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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 11/03/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 5114 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 11-3-2511/03/2025 12.17 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 17.12.24 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma
2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva:
- parte attrice, con l'avv. Parte_1
FILIPPI MATTEO, ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 27.2.25 e come da note scritte di udienza del
3.3.25;
- parte convenuta, , con l'avv. COSTANTINI Controparte_1
CHRISTIAN, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 28.2.25 e come da note scritte di udienza del 6.3.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5114/2024 r.g. promossa da,
C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FILIPPI MATTEO,
ATTORE
Contro Cont
, CF. /P. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COSTANTINI CHRISTIAN , CP_3
( Indirizzo Telematico;
C.F._2
CONVENUTO
In punto a Risoluzione del contratto di comodato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 osserva:
- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato in data 11.7.24, abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di comodato stipulato inter partes in data 30.12.22 e debitamente registrato (cfr. doc. 5 parte attrice) e relativo all'immobile sito in
Vigasio (censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 18 part. 137 sub 4) per intervenuta scadenza contrattuale al 31.12.23 e di accertamento dell'inadempimento della parte convenuta-comodataria all'obbligo di rilascio dell'immobile concesso alla scadenza convenuta e di conseguente condanna al rilascio e segua ad ordinanza di mutamento del rito del 3.9.24 ex art. 665 c.p.c. con cui veniva provvisoriamente ordinato il rilascio del predetto immobile con riserva delle eccezioni del convenuto-intimato;
- dato atto di come parte convenuta si fosse costituita già nella fase sommaria con il solo deposito della procura alle liti in data 2.9.24 e eccependo, all'udienza del 3.9.24, l'esistenza di un contratto di affitto relativo ai terreni circostanti l'abitazione concessa in comodato, tra le stesse parti, e conseguentemente deducendo che, in forza del collegamento negoziale, anche il contratto relativo all'immobile avrebbe dovuto avere la medesima scadenza;
- dato atto di come a seguito di ordinanza del 3.9.24, ai sensi degli art. 665 e 667
c.p.c., con la quale veniva accolta l'istanza attorea di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile concesso in comodato, con riserva delle eccezioni della convenuta, sia stato disposto il mutamento di rito ed il passaggio al giudizio ordinario locatizio;
- dato atto di come, esperito infruttuosamente il tentativo di media conciliazione delegata, per mancata adesione dello stesso convenuto senza alcun motivo, le parti abbiano insistito nelle rispettive domande ed eccezioni con memorie integrative ritualmente depositate;
- confermata l'ordinanza interlocutoria del 17.12.24 per tutti i motivi ivi indicati
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 e in questa sede richiamata per relationem;
- ritenuta in fatto e in diritto la fondatezza della domanda attorea;
- rilevato come risulti, in fatto, l'esistenza di valido contratto di comodato stipulato tra le parti sopra indicate in data 30.12.2022 e debitamente registrato relativamente all'immobile indicato in premessa (doc. 5 fasc. attore) il quale prevedeva espressamente che la durata del comodato avesse termine al
31.12.23 (cfr. art. 3), con obbligo del comodatario di riconsegnare l'immobile libero e sgombero da persone e cose anche interposte salvo nuovo accordo scritto tra le parti nel caso di specie non provata e nemmeno dedotto;
- ritenuta l'infondatezza in fatto e in diritto dell'eccezione di parte convenuta comodataria in ragione, in primis, della mancata esibizione o prova (tanto nella fase sommaria quanto in quella a cognizione piena) di alcun contratto di affitto dei terreni circostanti e tra le stesse parti, meramente affermata, con l'impossibilità dunque per il giudicante di poter anche solo prendere in considerazione l'eccezione di collegamento negoziale con tale altro contratto nemmeno provato come esistente e di contenuto sconosciuto;
