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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, AT
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3384/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1872/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 8 e pubblicata il 26/02/2015
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682014005928009000 IRES-IVA-IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B03CQ05563/2013 IRES-IVA-IRAP 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2309/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, difesa dai dottori Difensore_3, Difensore_2 e Difensore_4, impugnava l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti in data 31.10.2013 per IRES, IRAP e IVA in relazione all' anno di imposta 2005.
Successivamente la stessa Ricorrente_1 srl in liquidazione, con il patrocinio dell'avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione nei ruoli straordinari sul presupposto che l'avviso di accertamento fosse stato tardivamente notificato, che la stessa iscrizione a ruolo fosse avvenuta tardivamente e comunque che fosse intervenuta la prescrizione della pretesa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, riuniti i ricorsi accoglieva l'impugnazione rilevando la violazione dell'art. 12 comma 7, Legge n. 212/2000 poiché di accertamento era stato emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni.
La sentenza veniva impugnata dall' Agenzia delle entrate con notifica dell'atto d'appello ai soli difensori
Difensore_2 Difensore_3 e Difensore_4.
Nel relativo giudizio si costituiva la Ricorrente_1 srl in liquidazione che eccepiva il giudicato formatosi sulla sentenza, atteso dalla cancelleria con visto di irrevocabilità.
La CTR, respingeva la questione relativa al giudicato, osservando che l'appello era stato notificato in termini e che la nullità della notifica era stata sanata dalla costituzione della parte;
inoltre, escludeva la violazione dell'art. 12 comma 7 cit., citando Cass. Sez. un. n. 24283/2015 e osservando che non erano state enunciate le ragioni che avrebbero indotto l'Amministrazione a diverse determinazioni se il contraddittorio fosse stato attivato, inoltre, secondo la CTR, sussistevano i presupposti per il raddoppio dei termini secondo la disciplina prevista dall' art. 57 DPR. 633/1972 e dall' art. 43 DPR N. 600/1972 come modificati dall'art. 37 commi 24,25
e 26 d. l. n.233/2006 convertito dalla L. n. 248/2006, essendo ancora in corso i termini ordinari per l'accertamento per l'anno 2005 alla data di entrata in vigore di queste modifiche, mentre non trovava applicazione la normativa successiva;
nel merito, poi, il Giudice d' appello riteneva la fondatezza della pretesa fatta valere dall' Ufficio. Per i motivi dell'accertamento dell'ufficio, le eccezioni proposte dalla società contribuente e le difese in genere delle parti si rinvia agli atti del processo.
Avverso la pronunzia della CTR la Ricorrente_1 srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente replicava l'eccezione di giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo eccepiva l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla decisione di primo grado in relazione alla cartella di pagamento impugnata.
Con il terzo motivo deduceva la nullità della sentenza per inammissibilità dell'appello in quanto notificato solo alla società Ricorrente_1 srl e non alla Ricorrente_1 srl in liquidazione.
Con il quarto motivo eccepiva violazione o falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs n. 128/2015 in quanto la denuncia penale sarebbe stata presentata solo nel 2013 a termini dell'accertamento scaduti e, pertanto, non poteva applicarsi il raddoppio dei termini .
Infine , con il quinto motivo veniva eccepita la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000 non essendo stato osservato il termine dilatorio di sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento impugnato ed essendo stato violato il diritto al contraddittorio.
La corte di Cassazione con l'ordinanza del 28/02/2024, pubblicata in data 24/7/2024 riteneva infondati il primo, secondo e terzo motivo , il quinto in parte inammissibile ed in parte infondato mentre accoglieva parzialmente il quarto motivo limitatamente all'imposta IRAP per la quale non sussiste il raddoppio dei termini per illecito penale in quanto le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.
La società contribuente Ricorrente_1 srl in liquidazione propone ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 63 D.lgs 546/92 chiedendo, in relazione all'accoglimento parziale del quarto motivo di ricorso per cassazione, la nullità, annullamento o inefficacia della cartella di pagamento n. 068 2014 00592800 90 con riferimento all'imposta IRAP anno 2005 e conseguenti sanzioni ed interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio , preliminarmente prende atto , che alla luce della richiamata Ordinanza del 28/02/2024, pubblicata in data 24/7/2024, della Corte di Cassazione , l'unico motivo del ricorso per cassazione accolto, seppur parzialmente , riguarda l'illegittimità della cartella di pagamento n. 068 2014 00592800 90 limitatamente all'imposta IRAP ed alle correlate sanzioni ed interessi, in considerazione del fatto che per detta imposta non sussiste il raddoppio dei termini per l'accertamento in quanto le violazioni delle disposizioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali.
Pertanto il ricorso per riassunzione proposto dalla società contribuente essendo limitato alla sola richiesta di annullamento dell'imposta Irap ed accessori di cui alla richiamata cartella di pagamento , deve essere accolto .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. XVI, giudicando in sede di rinvio, accoglie l'appello limitatamente all'Irap e relativ sanzioni ed interessi di cui alla cartella n. 068 2014
00592800 90. Spese compensate compreso quelle per il giudizi di legittimità.
Cosi deciso in Milano, li 5 novembre 2025
Il Giudice Estensore – Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, AT
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3384/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1872/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 8 e pubblicata il 26/02/2015
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682014005928009000 IRES-IVA-IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B03CQ05563/2013 IRES-IVA-IRAP 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2309/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, difesa dai dottori Difensore_3, Difensore_2 e Difensore_4, impugnava l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti in data 31.10.2013 per IRES, IRAP e IVA in relazione all' anno di imposta 2005.
Successivamente la stessa Ricorrente_1 srl in liquidazione, con il patrocinio dell'avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione nei ruoli straordinari sul presupposto che l'avviso di accertamento fosse stato tardivamente notificato, che la stessa iscrizione a ruolo fosse avvenuta tardivamente e comunque che fosse intervenuta la prescrizione della pretesa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, riuniti i ricorsi accoglieva l'impugnazione rilevando la violazione dell'art. 12 comma 7, Legge n. 212/2000 poiché di accertamento era stato emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni.
La sentenza veniva impugnata dall' Agenzia delle entrate con notifica dell'atto d'appello ai soli difensori
Difensore_2 Difensore_3 e Difensore_4.
Nel relativo giudizio si costituiva la Ricorrente_1 srl in liquidazione che eccepiva il giudicato formatosi sulla sentenza, atteso dalla cancelleria con visto di irrevocabilità.
La CTR, respingeva la questione relativa al giudicato, osservando che l'appello era stato notificato in termini e che la nullità della notifica era stata sanata dalla costituzione della parte;
inoltre, escludeva la violazione dell'art. 12 comma 7 cit., citando Cass. Sez. un. n. 24283/2015 e osservando che non erano state enunciate le ragioni che avrebbero indotto l'Amministrazione a diverse determinazioni se il contraddittorio fosse stato attivato, inoltre, secondo la CTR, sussistevano i presupposti per il raddoppio dei termini secondo la disciplina prevista dall' art. 57 DPR. 633/1972 e dall' art. 43 DPR N. 600/1972 come modificati dall'art. 37 commi 24,25
e 26 d. l. n.233/2006 convertito dalla L. n. 248/2006, essendo ancora in corso i termini ordinari per l'accertamento per l'anno 2005 alla data di entrata in vigore di queste modifiche, mentre non trovava applicazione la normativa successiva;
nel merito, poi, il Giudice d' appello riteneva la fondatezza della pretesa fatta valere dall' Ufficio. Per i motivi dell'accertamento dell'ufficio, le eccezioni proposte dalla società contribuente e le difese in genere delle parti si rinvia agli atti del processo.
Avverso la pronunzia della CTR la Ricorrente_1 srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente replicava l'eccezione di giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo eccepiva l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla decisione di primo grado in relazione alla cartella di pagamento impugnata.
Con il terzo motivo deduceva la nullità della sentenza per inammissibilità dell'appello in quanto notificato solo alla società Ricorrente_1 srl e non alla Ricorrente_1 srl in liquidazione.
Con il quarto motivo eccepiva violazione o falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs n. 128/2015 in quanto la denuncia penale sarebbe stata presentata solo nel 2013 a termini dell'accertamento scaduti e, pertanto, non poteva applicarsi il raddoppio dei termini .
Infine , con il quinto motivo veniva eccepita la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000 non essendo stato osservato il termine dilatorio di sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento impugnato ed essendo stato violato il diritto al contraddittorio.
La corte di Cassazione con l'ordinanza del 28/02/2024, pubblicata in data 24/7/2024 riteneva infondati il primo, secondo e terzo motivo , il quinto in parte inammissibile ed in parte infondato mentre accoglieva parzialmente il quarto motivo limitatamente all'imposta IRAP per la quale non sussiste il raddoppio dei termini per illecito penale in quanto le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.
La società contribuente Ricorrente_1 srl in liquidazione propone ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 63 D.lgs 546/92 chiedendo, in relazione all'accoglimento parziale del quarto motivo di ricorso per cassazione, la nullità, annullamento o inefficacia della cartella di pagamento n. 068 2014 00592800 90 con riferimento all'imposta IRAP anno 2005 e conseguenti sanzioni ed interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio , preliminarmente prende atto , che alla luce della richiamata Ordinanza del 28/02/2024, pubblicata in data 24/7/2024, della Corte di Cassazione , l'unico motivo del ricorso per cassazione accolto, seppur parzialmente , riguarda l'illegittimità della cartella di pagamento n. 068 2014 00592800 90 limitatamente all'imposta IRAP ed alle correlate sanzioni ed interessi, in considerazione del fatto che per detta imposta non sussiste il raddoppio dei termini per l'accertamento in quanto le violazioni delle disposizioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali.
Pertanto il ricorso per riassunzione proposto dalla società contribuente essendo limitato alla sola richiesta di annullamento dell'imposta Irap ed accessori di cui alla richiamata cartella di pagamento , deve essere accolto .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. XVI, giudicando in sede di rinvio, accoglie l'appello limitatamente all'Irap e relativ sanzioni ed interessi di cui alla cartella n. 068 2014
00592800 90. Spese compensate compreso quelle per il giudizi di legittimità.
Cosi deciso in Milano, li 5 novembre 2025
Il Giudice Estensore – Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli