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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 9375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9375 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11647/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice premesso che con decreto del 2.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dal
D.Lgs. n. 149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16/10/2025;
che tale decreto veniva ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di udienza depositate dai difensori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11647/2021
r.g.a.c.
TRA
1
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/5 ed elett.te dom.to in Sa-
lerno al Corso V.Emanuele,94 presso lo studio dell'avv. Salvatore NOCERA c.f.
che lo rapp.ta e lo difende, pec: C.F._1 Email_1
congiuntamente agli avv.ti Giuseppe Spagnuolo e Geraldina Russo del foro di Salerno.
- OPPONENTE-
E
c.f./p. iva con sede legale in Orta di Controparte_1 P.IVA_2
LL (CE), alla Via Astragata s.c., in persona del l.r.p.t. elettivamente domicilia-
ta in Frattamaggiore (NA), alla Via Vittorio Emanuele III, nn° 21/23, presso lo
Studio dell'Avv. Camillo Pezzullo, cod. fisc. , che lo rap- C.F._2
presenta e difende, pec: Email_2
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con ricorso proposto dalla
[...]
il Tribunale di Napoli 12° sez. Civ. G.I. dott.ssa Barbara Gargia emetteva Controparte_1
in data 29/03/2021 il decreto ingiuntivo n.2528/21, R.g.n. 3351/2021, con il quale veni-
va ingiunto alla il pagamento dell'importo di euro 20.916,00 ol- Parte_1
tre interessi moratori ex art. 1284 cc dal deposito del ricorso (09.02.2021) e spese e competenze del procedimento.
Detto decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato all'opponente;
2
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato la
[...]
proponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento convenen- Parte_2
do in giudizio la innanzi al Tribunale di Napoli e chiedendo Controparte_1
all'adito tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) revocare o annullare
l'opposto decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte;
2) accertare l' inesatto adem-
pimento della convenuta al contratto di fornitura oggetto di causa per i vizi riscontrati
per le motivazioni esposte e, per l'effetto, ridurre il prezzo della vendita per l'importo
pari a euro 20.000,00 ovvero per l'importo maggiore o minore che vorrà determinare il
Tribunale in sua equità, oltre il risarcimento danni per il disagio della mancata chiusu-
ra delle finestre ,oltre accessori di legge, con la condanna alle spese e competenze di
causa con attribuzione all'antistatario avvocato”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni: “a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto in-
giuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; b) In via principale, nel merito, accertare e dichia-
rare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e rigettarla;
c) Accertare
e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confer-
mare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pa-
gamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giu-
stizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
d) Condannare controparte alla
rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, comprese le spese generali, con attri-
buzione; e) In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'on.le Giudi-
cante ritenga che la somma da corrispondere dalla alla Parte_1 Parte_3
debba risultare inferiore rispetto alla somma richiesta nel ricorso per decreto in-
[...]
giuntivo, condannare controparte per indebito arricchimento per quanto di ragione”.
3
Alla prima udienza tenutasi in modalità cartolare e fissata per l'11/11/2021 il Giudice
così provvedeva: “Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rinvia all'udienza del 23/6/22 concedendo alle parti i termini ex art. 183 VI comma
c.p.c. a decorrere dal 1/1/22”.
L'udienza del 23/06/2022, così come fissata, si svolgeva a trattazione scritta ed il Giu-
dice, all'esito delle note depositate dalle parti, ritenute inammissibili le prove articolate dall'opponente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22/06/2023.
Il giudizio, anche in virtù dell'avvicendamento dei Giudici veniva rinviato in prosieguo conclusioni fino all'udienza 20/01/2025 a seguito della quale veniva rinviata al
16/10/2025 per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudi-
cante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente, deb-
ba essere rigettata.
La questione sottesa alla presente vertenza appare essere ormai ampiamente definita,
considerando anche il fatto che il giudizio si fonda unicamente su prove di natura do-
cumentale.
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice de-
ve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito ri-
sulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi proba-
tori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Ebbene, nella fattispecie, da un attento esame della documentazione depositata in atti si
4
evince che l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente va evidenziato che nel corso del giudizio ed ancor prima nella fase monitoria è emerso chiaramente, il rapporto contrattuale tra le parti e mai contestato e disconosciuto dall'opponente che di fatto, con il suo comportamento processuale ha ri-
conosciuto tale rapporto.
La infatti con la proposta opposizione non ha contestato né Parte_1
l'esistenza del rapporto intercorso, né la natura delle attività espletate..
Va evidenziato inoltre che parte opponente, prima del decreto monitorio, ha sollevato tardivamente contestazioni sulla natura e sulla qualità dei prodotti forniti dall'opposta solo con la pec dell'11/07/20219.