- ritenuto in secundis come, comunque, il contratto di comodato - dedotto come casuasa petendi e titolo della presente azione - prevedesse specificatamente la scadenza del rapporto al 31.12.23 e, pertanto, come anche l'eventuale collegamento negoziale non possa affatto determinare il superamento delle pattuizioni specificatamente previste tra le parti in ordine alla durata del rapporto di comodato ex art. 1372 c.c.;
- ritenuto pertanto in primis la mancanza di prova in ordine ai parametri contrattuali tra cui effettuare la valutazione di collegamento negoziale;
- ritenuti altresi pertinenti i richiami in diritto effettuati da parte attrice in relazione all'insussistenza - quantomeno della prova - del il c.d. nesso teleologico, elemento necessario perché due o più rapporti possano considerarsi tra loro collegati ( Cass. 677 del 09.01.24) ed al fato che “per la
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 reciproca interdipendenza negoziale è necessario che sussista l'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica” (Cass. n. 17944 del 24.07.13);
- ritenuto inoltre che anche la sussistenza di un, ipotetico e non provato, specifico collegamento negoziale non sia idonea a derogare alle pattuizioni comunque specificatamente previste in uno dei contratti collegati (il collegamento essendo piuttosto effetto interpretativo della volontà delle parti in funzione della causa concreta e delle diverse pattuizioni negoziali assunte dalle stesse ma non potendo prevalere su di esse e contro di esse, cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 15/03/2018, n. 6390);
- ritenuto come la relativa prova del fatto modificativo o impeditivo all'efficacia della specifica pattuizione contenuta nel comodato e relativa alla scadenza indicata in domanda, ricadesse in capo alla parte convenuta ex art. 2697 c.c.;
- ritenuta pertanto l'intervenuta scadenza del rapporto alla data del 31.12.23 come contrattualmente stabilito dalle parti;
- ritenuto in particolare, in diritto, che, con riferimento all'obbligazione di restituzione dell'immobile alla scadenza, ex art. 1809 I comma c.c., trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n.
13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento la prova
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 dell'inadempimento);
- ritenuto come tra le obbligazioni del comodatario rientri, infatti, quella di riconsegnare la cosa concessa in comodato alla scadenza;
- ritenuta pertanto nel caso di specie provata la pretesa oggetto di domanda di parte attrice e l'inadempimento del convenuto;
- ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto e la condanna di parte convenuta al rilascio dell'immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato ex art. 56 l. Locaz., tenuto conto della risalenza della disdetta, alla data già indicata nell'ordinanza del 3.9.24 qui confermata;
- ritenuto che all'accoglimento della domanda di parte attrice segua altresì la condanna della parte convenuta alla refusione al primo delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto della semplicità delle difese svolte e dell'assenza di istruttoria in senso stretto;
- dato atto infine della mancata comparizione della parte convenuta in sede di tentativo obbligatorio di media conciliazione nonostante la rituale convocazione e senza che agli atti risulti alcuna motivazione al riguardo
(cfr. verbale di media conciliazione in atti, doc. n. 3 parte attrice);
- ritenuto come a tale premessa segua, oltre alla ulteriore valorizzazione di tale comportamento ex art. 116 c.p.c. ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, la condanna della stessa parte convenuta a corrispondere direttamente in favore delle entrate a Bilancio dello Stato la somma pari al contributo unificato pari ad € 259,00 ex art. 8 d.lgs. 28/10
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
5114 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 1. Dichiara risolto il contratto di comodato inter partes per intervenuta scadenza contrattuale alla data del 31.12.23;
2. Dichiara tenuta e condanna parte convenuta, al Controparte_1 rilascio dell'immobile per cui è causa ed individuato in parte motiva, libero da persone o cose, anche interposte, in favore di parte attrice,
[...]
Parte_2
3. Conferma per il rilascio la data già indicata nell'ordinanza provvisoria del
3.9.23;
4. Condanna al pagamento in favore dell'Entrate Controparte_1
del Bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato pari ad € 259,00;
5. Condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di he si liquidano Parte_2 in € 387,50 per esborsi ed in € 4.270 per compensi difensivi;
oltre IVA,
CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 11/03/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 11/03/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 5114 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 11-3-2511/03/2025 12.17 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 17.12.24 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma
2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva:
- parte attrice, con l'avv. Parte_1
FILIPPI MATTEO, ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 27.2.25 e come da note scritte di udienza del
3.3.25;
- parte convenuta, , con l'avv. COSTANTINI Controparte_1
CHRISTIAN, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 28.2.25 e come da note scritte di udienza del 6.3.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5114/2024 r.g. promossa da,
C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FILIPPI MATTEO,
ATTORE
Contro Cont
, CF. /P. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COSTANTINI CHRISTIAN , CP_3
( Indirizzo Telematico;
C.F._2
CONVENUTO
In punto a Risoluzione del contratto di comodato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 osserva:
- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato in data 11.7.24, abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di comodato stipulato inter partes in data 30.12.22 e debitamente registrato (cfr. doc. 5 parte attrice) e relativo all'immobile sito in
Vigasio (censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 18 part. 137 sub 4) per intervenuta scadenza contrattuale al 31.12.23 e di accertamento dell'inadempimento della parte convenuta-comodataria all'obbligo di rilascio dell'immobile concesso alla scadenza convenuta e di conseguente condanna al rilascio e segua ad ordinanza di mutamento del rito del 3.9.24 ex art. 665 c.p.c. con cui veniva provvisoriamente ordinato il rilascio del predetto immobile con riserva delle eccezioni del convenuto-intimato;
- dato atto di come parte convenuta si fosse costituita già nella fase sommaria con il solo deposito della procura alle liti in data 2.9.24 e eccependo, all'udienza del 3.9.24, l'esistenza di un contratto di affitto relativo ai terreni circostanti l'abitazione concessa in comodato, tra le stesse parti, e conseguentemente deducendo che, in forza del collegamento negoziale, anche il contratto relativo all'immobile avrebbe dovuto avere la medesima scadenza;
- dato atto di come a seguito di ordinanza del 3.9.24, ai sensi degli art. 665 e 667
c.p.c., con la quale veniva accolta l'istanza attorea di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile concesso in comodato, con riserva delle eccezioni della convenuta, sia stato disposto il mutamento di rito ed il passaggio al giudizio ordinario locatizio;
- dato atto di come, esperito infruttuosamente il tentativo di media conciliazione delegata, per mancata adesione dello stesso convenuto senza alcun motivo, le parti abbiano insistito nelle rispettive domande ed eccezioni con memorie integrative ritualmente depositate;
- confermata l'ordinanza interlocutoria del 17.12.24 per tutti i motivi ivi indicati
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 e in questa sede richiamata per relationem;
- ritenuta in fatto e in diritto la fondatezza della domanda attorea;
- rilevato come risulti, in fatto, l'esistenza di valido contratto di comodato stipulato tra le parti sopra indicate in data 30.12.2022 e debitamente registrato relativamente all'immobile indicato in premessa (doc. 5 fasc. attore) il quale prevedeva espressamente che la durata del comodato avesse termine al
31.12.23 (cfr. art. 3), con obbligo del comodatario di riconsegnare l'immobile libero e sgombero da persone e cose anche interposte salvo nuovo accordo scritto tra le parti nel caso di specie non provata e nemmeno dedotto;
- ritenuta l'infondatezza in fatto e in diritto dell'eccezione di parte convenuta comodataria in ragione, in primis, della mancata esibizione o prova (tanto nella fase sommaria quanto in quella a cognizione piena) di alcun contratto di affitto dei terreni circostanti e tra le stesse parti, meramente affermata, con l'impossibilità dunque per il giudicante di poter anche solo prendere in considerazione l'eccezione di collegamento negoziale con tale altro contratto nemmeno provato come esistente e di contenuto sconosciuto;
