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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.478/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 30.1.2023 da:
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 con sede in Via dell'Industria n. 10, Arzignano (VI), C.F. e P. IVA: , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. MAGNABOSCO GIANFRANCO (C.F.: e C.F._1 dall'avv. con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Viale Kennedy n. 14
attrice opponente
CONTRO
CP_1
(C.F.: ) P.IVA_2 con sede in TE IC (VI) via Della Tecnica 17, CF/PI: , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante signora nata a [...] il Controparte_2
3/1/1965 ed ivi residente in [...]; CF: , CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dal proc. e dom. avv. MAURO PALMA del foro di VI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecchio Maggiore (Vi), via Giuriolo n.1
convenuta opposta
In punto : opposizione al decreto ingiuntivo n. 2352/2022 conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE 1) Non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto che dovesse essere chiesta da controparte, considerata l'infondatezza della pretesa creditoria per i motivi esposti in narrativa ed essendo la presente opposizione fondata su prova scritta.
2) Revocare e/o annullare, e/o dichiarare nullo ed inrito il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa.
3) Accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiararsi nullo e di nessun effetto giuridico e comunque revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
4) In via riconvenzionale condannare la a pagare a Controparte_1 [...] la somma di € 3.200,75= quale residua in seguito alle Parte_1 prestazioni di servizi di cui alla fattura n. 70 del 19/09/2022 (doc. n. 38), oltre interessi moratori dalla data della fattura al saldo effettivo.
5) Con vittoria di spese e compensi.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA Nella denegata ipotesi in cui controparte non aderisse alla proposta del Giudice si precisano le conclusioni come segue dichiarandosi espressamente rinunciata ogni domanda non richiamata:
– Accertato e dichiarato quanto esposto in narrativa e quanto ci si riserva di esporre in corso di causa rigettarsi l'opposizione proposta e le domande attoree tutte perché infondate.
- Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente condannarsi l'attrice al pagamento della somma di € 31.545,24 oltre agli interessi ex art. 4-5 Parte_1 D.L.
9.10.2002 N.231 dal dovuto al saldo effettivo, oltre a spese della fase monitoria.
- Condannarsi comunque l'attrice al pagamento della somma di € 31.545,24 o la somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa o di giustizia, oltre agli interessi ex art.
4-5 D.L.
9.10.2002 N.231 dal dovuto al saldo effettivo. La rinuncia alle domande riconvenzionali proposte in comparsa di costituzione CP_1 e risposta. In ogni caso
– condannarsi l'opponente al rimborso delle spese tutte del giudizio. Con ogni più ampia riserva. In via istruttoria Previa revoca dell'ordinanza del 15/1/2024 ammettersi la produzione documentale come richiesta nell'istanza del 13/12/2023. L'opposta chiede ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli già dedotti nelle memorie istrutorie con esclusione di quelli relativi alle domande rinunciate:
1) Vero che fino alla fornitura del dicembre 2021 (fatt.794 del 13.12 2021 – all.16) la modalità operativa convenuta dalle parti era: acquistava e poneva in CP_1 lavorazione il pellame per colore e spessore su indicazione di e lo Parte_1 vendeva al prezzo stabilito dalla opponente direttamente ai clienti da quest'ultima reperiti, specifichi il teste le circostanze;
2) Vero che fino a dicembre 2021 la percepiva un compenso calcolato Parte_1 sugli utili della vendita che provvedeva a fatture alla come attività di CP_1 consulenza.
2 3) Vero che dal gennaio 2021 la modalità operativa tra le due ditte era la seguente:
[...] vendeva a le pelli lavorate in wet blue, quest'ultima le CP_1 Parte_1 lavorava fino allo stato crust e quindi le rivendeva a CP_1 4) Vero che la ultimava le pelli portandole allo stato finito secondo le CP_1 indicazioni impartite da ed in particolare dal sigor Pt_1 Persona_1
5) Vero che nell'ipotesi descritta nel capitolo che precede la vendeva il CP_1 pellame al cliente finale indicato da e le parti dividevano gli utili, Parte_1 calcolati dal signor come da prospetto che si rammostra al teste (all.44 Persona_2 fasc.contr. ed all.17);
6) Vero che la mensilmente inviava a il prospetto delle pelli giacenti in CP_1 Pt_1 magazzino, come da allegato che si rammostra al teste (all.18) in attesa che quest'ultima indicasse il destinatario della vendita ed il prezzo da applicare;
7) Vero che la lavorava il pellame fodera finito solo per la occupandosi la CP_1 Pt_1 ditta opposta della commercializzazione del pellame in wet blue specifici il teste la circostanza;
8) Vero che nel maggio 2022, dica il teste esattamente quando, il signor ed Persona_1 il legale rappresentate dell'opponente, comunicava verbalmente la volontà di di Pt_1 interrompere il contratto di collaborazione per l'acquisto, la lavorazione e la vendita del pellame e di divisione degli utili, in essere tra le parti specifichi il teste le circostanze;
9) Vero che la prendeva atto della volontà della e le parti CP_1 Parte_1 convenivano di interromere ogni nuova collaborazione a partire da giugno 2022 impegnandosi la a ritirare il pellame giacente nei magazzini della Parte_1 [...]
al prezzo convenuto nelle cessioni effettuate in precedenza ai clienti ora forniti CP_1 direttamente da;
Pt_1
10) Vero che nel maggio 2022, dica esattamente quando, la , per il tramite del legale Pt_1 rappresentante dichiarava di voler ritirare la merce giacente in magazzino della
[...] per fornire direttamente i clienti corrispondendo il prezzo applicato in Parte_1 precedenti forniture e questo conveniva con la legale rappresentante signora CP_2
;
[...]
11) Vero che nell'ottobre e nel novembre 2020 la su segnalazione della , CP_1 Pt_1 vendeva pelli vitelli finite art. Aurora col. bianco al prezzo di € 16,500 (oltre iva) al Calzaturificio Leopamy come da fatture che si rammostrano al teste (all.19);
12) Vero che nel luglio 2021 la su segnalazione della , vendeva pelli finite CP_1 Pt_1 art. Mexico col. nero al prezzo di € 13,000 (oltre iva) al come da Parte_3 fatture che si rammostra al teste (all.20);
13) Vero che nel marzo e aprile 2022 la vendeva alla , pelli vitelli wet CP_1 Pt_1 blue art. 12/21 al prezzo di € 16,52 (oltre iva) come da fatture che si rammostrano al teste (all.21);
14) Vero che nel gennaio e maggio 2022 la su segnalazione della , CP_1 Pt_1 vendeva pelli vitelli art.California lotto 2/20 al prezzo di € 12,800 (oltre iva) al Calzaturificio Via Roma 15srl, come da fatture che si rammostrano al teste (all.22);
15) Vero che la nel maggio 2022 aveva convenuto col cliente Shoesland la Pt_1 CP_3 vendita di pellame finito Aurora Nero lotto 9/20 al prezzo di € 16,50 e Mexico nero lotto 2/20 al prezzo di € 1300 al mq e che la predisponeva la merce per la consegna CP_1
(all. 19 e 20); 16) Vero che nell'aprile 2022 la ha acquistato dalla le pelli fiore lotto Pt_1 CP_1
1/21 di provenienza Kenya al prezzo di € 15,350 come da fattura che si rammmostra al teste (all.23); 17) Vero che nel febbraio 2022 la ha acquistato dalla le pelli fiore Pt_1 CP_1 lotto 13/20 di provenienza Nuova Zelanda al prezzo di € 23,650 come da fattura che si
3 rammmostra al teste (all.24) e che nella fattura 442 del 11.10.2022 fatturava al prezzo di € 20,97;
18) Vero che la nel maggio 2022 conveniva con la ditta Shoesland la vendita Pt_1 CP_3 del pellame California Bianco lavorato dalla al prezzo di 12,80 (per 123,73 mq) CP_1 praticato per lo stesso articolo al (all.22 ed all.25 che si rammostra Controparte_4 al teste);
19) Vero che la acquistava su indicazione di dalla Conceria Nuova Lepel CP_1 Pt_1 srl. pelli in wet blue al prezzo di € 12,50 (all.26) come da fattura che si rammostra al teste;
20) Vero che i prezzi dei lotti 1/20; 2/21 2/20 sono stati indicati da su pelli fine ordini Pt_1 lavoarate in wet bleu e comprendevano le altre lavorazioni compiute,
21) Vero che le pelli di cui all'allegato 8 che si rammostra sono ora giacenti presso il magazzione delle come da foto che si rammostrano al teste (all. 12); CP_1
22) Vero che a giugno 2022 la aveva maturato provigioni salvo incasso dai clienti Pt_1 per € 10.412,38 per la distribuzione degli utili convenuti con (all.44 fasc. contr.). CP_1
23) Vero che la inviava alla in data 3.8.2022 il prospetto che si Pt_1 CP_1 rammostra (all.44 fasc. contr.) con la distribuzione degli utili da lei pretesi fino al inizio di settembre 2022;
24) vero che la contestava la fattura n. 70 emessa dalla avendo i clienti CP_1 Pt_1 non ancora effettuato i pagamenti della merce consegnata e fatturata su indicazione di;
Pt_1 33) Vero che tra la e la nel novembre 2021 si conveniva che il la prima CP_1 Pt_1 eseguisse i servizi di magazzinaggio dei pellami per la somma complessiva di € 800,00 mensili come dal allegato 44 fasc. opponente che si rammostra al teste (ultime voci di ogni mese di rendiconto). Si indicano come testi i signori:
res. ad Arzignano in via Campo Marzio;
Testimone_1
res, Arzignano in via Campo Marzio Testimone_2
Tini LA di Sarego dip. CP_1
IC CA presso CP_5 CP_6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2352/2022 emesso il 09/12/2022, notificato il 12/12/2022, con cui il Tribunale di VI, su istanza della CP_1 le aveva ingiunto il pagamento di € 31.545,24, di cui € 70,00 per spese notarili.
[...]
Nel ricorso monitorio parte ricorrente premesso di avere fornito a CP_1
materiale e servizi per la somma complessiva di € 48.352,96 Parte_1 come da fatture n.120 del 14/3/2022 emessa per € 13.676,97 e n.442 del 11/10/2022 emessa per € 34.675,99, precisava “ al solo fine di evitare l'instaurarsi di una lite, che col pagamento della somma di € 34.675,99, di cui alla fattura 442, la ingiunta maturerebbe la somma di 16.877,72 dovutale per attività presumibilmente svolte;
la ha anticipato la fatturazione emettendo il documento n. 70 del Parte_1
19.9.2022 (all.5). Tale somma, sebbene non ancora esigibile viene comunque compensata parzialmente dalla L'istante si riserva ogni azione ed CP_1
4 eccezione per tale somma nell'ipotesi in cui la si opponga e/o non Parte_1 riconosca il credito della come portato dalle fatture sopra descritte.” CP_1
Con l'atto di citazione introduttivo della presente lite esponeva Parte_1 le modalità operative che avevano caratterizzato il rapporto con : CP_1 con la prima modalità “La vendeva alla le pelli bovine in Controparte_1 Parte_1 wet blue, la le faceva lavorare presso terzisti fino a portarle in crust e Parte_1 quindi le rivendeva alla ad un prezzo maggiorato dei costi di Controparte_1 lavorazione e trasporto e di un ulteriore 2% a titolo di compenso per l'attività svolta.”; con la seconda modalità “ faceva lavorare Controparte_1 ulteriormente le pelli, e quindi vendeva ai clienti finali il prodotto finito, nelle vendite ai clienti finali procurate da quest'ultima percepiva un compenso che Parte_1 veniva fatturato come consulenza sulla vendita… I reciproci rapporti di debito / credito venivano regolati tramite compensazioni e pagamento dei residui crediti di da parte di Parte_1 Controparte_1
Ciò premesso, proponeva opposizione affermando che “la fattura n. 442 Pt_1 dell' 11/10/2022 azionata da con il ricorso per ingiunzione che viene Controparte_1 opposto è una fattura oggettivamente inesistente. Mai la ha venduto Controparte_1 quanto indicato in fattura (pelli, magazzinaggio) alla ed in effetti la Parte_1 non ha mai né visto né potuto vedere le pelli sopra citate, non ha mai Parte_1 concordato o accettato alcun prezzo e quando ha ricevuto la fattura n. 442 dell'
11/10/2022 in data 14/10/2022 l'ha prontamente respinta con pec in pari data (doc. n. 35), successivamente con pec del 24/10/2022 (doc. n. 36) è stato ribadito che non aveva mai ordinato la merce fatturata, nessuna Parte_1 consegna era stata fatta, e che la fattura era stata emessa illecitamente per una operazione inesistente. non ha mai registrato nei suoi libri Parte_1 contabili la fattura in questione proprio perché riguardante una operazione oggettivamente inesistente. Al contrario, la fattura emessa da n. 70 del 19/09/2022 (doc. n. Parte_1
38), regolarmente registrata da è solo l'ultima di una serie di Controparte_1 fatture relative alla seconda modalità operativa (n. 1 del 21/01/2022 (doc. n.
39), n. 19 del 28/02/2022 (doc. n. 40), n. 38 del 22/04/2022 (doc. n. 41), n.
49 del 20/05/2022 (doc. n. 42), e n. 55 del 24/06/2022 (doc. n. 43)), peraltro già pagate e/o compensate come d'uso fra le parti emesse da Parte_1 per compensi relativi a vendite di pelli effettuate da a
[...] Controparte_1 clienti finali con la consulenza ed assistenza di .. Parte_1
Il modus operandi relativo a tali compensi era il seguente: la comunicava gli utili realizzati dalle vendite ai clienti Controparte_1 finali;
da detti utili venivano detratti i costi e quindi l'utile netto veniva diviso per tre e poi moltiplicato per due, il risultato era il compenso spettante ad che veniva dunque quantificato Parte_1 nell'importo dei due terzi degli utili netti. Alla chiusura dei rapporti fra le parti, dal partitario dal 01/01/2022 al
5 31/12/2022 rimarrebbe un credito di € 16.739,86= Parte_1
(doc. n. 45), ed un credito di di € 13.539,11= (doc. n. 46). Controparte_1
Compensati i reciproci crediti, rimane un credito finale di Parte_1 di € 3.200,75=.
[...]
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva revocare e/o annullare, e/o dichiarare nullo ed inrito il decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna di CP_1
a pagare a la somma di € 3.200,75= quale residua in
[...] Parte_1 seguito alle prestazioni di servizi di cui alla fattura n. 70 del 19/09/2022 (doc. n. 38), oltre interessi moratori dalla data della fattura al saldo effettivo.
Parte convenuta , costituitasi, replicava che il 19.7.22 ore 12,24 CP_1 aveva inviato alla controparte il prospetto delle pelli giacenti in magazzino (all.8). A questa missiva rispondeva alle ore 15,50 di “dopo aver parlato Pt_2 Pt_1 con ” (che è l'altro socio “potrebbe ritirare la merce presso il Per_1 CP_7 terzista andando a compensazione con la distribuzione degli utili alle CP_8 scadenze del mese di giugno” e “a settembre tutta la merce rasata e tutte le pelli finite verranno ritirate con pagamento a scalare dalla distribuzione degli utili delle scadenze e la differenza con rimessa diretta (all.9). La merce oggetto della vendita era infatti immagazzinata presso la e alcune altre ditte terziste indicate CP_1 nel prospetto, anche perché la non ha un magazzino in cui conservarle. Da CP_7 settembre 2022 il pellame era presso la in attesa del ritiro da parte della CP_1 opponente e dovendo procedere alla compensazione delle partite come richiesto dalla nell'email del 19.07.2022 la aveva emesso la fattura Parte_1 CP_1 di vendita 442/22, ma, nonostante solleciti a provvedere al ritiro del pellame entro il 31.12.2022, la merce era ancora giacente nel magazzino di . CP_1
La convenuta precisava che il pellame fatturato con il documento discusso era stato acquistato e lavorato proprio per le esigenze di trattandosi , di “fodere” in CP_7 wet blu e fodere finite in crust impiegate da calzaturifici e non commerciabili per altre attività. Osservava che la fattura 120 di che l'opponente non CP_1 contestava, emessa per € 13.676,97, doveva considerarsi riconosciuta, e , quanto alla fattura 70 della se ne era già tenuto conto in sede di ricorso monitorio in via CP_7 di compensazione
Circa la domanda riconvenzionale dell'attrice opponente, la convenuta contestava il credito basato sull'erronea indicazione della somma portata dalla fattura 120, e affermava che che negli anni ha fatturato nei rapporti con l'opposta € CP_7
449.107,13, non ha tardato a segnalare alla compagnia di assicurazione Euler Hermes, di la come ditta “insolvente”. E' significativo che il CP_5 CP_1 mandato di recupero credito, conferito a sia per il totale della fattura n. 70 CP_5 per € 16.877,72 e quindi la relativa diffida non sia coerente con la tesi prospettata: si afferma infatti che il credito rimane per la residua somma di 3.200 €. La compagnia di assicurazione chiede, però, l'intera somma della fattura 70 e cioè 16.877,72 (all.13), laddove era già inadempiente verso di € 13.676,97. Pt_1 CP_1
6 Evidentemente nessuno si sarebbe pensato di considerare insolvente una società per la somma contestata di 3.000 euro e quindi la ha ben pensato di Parte_1 non applicare l'elementare principio sancito dall'art. 1241 e sg. CC. Le conseguenze di tale segnalazione sono la revoca e/o riduzione da parte della Compagnia assicurativa, dii tutti gli affidamenti verso i clienti per cui l'opposta è costretta ad operare ricorrendo al credito bancario e quindi corrispondendo il 5% per interessi. Il danno, calcolato sul volume delle contrattazioni dell'opposta, può quantificarsi prudentemente in € 35.000,00 l'anno. Inoltre affermava che prima di interrompere i rapporti la aveva fatto CP_7 compiere alla un'ulteriore operazione di acquisto di pellame, rimasto CP_1 poi invenduto e giacente nel magazzino della opposta, per complessivi euro 34.732,95 non essendo stata seguita dagli ordini di lavorazione e l'indicazione dei clienti finali. Ne conseguiva che la stava subendo un danno pari alla CP_1 spesa per la pelle importata, oltre al costo del magazzinaggio del pellame, che nel documento 44 prodotto dalla controparte è la stessa opponente a quantificare il prezzo di 800 euro il mese. Per tali ragioni la convenuta opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna della al risarcimento CP_7 dei danni sopra indicati.
Con la prima difesa successiva (note 31.5.2023) la parte opponente contestava la documentazione prodotta dalla convenuta in particolare “il doc. n. 8 perché il prospetto di magazzino allegato con i prezzi è falso, nonché l'assoluta assenza di valenza probatoria dei docc. n. 10, 11, 12, 14 e 15. Il doc. n. 8 è una comunicazione inviata via mail con un prospetto di magazzino con indicati prezzi e annotazioni che non corrispondono assolutamente a quanto allegato dalla alla sua mail del 19/07/2022 ore 12.24, infatti allegata a detta Controparte_1 mail c'era sì un prospetto di magazzino, che si produce (doc. n. 48), ma come risulta evidente, nello stesso non è indicato assolutamente nessun prezzo, non c'è l'indicazione “non so da dove arrivano questi prezzi”, l'indicazione “vend. quelle che mancano a 16,52=”, non c'è “ok prezzi con Cris”, non c'è il numero 26.822,94 €, e non è presente la data in alto a sinistra: 31/10/2022. Si produce al riguardo il file originale della mail invita da a CP_1 Pt_1
con l'allegato che essendo in formato .pdf non è modificabile (doc.
[...]
n. 49).” All'esito della prima udienza rilevato che l'opposizione era fondata su prova scritta in particolare la difformità del documento 49 ricevuto dall'opponente rispetto a quello prodotto in causa dalla opposta al n.8, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto. Nel corso della fase istruttoria venivano ammesse le richieste di ordini di esibizione rivolti reciprocamente dalle parti , e disposta CTU affidata al dott. . Persona_3
Dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis cpc, accettata dalla sola parte convenuta, la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024.
7 Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili o superflue alla luce dell'attività istruttoria già esperita. Il Consulente Tecnico d'Ufficio , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. Il CTU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015) Il CTU dopo avere esaminato i documenti prodotti ed esibiti dalle parti , e dopo avere esperito vari tentativi di conciliazione con esito negativo, così conclude:
“Nella contabilità generale di non è presente la fattura n. 442 del 11/10/2022 di Pt_1 euro 34.675,99 emessa da con riferimento ad un'operazione di
CP_1 compravendita di pelli contestata da , che si è rifiutata di procedere alla Pt_1 registrazione (nei registri IVA ed in contabilità generale) della relativa fattura di vendita emessa da Di conseguenza la scheda contabile di riferita al
CP_1 Pt_1 fornitore non riporta la fattura di acquisto n. 442 del 11/10/2022 e chiude
CP_1 con un saldo a debito di euro 13.539,11. Diversamente, se avesse registrato in Pt_1 contabilità la fattura in contestazione, il saldo contabile a debito nei confronti del fornitore avrebbe indicato un importo pari ad euro 48.215,10, per
CP_1 sommatoria del saldo contabile preesistente con il debito di euro 34.675,99 riportato nella fattura n. 442 emessa da Il prospetto seguente riassume il saldo di
CP_1
dei conti cliente e fornitore nelle due ipotesi A (senza la Pt_1 CP_1 CP_1 fattura 442) e B (con la fattura 442), rappresentando la sintesi finale dei rapporti di dare e avere tra le parti. Nella prima ipotesi il saldo dei rapporti di dare ed avere tra le parti è a credito di per euro 3.200,75, nel secondo caso il saldo risulta a Pt_1 credito di per euro 31.475,24.” CP_1
Va osservato che la differenza di € 70,00 in difetto alla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto è dovuta al fatto che la somma ingiunta di euro 31.545,24 comprendeva anche € 70,00 per spese notarili.