Sul punto va evidenziato che seppure la indicata pec, depositata dall'opponente, avesse valore di contestazione e fosse opponibile nei confronti dell'opposta società questa, a norma dell'art.1495 c.c., sarebbe stata proposta tardivamente. Infatti, a norma dell'art. 1495 c.c., l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna.
Nella fattispecie non è stato oggetto di contestazione che la consegna dei beni oggetto di vendita è avvenuta entro il termine fissato (cfr. art. 14 della scrittura privata in atti) e che l'ultima fattura impagata risale al 29/5/2018 e che l'unica contestazione effettiva-
mente pervenuta è datata 11.7.2019, ben oltre il termine di un anno previsto dal men-
zionato articolo.
Per quanto sopra fondandosi l'opposizione della solo sull'azione Parte_1
di garanzia la stessa deve considerarsi prescritta.
Ebbene, in virtù dell'emerso rapporto contrattuale le contestazioni e deduzioni avan-
zate dall'opponente con la proposta opposizione, vanno rigettate non avendo detta par-
te, in virtù del rapporto sinallagmatico, e a differenza di quanto fatto dall'opposta, pro-
5
vato per tabulas l'avvenuto pagamento delle somme dovute attraverso la produzione di idonea documentazione riconducibile alle fatture di cui se ne chiede il pagamento.
Da quanto sopra appare chiaro che l'opposizione vada dichiarata inammissibile ed in-
fondata e che pertanto vada rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di esse va disposta l'attribuzione in favore del difensore anitipatario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.11647/2021 R.G. promossa da in persona del Parte_1
suo legale rappresentante, contro la in persona del suo legale rap- Controparte_1
presentante, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo così come proposta dall'opponente, per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, conferma il D.I. n.2528/21, R.g.n.
3351/2021, emesso dal Tribunale di Napoli 12° sez. Civ. G.I. dott.ssa Barbara Gargia in data 29/03/2021 e la sua esecutorietà;
2) condanna l'opponente in persona del legale rapp.te p.t., al pa- Parte_1
gamento, delle spese e compensi del presente giudizio che si liquidano nella complessi-
va somma di € 3.700,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge (se dovu-
te) con distrazione, avendone fatta richiesta, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.Camillo
Pezzullo.
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Così deciso in Napoli il 18 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale di Napoli
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice premesso che con decreto del 2.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dal
D.Lgs. n. 149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16/10/2025;
che tale decreto veniva ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di udienza depositate dai difensori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11647/2021
r.g.a.c.
TRA
1
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/5 ed elett.te dom.to in Sa-
lerno al Corso V.Emanuele,94 presso lo studio dell'avv. Salvatore NOCERA c.f.
che lo rapp.ta e lo difende, pec: C.F._1 Email_1
congiuntamente agli avv.ti Giuseppe Spagnuolo e Geraldina Russo del foro di Salerno.
- OPPONENTE-
E
c.f./p. iva con sede legale in Orta di Controparte_1 P.IVA_2
LL (CE), alla Via Astragata s.c., in persona del l.r.p.t. elettivamente domicilia-
ta in Frattamaggiore (NA), alla Via Vittorio Emanuele III, nn° 21/23, presso lo
Studio dell'Avv. Camillo Pezzullo, cod. fisc. , che lo rap- C.F._2
presenta e difende, pec: Email_2
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con ricorso proposto dalla
[...]
il Tribunale di Napoli 12° sez. Civ. G.I. dott.ssa Barbara Gargia emetteva Controparte_1
in data 29/03/2021 il decreto ingiuntivo n.2528/21, R.g.n. 3351/2021, con il quale veni-
va ingiunto alla il pagamento dell'importo di euro 20.916,00 ol- Parte_1
tre interessi moratori ex art. 1284 cc dal deposito del ricorso (09.02.2021) e spese e competenze del procedimento.
Detto decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato all'opponente;
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Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato la
[...]
proponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento convenen- Parte_2
do in giudizio la innanzi al Tribunale di Napoli e chiedendo Controparte_1
all'adito tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) revocare o annullare
l'opposto decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte;
2) accertare l' inesatto adem-
pimento della convenuta al contratto di fornitura oggetto di causa per i vizi riscontrati
per le motivazioni esposte e, per l'effetto, ridurre il prezzo della vendita per l'importo
pari a euro 20.000,00 ovvero per l'importo maggiore o minore che vorrà determinare il
Tribunale in sua equità, oltre il risarcimento danni per il disagio della mancata chiusu-
ra delle finestre ,oltre accessori di legge, con la condanna alle spese e competenze di
causa con attribuzione all'antistatario avvocato”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni: “a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto in-
giuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; b) In via principale, nel merito, accertare e dichia-
rare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e rigettarla;
c) Accertare
e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confer-
mare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pa-
gamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giu-
stizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
d) Condannare controparte alla
rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, comprese le spese generali, con attri-
buzione; e) In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'on.le Giudi-
cante ritenga che la somma da corrispondere dalla alla Parte_1 Parte_3
debba risultare inferiore rispetto alla somma richiesta nel ricorso per decreto in-
[...]
giuntivo, condannare controparte per indebito arricchimento per quanto di ragione”.
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Alla prima udienza tenutasi in modalità cartolare e fissata per l'11/11/2021 il Giudice
così provvedeva: “Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rinvia all'udienza del 23/6/22 concedendo alle parti i termini ex art. 183 VI comma
c.p.c. a decorrere dal 1/1/22”.
L'udienza del 23/06/2022, così come fissata, si svolgeva a trattazione scritta ed il Giu-
dice, all'esito delle note depositate dalle parti, ritenute inammissibili le prove articolate dall'opponente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22/06/2023.
Il giudizio, anche in virtù dell'avvicendamento dei Giudici veniva rinviato in prosieguo conclusioni fino all'udienza 20/01/2025 a seguito della quale veniva rinviata al
16/10/2025 per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudi-
cante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente, deb-
ba essere rigettata.
La questione sottesa alla presente vertenza appare essere ormai ampiamente definita,
considerando anche il fatto che il giudizio si fonda unicamente su prove di natura do-
cumentale.
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice de-
ve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito ri-
sulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi proba-
tori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Ebbene, nella fattispecie, da un attento esame della documentazione depositata in atti si
4
evince che l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente va evidenziato che nel corso del giudizio ed ancor prima nella fase monitoria è emerso chiaramente, il rapporto contrattuale tra le parti e mai contestato e disconosciuto dall'opponente che di fatto, con il suo comportamento processuale ha ri-
conosciuto tale rapporto.
La infatti con la proposta opposizione non ha contestato né Parte_1
l'esistenza del rapporto intercorso, né la natura delle attività espletate..
Va evidenziato inoltre che parte opponente, prima del decreto monitorio, ha sollevato tardivamente contestazioni sulla natura e sulla qualità dei prodotti forniti dall'opposta solo con la pec dell'11/07/20219.
Sul punto va evidenziato che seppure la indicata pec, depositata dall'opponente, avesse valore di contestazione e fosse opponibile nei confronti dell'opposta società questa, a norma dell'art.1495 c.c., sarebbe stata proposta tardivamente. Infatti, a norma dell'art. 1495 c.c., l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna.
Nella fattispecie non è stato oggetto di contestazione che la consegna dei beni oggetto di vendita è avvenuta entro il termine fissato (cfr. art. 14 della scrittura privata in atti) e che l'ultima fattura impagata risale al 29/5/2018 e che l'unica contestazione effettiva-
mente pervenuta è datata 11.7.2019, ben oltre il termine di un anno previsto dal men-
zionato articolo.
Per quanto sopra fondandosi l'opposizione della solo sull'azione Parte_1
di garanzia la stessa deve considerarsi prescritta.
Ebbene, in virtù dell'emerso rapporto contrattuale le contestazioni e deduzioni avan-
zate dall'opponente con la proposta opposizione, vanno rigettate non avendo detta par-
te, in virtù del rapporto sinallagmatico, e a differenza di quanto fatto dall'opposta, pro-
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vato per tabulas l'avvenuto pagamento delle somme dovute attraverso la produzione di idonea documentazione riconducibile alle fatture di cui se ne chiede il pagamento.
Da quanto sopra appare chiaro che l'opposizione vada dichiarata inammissibile ed in-
fondata e che pertanto vada rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di esse va disposta l'attribuzione in favore del difensore anitipatario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.11647/2021 R.G. promossa da in persona del Parte_1
suo legale rappresentante, contro la in persona del suo legale rap- Controparte_1
presentante, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo così come proposta dall'opponente, per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, conferma il D.I. n.2528/21, R.g.n.
3351/2021, emesso dal Tribunale di Napoli 12° sez. Civ. G.I. dott.ssa Barbara Gargia in data 29/03/2021 e la sua esecutorietà;
2) condanna l'opponente in persona del legale rapp.te p.t., al pa- Parte_1
gamento, delle spese e compensi del presente giudizio che si liquidano nella complessi-
va somma di € 3.700,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge (se dovu-
te) con distrazione, avendone fatta richiesta, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.Camillo
Pezzullo.
6
Così deciso in Napoli il 18 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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