Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' ITALIANA BBLICA O O 74 B 3 E . E N LA CORTE SUPRE0 08 37 /03 N 1, E O 9 C T A NOME DEL POPOLO ITALIANO P I 1 D 2 CONDANNA AL ) SEZIONE TERZA CIVILE i PAGAMENTO ( DELLE SPESE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROCESSUALI Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 24176/01 Cron.1939 Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAVANDERIA PECCHIA DI PECCHIA MONIA & MANUEL, con sede in Matelica, in persona del legale rappresentante pro temporeCH AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVORNO 15, presso lo studio dell'avvocato FABIO SPREGA, difesa dall'avvocato FABIO PERDOMINICI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LAVANDERIA NOVELLA DI BUSSOLETTI NOVELLA, CESARETTI QUINTILIA;
2002 400 intimati avverso la sentenza n. 212/01 del Giudice di pace di 2088 -1- JESI, emessa 1'11/06/01 e depositata il 12/06/01 (R.G. 113/01); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Fabio PIERDOMINICI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI, confermata in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Massimo FEDELI, che ha chiesto si accolga il ricorso con le conse guenze di legge. -2- 1 3 La Corte Premesso che IA ES ha convenuto davanti al Giudice di pace di Jesi la ND Novella di Bossoletti Novella, deducendo che un piumone alla stessa consegnato per il lavaggio era stato danneggiato e chiedendo la differenza tra l'importo del danno ammontante a L.
2.731.000 e la somma di L.
1.500.000 già ricevuta dall'assicurazione; Premesso che la convenuta, costituitasi, ha chiamato in causa la lavanderia CH NI e AN, che aveva eseguito il lavaggio su incarico della lavanderia Novella, e che la chiamata in causa è rimasta contumace;
Premesso che il Giudice adito, con la sentenza depositata il 12 giugno 2001, ha respinto la domanda, ritenendo che l'attrice era stata ن ا completamente risarcita del danno con la somma di L.1.500.000, versata س dall'istituto assicuratore della responsabilità civile della ND ت CH, e, in ordine alle spese processuali, ha condannato la ND CH a pagare le spese sostenute dalla ND Novella;
Considerato che
la ND CH di CH NI e AN ha proposto ricorso per cassazione, censurando la propria condanna al pagamento delle spese processuali anticipate dalla parte convenuta e deducendo la violazione dell'art.91 c.p.c., perché è stata condannata una parte non soccombente, dato che l'unica soccombente era l'attrice la cui domanda è stata respinta;
Rilevato che nessuno dei due intimati ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
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Ritenuto che
il ricorso è manifestamente fondato, perché la pronunzia di condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte chiamata in causa dalla convenuta per essere garantita in caso di accoglimento della pretesa attorea, non ostante che tale pretesa sia stata rigettata, viola il principio della soccombenza posto dall'art.91 c.p.c., che, essendo contenuto in una norma processuale, anche la sentenza di equità è tenuta ad osservare: ed invero il rigetto della domanda comporta che unico soccombente sia la parte attrice rispetto alla parte convenuta, con il conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa, la quale pertanto non può considerarsi soccombente;
Ritenuto che
, pertanto, la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha condannato la ND CH NI e AN al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta ND Novella, con conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Jesi che, nella persona di altro giudicante, si pronunzierà nuovamente sulle spese processuali del giudizio instaurato da IA ES;
Ritenuto che
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la ricorrente alle spese processuali e rinvia al Giudice di pace di Jesi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 5 novembre 2002. 4 Il Relatore-Estensore V C E iello ER A ELLI arie C M N tasa A C IL o D Il Presidente Depositata in Cancelleria joggi211·08 IL C ELLIERE C1 Dotissa Manja Aiello 5