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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1192 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
, in persona Parte_1 del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLANTE
E
, (C.F. ; CP_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 4398/2019 Pt_1 resa nel giudizio n. 5257/2018 RG, depositata il 13/09/2019, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato il 10.02.2020 la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 4398/2019, depositata il 13.09.2019, emessa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto al n. 5257/2018 R.G., avente ad oggetto l'irrogazione di Pt_1 una sanzione amministrativa di importo di euro 3.450,00 a carico di CP_1
, in ragione di un verbale di accertamento redatto dalla Polizia di Stato.
[...]
Al trasgressore veniva contestata la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, del D. Lgs.
n.66/1948, così come inserito dall'art. 17 del D.Lgs. n.507/1999, per avere, unitamente ad altre persone, nella notte del 04.07.2017 dalle ore 1:00 alle ore 6:30 sulla strada S.P. 1 – Melendugno, in prossimità dell'intersezione semaforica Pt_1 che incrocia via Einaudi in Melendugno, ostacolato la libera circolazione veicolare al fine di impedire il transito di autoveicoli delle forze dell'ordine e di automezzi operanti per conto della ET , adibiti al trasporto di Controparte_2 undici alberi di ulivo, precedentemente espiantati dal cantiere TAP di Melendugno in zona San Basilio, al sito di stoccaggio presso la “Masseria del Capitano”.
L'odierna appellata depositava presso la Prefettura di scritti difensivi ex art. Pt_1
18, comma 1, legge 689/81, cui seguivano le controdeduzioni dell'organo accertatore.
ricorreva dinanzi al Giudice di Pace di che accoglieva il ricorso CP_1 Pt_1 annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata emessa dalla Prefettura di Pt_1
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che l'ordinanza impugnata non fosse adeguatamente motivata, fondandosi sulle sole valutazioni dei verbalizzanti in assenza di contestazioni immediate e dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato.
Seppur ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio , CP_1 rimanendo quindi contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali, all'udienza del 6.11.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
*********
I motivi di appello posso essere trattati congiuntamente e sono fondati.
Si osserva che l'art. 1 bis D.Lvo 66/48 nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, stabilisce che “Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Il Giudicante condivide il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “L'art. 1 bis D.Lgs. 22 gennaio 1948 n. 66, introdotto dall'art. 17
d.lg. n. 507 del 1999, nel prevedere come illecito amministrativo, “se il fatto non costituisce reato”, la condotta di chi, “al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata”, intende riferirsi ai casi in cui tale condotta non si concretizzi in un impedimento effettivo e reale alla libera circolazione e lascia quindi che rimanga configurabile
l'illecito penale di cui all'art. 340 c.p., in tutti quei casi in cui la circolazione, venga, invece, effettivamente impedita od ostacolata” (Cfr. in tal senso, Cass. pen.
n.2203/2000).
Inoltre, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza in merito alla fattispecie di cui all'art. 1 D. Lvo 66/48 dalla formulazione del tutto analoga a quella che qui ci occupa, quanto all'elemento psicologico dell'illecito, si ritiene che trattasi di illecito di mero pericolo, “…sì che è sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, che nell'agente vi sia la consapevolezza e l'intenzione di ostacolare comunque la circolazione ferroviaria e non può ritenersi idoneo ad escludere l'elemento psicologico del delitto in esame, qualificabile come dolo specifico, il fatto che il fine dell'azione sia stato solo quello di manifestare o di protestare” (Cass. pen. n.20312/2010).
Nel caso di specie, in sede amministrativa e nel successivo ricorso ex art. 22 L.
689/81 la ricorrente non ha negato di aver commesso la condotta accertata dai pubblici ufficiali intervenuti nel corso delle operazioni, come contestata con il verbale del 10.07.2017, all'esito della visione delle videoriprese della Polizia
Scientifica da cui risulta che l'odierna appellata “…ingombrava ripetutamente con la propria presenza fisica i suindicati tratti stradali …impedendo/ostacolando la libera circolazione veicolare, in concorso con altre persone, sulle strade ordinarie che di seguito si riepilogano”.
Si evidenzia che il Giudicante non condivide la ricostruzione offerta dall'appellante in quanto, dalla lettura del ricorso versato in atti, emerge che lo scopo perseguito dalla parte era quello di “rendere difficoltoso il transito dei mezzi che avrebbero dovuto garantire il trasferimento degli ulivi”.
In particolare, dall'esame dei fotogrammi in atti, emerge che l'appellante unitamente ad altri manifestanti, occupava la sede stradale sedendosi per terra, impedendo la circolazione veicolare tanto da indurre la Polizia ad intervenire disponendo lo sgombero della sede viaria. La manifestazione proseguiva fino alle
04,00 del mattino.
Tanto è sufficiente ad integrare l'elemento psicologico dell'illecito oggetto di giudizio.
Del tutto irrilevante è di converso il motivo personale che ha indotto l'appellante a porre in essere la condotta alla stessa contestata e le finalità dalla stessa perseguite, non assumendo tale motivo e tali finalità un rilievo esimente nella configurazione dell'illecito amministrativo dedotto in giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata con rigetto del ricorso proposto in primo grado.
La peculiarità delle questioni trattate rappresenta giusta ragione per compensare le spese di lite tra le parti processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1192/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 51403/2018 emessa dalla Parte_1
[...]
