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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8438 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 65/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, X sezione Civile, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, pronunziando in funzione di giudice monocratico di primo grado ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 65 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a canone Cosap
TRA (P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Forte, ed elettivamente dom.ta presso lo studio di quest'ultimo sito in Afragola (NA), alla via della Resistenza n. 42, come da procura in atti
-OPPONENTE E (C.F. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2 elett.nte dom.to in in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura CP_1 Municipale, che lo rapp.ta e difende, come da procura in atti, a mezzo dell'avv.to Maria Teresa Mastrangelo, in sostituzione dell'avv. Maria Gabriella Console in quiescenza
-OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, l'opponente in epigrafe impugnava l'avviso di pagamento per occupazione abusiva di suolo pubblico n° Prot. PG/987995/252 del 14/11/2018, conseguente al verbale di contravvenzione al Cds n. CC/17150022775 elevatogli in data 22/01/2018, con cui gli agenti della Polizia Municipale gli contestavano “di aver occupato suolo privato ma soggetto a pubblico passaggio nello spazio antistante alla propria attività con divani bassi e tavoli in ragione di mt. 4,00 x 1,00 (TOT. 4 MQ)”. I motivi di opposizione erano i seguenti: 1) insussistenza del titolo a base della pretesa avanzata, risultando, da un lato, il suolo occupato, privato e di pertinenza dell'attività commerciale, dall'altro, indimostrato che su detto suolo gravasse una servitù di passaggio di matrice pubblicistica o altro diritto di uso pubblico;
2) erroneo calcolo dell'importo richiesto nell'avviso impugnato. Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice la rinviava all'udienza del 06/07/2020 per la precisazione delle conclusioni, e dopo alcuni rinvii, dovuti all'emergenza pandemica e alla mancata comunicazione degli atti del processo al difensore del la causa veniva rinviata all'udienza del 04/01/2024, Controparte_1 ove il processo veniva interrotto per la collocazione in stato di quiescenza dell'avvocato Maria Gabriella Console, procuratore del Controparte_1
Riassunto il processo e costituitosi il nuovo difensore del Controparte_1 la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 29/05/2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Così riassunti i termini della controversia occorre affermare che l'opposizione è fondata e va accolta. Ritiene, infatti, il Tribunale fondato e meritevole di accoglimento il primo motivo di opposizione. In buona sostanza, con il primo motivo di opposizione, la società in epigrafe, assumendo la natura privata dell'area oggetto dell'accertamento opposto, contesta l'assoggettabilità della medesima alla disciplina del Regolamento comunale per l'applicazione del canone COSAP, trattandosi di area per la cui occupazione non sarebbe richiesta alcuna autorizzazione. Ora, non è in contestazione che l'area oggetto dell'accertamento sia di natura privata, tanto infatti si desume sia dal verbale di contravvenzione in atti, ove si legge che l'opponente avrebbe “occupato suolo privato ma soggetto a pubblico passaggio nello spazio antistante alla propria attività con divani bassi e tavoli in ragione di mt. 4,00 x 1,00 (TOT. 4 MQ)”, sia dal contratto di locazione ove si riporta che “il locatore è proprietario della seguente unità immobiliare: locale terraneo, adibito ad attività commerciale, ubicato in alla via Petrarca 35/A, confinante a sud con via Petrarca, ad est con CP_1 locale di via Petrarca 35/b, ad ovest con terrazza annessa allo stesso locale, la riferita unità immobiliare è composta da un unico vano con servizio wc ubicato allo stesso livello stradale, da una terrazza esterna scoperta.”. Piuttosto, ciò che è oggetto di contestazione è che l'area privata in questione possa ritenersi, come affermato dai verbalizzanti, soggetta al pubblico passaggio e, per ciò solo, destinataria dell'obbligo di corresponsione del canone cosap. Occorre osservare, in premessa, che secondo la più recente interpretazione di legittimità «il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del D.Lgs. 15 di-cembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione
- 2 - abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici», cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale
o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo” (Cass. 18607/20): secondo questo generale criterio giurisprudenziale, cioè, il singolo soggetto deve pagare un canone per l'utilizzo particolare o eccezionale che egli tragga dall'uso di aree pubbliche, limitando o escludendone l'utilizzo da parte della collettività. Ciò chiarito, tornando al merito, non pare inutile evidenziare come un'area privata si possa ritenere assoggettata ad uso pubblico quando una collettività indeterminata di soggetti, titolari di un pubblico interesse di carattere generale, usufruisca della stessa. La costituzione di tale diritto può avvenire o per atto pubblico ovvero anche per il tramite della dicatio ad patriam da parte del proprietario. È quindi necessario accertare i seguenti presupposti:
