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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente e Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4683/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita Di Liquidatore Della Cessata Società_1 Srls - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B062702751 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, in proprio e quale liquidatore della cessata Società_1 Srls, impugna l'avviso di accertamento n. T9B062702751/2025 avente ad oggetto il recupero a tassazione dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2019, a seguito della riqualificazione di un'operazione commerciale inizialmente dichiarata come non imponibile e riguardante la fattura n. 16 del 09/08/2019 (per un imponibile di € 234.000,00) emessa dalla società Società_1 Srls nei confronti del cliente russo Società_2, avente ad oggetto la fornitura di marmi con destinazione Mosca,
L'Ufficio delle Dogane di Gorizia aveva rilevato la mancanza di prove certe dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione Europea mancando il messaggio elettronico di "risultati di uscita" nel sistema telematico ECS (Export Control System), necessario per confermare il movimento d'esportazione n.
19LTVC0100EK27AC854. A causa dell'asserita inidoneità della documentazione prodotta dalla società a comprovare l'effettiva esportazione l'Ufficio ritenne venuto meno il requisito di non imponibilità previsto dall'art. 8, comma 1, del DPR 633/1972 e l'operazione fu riqualificata come cessione imponibile soggetta all'aliquota ordinaria del 22% con conseguente accertamento di un debito complessivo di € 120.359,82,
(maggiore IVA: € 51.480,00 (calcolata sul valore della fornitura); Sanzione amministrativa: € 57.915,00
(irrogata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D. Lgs. 471/97 per cessioni all'esportazione senza addebito d'imposta prive di prova di uscita entro i termini); Interessi: € 10.956,07 (calcolati fino al 10/07/2025)
Il ricorrente sviluppa i seguenti motivi in diritto e nel merito:
- preliminarmente eccepisce la nullità dell'avviso poiché emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente, risultando la società Società_1 cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 15.12.2021. Secondo il ricorrente, la cancellazione comporta l'estinzione immediata della società e la perdita della capacità di stare in giudizio, rendendo l'atto impositivo notificato il 17.07.2025 giuridicamente inesistente e nello specifico contesta l'applicabilità dell'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 (cosiddetta "ultrattività quinquennale"), definita una fictio iuris
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (Art. 6 bis, L. 212/2000) precisando di non aver ricevuto notifica dello "schema di atto", obbligatoria a pena di annullabilità per consentire al contribuente di presentare osservazioni entro 60 giorni, ed assume che nel caso in esame non vi sarebbe il "fondato pericolo per la riscossione" addotto dall'Ufficio per giustificare l'omissione del contraddittorio ritenuta motivazione "artificiosa" poiché la società è estinta da anni e non vi
è rischio di reiterazione di violazioni o di dispersione delle garanzie patrimoniali
Con un terzo motivo il Ricorrente_1 eccepisce l'omessa indicazione dei presupposti di responsabilità del liquidatore, evidenziando che la liquidazione si è chiusa in perdita senza alcuna distribuzione di attivo ai soci, circostanza che escluderebbe la responsabilità sussidiaria del liquidatore verso i creditori sociali, non essendo stato leso il principio della par condicio creditorum
Nel merito, quanto alla asserita violazione delle norme sulle cessioni all'esportazione (Art. 8, DPR 633/1972) il ricorrente sostiene di aver fornito prove alternative idonee dell'uscita delle merci dal territorio UE, ai sensi dell'art. 335 del Reg. UE 2447/201516 e produce il messaggio elettronico IE599 della dogana lituana, il CMR timbrato dall'autorità russa, i bonifici bancari e la conferma di ricezione e installazione dei beni a Mosca da parte del cliente russo.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano che chiedeva il rigetto del ricorso con le seguenti argomentazioni:
- quanto alla legittimità della notifica a società estinta l'Ufficio ribadisce la validità dell'atto ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D. lgs 175/2014, il quale stabilisce che, ai soli fini fiscali, l'estinzione della società ha effetto solo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione e che pertanto essendo la notifica intervenuta nel quinquennio dalla cancellazione del 2021, la società mantiene la capacità giuridica e processuale, e il liquidatore ne resta il rappresentante necessario.