8 Orbene per stessa ammissione della parte convenuta la fattura 442 è stata emessa sulla base delle comunicazioni intercorse tra le parti di cui ai docc. 8 e 9, e dei prezzi in precedenza praticati tra le parti. L' attrice opponente ha contestato il doc. 8 contrapponendovi il proprio doc. 49, che riporta le merci giacenti in magazzino ma senza i prezzi e senza alcune delle diciture a margine. Il documento 9, costituente risposta di è ritenuto dalla opposta Pt_1 rilevante per la dichiarazione del socio e amministratore di , Pt_1 [...]
, di impegno al pagamento della merce a magazzino “ a settembre tutta la Parte_2 merce rasata e tutte le pelli finite verranno ritirate con pagamento a scalare dalla distribuzione degli utili delle scadenze e la differenza con rimessa diretta . Tale documento non è stato contestato dall'opponente, che , come visto, in occasione della prima difesa successiva alle produzioni documentali aveva contestato “ il doc. n. 8 perché il prospetto di magazzino allegato con i prezzi è falso, nonché l'assoluta assenza di valenza probatoria dei docc. n. 10, 11, 12, 14 e 15.” Parte attrice afferma non essere vero che il doc. 9 non fosse stato contestato , perché ad esso avrebbe fatto riferimento già in atto di citazione, però confondendolo col proprio doc. 37. Tuttavia i doc. 35-37 dalla stessa prodotta riguardano lo scambio di corrispondenza successivo alla ricezione della fattura 442, non quella anteriore, e il doc. 9 è stato prodotto dalla convenuta in comparsa di risposta quindi non poteva essere stato contestato nell'atto di citazione. Se la contestazione in esame fosse da rinvenire nelle frasi “ Per quanto riguarda la mail inviata da a Parte_2
(doc. n. 37), oltre a far riferimento ad altre operazioni, come Controparte_1 prontamente contestato, non può assolutamente, attesa la sua totale genericità, avere una qualsiasi valenza giuridica come vorrebbe controparte, non è indicato e non è né determinato, né determinabile, l'eventuale oggetto della vendita, né il prezzo.”) si tratterebbe comunque di contestazione generica , perché l'oggetto era quanto esposto nel “magazzino”, e il prezzo, benchè non ivi indicato , non poteva essere che quello già praticato tra le parti, come da fatture dalla convenuta prodotte sub 21, 23 e 24, dalle quali risulta che praticava a a seconda del tipo di pelli, CP_1 Pt_1 prezzi tra 15,350 ed euro 23,650. Infatti nella citata fattura 442 sono riportati prezzi simili per tipologie corrispondenti di pelli, e il prezzo deve ritenersi pacifico tra le parti anche ai sensi dell'art. 1474 c.c..
In conclusione l'opposizione, basata sostanzialmente sul carattere non autorizzato dell'emissione della fattura 442, che secondo l'attrice sarebbe “una fattura oggettivamente inesistente”, è risultata infondata e va respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In sede di precisazione delle conclusioni la parte convenuta opposta ha rinunciato alle ulteriori domande, che non vengono, pertanto, esaminate. Non va però dimenticato che parte convenuta ha allegato un documento (doc. 8 ) non conforme all'originale spedito alla controparte (doc. 48 e 49 contestati dalla convenuta solo perché allegati alle note d'udienza), e tale circostanza deve essere valorizzata in punto di spese di lite, imponendone la integrale compensazione per la
9 ricorrenza di giusti motivi, così come le spese di CTU debbono essere poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, in quanto richiesta da entrambe le parti. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e DM 37/2018, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n. 2352/2022;
2) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Così deciso in VI il 2.12.2024 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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