Art. 2.
All'onere di lire 100.000.000 derivante dall'esecuzione della presente legge si fara' fronte con una riduzione, di pari importo, dello stanziamento inscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
All'onere di lire 100.000.000 derivante dall'esecuzione della presente legge si fara' fronte con una riduzione, di pari importo, dello stanziamento inscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.