Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01524/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2025, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, quale rappresentante legale della minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Veronica Chiarappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- -OMISSIS-", in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Bruno Crimaldi dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
per l’annullamento, previa sospensione
- dell'ammonizione n. Prot. PG 2025--OMISSIS- dell'08/01/2025 da parte del Comune di Napoli – Area Educazione Servizio Sistema Educativo notificata il 21/01/2025 e di tutti gli atti e provvedimenti e comportamenti omissivi prodromici,
per l’accertamento
dell’illegittimità del comportamento omissivo del Dirigente Scolastico Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- dell'I.C. -OMISSIS- -OMISSIS- in ordine all'aggiornamento della posizione della minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- sul Portale SIDI dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) con la dicitura “Istruzione Parentale” senza alcun abbinamento del nominativo della minore al codice meccanografico dell'Istituto Scolastico -OMISSIS- -OMISSIS-,
nonché per l’accertamento
dell’obbligo, da parte del Dirigente Scolastico dell'I.C. -OMISSIS- -OMISSIS-, all'aggiornamento della posizione della minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- sul Portale SIDI dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) con la dicitura “Istruzione Parentale” senza alcun abbinamento del nominativo della minore al codice meccanografico dell'Istituto Scolastico -OMISSIS- -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 8115, adottata il 15 dicembre 2025;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 20 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa LE TT MM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 21 marzo 2025 e depositato il 26 marzo 2025, la ricorrente – premesso che la figlia minore era stata iscritta, per l’a.s. 2024/2025, alla quarta classe della scuola primaria presso l’Istituto scolastico resistente – deduceva, allegando documentazione a sostegno, di aver ricevuto dal Comune di Napoli un’ammonizione (n. Prot. PG 2025--OMISSIS- dell’08 gennaio 2025), conseguente alla segnalazione dell’elusione dell’obbligo scolare da parte della scuola e nonostante quest’ultima fosse stata più volte informata della sua volontà di volersi avvalere dell’ Istruzione Parentale, sin dall’inizio dell’ a.s.
1.1. - Tanto premesso in fatto, la ricorrente chiedeva: a) l’annullamento, unitamente a tutti gli atti ad essa sottesi, della medesima ammonizione n. Prot. PG 2025--OMISSIS- dell’8 gennaio 2025; b) l’accertamento dell’obbligo del Dirigente dell’Istituto Scolastico resistente, all’aggiornamento della posizione della figlia minore sul Portale SIDI dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) con la dicitura “Istruzione Parentale”, con conseguente accertamento dell’illegittimità dell’omissione in proposito e sino ad allora serbata.
2.- Si costituivano in giudizio l’Amministrazione scolastica ed il Comune di Napoli (28 marzo 2025), quest’ultimo successivamente depositando documenti (16 aprile 2025): in vista dell’udienza fissata per la discussione della domanda cautelare, le parti depositavano memorie (21, 23 e 27 aprile 2025); il 30 aprile 2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda di tutela cautelare.
3.- Il 3 ottobre 2025 il Comune di Napoli depositava memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
4. – Con ordinanza n. 8115, adottata il 15 dicembre 2025, in esito all’udienza pubblica del 5 novembre 2025, questo Tribunale: “Rilevato che: - a) con memoria depositata il 21 aprile 2025, l’Amministrazione scolastica rappresentava che «vista la dichiarazione di istruzione parentale inoltrata il 7 febbraio 2025, sia pure fuori termine previsto […] il -OMISSIS-S. dell’Istituto -OMISSIS- ha proceduto in data 21 febbraio 2025 ad aggiornare la posizione della minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) con la dicitura “Istruzione Parentale” sul Portale SI-OMISSIS-”»; - b) inoltre, all’udienza pubblica, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato, con dichiarazione in termini trascritta a verbale, che “la minore ha superato l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva ed è tuttora in istruzione [parentale]” e che “in relazione al procedimento penale seguito all’ammonizione, è stata chiesta l’archiviazione”; Considerato che: - alla luce di quanto sopra evidenziato alle lett. a) e b) e tenuto conto che l’a.s. 2024/2025 è ormai concluso, tanto che la minore ha proseguito nel ciclo di studi, dopo l’esame di idoneità per il passaggio alla quinta elementare, sussistono seri dubbi in ordine alla permanenza dell’interesse a coltivare il ricorso, tenuto anche conto del fatto che, al momento della proposizione del gravame (21 marzo 2025), l’Amministrazione scolastica aveva già provveduto all’aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS); - peraltro, in ragione di tale ultima circostanza, possono ravvisarsi profili di inammissibilità del gravame, quanto all’accertamento degli obblighi e delle omissioni in capo al -OMISSIS-rigente scolastico in epigrafe meglio specificati”, assegnava alle parti termine per memorie, rinviando all’udienza pubblica del 9 aprile 2026.
5. – Il 20 gennaio 2026, la ricorrente depositava memoria con cui “nel prendere atto, solo a seguito del deposito delle memorie difensive del M.I.M. e dell’Istituto Scolastico -OMISSIS- -OMISSIS- depositata in atti il 21/4/2025 - CT -OMISSIS-/2025 – MUT, dell'avvenuto aggiornamento della posizione della minore nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti con la dicitura “Istruzione Parentale” sul portale SI-OMISSIS- in data 21.02.2025”, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
6. – Il 13 febbraio 2026, il Comune di Napoli depositava memoria, eccependo l’improcedibilità del ricorso.
7. – All’udienza pubblica del 9 aprile 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
8. - Osserva il Collegio che, in via generale, “la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite” (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (data ud. 17/09/2025) 19/09/2025, n. 608, che richiama, in proposito, TAR Molise, Sez. I, 20.9.2024, n. 399). Ciò posto, la dichiarazione resa dalla ricorrente nella memoria del 20 gennaio 2026, non consente di pronunciare, nel merito, una sentenza di cessazione della materia del contendere, non esaurendosi la pretesa ab origine azionata, nel solo aggiornamento del portale SIDI, ma involgendo anche l’accertamento dell’illegittimità delle dedotte omissioni dell’Amministrazione scolastica e la domanda di annullamento dell’ammonizione adottata dal Comune di Napoli. Nondimeno, la dichiarazione del 20 gennaio 2026 palesa il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso, (tenuto anche conto dei rilievi di cui all’ordinanza di questo Tribunale n. 8115, adottata il 15 dicembre 2025) circostanza di cui questo Collegio non può che prendere atto dichiarando lo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c).
7.1. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
LE TT MM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TT MM | AO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.