1. L'uso dell'area esercitato juris servitutis publicae da una collettività di persone;
2. la concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse generale;
3. un titolo valido a costituire il diritto, ovvero un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività (cfr. tra le tante Cons. Stato Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2544). Gli orientamenti più recenti della Suprema Corte e del Consiglio di Stato hanno ritenuto che la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima, ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (Cass. civ., Sez. I, 25.09.2024, n. 25638, Cons. St., Sez. V, 26.04.2024, n. 3773). La verifica dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio deve essere effettuata in base al generale principio di cui all'art. 2697 cc, secondo cui l'onere della prova di questa limitazione del diritto dominicale incombe in capo a chi ne afferma la sussistenza (cfr T.A.R. Bari, Puglia sez. III, 04/12/2020, n.1570). Nel caso di specie, il non ha fornito alcun elemento Controparte_1 probatorio, nemmeno documentale, che attestasse la presenza di una limitazione al diritto dominicale inerente alla terrazza oggetto di accertamento. Dai rilievi fotografici depositati in atti dalla parte opponente e non contestati dalla parte opposta, inoltre, emerge che la terrazza è prospicente all'ingresso del locale, ove si svolge l'attività commerciale dell'opponente, nonché delimitata da alcuni gradini confinanti con il marciapiede e da fioriere. Ne consegue, dunque, l'inidoneità dell'area in
- 3 - questione, a costituire oggetto di una servitù di uso pubblico, risultando la stessa, di fatto, accessibile solo alla clientela dell'attività commerciale dell'opponente e non anche all'intera collettività. Accertata l'assenza dei presupposti necessari per la configurazione della dicatio ad patriam, o di altro titolo costitutivo dell'assunta limitazione dominicale, l'area privata oggetto di accertamento non può ritenersi assoggettabile alla disciplina di riferimento del COSAP. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto, con riduzione del 30% attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la domanda dell'opponente e, per l'effetto, annulla l'avviso di pagamento emesso dal n° Prot. PG/987995/252 del Controparte_1 14/11/2018;
2) Condanna il al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1 favore della parte opponente, che si liquidano in €264,00 per esborsi ed €.
3.553,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Napoli il 25.9.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, X sezione Civile, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, pronunziando in funzione di giudice monocratico di primo grado ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 65 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a canone Cosap
TRA (P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Forte, ed elettivamente dom.ta presso lo studio di quest'ultimo sito in Afragola (NA), alla via della Resistenza n. 42, come da procura in atti
-OPPONENTE E (C.F. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2 elett.nte dom.to in in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura CP_1 Municipale, che lo rapp.ta e difende, come da procura in atti, a mezzo dell'avv.to Maria Teresa Mastrangelo, in sostituzione dell'avv. Maria Gabriella Console in quiescenza
-OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, l'opponente in epigrafe impugnava l'avviso di pagamento per occupazione abusiva di suolo pubblico n° Prot. PG/987995/252 del 14/11/2018, conseguente al verbale di contravvenzione al Cds n. CC/17150022775 elevatogli in data 22/01/2018, con cui gli agenti della Polizia Municipale gli contestavano “di aver occupato suolo privato ma soggetto a pubblico passaggio nello spazio antistante alla propria attività con divani bassi e tavoli in ragione di mt. 4,00 x 1,00 (TOT. 4 MQ)”. I motivi di opposizione erano i seguenti: 1) insussistenza del titolo a base della pretesa avanzata, risultando, da un lato, il suolo occupato, privato e di pertinenza dell'attività commerciale, dall'altro, indimostrato che su detto suolo gravasse una servitù di passaggio di matrice pubblicistica o altro diritto di uso pubblico;
2) erroneo calcolo dell'importo richiesto nell'avviso impugnato. Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice la rinviava all'udienza del 06/07/2020 per la precisazione delle conclusioni, e dopo alcuni rinvii, dovuti all'emergenza pandemica e alla mancata comunicazione degli atti del processo al difensore del la causa veniva rinviata all'udienza del 04/01/2024, Controparte_1 ove il processo veniva interrotto per la collocazione in stato di quiescenza dell'avvocato Maria Gabriella Console, procuratore del Controparte_1
