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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12118 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che la pronuncia che segue è resa a seguito di discussione orale della causa tenutasi all'udienza del'11/12/2025, alla quale questo Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel successivo termine di giorni 30 ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., come novellato dal
D.lgs. n. 149/2022.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 5611/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito e vertente
TRA
(cod. fis. ), rapp.ta e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Paolo Vassallo e Aurelio Marino, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, via Toledo n.
265.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ (c.f. , in qualità di Controparte_1 C.F._2
socio accomandatario della residente in Controparte_1
Napoli, vico Campanile al Consiglio n. 265.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'adito Tribunale, la ed Controparte_1 CP_1
, quest'ultimo in qualità di socio accomandatario, esponendo:
[...]
- che con sentenza n. 15460/2015 del 18/12/2015 il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da essa esponente, confermando il decreto opposto e condannandola al pagamento delle somme ivi riportate;
- che, in esecuzione della predetta sentenza provvisoriamente esecutiva, aveva provveduto al pagamento spontaneo, in favore della società convenuta, della somma di € 25.311,00 a mezzo bonifico bancario eseguito in data 13/09/2016, con espressa riserva di ripetizione;
- che, successivamente, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 5181/2023 passata in giudicato, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, facendo così venir meno il titolo giustificativo del pagamento.
Tanto premesso, chiedeva condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 25.311,00 indebitamente percepita, oltre interessi legali al tasso codicistico di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno del deposito del ricorso al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, né la G.E.P.I. né si Controparte_1 costituivano in giudizio, sicchè, previa rinnovazione della notifica nei confronti di quest'ultimo, veniva dichiarata la loro contumacia.
Indi, all'udienza del 11/12/2025, la causa veniva discussa oralmente e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza. Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda
è fondata e va accolta.
La pretesa azionata dalla ricorrente trova fondamento nel principio, sancito dall'art. 336 comma 2 c.p.c., dell'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza di primo grado, il quale comporta l'immediata caducazione ex tunc del titolo esecutivo e fa sorgere, a carico dell'accipiens, l'obbligo di restituire quanto ricevuto in forza della pronuncia riformata.
E' documentato in atti che la abbia versato alla G.E.P.I., a mezzo Pt_1 bonifico bancario, la somma di € 25.311,00 in esecuzione della sentenza n.
15460/2015 del Tribunale di Napoli, con cui era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 13010/2009 (v. ricevuta di bonifico in atti) E' altresì documentato che, in accoglimento del gravame proposto dalla la Corte d'Appello di Napoli abbia riformato, con sentenza n. 5181/2023 Pt_1 passata in giudicato (v. attestazione di Cancelleria del 6/3/2024 in atti), la suindicata pronuncia del Tribunale di Napoli, revocando in toto il decreto ingiuntivo opposto ottenuto dalla CP_1
Ebbene, il venir meno del titolo giudiziale rende il pagamento effettuato privo di causa, legittimando la domanda di ripetizione di quanto versato, la quale, ove non proposta in appello, può essere avanzata, com'è pacifico, in un separato giudizio (cfr. Cass. 21/8/2023, n. 24896).
Ne consegue, pertanto, che la G.E.P.I. ed – quest'ultimo Controparte_1 quale socio accomandatario solidalmente ed illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c.- vanno condannati alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di € 25.311,00. Quanto agli interessi, vanno riconosciuti al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 4 °c.c., con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale, come da espressa richiesta della ricorrente. In proposto, va richiamata la più recente giurisprudenza secondo cui il saggio di interesse previsto dalla citata norma è applicabile non solo alle obbligazioni di natura contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr. Cass.
22/3/2025, n. 7677), sempre che vi sia un'espressa richiesta della parte (cfr. Cass.
7/12/2025, n. 31910)
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, nella misura liquidata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di valore fino a € 26.000,00) con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Paolo Vassallo e Aurelio Marino.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla Co domanda proposta da nei confronti della G.E.P.I. Parte_1
[...]
e di , così provvede: Controparte_1 Controparte_1
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 ed , in solido tra loro, al pagamento,
[...] Controparte_1 in favore di , della somma di € 25.311,00, oltre interessi ex Parte_1 art. 1284 comma 4° c.p.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo;
b) condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 262,74 per spese ed € 3.387,00
[...] per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Paolo Vassallo e Aurelio Marino
Napoli, 19/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che la pronuncia che segue è resa a seguito di discussione orale della causa tenutasi all'udienza del'11/12/2025, alla quale questo Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel successivo termine di giorni 30 ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., come novellato dal
D.lgs. n. 149/2022.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 5611/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito e vertente
TRA
(cod. fis. ), rapp.ta e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Paolo Vassallo e Aurelio Marino, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, via Toledo n.
