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24 febbraio 2018
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19 dicembre 2018
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Art. 18-bis. Autonomia finanziaria delle Autorita' di sistema portuale e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90 milioni di euro annui. (18) (21) ((32)) 2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota da iscrivere nel fondo.
3. Le Autorita' di sistema portuale trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le Autorita' di sistema portuale possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all' articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
--------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 13, comma 6) che "Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e' assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4". --------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 236) che "Per il miglioramento della competitivita' dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 , il CIPE assegna le risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni di euro annui dal 2015 al 2024, senza applicare le procedure di cui all' articolo 18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 . A tal fine il limite di 90 milioni di euro di cui al predetto articolo 18-bis e' ridotto a 70 milioni di euro". --------------- AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 , ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "In relazione all' articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all' articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare all'autorita' di sistema portuale del mar ligure occidentale".
3. Le Autorita' di sistema portuale trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le Autorita' di sistema portuale possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all' articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
--------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 13, comma 6) che "Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e' assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4". --------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 236) che "Per il miglioramento della competitivita' dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 , il CIPE assegna le risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni di euro annui dal 2015 al 2024, senza applicare le procedure di cui all' articolo 18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 . A tal fine il limite di 90 milioni di euro di cui al predetto articolo 18-bis e' ridotto a 70 milioni di euro". --------------- AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 , ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "In relazione all' articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all' articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare all'autorita' di sistema portuale del mar ligure occidentale".
Commentari • 2
- 1. Decreto Genova: il testo coordinato in Gazzetta UfficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2018 · 0.8923819
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 30/09/2015, n. 2739Provvedimento: […] La censura attiene all'interpretazione dell'art. 18-bis della legge n. 84 del 1994 e, invero, va riconosciuto che nel testo manca una nozione di “Iva dovuta”, […] La nozione di Iva dovuta, che si ricava dalla lettera delle disposizioni in questione, è confermata anche dai resoconti dei lavori parlamentari per la conversione in legge del d. l. n. 83 del 2012, che ha aggiunto l'art. 18-bis alla legge n. 84 del 1994 (A.C. 5312 e A.S. 3426-XVI legislatura), nei quali si fa sempre riferimento ai dati dell'imposta effettivamente riscossa nei porti.Leggi di più...