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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.5529 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. RUVOLO TINDARO per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. PETROLO Controparte_1
FRANCESCO per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.1.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “a)Il Sig.
si impegna a corrispondere in favore della moglie, Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro
[...] 150,00 ( centocinquanta/00). Detto importo verrà annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai a partire dall'anno successivo alla data del provvedimento reso dal Tribunale Ordinario di Roma automaticamente, ovvero senza necessità di richiesta scritta da parte della Sig.ra b)Il Controparte_1
Sig. dichiara di essersi allontanato dalla casa coniugale sita in Roma Parte_1 alla Via Alessandro Neroni n. 44, int. 2, e di aver asportato tutti i beni di sua esclusiva proprietà presenti nell'abitazione; c) Che la Sig.ra continuerà Controparte_1
a vivere, unitamente al figlio al , presso la predetta abitazione;
d)Il Sig. CP_2 Parte_1 continuerà a farsi carico della rata mensile di euro 636,77 a titolo di mutuo
[...] acceso nel 2023 per la ristrutturazione della casa coniugale;
e) Il sig. Parte_1 si impegna al pagamento del 50% delle utenze relative ai consumi della casa coniugale;
f)I coniugi si impegnano alla divisione, nella misura del 50% cadauno, delle eventuali somme presenti sui conti correnti bancari o postali cointestati e /o ogni altra somma presente su conti libretti postali ed ogni altro strumento finanziario alloro cointestato, presenti al momento della separazione;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Bellona (CE) il 11.7.1987, alle Controparte_1
condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 15,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1987);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025 Il Giudice rel. est.
dott.ssa Valeria Chirico
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.5529 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. RUVOLO TINDARO per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. PETROLO Controparte_1
FRANCESCO per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.1.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “a)Il Sig.
si impegna a corrispondere in favore della moglie, Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro
[...] 150,00 ( centocinquanta/00). Detto importo verrà annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai a partire dall'anno successivo alla data del provvedimento reso dal Tribunale Ordinario di Roma automaticamente, ovvero senza necessità di richiesta scritta da parte della Sig.ra b)Il Controparte_1
Sig. dichiara di essersi allontanato dalla casa coniugale sita in Roma Parte_1 alla Via Alessandro Neroni n. 44, int. 2, e di aver asportato tutti i beni di sua esclusiva proprietà presenti nell'abitazione; c) Che la Sig.ra continuerà Controparte_1
a vivere, unitamente al figlio al , presso la predetta abitazione;
d)Il Sig. CP_2 Parte_1 continuerà a farsi carico della rata mensile di euro 636,77 a titolo di mutuo
[...] acceso nel 2023 per la ristrutturazione della casa coniugale;
e) Il sig. Parte_1 si impegna al pagamento del 50% delle utenze relative ai consumi della casa coniugale;
f)I coniugi si impegnano alla divisione, nella misura del 50% cadauno, delle eventuali somme presenti sui conti correnti bancari o postali cointestati e /o ogni altra somma presente su conti libretti postali ed ogni altro strumento finanziario alloro cointestato, presenti al momento della separazione;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Bellona (CE) il 11.7.1987, alle Controparte_1
condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 15,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1987);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025 Il Giudice rel. est.
dott.ssa Valeria Chirico
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi