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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
13633 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13633 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente in Parte_1
San Pietro in Cariano (VR), Via Don A. Fasoli n. 7 rappresentata e difesa dall'avv. SAMBUGARO
LI DO
e nato il [...] a [...], residente a [...]d'Alfaedo Parte_2
(VR), Via Francesco Baracca, n. 42, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZI CINZIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Phoenix (Arizona) in data 03.05.2008 (come da certificato di matrimonio n. 481657 dello
Stato dell'Arizona, Provincia di Maricopa, tradotto in lingua italiana con traduzione asseverata) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), anno 2008, numero 7, parte II, serie C, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) di provvedere alle annotazioni dell'emananda sentenza passata in giudicato a margine dell'atto di matrimonio.
2) Confermarsi l'affido dei figli minori nata l'[...], e nato il [...], in Per_1 Per_2 via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: due volte alla settimana, di cui una il sabato o la domenica per la durata di otto ore e la seconda in giorno da concordare della durata di quatto ore;
il giorno di
Natale o di Capodanno ad anni alterni;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
una settimana durante le vacanze estive;
i genitori potranno concordare tempi più ampi compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative dei genitori.
3) Confermarsi l'assegnazione della ex casa coniugale con i suoi arredi alla sig.ra
[...]
, affinché ci abiti con i figli;
Parte_1
4) Confermarsi l'obbligo previsto dalla sentenza definitiva del Tribunale di Verona n. 499/2025 per il signor di contribuire al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel tempo in Pt_2 cui li terrà con sé e corrispondendo alla sig.ra , entro il 5° giorno Parte_1 di ciascun mese, l'importo complessivo di € 906,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT con base agosto 2024 e il 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) Confermarsi che la sig.ra percepirà in via esclusiva l'assegno Parte_1 unico universale per i figli e l'indennità di frequenza mensile per il figlio , utilizzando Per_2 quest'ultima per i bisogni di;
Per_2
6) Confermare l'incarico ai Servizi Sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, con incontri di rete fra servizi coinvolti e colloqui di sostegno volti a favorire la cogenitorialità, relazionando ogni sei mesi al Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. pendente avanti il Tribunale di Verona al n. 3241/2025 V.G.– Giudice Dott.ssa
DE AL.
7) Spese e compensi di causa integralmente compensati con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2025, e Parte_1 anno chiesto lo scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione Parte_2 del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli Persona_3
(08.05.2005), (11.12.2009) e (20.03.2011). Persona_4 Persona_5
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con sentenza pubblicata il 12/2/24 e passata in giudicato).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno (che sarà assegnato conseguentemente alla sig.ra ed alla regolamentazione del diritto di Parte_1 visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli (ivi compreso quello per , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) a carico Persona_3 del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Va altresì confermata la statuizione relativa alla percezione in via esclusiva da parte della sig.ra
[...] dell'assegno unico universale e l'incarico ai SS.SS. nel monitoraggio Parte_1 familiare, come meglio specificato nelle conclusioni in epigrafe.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...] Parte_2
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 7, parte II, serie C, anno 2008;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
EF LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13633 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente in Parte_1
San Pietro in Cariano (VR), Via Don A. Fasoli n. 7 rappresentata e difesa dall'avv. SAMBUGARO
LI DO
e nato il [...] a [...], residente a [...]d'Alfaedo Parte_2
(VR), Via Francesco Baracca, n. 42, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZI CINZIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Phoenix (Arizona) in data 03.05.2008 (come da certificato di matrimonio n. 481657 dello
Stato dell'Arizona, Provincia di Maricopa, tradotto in lingua italiana con traduzione asseverata) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), anno 2008, numero 7, parte II, serie C, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) di provvedere alle annotazioni dell'emananda sentenza passata in giudicato a margine dell'atto di matrimonio.
2) Confermarsi l'affido dei figli minori nata l'[...], e nato il [...], in Per_1 Per_2 via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: due volte alla settimana, di cui una il sabato o la domenica per la durata di otto ore e la seconda in giorno da concordare della durata di quatto ore;
il giorno di
Natale o di Capodanno ad anni alterni;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
una settimana durante le vacanze estive;
i genitori potranno concordare tempi più ampi compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative dei genitori.
3) Confermarsi l'assegnazione della ex casa coniugale con i suoi arredi alla sig.ra
[...]
, affinché ci abiti con i figli;
Parte_1
4) Confermarsi l'obbligo previsto dalla sentenza definitiva del Tribunale di Verona n. 499/2025 per il signor di contribuire al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel tempo in Pt_2 cui li terrà con sé e corrispondendo alla sig.ra , entro il 5° giorno Parte_1 di ciascun mese, l'importo complessivo di € 906,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT con base agosto 2024 e il 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) Confermarsi che la sig.ra percepirà in via esclusiva l'assegno Parte_1 unico universale per i figli e l'indennità di frequenza mensile per il figlio , utilizzando Per_2 quest'ultima per i bisogni di;
Per_2
6) Confermare l'incarico ai Servizi Sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, con incontri di rete fra servizi coinvolti e colloqui di sostegno volti a favorire la cogenitorialità, relazionando ogni sei mesi al Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. pendente avanti il Tribunale di Verona al n. 3241/2025 V.G.– Giudice Dott.ssa
DE AL.
7) Spese e compensi di causa integralmente compensati con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2025, e Parte_1 anno chiesto lo scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione Parte_2 del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli Persona_3
(08.05.2005), (11.12.2009) e (20.03.2011). Persona_4 Persona_5
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con sentenza pubblicata il 12/2/24 e passata in giudicato).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno (che sarà assegnato conseguentemente alla sig.ra ed alla regolamentazione del diritto di Parte_1 visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli (ivi compreso quello per , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) a carico Persona_3 del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Va altresì confermata la statuizione relativa alla percezione in via esclusiva da parte della sig.ra
[...] dell'assegno unico universale e l'incarico ai SS.SS. nel monitoraggio Parte_1 familiare, come meglio specificato nelle conclusioni in epigrafe.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...] Parte_2
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 7, parte II, serie C, anno 2008;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
EF LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra