Articolo 14 della Legge 16 marzo 1972, n. 106
Articolo 13
Versione
19 aprile 1972
Art. 14.
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Entrata in vigore il 19 aprile 1972