265.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ (c.f. , in qualità di Controparte_1 C.F._2
socio accomandatario della residente in Controparte_1
Napoli, vico Campanile al Consiglio n. 265.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'adito Tribunale, la ed Controparte_1 CP_1
, quest'ultimo in qualità di socio accomandatario, esponendo:
[...]
- che con sentenza n. 15460/2015 del 18/12/2015 il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da essa esponente, confermando il decreto opposto e condannandola al pagamento delle somme ivi riportate;
- che, in esecuzione della predetta sentenza provvisoriamente esecutiva, aveva provveduto al pagamento spontaneo, in favore della società convenuta, della somma di € 25.311,00 a mezzo bonifico bancario eseguito in data 13/09/2016, con espressa riserva di ripetizione;
- che, successivamente, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 5181/2023 passata in giudicato, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, facendo così venir meno il titolo giustificativo del pagamento.
Tanto premesso, chiedeva condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 25.311,00 indebitamente percepita, oltre interessi legali al tasso codicistico di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno del deposito del ricorso al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, né la G.E.P.I. né si Controparte_1 costituivano in giudizio, sicchè, previa rinnovazione della notifica nei confronti di quest'ultimo, veniva dichiarata la loro contumacia.
Indi, all'udienza del 11/12/2025, la causa veniva discussa oralmente e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza. Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda
è fondata e va accolta.
La pretesa azionata dalla ricorrente trova fondamento nel principio, sancito dall'art. 336 comma 2 c.p.c., dell'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza di primo grado, il quale comporta l'immediata caducazione ex tunc del titolo esecutivo e fa sorgere, a carico dell'accipiens, l'obbligo di restituire quanto ricevuto in forza della pronuncia riformata.
E' documentato in atti che la abbia versato alla G.E.P.I., a mezzo Pt_1 bonifico bancario, la somma di € 25.311,00 in esecuzione della sentenza n.
15460/2015 del Tribunale di Napoli, con cui era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 13010/2009 (v. ricevuta di bonifico in atti) E' altresì documentato che, in accoglimento del gravame proposto dalla la Corte d'Appello di Napoli abbia riformato, con sentenza n. 5181/2023 Pt_1 passata in giudicato (v. attestazione di Cancelleria del 6/3/2024 in atti), la suindicata pronuncia del Tribunale di Napoli, revocando in toto il decreto ingiuntivo opposto ottenuto dalla CP_1
Ebbene, il venir meno del titolo giudiziale rende il pagamento effettuato privo di causa, legittimando la domanda di ripetizione di quanto versato, la quale, ove non proposta in appello, può essere avanzata, com'è pacifico, in un separato giudizio (cfr. Cass. 21/8/2023, n. 24896).
Ne consegue, pertanto, che la G.E.P.I. ed – quest'ultimo Controparte_1 quale socio accomandatario solidalmente ed illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c.- vanno condannati alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di € 25.311,00. Quanto agli interessi, vanno riconosciuti al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 4 °c.c., con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale, come da espressa richiesta della ricorrente. In proposto, va richiamata la più recente giurisprudenza secondo cui il saggio di interesse previsto dalla citata norma è applicabile non solo alle obbligazioni di natura contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr. Cass.
22/3/2025, n. 7677), sempre che vi sia un'espressa richiesta della parte (cfr. Cass.
7/12/2025, n. 31910)
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, nella misura liquidata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di valore fino a € 26.000,00) con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Paolo Vassallo e Aurelio Marino.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla Co domanda proposta da nei confronti della G.E.P.I. Parte_1
[...]
e di , così provvede: Controparte_1 Controparte_1
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 ed , in solido tra loro, al pagamento,
[...] Controparte_1 in favore di , della somma di € 25.311,00, oltre interessi ex Parte_1 art. 1284 comma 4° c.p.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo;
b) condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 262,74 per spese ed € 3.387,00
[...] per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Paolo Vassallo e Aurelio Marino
Napoli, 19/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)