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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7138/2025 R.G.N.C.
TRA
nata in [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Alessio Narbone 75, Palermo, presso lo studio dell'Avv. LANZETTA ROSARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Principe di Villafranca 46, presso lo studio dell'Avv. PENSOVECCHIO PAOLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso) Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo e note di trattazione scritta depositate.
OSSERVA
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, Parte_1
, premesso che dalla relazione sentimentale con il resistente,
[...]
è nato , in data [...], e che, Controparte_1 Per_1
cessata la convivenza tra i genitori, ha adito questo Tribunale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 21 ottobre 2025, sono comparse le parti personalmente, le quali hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e hanno chiesto un rinvio a trattazione scritta per consentire al sig. di costituirsi in giudizio CP_1
e per formalizzare l'accordo relativo alla determinazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore della coppia.
Si è costituito in giudizio il resistente Controparte_1
depositando l'accordo di trasformazione del ricorso in domanda congiunta e con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno insisito nell'accordo depositato il 30 ottobre 2025 e sottoscritto il 21 ottobre 2025.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ - disporre I'affidamento condiviso a entrambi i genitori Controparte_1
e , regolando il diritto di frequentazione del padre nel
[...] Parte_1
giomo del giovedì e di un week-end alternato e cosi per un periodo non inferiore di giorni 15 nel periodo estivo (luglio-agosto) di due settimane separate ed alternate in base agli accordi ed organizzazione delle part;
le festività da calendario in rosso previste nel territorio della Repubblica Italiana e quelle eventualmente patronali si alterneranno i genitori di anno in anno interscambiandole.
Ogni genitore, in caso di ricorrenze per il piccolo dovrà informarne Per_1
l'altro al fine, ove possibile ed in piena serenità, di trascorrerle in armonia di modo che il minore posse fruire dell'affetto dei propri genitori ed anche dei propri parenti.
Porre a carico del sig, l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
sig.ra entro il giomo 5 di ogni mese a mezzo bonifico, la Parte_1
somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlioletto minore , da rivalutare annualmente secondo l'Istat di variazione del Per_1
costo della vita per le famiglie, operai e impiegati, oltre i 50% alle spese straordinarie da rimborsare al genitore che le abbia integralmente sostenute secondo il Protocllo adottato dal Tribunale di Palermo.
Si precisa che:
- Che la sig-ra allo stato degli atti non svolge attività Parte_1
lavorativa, ma è aiutata economicamente dai genitori, dovendosi occupare delle esigenze del minore e tuttavia la stessa ha svolto attività commerciale come cuoca tempo addietro, oltre che è diplomata in lingue ed intende in tal senso organizzarsi di modo da potere svolgere un lavoro in faturo che le permetta di rendersi autonoma;
-Che il sig. ha tempo addietro svolto attività come Controparte_1
operaio in una società edile con contratto regolare, ma ad oggi e, Parte_2
tuttavia, percepisce la disoccupazione e sta svolgendo corsi previsti dalla legge come magazziniere in attesa di reperire lavoro, benché ad oggi continua a svolgere a cottimo lavori in ambito adilizio che gli permetono di poter rispettare i propri obblighi genitoriali;
- Che entrambe le parti, possono usufruire dell'aiuto economico dei propri genitori;
- Che le parti per il regolamento delle spese straordinarie intendono riportarsi al protocollo adottato dal Tribunale di Palermo. - Che si precisa che le parti hanno fissato il centro di interesse dei propri affari familiari sociali e affettivi nel Comune di Palermo ove l'abitazione familiare è rimasta con contratto di affito alla sig.ra , Parte_1
mentre il sig. ha preso residenza altrove, in ragione Controparte_1
delle proprie possibilità economiche e lavorative anche sostenuto dall'aiuto dei propri famaliari;
- Che entrambe le parti, congiuntamente convengono e stabiliscono che ogni beneficio assistenziale e previdenziale come l'assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico spettante per i fgli, pensione, benefici derivanti da Enti
Comunali, Regionali, Provinciali, Statali, Europei, Previdenziali ed
Assistenziali comunque denominati, etc. sarà erogato a favore esclusivo della
Sig ra , senza ripetizione alcuna da parte dell'altro genitore Parte_1
per qualsivoglia causa, titolo o per altro giudicato e senza possibilità di confusione del reddito dell' uno verso l'altra. ”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore della coppia , nato a [...] in data [...], sia regolato in base agli Per_1
accordi depositati in data 30 ottobre 2025 e sottoscritto il 21 ottobre 2025.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7138/2025 R.G.N.C.
