Art. 2.
Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica e che abbiano continuato nella prestazione del servizio con identiche mansioni in base all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 , e abbiano poi dovuto cessare l'attivita' a seguito della comunicazione dell'apposita commissione di esclusione dall'esercizio per difetto del requisito del servizio precedente di cui all'articolo 20 della stessa legge possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.
Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica e che abbiano continuato nella prestazione del servizio con identiche mansioni in base all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 , e abbiano poi dovuto cessare l'attivita' a seguito della comunicazione dell'apposita commissione di esclusione dall'esercizio per difetto del requisito del servizio precedente di cui all'articolo 20 della stessa legge possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.