Art. 6.
Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza; di cui alla lettera b) del precedente art. 1, devono essere presentato corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.
I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.
Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza; di cui alla lettera b) del precedente art. 1, devono essere presentato corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.
I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.