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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1060/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, TO
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6420/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Massa Lubrense - Piazza Vescovado 2 80061 Massa Lubrense NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11335/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 24/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 575 TARI + ADD.PROV 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 17 settembre 2025 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del domiciliatario del Comune di Massa Lubrense costituito in primo grado e depositato il successivo 18 settembre presso la Segreteria della Corte di Giustizia tributaria, la IRicorrente_1
, a mezzo del procuratore costituito, appella la sentenza n°11335/25, del 6 giugno 2025, depositata il 24 giugno 2025 dalla CGT di primo grado, che aveva rigettato il ricorso prodotto dalla contribuente avverso l'avviso di sollecito acc. esecutivo del 26 novembre 2024, notificato il 6 dicembre 2024, relativo alla
TARI dovuta per l'anno 2019, in ragione della titolarità di immobile ubicato nel territorio comunale di Luogo_1 dedicato ad attività alberghiera con ritenuto carattere di stagionalità.
Con l'atto di appello la contribuente mette in evidenza l'illegittimità della sentenza impugnata, che non avrebbe offerto congruente risposta argomentativa ai motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo, talché i detti motivi (diritto ad esenzione parziale in ragione dell'attività stagionale, difetto di motivazione dell'avviso impugnato, errato calcolo della superficie tassabile) vengono tal quali ribaltati sulla Corte di secondo grado.
Il Comune resistente, di contro, ha evidenziato come tutti i motivi addotti dalla parte appellante si rilevino assolutamente privi di pregio e ne chiede il rigetto.
All'udienza del 19 gennaio 2026, presenti i rappresentanti di entrambe le parti, ascoltata la relazione del relatore e le conclusioni argomentate delle parti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione di primo grado merita conferma, avendo correttamente ritenuto infondati tutti i motivi spiegati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il parziale o mancato uso della struttura alberghiera appare legato ad esigenze soggettive del contribuente, talché nessun elemento invocato può ritenersi valido per giustificare l'esenzione, totale o parziale, del tributo.
L'avviso TARI inerisce al complesso turistico alberghiero “nominativo_1”, albergo con ristorante sito in indirizzo_1, con superfice complessivamente occupata di 2.750 mq.
L'importo TARI è stato calcolato sull'effettiva consistenza del complesso alberghiero, applicando la tariffa, in parte fissa e in parte variabile, secondo quanto prevede il regolamento comunale. L'avviso ha cura di indicare tutti gli elementi informativi necessari a consentire al contribuente di comprendere an, quantum, quomodo e quando della debenza tributaria.
Non ricorrono pertanto violazioni degli articoli 7 della legge 212 del 2000, 7, comma 5 bis, del d. lgs. 546/1992,
6-bis della legge 212/2000. L'atto notificato è automatizzato e non prevede alcun contraddittorio preventivo fondando su indicazioni catastali che il contribuente ha facoltà di contestare nella sede propria.
Del pari è a dirsi quanto ai parametri tariffari applicati, che rispondono ai criteri normativi che regolano la materia. I parametri tariffari utilizzati dall'ente per la determinazione della TARI (sia della quota fissa, sia della quota variabile) sono stati infatti determinati nel rispetto della normativa primaria, con delibera del consiglio comunale n. 12/2020.
Apodittica e priva di concrete basi planimetriche è la contestazione sul quantum dei metri quadri tassabili.
Sul punto si è già pronunciata questa Corte, per l'annualità 2017, con la sentenza n. 5957/2024 che non risulta impugnata. Sicché le contestazioni sui parametri e coefficienti, oltre quelle sulla superficie tassabile appaiono meramente assertive, senza che siano accompagnate da riferimenti normativi o planimetrici concludenti.
L'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013 facultizza il Comune (in alternativa al criterio di cui al comma
651 della medesima norma, e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008) a misurare la tariffa sulle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfice, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti, che comprendono anche le aree scoperte, mentre le deroghe e le riduzioni tariffarie sono legate a precisi presupposti di fatto da dimostrare.
Questa Corte ha anche affermato che «in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs.15 novembre
1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni
(v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni".
Tali pronunce hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all'esclusione della violazione del principio in esame, le sentenze CGUE 24.06.08 in causa C-188/07 e 16.07.09 in causa C-254/08 (quest'ultima, avente a oggetto un rinvio pregiudiziale in una causa pendente dinanzi al TAR Campania, nella quale veniva contestata proprio la legittimità, per affermato contrasto con l'art. 15 della direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativa sulla TARSU, nonché di norme di un regolamento comunale in base alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti in misura superiore ai privati). Nella valutazione di conformità della disciplina nazionale al principio evincibile dall'art. 15 lett. a), della direttiva
2006/12 (già desumibile dall'art. 11 della direttiva 75/442), la CGUE ha affermato che: "è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore;
- in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori;
- sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; - nella materia, le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa;
- per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purché non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili". Sicché, in definitiva, "il metodo di calcolo basato sulla superfice di immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio "chi inquina paga" recepito dall'art. 11 della direttiva 75/442» (Cass., Sez. 5 n. 28676 del 2018; n. 2202 del 2011).
Si è altresì rilevato che non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa dal momento che essa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 7437 del 2019;
Sez. 6-5, n. 16165 del 2018).
Con riguardo al potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto che spetta al giudice tributario, questa Corte ha anche affermato che esso può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) e che la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014;
v. altresì, sez. 5, n. 5355 del 27/02/2020, Rv. 657361 - 01).
