Ordinanza cautelare 12 settembre 2019
Ordinanza presidenziale 2 luglio 2024
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8100 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10803/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10803 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del verbale del Consiglio di classe del 6/6/2019 che ha deliberato il giudizio di non ammissione della ricorrente all’esame di Stato;
- del giudizio di non ammissione all’esame di Stato, mai comunicato alla ricorrente;
- di tutti gli atti connessi, preordinati, conseguenti o susseguenti;
- nonché per l’accertamento del diritto della studentessa all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa NI Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1.La ricorrente contesta il giudizio di non ammissione agli esami di Stato all’esito della frequentazione della classe V presso il -OMISSIS-, nonché gli atti presupposti e conseguenti, domandando altresì il risarcimento del danno subito dall’alunna per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
2. A sostegno delle proprie richieste, deduce i motivi così rubricati:
“1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del R.D. 653/1925 e dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 7 dell’O.M. n. 92/2007 - eccesso di potere per omessa istruttoria e motivazione”;
“ 2.- Violazione e falsa applicazione della l. 170/2010 ed in particolare dell’art. 2 e 5, del D.M. 5669/2011, in particolare dell’art. 4, e delle relative linee guida allegate al D.M., in particolare art. 5 - eccesso di potere per omessa istruttoria e motivazione. sviamento di potere. Illogicità manifesta”;
“3. Violazione del P.D.P. per aver i professori sottoposto la studentessa a più verifiche nella stessa giornata ”.
“4. Violazione del P.D.P. laddove ha previsto accorgimenti per le verifiche orali”;
“5. Violazione del P.D.P. con riferimento agli accorgimenti previsti per le verifiche scritte”;
Secondo la prospettazione della ricorrente il giudizio di non ammissione all’esame di Stato sarebbe illegittimo perché mancherebbe della indicazione della votazione raggiunta dalla studentessa in ogni singola materia e, pertanto, perché carente sotto l’aspetto motivazionale. Inoltre il giudizio di non ammissione sarebbe illegittimo in quanto fondato su di una valutazione del percorso didattico della ricorrente assunta all’esito di un anno scolastico nel corso del quale non sarebbero stati apprestati dalla scuola tutti gli accorgimenti prescritti nel Piano didattico personalizzato (d’ora innanzi PDP) dedicato alla stessa né osservate le indicazioni ivi contenute con riguardo alla modalità di svolgimento delle prove orali, delle prove scritte ed alla non concomitanza di più prove di verifica nella stessa giornata. Infine il verbale impugnato sarebbe illegittimo perché adottato in assenza di previa comunicazione scuola famiglia circa la gravità delle insufficienze della studentessa e la sua inidoneità al superamento dell’anno.
La ricorrente, infine, formula domanda di risarcimento del danno patrimoniale, morale, esistenziale e biologico.
In sintesi, la ricorrente sostiene che, essendogli stati diagnosticati un disturbo specifico dell’apprendimento per lettura e scrittura (d’ora innanzi DSA),come da certificazione del-OMISSIS- erano applicabili tutti gli atti ministeriali contenenti misure atte a favorire gli allievi affetti da detti disturbi.
3. L’istanza cautelare è stata respinta con l’ordinanza -OMISSIS- confermata in appello;
4. La causa è stata riservata per la decisione all’udienza straordinaria di smaltimento del 24 aprile 2026.
5. Si premette che, con la direttiva del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica), il Ministero dell’istruzione ha inteso rafforzare la cultura dell’inclusione con l’introduzione di una categoria più ampia (definita con un approccio pedagogico e non meramente clinico) denominata “Bisogni Educativi Speciali (BES)”. Essa comprende le categorie cosiddette certificate (da un lato, la disabilità di cui si occupa la legge numero104 del 1992 e, dall’altro, i “disturbi evolutivi specifici”, in special modo i disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010)ampliandole fino ad includere quei motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, che si presentano con continuità o per determinati periodi, ostacolando il dialogo educativo, di fronte ai quali la scuola offre una risposta personalizzata che utilizza, con flessibilità, sulla base dell’esperienza degli insegnanti, i metodi e le misure previste per le altre categorie di bisogni speciali.
In particolare, possono essere adottati un piano didattico personalizzato (PDP) e le misure compensative e dispensative che favoriscano, nel corso dell’anno scolastico, il processo di apprendimento.
6. La ricorrente produce in atti il PDP datato 28 novembre 2018 e valevole per l’anno scolastico 2018/2019, anno di frequentazione, per la seconda volta, della classe V -OMISSIS-di iscrizione e recante sia la valutazione della studentessa, in relazione alle sue specifiche difficoltà, le misure compensative e dispensative riconosciutele ai fini del proficuo svolgimento dell’anno scolastico ed infine gli impegni della scuola e della famiglia.
7. Tanto premesso, le censure di parte ricorrente sono infondate.
7.1.I rilievi si incentrano sulla dedotta carenza di motivazione del giudizio di non ammissione agli esami di Stato, sulla mancata adozione, in tesi, nel corso dell’anno scolastico, degli accorgimenti che in base al PDP avrebbero dovuto essere assicurati alla ricorrente per un proficuo svolgimento del percorso didattico, sulla carente comunicazione con la famiglia.
Le censure sono fuori fuoco.
7.2. Quanto alla motivazione, in effetti, il Consiglio di classe nell’esprimere il giudizio di non ammissione risulta aver espressamente preso in considerazione la condizione dell'alunna, facendo esplicito riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti come individuati nello specifico PDP sottoscritto da tutte le parti: nel giudizio di non ammissione il Consiglio di classe rappresenta le gravi fragilità dell’alunna, nelle materie scientifiche e linguistiche, rimaste tali nonostante la revisione del PDP, l’esonero dalle prove in lingua straniera e lo svolgimento delle verifiche orali programmate in più date, come previsto dal ridetto Piano.
La valutazione del Consiglio di classe, seppur sintetica, individua chiaramente i fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi formativi, giungendo a concludere nel senso del mancato sviluppo delle capacità critiche ed espressive della ricorrente rispetto al periodo di partenza ed al complessivo livello raggiunto, ritenuto inadeguato a sostenere l’esame di Stato.
Tale formulazione dimostra che il Consiglio di classe ha specificamente considerato il Piano Didattico Personalizzato e le relative misure individualizzate di supporto alla studentessa, come confermato dalle seguenti circostanze:
-la studentessa è stata formalmente riconosciuta come alunna con DSA;
- a seguito di tale riconoscimento, il Consiglio di Classe ha predisposto e adottato un PDP contenente obiettivi minimi di apprendimento, misure dispensative e compensative, e criteri di valutazione personalizzati;
- la studentessa ha beneficiato delle misure previste, e la valutazione è stata condotta in base agli obiettivi minimi definiti nel PDP, non rispetto al programma curricolare standard;
- la decisione di non ammettere la studentessa all’esame di Stato è stata adottata in quanto non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi previsti dal PDP, nonostante l'attuazione delle misure di supporto.
La motivazione del provvedimento risulta, pertanto, intrinseca alla valutazione personalizzata effettuata e non necessita di ulteriori rafforzamenti. Al riguardo va anche aggiunto che ai sensi dell’art.2 dell’ordinanza Ministeriale n. 205/2019 “ Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni (…) gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: l) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi”.
Orbene nel verbale di Consiglio di Classe del 6 giugno 2019 è chiaramente espresso un giudizio di grave insufficienza nelle materie scientifiche e linguistiche che pertanto giustifica, chiarendone il supporto motivazionale, la non ammissione all’esame di Stato della studentessa. Quanto ai voti per singole materie gli stessi non vengono riportati nel giudizio di non ammissione, che rappresenta una valutazione complessiva dell’alunno in relazione alla sua idoneità a sostenere l’esame di Stato e che deve recare solo la conclusione “ammesso/non ammesso”, ma negli esiti dello scrutinio finale resi visibili sul registro elettronico rispetto al funzionamento del quale, parte ricorrente, non dimostra carenze ed omissioni della scuola.
7.3. Anche le doglianze relative alla mancata corretta osservanza delle misure di cui al PDP non colgono nel segno. La ricorrente in particolare si duole della violazione del PDP per aver i professori sottoposto la studentessa a più verifiche nella stessa giornata, non predisposto i previsti accorgimenti per le verifiche orali (come assicurare un ambiente tranquillo e favorire la riflessione della studentessa sulla domanda) e per le verifiche scritte, non favorendo l’uso di mappe di sintesi e schemi.
In proposito osserva innanzitutto il Collegio che se non può dubitarsi che lo studente affetto da DSA debba essere in grado di seguire in maniera efficace il corso di studi mediante l'adozione delle più opportune misure dispensative e compensative, neppure può dubitarsi che, ai fini dell'ammissione alla classe successiva ovvero agli esami di Stato e dunque del superamento dell’anno scolastico frequentato, per gli alunni affetti da DSA non siano previsti criteri valutativi differenti dalla norma, essendo prescritto esclusivamente l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, e misure compensative o dispensative adeguate per dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto (TAR Sardegna, sez. I, 10/09/2024, n. 614;TAR Lazio, Roma, sez. III, 01/01/2020 n. 9963).
Tanto detto i rilievi mossi alle modalità delle prove scritte e orali sono rimasti generici privi di concreti elementi di riscontro, trattandosi, in sostanza di illazioni prive di alcun fondamento e riscontro probatorio.
Tanto deve in particolar modo concludersi con riguardo al contestato clima non “tranquillo” della classe, non potendo, in assenza di puntuale riscontro probatorio, desumersi dall’andamento comportamentale della stessa, come pure evidente dai verbali versati in atti, alcuna specifica omissione dei docenti, sia rispetto alla classe tutta che rispetto alle specifiche esigenze della ricorrente durante le ore scolastiche ed in particolare durante le attività e le verifiche didattiche. Ugualmente è a dirsi per quanto concerne le mappe o gli schemi a supporto dello studio: benchè il PDP ne prevedesse l’utilizzo “ a supporto dello studio ”, quale misura compensativa, la ricorrente non dimostra che l’uso delle stesse gli sia stato negato nel corso dell’anno, né che nel corso dell’anno tale denunciata carenza sia stata segnalata e poi non risolta dal corpo docenti.
Quanto poi alle specifiche censure mosse in ricorso rispetto alla inosservanza delle misure di Piano relative alle verifiche orali e scritte, va rilevato che nel ridetto Piano era previsto:
-quanto alle verifiche orali, che l’insegnante avrebbe dovuto assicurarsi dell’ascolto della alunna e della sua riflessione sulla domanda, avrebbe dovuto incoraggiare una seconda risposta qualora tendesse a rispondere frettolosamente, o una risposta se tendesse a non rispondere. Inoltre, secondo il PDP, avrebbero dovuto essere organizzate le interrogazioni programmate nei tempi e nei contenuti e avrebbe dovuto essere lasciato alla studentessa il tempo per la rielaborazione mentale e favorita la formulazione più corretta della risposta;
-quanto alle prove scritte il Piano prevedeva che dovesse essere favorito un clima d'aula tranquillo, che durante le prove lo studente avrebbe dovuto essere invitato ad effettuare un accurato controllo del proprio compito prima di consegnarlo e avrebbe dovuto godere di più tempo o della riduzione delle consegne;
-quanto alle consegne scritte solo con riguardo a quelle complesse, l'insegnante ne avrebbe dovuto verificare la comprensione e, in caso di necessità, avrebbe dovuto suddividerle in più parti e sotto-problemi.
Orbene, come si evince dalla sintetica indicazione delle misure compensative, dispensative e di valutazione recate dal PDP, condiviso con la famiglia, questo non prevedeva affatto, fra le misure compensative e dispensative, lo svolgimento delle verifiche orali, in relazione alle diverse materie, in giorni distinti ( una sola al giorno) e non ravvicinati, ma solo la loro programmazione nei tempi e nei contenuti (quindi anche la distribuzione di un'unica verifica in più giorni come il Consiglio di classe nel verbale del 6 giugno 2019 dichiara essere avvenuto) né prevedeva prove differenziate, ma solo un metodo di valutazione delle stesse differenziato rispetto agli altri alunni.
Alla stregua di quanto sin qui evidenziato dunque non risultano dimostrate specifiche inosservanze delle misure di PDP, siccome elaborato e condiviso con la famiglia, da parte della scuola.
7.4. Non colgono nel segno nemmeno le censure rivolte alla dedotta omessa comunicazione con la famiglia rispetto alle gravi lacune della studentessa. In effetti il primo quadrimestre, come da verbale in atti del-OMISSIS-si è concluso per la ricorrente con un giudizio di insufficienza in ben 8 materie per le quali per la stessa è stata indicata attività di recupero in itinere. Sicchè non può dubitarsi che la famiglia fosse pienamente a conoscenza delle gravi fragilità della studentessa sin dalla conclusione del primo quadrimestre e dunque che fosse, sin da allora, nella condizione di percepire il rischio di una valutazione negativa a fine anno e di garantire, per parte sua, l’adempimento degli impegni assunti dalla stessa nel PDP, seguendone l’andamento attraverso le annotazioni sul registro elettronico, strumento principale per la comunicazione scuola-famiglia avente valore legale.
8. L’infondatezza delle censure poste a base della domanda demolitoria comporta non solo il rigetto di quest’ultima, ma anche della richiesta risarcitoria: non essendo stata accertata l’illegittimità degli atti impugnati, manca infatti l’elemento oggettivo dell’ingiustizia del danno.
9.La natura dell’interesse azionato induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ET, Presidente
NI Gallo, Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NI Gallo | LE ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.