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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3987/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Indirizzo_1 CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.I.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19022500015773 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5452/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 , da se stessa rappresentata e difesa nel procedimento , per l'annullamento dell'avviso di pagamento TARI anno 2025 n. 19022500015773 emesso il 2 luglio 2025 e notificato il 17 luglio 2025 per euro 1.676,00 – codice contribuente n. 061022-59338, nei confronti di
Publiservizi S.r.l..
La ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione in quanto la ricorrente è cessata dalla carica di amministratrice della società Società_1 in data 25 gennaio 2013, debitrice della pretesa TARI, come risulta da visura camerale allegata al fascicolo processuale.
Conclude con la richiesta di annullamento dell'avviso di pagamento impugnato con vittoria di spese di lite.
Il Comune non si à costituito in giudizio che la parte ha invocato Il giorno 07/09/2025 alle ore 11:43:27 (+0200) il messaggio "Ricorso Ricorrente_1" proveniente da Email_4 ed indirizzato a "Email_2" consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: Email_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.M accoglie il ricorso
Dalla documentazione versata in atti la ricorrente non riveste nessuna carica in seno alla società dal 25 gennaio 2013.
Orbene, indipendentemente da ogni questione relativa alla notificazione dell'avviso di pagamento al ricorrente in proprio o nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. con riferimento all'anno d'imposta
2025 , non vi è dubbio che la ricorrente . non è legittimata ad impugnare l'avviso di accertamento,
Il Comune non costituendosi in giudizio ha di fatto rinunciato alla pretesa impositiva.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso- Nulla per le spese
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3987/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Indirizzo_1 CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.I.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19022500015773 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5452/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 , da se stessa rappresentata e difesa nel procedimento , per l'annullamento dell'avviso di pagamento TARI anno 2025 n. 19022500015773 emesso il 2 luglio 2025 e notificato il 17 luglio 2025 per euro 1.676,00 – codice contribuente n. 061022-59338, nei confronti di
Publiservizi S.r.l..
La ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione in quanto la ricorrente è cessata dalla carica di amministratrice della società Società_1 in data 25 gennaio 2013, debitrice della pretesa TARI, come risulta da visura camerale allegata al fascicolo processuale.
Conclude con la richiesta di annullamento dell'avviso di pagamento impugnato con vittoria di spese di lite.
Il Comune non si à costituito in giudizio che la parte ha invocato Il giorno 07/09/2025 alle ore 11:43:27 (+0200) il messaggio "Ricorso Ricorrente_1" proveniente da Email_4 ed indirizzato a "Email_2" consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: Email_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.M accoglie il ricorso
Dalla documentazione versata in atti la ricorrente non riveste nessuna carica in seno alla società dal 25 gennaio 2013.
Orbene, indipendentemente da ogni questione relativa alla notificazione dell'avviso di pagamento al ricorrente in proprio o nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. con riferimento all'anno d'imposta
2025 , non vi è dubbio che la ricorrente . non è legittimata ad impugnare l'avviso di accertamento,
Il Comune non costituendosi in giudizio ha di fatto rinunciato alla pretesa impositiva.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso- Nulla per le spese