatti e ribadita dinanzi ai giudici d'appello nonché lo sforzo risarcitorio posto in essere nonostante le precarie condizioni economiche. L'Avv. Salvatore Impradice nell'interesse di D'MI CI 3. la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Il difensore sostiene che la rinunzia ai motivi intervenuta in sede d'appello concerneva esclusivamente le doglianze relative alla responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti sicché, a fronte della specifica devoluzione effettuata in sede di gravame, la Corte avrebbe dovuto esaminare le censure in punto di sussistenza della recidiva, anche ai fini della determinazione dell'aumento a titolo di continuazione, onere cui si è sottratta pur avendo omesso l'aumento facoltativo per l'aggravante a norma dell'art. 63, comma 4, cod.pen.; 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la tempestiva confessione resa dall'imputato e lo sforzo risarcitorio nei confronti delle vittime. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi formulano sovrapponibili doglianze che possono essere congiuntamente delibate. Invero, il primo motivo che assume la mancata rinunzia in sede d'appello alle doglianze 2 La Consigliera estensore concernenti la ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato. Dal verbale di udienza risulta che "gli imputati e i difensori rinunciano ai motivi ad eccezione di quelli sulla pena". L'essersi i difensori in sede di conclusioni riportati "ai residui motivi" non consente di inferire un ambito cognitivo della Corte di merito diverso da quello correttamente delineato in sentenza. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Rv. 259825 - 01; Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, Rv. 274315 - 01;Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413-01). 2. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione alle censure in tema di attenuanti generiche, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti, ivi comprese quelle di cui all'art. 62 bis cod.pen. (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Rv. 268696 - 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Rv. 252861 - 01). Infatti il generico richiamo alla "pena" e alla relativa entità non è suscettibile di ricomprendere le doglianze che concernono l'apparato circostanziale, costituenti punti autonomi della decisione seppur refluenti conclusivamente nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023 La Presidente