- Quanto al fondato pericolo per la riscossione l'Ufficio ritiene che lo stato di estinzione della società e la chiusura della liquidazione in perdita costituiscano elementi oggettivi di pericolo per il credito tributario, legittimando l'omissione del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, L. 212/2000. Viene inoltre richiamata la "prova di resistenza": il contribuente non avrebbe dimostrato che la partecipazione al procedimento avrebbe condotto a un esito diverso, avendo prodotto documenti già valutati come inidonei dall'autorità doganale.
- Con riguardo alla natura dell'accertamento l'Ufficio chiarisce che l'avviso è stato emesso nei confronti della società Società_1 Srls ed è stato notificato al Dott. Ricorrente_1 esclusivamente nella sua qualità di liquidatore e rappresentante legale, e non come atto di accertamento di responsabilità personale ex art. 36 DPR 602/1973.
Quanto al merito poi l' ufficio resistente sostiene l'inidoneità delle prove di esportazione prodotte dal ricorrente ricordando come non sia presente il messaggio elettronico di "risultati di uscita" nel sistema ECS (Export
Control System); la dichiarazione d'esportazione lituana (MRN) non risulta nel sistema di tracciamento della
Commissione Europea;
Il CMR presenta incongruenze relative alla targa dell'automezzo e alla descrizione della merce rispetto alla bolletta d'esportazione; i restanti documenti (fatture, DDT, lettere del cliente) sono considerati "documenti di parte", privi di validazione da parte di autorità terze e quindi inidonei a provare l'effettiva uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.
Anzitutto debbono ritenersi del tutto infondate le eccezioni preliminari e procedurali addotte da parte ricorrente posto che è pacifica l' applicabilità alle società cancellate del disposto dell' art 28 comma 4, del
D. lgs 175/2014 che prevede cosiddetta "ultrattività quinquennale consentendo agli uffici impositori di notificare atti impositivi entro i cinque anni dalla intervenuta cancellazione , termine pienamente rispettato nel caso qui in esame. Tale norma, lungi dall' essere una fictio iuris come sostenuto dal ricorrente ha lo scopo precipuo di consentire gli accertamenti anche in caso di cancellazione della società all' evidente scopo di evitare che con la cancellazione delle società si ottenga il risultato di impedire ogni controllo fiscale sull' operato precedente.
Parimenti del tutto infondati appaiono gli ulteriori motivi relativi al mancato esperimento del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, L. 212/2000– risultando in re ipsa il pericolo per la riscossione in caso di società cancellata e di chiusura della liquidazione in perdita- e quello attinente alla responsabilità del liquidatore – nel caso qui in esame risulta chiaramente che lo stesso è stato investito della notifica della ripresa a tassazione esclusivamente quale legale rappresentante della società cessata e non personalmente quale responsabile ex art. 36 DPR 602/1973.
Quanto al merito, la documentazione fornita dal ricorrente a sostegno della effettiva intervenuta esportazione dei beni contestata dall' ufficio delle dogane in parte era già stata valutata e ritenuta inidonea in quanto non è risultato provato l' effettivo intervenuto sdoganamento nel paese di destinazione e per la parte ulteriore non appare sufficiente a fondare la certezza che i beni di cui alla fattura n. 16 del 09/08/2019 siano effettivamente stati esportati in Russia emergendo evidenti incongruenze relative alla targa dell'automezzo e alla descrizione della merce rispetto alla bolletta d'esportazione, la mancanza della dichiarazione d'esportazione lituana (MRN) nel sistema di tracciamento della Commissione Europea e la mancanza del c.d. "risultato di uscita" nel sistema ECS (Export Control System)
Gli altri documenti prodotti dal ricorrente - fatture, DDT, lettere del cliente- come asserito condivisibilmente dall' Ufficio resistente non solo non presentano alcuna validazione da parte di autorità terze, e quindi sono atti di parte come tali non facenti prova di quanto contenuto , ma di per sé soli non consentono di superare le carenze riscontrate nei sistemi telematici di controllo delle esportazioni extra UE appositamente istituiti proprio per tracciare il percorso delle merci destinate al di fuori dell' Unione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre oneri di legge se dovuti. il Presidente relatore Dr Silvia Perrucci
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente e Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4683/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita Di Liquidatore Della Cessata Società_1 Srls - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B062702751 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, in proprio e quale liquidatore della cessata Società_1 Srls, impugna l'avviso di accertamento n. T9B062702751/2025 avente ad oggetto il recupero a tassazione dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2019, a seguito della riqualificazione di un'operazione commerciale inizialmente dichiarata come non imponibile e riguardante la fattura n. 16 del 09/08/2019 (per un imponibile di € 234.000,00) emessa dalla società Società_1 Srls nei confronti del cliente russo Società_2, avente ad oggetto la fornitura di marmi con destinazione Mosca,
L'Ufficio delle Dogane di Gorizia aveva rilevato la mancanza di prove certe dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione Europea mancando il messaggio elettronico di "risultati di uscita" nel sistema telematico ECS (Export Control System), necessario per confermare il movimento d'esportazione n.
19LTVC0100EK27AC854. A causa dell'asserita inidoneità della documentazione prodotta dalla società a comprovare l'effettiva esportazione l'Ufficio ritenne venuto meno il requisito di non imponibilità previsto dall'art. 8, comma 1, del DPR 633/1972 e l'operazione fu riqualificata come cessione imponibile soggetta all'aliquota ordinaria del 22% con conseguente accertamento di un debito complessivo di € 120.359,82,
(maggiore IVA: € 51.480,00 (calcolata sul valore della fornitura); Sanzione amministrativa: € 57.915,00
(irrogata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D. Lgs. 471/97 per cessioni all'esportazione senza addebito d'imposta prive di prova di uscita entro i termini); Interessi: € 10.956,07 (calcolati fino al 10/07/2025)
Il ricorrente sviluppa i seguenti motivi in diritto e nel merito:
- preliminarmente eccepisce la nullità dell'avviso poiché emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente, risultando la società Società_1 cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 15.12.2021. Secondo il ricorrente, la cancellazione comporta l'estinzione immediata della società e la perdita della capacità di stare in giudizio, rendendo l'atto impositivo notificato il 17.07.2025 giuridicamente inesistente e nello specifico contesta l'applicabilità dell'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 (cosiddetta "ultrattività quinquennale"), definita una fictio iuris
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (Art. 6 bis, L. 212/2000) precisando di non aver ricevuto notifica dello "schema di atto", obbligatoria a pena di annullabilità per consentire al contribuente di presentare osservazioni entro 60 giorni, ed assume che nel caso in esame non vi sarebbe il "fondato pericolo per la riscossione" addotto dall'Ufficio per giustificare l'omissione del contraddittorio ritenuta motivazione "artificiosa" poiché la società è estinta da anni e non vi
è rischio di reiterazione di violazioni o di dispersione delle garanzie patrimoniali
Con un terzo motivo il Ricorrente_1 eccepisce l'omessa indicazione dei presupposti di responsabilità del liquidatore, evidenziando che la liquidazione si è chiusa in perdita senza alcuna distribuzione di attivo ai soci, circostanza che escluderebbe la responsabilità sussidiaria del liquidatore verso i creditori sociali, non essendo stato leso il principio della par condicio creditorum
Nel merito, quanto alla asserita violazione delle norme sulle cessioni all'esportazione (Art. 8, DPR 633/1972) il ricorrente sostiene di aver fornito prove alternative idonee dell'uscita delle merci dal territorio UE, ai sensi dell'art. 335 del Reg. UE 2447/201516 e produce il messaggio elettronico IE599 della dogana lituana, il CMR timbrato dall'autorità russa, i bonifici bancari e la conferma di ricezione e installazione dei beni a Mosca da parte del cliente russo.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano che chiedeva il rigetto del ricorso con le seguenti argomentazioni:
- quanto alla legittimità della notifica a società estinta l'Ufficio ribadisce la validità dell'atto ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D. lgs 175/2014, il quale stabilisce che, ai soli fini fiscali, l'estinzione della società ha effetto solo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione e che pertanto essendo la notifica intervenuta nel quinquennio dalla cancellazione del 2021, la società mantiene la capacità giuridica e processuale, e il liquidatore ne resta il rappresentante necessario.