TRA
nata in [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Alessio Narbone 75, Palermo, presso lo studio dell'Avv. LANZETTA ROSARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Principe di Villafranca 46, presso lo studio dell'Avv. PENSOVECCHIO PAOLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso) Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo e note di trattazione scritta depositate.
OSSERVA
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, Parte_1
, premesso che dalla relazione sentimentale con il resistente,
[...]
è nato , in data [...], e che, Controparte_1 Per_1
cessata la convivenza tra i genitori, ha adito questo Tribunale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 21 ottobre 2025, sono comparse le parti personalmente, le quali hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e hanno chiesto un rinvio a trattazione scritta per consentire al sig. di costituirsi in giudizio CP_1
e per formalizzare l'accordo relativo alla determinazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore della coppia.
Si è costituito in giudizio il resistente Controparte_1
depositando l'accordo di trasformazione del ricorso in domanda congiunta e con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno insisito nell'accordo depositato il 30 ottobre 2025 e sottoscritto il 21 ottobre 2025.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ - disporre I'affidamento condiviso a entrambi i genitori Controparte_1
e , regolando il diritto di frequentazione del padre nel
[...] Parte_1
giomo del giovedì e di un week-end alternato e cosi per un periodo non inferiore di giorni 15 nel periodo estivo (luglio-agosto) di due settimane separate ed alternate in base agli accordi ed organizzazione delle part;
le festività da calendario in rosso previste nel territorio della Repubblica Italiana e quelle eventualmente patronali si alterneranno i genitori di anno in anno interscambiandole.
Ogni genitore, in caso di ricorrenze per il piccolo dovrà informarne Per_1
l'altro al fine, ove possibile ed in piena serenità, di trascorrerle in armonia di modo che il minore posse fruire dell'affetto dei propri genitori ed anche dei propri parenti.
Porre a carico del sig, l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
sig.ra entro il giomo 5 di ogni mese a mezzo bonifico, la Parte_1
somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlioletto minore , da rivalutare annualmente secondo l'Istat di variazione del Per_1
costo della vita per le famiglie, operai e impiegati, oltre i 50% alle spese straordinarie da rimborsare al genitore che le abbia integralmente sostenute secondo il Protocllo adottato dal Tribunale di Palermo.
Si precisa che:
- Che la sig-ra allo stato degli atti non svolge attività Parte_1
lavorativa, ma è aiutata economicamente dai genitori, dovendosi occupare delle esigenze del minore e tuttavia la stessa ha svolto attività commerciale come cuoca tempo addietro, oltre che è diplomata in lingue ed intende in tal senso organizzarsi di modo da potere svolgere un lavoro in faturo che le permetta di rendersi autonoma;
-Che il sig. ha tempo addietro svolto attività come Controparte_1
operaio in una società edile con contratto regolare, ma ad oggi e, Parte_2
tuttavia, percepisce la disoccupazione e sta svolgendo corsi previsti dalla legge come magazziniere in attesa di reperire lavoro, benché ad oggi continua a svolgere a cottimo lavori in ambito adilizio che gli permetono di poter rispettare i propri obblighi genitoriali;
- Che entrambe le parti, possono usufruire dell'aiuto economico dei propri genitori;
- Che le parti per il regolamento delle spese straordinarie intendono riportarsi al protocollo adottato dal Tribunale di Palermo. - Che si precisa che le parti hanno fissato il centro di interesse dei propri affari familiari sociali e affettivi nel Comune di Palermo ove l'abitazione familiare è rimasta con contratto di affito alla sig.ra , Parte_1
mentre il sig. ha preso residenza altrove, in ragione Controparte_1
delle proprie possibilità economiche e lavorative anche sostenuto dall'aiuto dei propri famaliari;
- Che entrambe le parti, congiuntamente convengono e stabiliscono che ogni beneficio assistenziale e previdenziale come l'assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico spettante per i fgli, pensione, benefici derivanti da Enti
Comunali, Regionali, Provinciali, Statali, Europei, Previdenziali ed
Assistenziali comunque denominati, etc. sarà erogato a favore esclusivo della
Sig ra , senza ripetizione alcuna da parte dell'altro genitore Parte_1
per qualsivoglia causa, titolo o per altro giudicato e senza possibilità di confusione del reddito dell' uno verso l'altra. ”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore della coppia , nato a [...] in data [...], sia regolato in base agli Per_1
accordi depositati in data 30 ottobre 2025 e sottoscritto il 21 ottobre 2025.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.