Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOT DE POP ITAL NO0 4 8 / 0 1 LA CORTE S TREMADIC Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE but contended Marti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: vara termine. Effetti Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 2179/97 Cron.2163 Consigliere - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rep. 325 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 26/09/00 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DICASSAZIONE # ha pronunciato la seguente UFFICIO E stu lo SE NT ENZA IL SOLE 24 ORE 3000 persona del suo Presidente el1 25 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IMM. G.E.F.A. SPA, in IL CANCELLIERE legale rapp.te SMITH Massimo, elettivamente му domiciliato in ROMA C.SO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato RECCHIA G., difeso dall'avvocato DELLA MORTE BARTOLOMEO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TT HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 44, presso 10 studio dell'avvocato ST. & ASSOCIATI, difeso dagli avvocati LICCARDOLANDOLFI MARSEGLIA, con GAETANO, SALVATORE 2000 LICCARDO proc.spec.notarile Notaio Dr. Enrico nr.144172 1491 -1- Care... 23 LICENZIATI 18/9/2000 dep.in NAPOLI il 25/9/2000;: st. TAGLIANI STRAZBA;
...... - controricorrente nonchè
contro
TT NI (deceduto); intimato avversO la sentenza n. 2029/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/08/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato DELLA MORTE Bartolomeo difensore del ricorrente che si riporta alla sua istanza con la پر quale ha chiesto concedersi nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio sui confrontidegli eredi della parte deceduta TT NI;
udito 1'Avvocato Salvatore MARSEGLIA, difensore del reistente che si rimette alla decisione della Corte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE chiede dichiarasi 1'inammissibilità del ricorso perchè vertesi in tema di litisconsorzio neccesario perchè l'integrazione del contraddittorio, già disposta dalla Corte, non è stata eseguita, e perchè trattasi di termine perentorio non prorogabile per nessun motivo, neppure su accordo -2- delle parti. -3- му Svolgimento del processo Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 5.6/6.8.1998, con cui era stato respinto l'appello proposto da SEI spa nella causa che aveva visto la predetta Società agire nei confronti di AN ed NI AT per ottenere declaratoria di illegittimità delle nuove opere realizzate da costoro, per violazione degli artt. 907 e 905 c.c. nonché delle norme urbanistiche vigenti, richiesta questa respinta dal Tribunale di Napoli con sentenza 4.3.1991, la Imm. Ge. Fa.spa, incorporante la SEI spa, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso AN AT, mentre NI AT, cui il ricorso era stato notificato presso il difensore che lo aveva assistito in primo grado, non aveva svolto attività difensiva. NI AT non aveva ry preso parte al giudizio di appello, in cui era stato dichiarato contumace. Entrambe le parti hanno presentato memoria. All'udienza del 19.2.1999, questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NI AT, avendo ritenuto che la notifica come effettuata dovesse essere considerata giuridicamente inesistente. Con istanza depositata in cancelleria il 3.2.2000, l'avv. Bartolomeo Della Morte, difensore della Imm. GE.FA. faceva presente che in base all'ordinanza di questa Corte in data 19.2.1999, comunicata il successivo 13.5.1999, aveva provveduto ad effettuare ricerche anagrafiche per notificare il ricorso (entro il termine di gg. Sessanta dalla comunicazione) ad NI AT;
che, come da certificato di morte che allegava, questi risultava deceduto fin dal 1988; che, conseguentemente, non era stato possibile provvedere alla notifica, di talche chiedeva che fosse assegnato termine per provvedere alla notifica nei confronti degli eredi del predetto, qualora ritenuta tuttora necessaria. A seguito di ulteriore rinvio, determinato da diverse ragioni, la causa, su tali presupposti, è pervenuta all'odierna udienza. Motivi della decisione La questione concernente la mancata osservanza dell'ordinanza di questa Corte assume carattere preliminare e deve essere pertanto risolta con precedenza su ogni altra. In fatto, risulta che NI AT, evocato in giudizio dalla SEI spa, prese parte al giudizio di primo grado, rappresentato dall'avv. Stefano Bersani. Nel giudizio di appello, pure proposto dalla SEI spa, NI AT non si , му costituì, per cui ne fu dichiarata la contumacia. Il presente ricorso per cassazione fu notificato al predetto presso lo studio dell'avv. Bersani. La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte costituitasi in primo grado, ma rimasta contumace in appello, è affetta da giuridica inesistenza e non già da mera nullità, atteso che l'elezione di domicilio presso il procuratore ha effetto limitatamente al grado di giudizio per cui la procura medesima fu conferita (v. sent. SS.UU. 4.11.1996, n.9539), sicchè si configurava la necessità di integrazione del contraddittorio, ex art.331 cpc, cosa questa disposta con la ricordata ordinanza, che ha all'uopo assegnato il termine di sessanta giorni. A tanto la parte non ha provveduto nel termine (perentorio) assegnatole;
né rileva la intervenuta morte del AT NI, atteso che la stessa risale al 1988, cosa questa che avrebbe senza alcun dubbio consentito alla parte 2 ricorrente, ove avesse correttamente provveduto alla originaria notifica del ricorso presso la residenza del detto NI AT, di conoscere tempestivamente il decesso avvenuto e di provvedere pertanto alla notifica ai sensi dell'art. 330 cpc, nei termini di legge. Va ricordato, anche in relazione alle note di udienze depositate dalla difesa della Imm. GE.FA. spa, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art.331 cpc per l'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato può escludersi da solo se la parte interessata non sia stata in grado di rispettare il termine a causa di fatti ad essa non imputabili né per dolo né per colpa (v. sent. 13 luglio 1995, n. 7658). La pronuncia a Sezioni Unite (sent. 18 ottobre 1990, n. 10151) invocata dalla società ricorrente riguarda un caso del uj tutto diverso, in cui la stessa effettuazione della notifica (da effettuarsi all'estero) richiedeva obiettivamente tempi più lunghi rispetto al termine assegnato dal giudice, donde la revoca dell'ordinanza (che aveva assegnato un termine inidoneo) e la riconosciuta impossibilità di provvedere a quanto disposto Deve concludersi nel senso che la parte ricorrente ha colpevolmente dato luogo alla situazione verificatasi avendo originariamente notificato il ricorso per cassazione in modo inidoneo;
non può invocare pertanto il mancato rispetto del termine assegnato (idoneo sia in astratto che in concreto) per cause a lei non imputabili, donde la sanzione della inammissibilità del ricorso, che discende anche dalla constatazione secondo cui la relativa istanza è stata depositata quando il termine era già decorso, mentre, in ogni modo, la stessa doveva essere presentata anteriormente alla scadenza del termine fissato. 3 Consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente procedimento di legittimità. Così deciso in Roma, il 26.9.2000 Il Presidente Com tal- Il Consigliere estensore Маликаровский IL CANCELLERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10000 Roma 25 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C101 ¥90000 Tanuk u vatania CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'AgenziaSi attesta la registrazione 160210 delle Entrate di Roma 21 8.3.2011 serie 4 al n. 13428 versate € 160 10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 de 30/5/2002)