- Quanto al fondato pericolo per la riscossione l'Ufficio ritiene che lo stato di estinzione della società e la chiusura della liquidazione in perdita costituiscano elementi oggettivi di pericolo per il credito tributario, legittimando l'omissione del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, L. 212/2000. Viene inoltre richiamata la "prova di resistenza": il contribuente non avrebbe dimostrato che la partecipazione al procedimento avrebbe condotto a un esito diverso, avendo prodotto documenti già valutati come inidonei dall'autorità doganale.
- Con riguardo alla natura dell'accertamento l'Ufficio chiarisce che l'avviso è stato emesso nei confronti della società Società_1 Srls ed è stato notificato al Dott. Ricorrente_1 esclusivamente nella sua qualità di liquidatore e rappresentante legale, e non come atto di accertamento di responsabilità personale ex art. 36 DPR 602/1973.
Quanto al merito poi l' ufficio resistente sostiene l'inidoneità delle prove di esportazione prodotte dal ricorrente ricordando come non sia presente il messaggio elettronico di "risultati di uscita" nel sistema ECS (Export
Control System); la dichiarazione d'esportazione lituana (MRN) non risulta nel sistema di tracciamento della
Commissione Europea;
Il CMR presenta incongruenze relative alla targa dell'automezzo e alla descrizione della merce rispetto alla bolletta d'esportazione; i restanti documenti (fatture, DDT, lettere del cliente) sono considerati "documenti di parte", privi di validazione da parte di autorità terze e quindi inidonei a provare l'effettiva uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.
Anzitutto debbono ritenersi del tutto infondate le eccezioni preliminari e procedurali addotte da parte ricorrente posto che è pacifica l' applicabilità alle società cancellate del disposto dell' art 28 comma 4, del
D. lgs 175/2014 che prevede cosiddetta "ultrattività quinquennale consentendo agli uffici impositori di notificare atti impositivi entro i cinque anni dalla intervenuta cancellazione , termine pienamente rispettato nel caso qui in esame. Tale norma, lungi dall' essere una fictio iuris come sostenuto dal ricorrente ha lo scopo precipuo di consentire gli accertamenti anche in caso di cancellazione della società all' evidente scopo di evitare che con la cancellazione delle società si ottenga il risultato di impedire ogni controllo fiscale sull' operato precedente.
Parimenti del tutto infondati appaiono gli ulteriori motivi relativi al mancato esperimento del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, L. 212/2000– risultando in re ipsa il pericolo per la riscossione in caso di società cancellata e di chiusura della liquidazione in perdita- e quello attinente alla responsabilità del liquidatore – nel caso qui in esame risulta chiaramente che lo stesso è stato investito della notifica della ripresa a tassazione esclusivamente quale legale rappresentante della società cessata e non personalmente quale responsabile ex art. 36 DPR 602/1973.
Quanto al merito, la documentazione fornita dal ricorrente a sostegno della effettiva intervenuta esportazione dei beni contestata dall' ufficio delle dogane in parte era già stata valutata e ritenuta inidonea in quanto non è risultato provato l' effettivo intervenuto sdoganamento nel paese di destinazione e per la parte ulteriore non appare sufficiente a fondare la certezza che i beni di cui alla fattura n. 16 del 09/08/2019 siano effettivamente stati esportati in Russia emergendo evidenti incongruenze relative alla targa dell'automezzo e alla descrizione della merce rispetto alla bolletta d'esportazione, la mancanza della dichiarazione d'esportazione lituana (MRN) nel sistema di tracciamento della Commissione Europea e la mancanza del c.d. "risultato di uscita" nel sistema ECS (Export Control System)
Gli altri documenti prodotti dal ricorrente - fatture, DDT, lettere del cliente- come asserito condivisibilmente dall' Ufficio resistente non solo non presentano alcuna validazione da parte di autorità terze, e quindi sono atti di parte come tali non facenti prova di quanto contenuto , ma di per sé soli non consentono di superare le carenze riscontrate nei sistemi telematici di controllo delle esportazioni extra UE appositamente istituiti proprio per tracciare il percorso delle merci destinate al di fuori dell' Unione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre oneri di legge se dovuti. il Presidente relatore Dr Silvia Perrucci