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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 13545/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Anna Paola Aiello
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Anna Paola Aiello
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.25 depositate il 30.10.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di stabilire sia la residenza che il domicilio nel Comune di Roma fino al raggiungimento della maggiore età della figlia;
b) l'esercizio della patria potestà è esercitata Per_1 congiuntamente da entrambi i coniugi e per le sole questioni di ordinaria amministrazione la potestà
è esercitata disgiuntamente;
c) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. La minore starà con uno dei genitori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì al rientro;
due pomeriggi a settimana da stabilirsi ed entrambi con pernotto quando il fine settimana viene trascorso con il genitore collocatario;
due pomeriggi a settimana, di cui uno solo con pernotto, quando il fine settimana non viene trascorso con il genitore collocatario, salvo diversi accordi e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa. Le vacanze estive, pasquali ed invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e seguiranno il criterio dell'alternanza; d) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori, come dinanzi cennato, eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; e) la casa coniugale sita in Roma alla via della Maratona 56 è in affitto e viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti e l'altro coniuge se ne allontanerà entro il 31/12/2025; f) il sig. verserà alla Parte_1 sig.ra , quale contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 600,00 somma che Parte_2 sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
g) per i primi due anni dalla separazione il sig. terrà a proprio carico il 100% Pt_3 Parte_1 delle spese straordinarie, subordinate al consenso dei coniugi, e relative alla figlia secondo il
“Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Roma”, dal terzo anno, invece, il sig. e Parte_1 la sig.ra terranno entrambi a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le predette Parte_2 spese e come in appresso elencate e specificate:“scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre scuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza ”; “ di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto) ”; “ sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica ”; “ medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ”;“ libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto ”h) ad eccezione di quanto sopra concordato, il sig. Parte_1 terrà a proprio carico il 100% della retta scolastica da oggi sino alla conclusione della
[...] della figlia , entro e non oltre la somma di € 5.000,00 annui;
i) nulla sarà Parte_4 Per_1 dovuto a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra ; l) l'autovettura tipo Parte_2
Hyundai I20, targata GF572FJ, già di proprietà di rimane di proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso;
m) l'autovettura tipo Fiat Panda, targata GA020RK, è di proprietà esclusiva della sig.ra e resterà in capo alla stessa;
n) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente Parte_2
a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio ed esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia;
o) i coniugi stabiliscono che l'assegno unico sarà attribuito in misura del 50% ad entrambi e che verrà utilizzato per il mantenimento della figlia.” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
9.12.1979 e nata a [...] il [...], coniugati in Forio (NA) Parte_2
l'11.7.2014 alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Forio (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.30, parte II, serie
A;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 13545/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Anna Paola Aiello
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Anna Paola Aiello
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.25 depositate il 30.10.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di stabilire sia la residenza che il domicilio nel Comune di Roma fino al raggiungimento della maggiore età della figlia;
b) l'esercizio della patria potestà è esercitata Per_1 congiuntamente da entrambi i coniugi e per le sole questioni di ordinaria amministrazione la potestà
è esercitata disgiuntamente;
c) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. La minore starà con uno dei genitori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì al rientro;
due pomeriggi a settimana da stabilirsi ed entrambi con pernotto quando il fine settimana viene trascorso con il genitore collocatario;
due pomeriggi a settimana, di cui uno solo con pernotto, quando il fine settimana non viene trascorso con il genitore collocatario, salvo diversi accordi e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa. Le vacanze estive, pasquali ed invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e seguiranno il criterio dell'alternanza; d) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori, come dinanzi cennato, eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; e) la casa coniugale sita in Roma alla via della Maratona 56 è in affitto e viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti e l'altro coniuge se ne allontanerà entro il 31/12/2025; f) il sig. verserà alla Parte_1 sig.ra , quale contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 600,00 somma che Parte_2 sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
g) per i primi due anni dalla separazione il sig. terrà a proprio carico il 100% Pt_3 Parte_1 delle spese straordinarie, subordinate al consenso dei coniugi, e relative alla figlia secondo il
“Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Roma”, dal terzo anno, invece, il sig. e Parte_1 la sig.ra terranno entrambi a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le predette Parte_2 spese e come in appresso elencate e specificate:“scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre scuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza ”; “ di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto) ”; “ sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica ”; “ medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ”;“ libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto ”h) ad eccezione di quanto sopra concordato, il sig. Parte_1 terrà a proprio carico il 100% della retta scolastica da oggi sino alla conclusione della
[...] della figlia , entro e non oltre la somma di € 5.000,00 annui;
i) nulla sarà Parte_4 Per_1 dovuto a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra ; l) l'autovettura tipo Parte_2
Hyundai I20, targata GF572FJ, già di proprietà di rimane di proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso;
m) l'autovettura tipo Fiat Panda, targata GA020RK, è di proprietà esclusiva della sig.ra e resterà in capo alla stessa;
n) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente Parte_2
a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio ed esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia;
o) i coniugi stabiliscono che l'assegno unico sarà attribuito in misura del 50% ad entrambi e che verrà utilizzato per il mantenimento della figlia.” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
9.12.1979 e nata a [...] il [...], coniugati in Forio (NA) Parte_2
l'11.7.2014 alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Forio (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.30, parte II, serie
A;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi