Articolo 25 della Legge 23 settembre 2025, n. 132
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10 ottobre 2025
Art. 25. Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dell'ingegno» e' inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore»; b) dopo l'articolo 70-sexies e' inserito il seguente:
« Art. 70-septies. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399 , le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater ». Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell' articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore.
Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 , nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.».
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025
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