- ritenuto in secundis come, comunque, il contratto di comodato - dedotto come casuasa petendi e titolo della presente azione - prevedesse specificatamente la scadenza del rapporto al 31.12.23 e, pertanto, come anche l'eventuale collegamento negoziale non possa affatto determinare il superamento delle pattuizioni specificatamente previste tra le parti in ordine alla durata del rapporto di comodato ex art. 1372 c.c.;
- ritenuto pertanto in primis la mancanza di prova in ordine ai parametri contrattuali tra cui effettuare la valutazione di collegamento negoziale;
- ritenuti altresi pertinenti i richiami in diritto effettuati da parte attrice in relazione all'insussistenza - quantomeno della prova - del il c.d. nesso teleologico, elemento necessario perché due o più rapporti possano considerarsi tra loro collegati ( Cass. 677 del 09.01.24) ed al fato che “per la
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 reciproca interdipendenza negoziale è necessario che sussista l'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica” (Cass. n. 17944 del 24.07.13);
- ritenuto inoltre che anche la sussistenza di un, ipotetico e non provato, specifico collegamento negoziale non sia idonea a derogare alle pattuizioni comunque specificatamente previste in uno dei contratti collegati (il collegamento essendo piuttosto effetto interpretativo della volontà delle parti in funzione della causa concreta e delle diverse pattuizioni negoziali assunte dalle stesse ma non potendo prevalere su di esse e contro di esse, cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 15/03/2018, n. 6390);
- ritenuto come la relativa prova del fatto modificativo o impeditivo all'efficacia della specifica pattuizione contenuta nel comodato e relativa alla scadenza indicata in domanda, ricadesse in capo alla parte convenuta ex art. 2697 c.c.;
- ritenuta pertanto l'intervenuta scadenza del rapporto alla data del 31.12.23 come contrattualmente stabilito dalle parti;
- ritenuto in particolare, in diritto, che, con riferimento all'obbligazione di restituzione dell'immobile alla scadenza, ex art. 1809 I comma c.c., trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n.
13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento la prova
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 dell'inadempimento);
- ritenuto come tra le obbligazioni del comodatario rientri, infatti, quella di riconsegnare la cosa concessa in comodato alla scadenza;
- ritenuta pertanto nel caso di specie provata la pretesa oggetto di domanda di parte attrice e l'inadempimento del convenuto;
- ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto e la condanna di parte convenuta al rilascio dell'immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato ex art. 56 l. Locaz., tenuto conto della risalenza della disdetta, alla data già indicata nell'ordinanza del 3.9.24 qui confermata;
- ritenuto che all'accoglimento della domanda di parte attrice segua altresì la condanna della parte convenuta alla refusione al primo delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto della semplicità delle difese svolte e dell'assenza di istruttoria in senso stretto;
- dato atto infine della mancata comparizione della parte convenuta in sede di tentativo obbligatorio di media conciliazione nonostante la rituale convocazione e senza che agli atti risulti alcuna motivazione al riguardo
(cfr. verbale di media conciliazione in atti, doc. n. 3 parte attrice);
- ritenuto come a tale premessa segua, oltre alla ulteriore valorizzazione di tale comportamento ex art. 116 c.p.c. ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, la condanna della stessa parte convenuta a corrispondere direttamente in favore delle entrate a Bilancio dello Stato la somma pari al contributo unificato pari ad € 259,00 ex art. 8 d.lgs. 28/10
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
5114 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24 1. Dichiara risolto il contratto di comodato inter partes per intervenuta scadenza contrattuale alla data del 31.12.23;
2. Dichiara tenuta e condanna parte convenuta, al Controparte_1 rilascio dell'immobile per cui è causa ed individuato in parte motiva, libero da persone o cose, anche interposte, in favore di parte attrice,
[...]
Parte_2
3. Conferma per il rilascio la data già indicata nell'ordinanza provvisoria del
3.9.23;
4. Condanna al pagamento in favore dell'Entrate Controparte_1
del Bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato pari ad € 259,00;
5. Condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di he si liquidano Parte_2 in € 387,50 per esborsi ed in € 4.270 per compensi difensivi;
oltre IVA,
CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 11/03/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5114/24