Art. 13.
La cancellazione dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4) dell'art. 11 quando l'iscritto abbia cessato l'esercizio, ovvero sia stata pronunciata dichiarazione definitiva di fallimento nei suoi riguardi.
Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potra' essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.
Qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potra' aver luogo prima del termine dell'esercizio provvisorio stesso.
La cancellazione dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4) dell'art. 11 quando l'iscritto abbia cessato l'esercizio, ovvero sia stata pronunciata dichiarazione definitiva di fallimento nei suoi riguardi.
Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potra' essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.
Qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potra' aver luogo prima del termine dell'esercizio provvisorio stesso.