Va pertanto rigettato l'appello proposto dal contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuntene a rifondere al Comune le spese del grado che liquida in euro
1.200,00.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, TO
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6420/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Massa Lubrense - Piazza Vescovado 2 80061 Massa Lubrense NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11335/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 24/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 575 TARI + ADD.PROV 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 17 settembre 2025 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del domiciliatario del Comune di Massa Lubrense costituito in primo grado e depositato il successivo 18 settembre presso la Segreteria della Corte di Giustizia tributaria, la IRicorrente_1
, a mezzo del procuratore costituito, appella la sentenza n°11335/25, del 6 giugno 2025, depositata il 24 giugno 2025 dalla CGT di primo grado, che aveva rigettato il ricorso prodotto dalla contribuente avverso l'avviso di sollecito acc. esecutivo del 26 novembre 2024, notificato il 6 dicembre 2024, relativo alla
TARI dovuta per l'anno 2019, in ragione della titolarità di immobile ubicato nel territorio comunale di Luogo_1 dedicato ad attività alberghiera con ritenuto carattere di stagionalità.
Con l'atto di appello la contribuente mette in evidenza l'illegittimità della sentenza impugnata, che non avrebbe offerto congruente risposta argomentativa ai motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo, talché i detti motivi (diritto ad esenzione parziale in ragione dell'attività stagionale, difetto di motivazione dell'avviso impugnato, errato calcolo della superficie tassabile) vengono tal quali ribaltati sulla Corte di secondo grado.
Il Comune resistente, di contro, ha evidenziato come tutti i motivi addotti dalla parte appellante si rilevino assolutamente privi di pregio e ne chiede il rigetto.
All'udienza del 19 gennaio 2026, presenti i rappresentanti di entrambe le parti, ascoltata la relazione del relatore e le conclusioni argomentate delle parti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione di primo grado merita conferma, avendo correttamente ritenuto infondati tutti i motivi spiegati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il parziale o mancato uso della struttura alberghiera appare legato ad esigenze soggettive del contribuente, talché nessun elemento invocato può ritenersi valido per giustificare l'esenzione, totale o parziale, del tributo.
L'avviso TARI inerisce al complesso turistico alberghiero “nominativo_1”, albergo con ristorante sito in indirizzo_1, con superfice complessivamente occupata di 2.750 mq.
L'importo TARI è stato calcolato sull'effettiva consistenza del complesso alberghiero, applicando la tariffa, in parte fissa e in parte variabile, secondo quanto prevede il regolamento comunale. L'avviso ha cura di indicare tutti gli elementi informativi necessari a consentire al contribuente di comprendere an, quantum, quomodo e quando della debenza tributaria.
Non ricorrono pertanto violazioni degli articoli 7 della legge 212 del 2000, 7, comma 5 bis, del d. lgs. 546/1992,
6-bis della legge 212/2000. L'atto notificato è automatizzato e non prevede alcun contraddittorio preventivo fondando su indicazioni catastali che il contribuente ha facoltà di contestare nella sede propria.
Del pari è a dirsi quanto ai parametri tariffari applicati, che rispondono ai criteri normativi che regolano la materia. I parametri tariffari utilizzati dall'ente per la determinazione della TARI (sia della quota fissa, sia della quota variabile) sono stati infatti determinati nel rispetto della normativa primaria, con delibera del consiglio comunale n. 12/2020.
Apodittica e priva di concrete basi planimetriche è la contestazione sul quantum dei metri quadri tassabili.
Sul punto si è già pronunciata questa Corte, per l'annualità 2017, con la sentenza n. 5957/2024 che non risulta impugnata. Sicché le contestazioni sui parametri e coefficienti, oltre quelle sulla superficie tassabile appaiono meramente assertive, senza che siano accompagnate da riferimenti normativi o planimetrici concludenti.
L'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013 facultizza il Comune (in alternativa al criterio di cui al comma
651 della medesima norma, e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008) a misurare la tariffa sulle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfice, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti, che comprendono anche le aree scoperte, mentre le deroghe e le riduzioni tariffarie sono legate a precisi presupposti di fatto da dimostrare.
Questa Corte ha anche affermato che «in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs.15 novembre
1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni
(v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni".
Tali pronunce hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all'esclusione della violazione del principio in esame, le sentenze CGUE 24.06.08 in causa C-188/07 e 16.07.09 in causa C-254/08 (quest'ultima, avente a oggetto un rinvio pregiudiziale in una causa pendente dinanzi al TAR Campania, nella quale veniva contestata proprio la legittimità, per affermato contrasto con l'art. 15 della direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativa sulla TARSU, nonché di norme di un regolamento comunale in base alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti in misura superiore ai privati). Nella valutazione di conformità della disciplina nazionale al principio evincibile dall'art. 15 lett. a), della direttiva
2006/12 (già desumibile dall'art. 11 della direttiva 75/442), la CGUE ha affermato che: "è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore;
- in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori;
- sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; - nella materia, le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa;
- per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purché non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili". Sicché, in definitiva, "il metodo di calcolo basato sulla superfice di immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio "chi inquina paga" recepito dall'art. 11 della direttiva 75/442» (Cass., Sez. 5 n. 28676 del 2018; n. 2202 del 2011).
Si è altresì rilevato che non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa dal momento che essa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 7437 del 2019;
Sez. 6-5, n. 16165 del 2018).
Con riguardo al potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto che spetta al giudice tributario, questa Corte ha anche affermato che esso può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) e che la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014;
v. altresì, sez. 5, n. 5355 del 27/02/2020, Rv. 657361 - 01).
Va pertanto rigettato l'appello proposto dal contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuntene a rifondere al Comune le spese del grado che liquida in euro
1.200,00.