Riassunto il processo e costituitosi il nuovo difensore del Controparte_1 la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 29/05/2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Così riassunti i termini della controversia occorre affermare che l'opposizione è fondata e va accolta. Ritiene, infatti, il Tribunale fondato e meritevole di accoglimento il primo motivo di opposizione. In buona sostanza, con il primo motivo di opposizione, la società in epigrafe, assumendo la natura privata dell'area oggetto dell'accertamento opposto, contesta l'assoggettabilità della medesima alla disciplina del Regolamento comunale per l'applicazione del canone COSAP, trattandosi di area per la cui occupazione non sarebbe richiesta alcuna autorizzazione. Ora, non è in contestazione che l'area oggetto dell'accertamento sia di natura privata, tanto infatti si desume sia dal verbale di contravvenzione in atti, ove si legge che l'opponente avrebbe “occupato suolo privato ma soggetto a pubblico passaggio nello spazio antistante alla propria attività con divani bassi e tavoli in ragione di mt. 4,00 x 1,00 (TOT. 4 MQ)”, sia dal contratto di locazione ove si riporta che “il locatore è proprietario della seguente unità immobiliare: locale terraneo, adibito ad attività commerciale, ubicato in alla via Petrarca 35/A, confinante a sud con via Petrarca, ad est con CP_1 locale di via Petrarca 35/b, ad ovest con terrazza annessa allo stesso locale, la riferita unità immobiliare è composta da un unico vano con servizio wc ubicato allo stesso livello stradale, da una terrazza esterna scoperta.”. Piuttosto, ciò che è oggetto di contestazione è che l'area privata in questione possa ritenersi, come affermato dai verbalizzanti, soggetta al pubblico passaggio e, per ciò solo, destinataria dell'obbligo di corresponsione del canone cosap. Occorre osservare, in premessa, che secondo la più recente interpretazione di legittimità «il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del D.Lgs. 15 di-cembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione
- 2 - abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici», cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale
o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo” (Cass. 18607/20): secondo questo generale criterio giurisprudenziale, cioè, il singolo soggetto deve pagare un canone per l'utilizzo particolare o eccezionale che egli tragga dall'uso di aree pubbliche, limitando o escludendone l'utilizzo da parte della collettività. Ciò chiarito, tornando al merito, non pare inutile evidenziare come un'area privata si possa ritenere assoggettata ad uso pubblico quando una collettività indeterminata di soggetti, titolari di un pubblico interesse di carattere generale, usufruisca della stessa. La costituzione di tale diritto può avvenire o per atto pubblico ovvero anche per il tramite della dicatio ad patriam da parte del proprietario. È quindi necessario accertare i seguenti presupposti:
1. L'uso dell'area esercitato juris servitutis publicae da una collettività di persone;
2. la concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse generale;
3. un titolo valido a costituire il diritto, ovvero un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività (cfr. tra le tante Cons. Stato Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2544). Gli orientamenti più recenti della Suprema Corte e del Consiglio di Stato hanno ritenuto che la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima, ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (Cass. civ., Sez. I, 25.09.2024, n. 25638, Cons. St., Sez. V, 26.04.2024, n. 3773). La verifica dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio deve essere effettuata in base al generale principio di cui all'art. 2697 cc, secondo cui l'onere della prova di questa limitazione del diritto dominicale incombe in capo a chi ne afferma la sussistenza (cfr T.A.R. Bari, Puglia sez. III, 04/12/2020, n.1570). Nel caso di specie, il non ha fornito alcun elemento Controparte_1 probatorio, nemmeno documentale, che attestasse la presenza di una limitazione al diritto dominicale inerente alla terrazza oggetto di accertamento. Dai rilievi fotografici depositati in atti dalla parte opponente e non contestati dalla parte opposta, inoltre, emerge che la terrazza è prospicente all'ingresso del locale, ove si svolge l'attività commerciale dell'opponente, nonché delimitata da alcuni gradini confinanti con il marciapiede e da fioriere. Ne consegue, dunque, l'inidoneità dell'area in
- 3 - questione, a costituire oggetto di una servitù di uso pubblico, risultando la stessa, di fatto, accessibile solo alla clientela dell'attività commerciale dell'opponente e non anche all'intera collettività. Accertata l'assenza dei presupposti necessari per la configurazione della dicatio ad patriam, o di altro titolo costitutivo dell'assunta limitazione dominicale, l'area privata oggetto di accertamento non può ritenersi assoggettabile alla disciplina di riferimento del COSAP. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto, con riduzione del 30% attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la domanda dell'opponente e, per l'effetto, annulla l'avviso di pagamento emesso dal n° Prot. PG/987995/252 del Controparte_1 14/11/2018;
2) Condanna il al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1 favore della parte opponente, che si liquidano in €264,00 per esborsi ed €.
3.553,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Napoli il 25.9.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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