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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 42479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42479 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MI JU MA IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del Tribunale della libertà di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 42479 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 15/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Como, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di JU MA IO MI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso, ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., dal G.i.p. del Tribunale di Como avente ad oggetto la somma di 8.500 euro, di cui il ricorrente aveva il possesso al momento di presentarsi al valico autostradale di frontiera di Como-Brogeda diretto in Svizzera, ipotizzando il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia l'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Rappresentano i difensori che il debito tributario sussiste con riferimento a talune società rappresentate dallo MI (in particolare, la Albatros s.r.I., la Croce del Sud s.r.l. in liquidazione e la Stella Polare s.r.I.), società tutte con autonomia patrimoniale perfetta. Di conseguenza, non essendo il ricorrente mai stato debitore nei confronti dell'IO, non sarebbe configurabile il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il ricorrente, alla guida di una Range Rover, fu controllato il 25 marzo 2024 dai militari della G.d.F. di Ponte Chiasso presso il valico autostradale di Como-Brogeda mentre era diretto in Svizzera;
alla richiesta dei militari circa il possesso di denaro contanti o valori, MI rispose di avere con sé la somma di cinque - sei mila euro. Il successivo controllo rilevò, invece, che l'uomo stava trasportando la somma complessiva di 8.500 euro, suddivisa in 170 banconote da 50 euro, custodite in parte sulla persona, in parte nella tasca interna della giacca riposta sui sedili posteriori. A seguito di interrogazione delle banche dati dell'anagrafe tributaria, emerse che, a carico dello MI, vi erano iscrizioni a ruolo attestanti una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'IO, riferibile a imposte dirette ed i.v.a., relative agli anni dal 2003 al 2020, per un ammontare di oltre un milione e duecento mila euro;
risultò, inoltre che il 2 ricorrente era stato segnato per esercizio abusivo di una professione, omesso versamento di i.v.a. e appropriazione indebita. Su queste basi, la p.g., ipotizzando il delitto ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, procedette al sequestro preventivo d'urgenza del denaro, sequestro che, su richiesta del pubblico ministero, fu convalidato dal g.i.p., con contestuale emissione del decreto di sequestro preventivo. 3. Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, si osserva, in primo luogo, che il ricorso per cassazione è inammissibile perché l'interessato non ha indicato a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, posto che tale mancanza, ove la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258). Come emerge dalla lettura del ricorso, infatti, il ricorrente ha omesso di indicare quale sia il vizio denunciato, riconducibile in uno dei casi tipici, indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., ciò che nemmeno si desume dalla parte argomentativa del ricorso stesso. 4. In ogni caso, rammentati gli stringenti limiti stabiliti dall'art. 325 cod. proc. pen., a tenore del quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), nel caso in esame, a voler inquadrare le censure articolate nel ricorso come dirette ad eccepire la mancanza o l'apparenza della motivazione, non può certamente affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia, appunto, omessa o ovvero apparente, in quanto il Tribunale non ha utilizzato espressioni di stile o stereotipate, ma, con una valutazione di fatto - che quindi esula dal perimetro tracciato dall'art. 325 cod. proc. pen. -, ha spiegato la sussistenza del fumus del delitto ipotizzato sulla base delle emergenze investigative, della mendace versione dell'indagato e dell'esito degli accertamenti presso le banche dati dell'anagrafe tributaria, dinanzi indicati. 3 5. Allo stesso modo, a voler intendere le censure come dirette ad evidenziare una asserita violazione di legge, si osserva che il Tribunale ha correttamente ravvisato il fumus del delitto in contestazione, dovendosi ribadire che, in tema di reati tributari, l'attività fraudolenta, che integra il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro, anche se in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, in quanto la possibilità legale di esportare valuta entro certi limiti non esclude che detto trasferimento possa avvenire per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'IO (Sez. 3, n. 42569 del 12/03/2019, Lu, Rv. 278257), come accertato, pur a livello di fumus, nel caso di specie. Parimenti, non rilevante è la circostanza cha i debiti erariali siano delle società di cui il ricorrente è legale rappresentante proprio perché, secondo l'ipotesi di accusa, proprio in quella veste egli stava effettuando il trasferimento di denaro contante all'estero. 