Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10228
TAR
Decreto cautelare 24 maggio 2023
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TAR
Sentenza 16 ottobre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompatibilità della Farmacia Di TU

    La disposizione invocata non vieta la contestuale titolarità della gestione di più farmacie in capo alla stessa società, ma disciplina l'ipotesi di contestuale partecipazione del farmacista ad una società titolare di farmacia e l'assunzione di ruoli in altra farmacia. L'art. 1, comma 158, l. 124/2017 pone limiti percentuali sulla titolarità di farmacie regionali. L'art. 112, comma 3, R.D. 1265/1934 si applica all'assegnazione tramite concorso, non a procedure di evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Legittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente

    L'esercizio abusivo dell'attività farmaceutica, con conseguente pericolo per la tutela della salute pubblica, è sufficiente a legittimare l'ordinanza. La ricorrente si è mostrata indisponibile al passaggio di consegne e ha continuato l'attività nonostante il subentro della nuova società. La necessità di adottare l'ordinanza è derivata dall'esigenza di consentire il materiale subentro della società affidataria, a fronte di un manifesto atteggiamento non collaborativo dell'attuale gestore, che non aveva più alcun titolo alla continuazione dell'esercizio.

  • Rigettato
    Omissione della comunicazione di avvio del procedimento

    Si applica la clausola di sanatoria di cui all'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché l'Amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La parte appellante non indica l'apporto partecipativo che avrebbe potuto influire sull'esito.

  • Rigettato
    Mancata adozione di un provvedimento di revoca

    La censura è innovativa rispetto alle deduzioni di primo grado. La stessa ricorrente si è sottratta all'invito del Comune a collaborare per una transizione ordinata. L'esercizio del potere di revoca era ostacolato dalla carenza del presupposto tipico, essendo l'affidamento scaduto e la gestione proseguita in via di fatto.

  • Rigettato
    Difetto di attribuzione dell'ordinanza contingibile ed urgente

    La censura è infondata in quanto le motivazioni sottese all'ordinanza sono coerenti con le competenze del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica.

  • Accolto
    Decisione ultra petita sulla rinuncia all'indennità di avviamento

    La statuizione del TAR sulla non debenza dell'indennità di avviamento è accolta in parte, nei limiti in cui la questione va affrontata nelle sedi competenti. La delibera n. 154/2011 fa riferimento alla rinuncia al rinnovo della gestione, non al diritto all'indennità. La questione di carattere civilistico va risolta nelle sedi competenti.

  • Rigettato
    Contraddizione nei decreti di autorizzazione e ordinanza contingibile urgente

    L'ordinanza sindacale non afferma che l'attività della ricorrente fosse abusiva in precedenza, ma che lo era alla data della sua adozione, essendo venuto meno il titolo legittimante la prosecuzione della gestione. L'affidamento alla società aggiudicataria e l'autorizzazione alla gestione hanno determinato la cessazione della gestione in proroga tecnica della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10228
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10228
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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