2. compensa tra le parti processuali le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1192 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
, in persona Parte_1 del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLANTE
E
, (C.F. ; CP_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 4398/2019 Pt_1 resa nel giudizio n. 5257/2018 RG, depositata il 13/09/2019, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato il 10.02.2020 la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 4398/2019, depositata il 13.09.2019, emessa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto al n. 5257/2018 R.G., avente ad oggetto l'irrogazione di Pt_1 una sanzione amministrativa di importo di euro 3.450,00 a carico di CP_1
, in ragione di un verbale di accertamento redatto dalla Polizia di Stato.
[...]
Al trasgressore veniva contestata la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, del D. Lgs.
n.66/1948, così come inserito dall'art. 17 del D.Lgs. n.507/1999, per avere, unitamente ad altre persone, nella notte del 04.07.2017 dalle ore 1:00 alle ore 6:30 sulla strada S.P. 1 – Melendugno, in prossimità dell'intersezione semaforica Pt_1 che incrocia via Einaudi in Melendugno, ostacolato la libera circolazione veicolare al fine di impedire il transito di autoveicoli delle forze dell'ordine e di automezzi operanti per conto della ET , adibiti al trasporto di Controparte_2 undici alberi di ulivo, precedentemente espiantati dal cantiere TAP di Melendugno in zona San Basilio, al sito di stoccaggio presso la “Masseria del Capitano”.
L'odierna appellata depositava presso la Prefettura di scritti difensivi ex art. Pt_1
18, comma 1, legge 689/81, cui seguivano le controdeduzioni dell'organo accertatore.
ricorreva dinanzi al Giudice di Pace di che accoglieva il ricorso CP_1 Pt_1 annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata emessa dalla Prefettura di Pt_1
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che l'ordinanza impugnata non fosse adeguatamente motivata, fondandosi sulle sole valutazioni dei verbalizzanti in assenza di contestazioni immediate e dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato.
Seppur ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio , CP_1 rimanendo quindi contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali, all'udienza del 6.11.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
*********
I motivi di appello posso essere trattati congiuntamente e sono fondati.
Si osserva che l'art. 1 bis D.Lvo 66/48 nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, stabilisce che “Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Il Giudicante condivide il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “L'art. 1 bis D.Lgs. 22 gennaio 1948 n. 66, introdotto dall'art. 17
d.lg. n. 507 del 1999, nel prevedere come illecito amministrativo, “se il fatto non costituisce reato”, la condotta di chi, “al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata”, intende riferirsi ai casi in cui tale condotta non si concretizzi in un impedimento effettivo e reale alla libera circolazione e lascia quindi che rimanga configurabile
l'illecito penale di cui all'art. 340 c.p., in tutti quei casi in cui la circolazione, venga, invece, effettivamente impedita od ostacolata” (Cfr. in tal senso, Cass. pen.
n.2203/2000).
Inoltre, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza in merito alla fattispecie di cui all'art. 1 D. Lvo 66/48 dalla formulazione del tutto analoga a quella che qui ci occupa, quanto all'elemento psicologico dell'illecito, si ritiene che trattasi di illecito di mero pericolo, “…sì che è sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, che nell'agente vi sia la consapevolezza e l'intenzione di ostacolare comunque la circolazione ferroviaria e non può ritenersi idoneo ad escludere l'elemento psicologico del delitto in esame, qualificabile come dolo specifico, il fatto che il fine dell'azione sia stato solo quello di manifestare o di protestare” (Cass. pen. n.20312/2010).
Nel caso di specie, in sede amministrativa e nel successivo ricorso ex art. 22 L.
689/81 la ricorrente non ha negato di aver commesso la condotta accertata dai pubblici ufficiali intervenuti nel corso delle operazioni, come contestata con il verbale del 10.07.2017, all'esito della visione delle videoriprese della Polizia
Scientifica da cui risulta che l'odierna appellata “…ingombrava ripetutamente con la propria presenza fisica i suindicati tratti stradali …impedendo/ostacolando la libera circolazione veicolare, in concorso con altre persone, sulle strade ordinarie che di seguito si riepilogano”.
Si evidenzia che il Giudicante non condivide la ricostruzione offerta dall'appellante in quanto, dalla lettura del ricorso versato in atti, emerge che lo scopo perseguito dalla parte era quello di “rendere difficoltoso il transito dei mezzi che avrebbero dovuto garantire il trasferimento degli ulivi”.
In particolare, dall'esame dei fotogrammi in atti, emerge che l'appellante unitamente ad altri manifestanti, occupava la sede stradale sedendosi per terra, impedendo la circolazione veicolare tanto da indurre la Polizia ad intervenire disponendo lo sgombero della sede viaria. La manifestazione proseguiva fino alle
04,00 del mattino.
Tanto è sufficiente ad integrare l'elemento psicologico dell'illecito oggetto di giudizio.
Del tutto irrilevante è di converso il motivo personale che ha indotto l'appellante a porre in essere la condotta alla stessa contestata e le finalità dalla stessa perseguite, non assumendo tale motivo e tali finalità un rilievo esimente nella configurazione dell'illecito amministrativo dedotto in giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata con rigetto del ricorso proposto in primo grado.
La peculiarità delle questioni trattate rappresenta giusta ragione per compensare le spese di lite tra le parti processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1192/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 51403/2018 emessa dalla Parte_1
[...]
2. compensa tra le parti processuali le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.