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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, LA
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7578/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 20250002307870189131151 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21601/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 S.a.s di Rappresentante_1 & C.”, in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1
, rappresentata e difesa come in atti, propone ricorso
contro
Resistente_1 srl avverso sollecito di pagamento n. 20250002307870189131151, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data
08.04.2025, relativa a IMU 2021 per l'importo di euro 20.358,63 oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepisce la nullità e inesistenza della comunicazione impugnata oltre alla incompetenza dell'agente di riscossione nell'adozione dell'atto in quanto il sollecito deve essere emesso dall'ente impositore e non da quello di riscossione.
Inoltre, contesta l'omessa e irrituale notifica dell'avviso di accertamento n.117811/854 e la omessa e carente motivazione dell'atto.
Parti resistenti non costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che la società ricorrente Ricorrente_1 S.a.s di Rappresentante_1 & C., ha impugnato il sollecito di pagamento n. 20250002307870189131151, notificato in data 08.04.2025, relativo ad IMU anno 2021 per l'importo complessivo di euro 20.358,63, oltre sanzioni ed interessi, emesso da Resistente_1 s.r.l.. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi dell'atto impugnato, tra cui la nullità e/o inesistenza del sollecito di pagamento, nonché la incompetenza dell'agente della riscossione all'adozione dell'atto, rilevando come il sollecito, in assenza di valido titolo esecutivo, debba essere emesso dall'ente impositore e non dal concessionario della riscossione.
Tale eccezione è fondata.
In materia di tributi locali, ed in particolare con riferimento all'IMU, il procedimento di accertamento e riscossione presuppone la preventiva notifica di un avviso di accertamento validamente formato e ritualmente notificato dal Comune impositore, costituente titolo idoneo a legittimare l'attività successiva di riscossione coattiva o sollecitatoria.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha espressamente contestato la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 117811/854, presupposto dell'atto impugnato. Tale circostanza non è stata in alcun modo provata dall'ente impositore né dal soggetto incaricato della riscossione, i quali non si sono costituiti in giudizio, rimanendo pertanto del tutto silenti rispetto alle doglianze articolate nel ricorso.
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di prova della rituale notifica dell'atto presupposto, il successivo sollecito di pagamento risulta illegittimo per difetto del titolo e per violazione del diritto di difesa del contribuente, non essendo posto nella condizione di conoscere compiutamente la pretesa tributaria.
Ulteriormente, deve rilevarsi che il sollecito impugnato risulta carente di motivazione, non contenendo alcun riferimento puntuale all'atto presupposto, né l'indicazione delle modalità di determinazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi richiesti, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000
(Statuto del contribuente).
Ne consegue che l'atto impugnato risulta affetto da vizi propri ed autonomi, oltre che derivati dalla mancanza del presupposto accertativo, tali da determinarne l'illegittimità. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del sollecito di pagamento impugnato.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la mancata costituzione delle parti resistenti e la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, LA
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7578/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 20250002307870189131151 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21601/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 S.a.s di Rappresentante_1 & C.”, in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1
, rappresentata e difesa come in atti, propone ricorso
contro
Resistente_1 srl avverso sollecito di pagamento n. 20250002307870189131151, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data
08.04.2025, relativa a IMU 2021 per l'importo di euro 20.358,63 oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepisce la nullità e inesistenza della comunicazione impugnata oltre alla incompetenza dell'agente di riscossione nell'adozione dell'atto in quanto il sollecito deve essere emesso dall'ente impositore e non da quello di riscossione.
Inoltre, contesta l'omessa e irrituale notifica dell'avviso di accertamento n.117811/854 e la omessa e carente motivazione dell'atto.
Parti resistenti non costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che la società ricorrente Ricorrente_1 S.a.s di Rappresentante_1 & C., ha impugnato il sollecito di pagamento n. 20250002307870189131151, notificato in data 08.04.2025, relativo ad IMU anno 2021 per l'importo complessivo di euro 20.358,63, oltre sanzioni ed interessi, emesso da Resistente_1 s.r.l.. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi dell'atto impugnato, tra cui la nullità e/o inesistenza del sollecito di pagamento, nonché la incompetenza dell'agente della riscossione all'adozione dell'atto, rilevando come il sollecito, in assenza di valido titolo esecutivo, debba essere emesso dall'ente impositore e non dal concessionario della riscossione.
Tale eccezione è fondata.
In materia di tributi locali, ed in particolare con riferimento all'IMU, il procedimento di accertamento e riscossione presuppone la preventiva notifica di un avviso di accertamento validamente formato e ritualmente notificato dal Comune impositore, costituente titolo idoneo a legittimare l'attività successiva di riscossione coattiva o sollecitatoria.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha espressamente contestato la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 117811/854, presupposto dell'atto impugnato. Tale circostanza non è stata in alcun modo provata dall'ente impositore né dal soggetto incaricato della riscossione, i quali non si sono costituiti in giudizio, rimanendo pertanto del tutto silenti rispetto alle doglianze articolate nel ricorso.
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di prova della rituale notifica dell'atto presupposto, il successivo sollecito di pagamento risulta illegittimo per difetto del titolo e per violazione del diritto di difesa del contribuente, non essendo posto nella condizione di conoscere compiutamente la pretesa tributaria.
Ulteriormente, deve rilevarsi che il sollecito impugnato risulta carente di motivazione, non contenendo alcun riferimento puntuale all'atto presupposto, né l'indicazione delle modalità di determinazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi richiesti, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000
(Statuto del contribuente).
Ne consegue che l'atto impugnato risulta affetto da vizi propri ed autonomi, oltre che derivati dalla mancanza del presupposto accertativo, tali da determinarne l'illegittimità. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del sollecito di pagamento impugnato.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la mancata costituzione delle parti resistenti e la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.