6. Essendo il ricorso inammissibile t5=2;9 e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/10/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 42479 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 15/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Como, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di JU MA IO MI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso, ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., dal G.i.p. del Tribunale di Como avente ad oggetto la somma di 8.500 euro, di cui il ricorrente aveva il possesso al momento di presentarsi al valico autostradale di frontiera di Como-Brogeda diretto in Svizzera, ipotizzando il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia l'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Rappresentano i difensori che il debito tributario sussiste con riferimento a talune società rappresentate dallo MI (in particolare, la Albatros s.r.I., la Croce del Sud s.r.l. in liquidazione e la Stella Polare s.r.I.), società tutte con autonomia patrimoniale perfetta. Di conseguenza, non essendo il ricorrente mai stato debitore nei confronti dell'IO, non sarebbe configurabile il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il ricorrente, alla guida di una Range Rover, fu controllato il 25 marzo 2024 dai militari della G.d.F. di Ponte Chiasso presso il valico autostradale di Como-Brogeda mentre era diretto in Svizzera;
alla richiesta dei militari circa il possesso di denaro contanti o valori, MI rispose di avere con sé la somma di cinque - sei mila euro. Il successivo controllo rilevò, invece, che l'uomo stava trasportando la somma complessiva di 8.500 euro, suddivisa in 170 banconote da 50 euro, custodite in parte sulla persona, in parte nella tasca interna della giacca riposta sui sedili posteriori. A seguito di interrogazione delle banche dati dell'anagrafe tributaria, emerse che, a carico dello MI, vi erano iscrizioni a ruolo attestanti una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'IO, riferibile a imposte dirette ed i.v.a., relative agli anni dal 2003 al 2020, per un ammontare di oltre un milione e duecento mila euro;
risultò, inoltre che il 2 ricorrente era stato segnato per esercizio abusivo di una professione, omesso versamento di i.v.a. e appropriazione indebita. Su queste basi, la p.g., ipotizzando il delitto ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, procedette al sequestro preventivo d'urgenza del denaro, sequestro che, su richiesta del pubblico ministero, fu convalidato dal g.i.p., con contestuale emissione del decreto di sequestro preventivo. 3. Così ricostruito il quadro fattuale della vicenda, si osserva, in primo luogo, che il ricorso per cassazione è inammissibile perché l'interessato non ha indicato a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, posto che tale mancanza, ove la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258). Come emerge dalla lettura del ricorso, infatti, il ricorrente ha omesso di indicare quale sia il vizio denunciato, riconducibile in uno dei casi tipici, indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., ciò che nemmeno si desume dalla parte argomentativa del ricorso stesso. 4. In ogni caso, rammentati gli stringenti limiti stabiliti dall'art. 325 cod. proc. pen., a tenore del quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), nel caso in esame, a voler inquadrare le censure articolate nel ricorso come dirette ad eccepire la mancanza o l'apparenza della motivazione, non può certamente affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia, appunto, omessa o ovvero apparente, in quanto il Tribunale non ha utilizzato espressioni di stile o stereotipate, ma, con una valutazione di fatto - che quindi esula dal perimetro tracciato dall'art. 325 cod. proc. pen. -, ha spiegato la sussistenza del fumus del delitto ipotizzato sulla base delle emergenze investigative, della mendace versione dell'indagato e dell'esito degli accertamenti presso le banche dati dell'anagrafe tributaria, dinanzi indicati. 3 5. Allo stesso modo, a voler intendere le censure come dirette ad evidenziare una asserita violazione di legge, si osserva che il Tribunale ha correttamente ravvisato il fumus del delitto in contestazione, dovendosi ribadire che, in tema di reati tributari, l'attività fraudolenta, che integra il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere realizzata anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro, anche se in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, in quanto la possibilità legale di esportare valuta entro certi limiti non esclude che detto trasferimento possa avvenire per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'IO (Sez. 3, n. 42569 del 12/03/2019, Lu, Rv. 278257), come accertato, pur a livello di fumus, nel caso di specie. Parimenti, non rilevante è la circostanza cha i debiti erariali siano delle società di cui il ricorrente è legale rappresentante proprio perché, secondo l'ipotesi di accusa, proprio in quella veste egli stava effettuando il trasferimento di denaro contante all'estero. 6. Essendo il ricorso inammissibile t5=2;9 e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/10/2024.