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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2708/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Liliana Di Simone, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., e Controparte_1 CP_2
(c.f.: , in Controparte_3 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati in Napoli, presso la sede regionale.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione del D.M. 50/2021 e dell'Allegato A, del
D.M. 640/2017 e dell'art. 2 co. 6 D.M. 235/2014, dichiarare il diritto al riconoscimento del maggior punteggio, in misura piena pari a 2,4 punti, computato in virtù del servizio civile svolto dal 1.6.2016 al 30.11.2016; per l'effetto, dichiarare il diritto ad ottenere la rideterminazione del punteggio complessivo per ciascun profilo ed il corretto inserimento nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. a far data dal 2021, per il triennio
2021/2024; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.10.2023, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato domanda d'inserimento, per l , nelle Controparte_4 graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale amministrativo, tecnico
1 e ausiliario, per il triennio 2021/2024.
Rappresentava di aver indicato, come titolo di accesso, il diploma di maturità conseguito il 4.7.2015 presso l'Istituto di Istruzione Superiore G. De Gruttola di Ariano
PI (AV), e di aver richiesto la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio civile sostitutivo dal 1.6.2016 al 30.11.2016, presso il Comune di Vallesaccarda.
Precisava che l' aveva provveduto al suo inserimento nelle Controparte_5 graduatorie, attribuendo, in applicazione del D.M. 50/2021 e del D.M. 640/2017, un minor punteggio, in misura di 0,60 punti, per il predetto servizio, in quanto l'espletamento non era avvenuto in costanza di nomina.
Riteneva, dunque, illegittima detta attribuzione, in virtù della parificazione tra i due servizi di leva ed in ragione della previsione del punteggio in misura piena (6 punti) per il servizio prestato dopo la nomina.
Premessa la giurisdizione del giudice ordinario, invocava, quindi, la disapplicazione dei DD.MM. richiamati, nella parte in cui non consentivano la valutazione piena del servizio militare reso non in costanza di rapporto, integrandosi una violazione i principi di uguaglianza e ragionevolezza, del disposto di cui all'art. 52 Cost., all'art. 20
L. 958/1986 e all'art. 485 co. 7 D. Lgs. 297/1994.
Rivendicava, pertanto, il giusto punteggio, pari a punti 2,4 (ovvero punti 3 per i sei mesi di servizio civile, decurtati di 0,60 punti già riconosciuti).
Evocava giurisprudenza favorevole.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il e Controparte_1
l' innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, Controparte_6 formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione resistente si costituiva tempestivamente in giudizio e contestava la fondatezza dell'avversa prospettazione.
In specie, deduceva la conformità del proprio operato a quanto previsto dal D. M.
50/2021, affermando che il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è valutato 0,60 per ogni anno di servizio.
Concludeva ut supra.
Disposta ex art. 151 c.p.c., giusta richiesta in ricorso, la notifica del ricorso ai potenziali controinteressati attraverso l'apposita piattaforma telematica ministeriale, parte ricorrente dimostrava di aver tempestivamente provveduto all'incombente, come da attestazione del prodotta in atti. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
2 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, si ravvisa che è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
In ogni caso, deve osservarsi che, in subiecta materia, ossia in tema di graduatorie per le supplenze del personale del , la giurisdizione spetta al Controparte_1 giudice ordinario;
ciò alla luce del petitum di cui al ricorso introduttivo, laddove parte ricorrente ha domandato la rideterminazione del punteggio in graduatoria, senza coinvolgere alcun profilo attinente all'esercizio di pubblici poteri autoritativi ovvero l'annullamento di atti generali, né venendo in rilievo una procedura concorsuale in senso stretto (Cassazione civile, sez. un., 30/03/2021, n. 8775: “Ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento occorre fare riferimento al criterio del petitum sostanziale. Pertanto, se oggetto di domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Se, invece, la domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”; Consiglio di
Stato, sez. VI, 30/10/2020, n. 6673: “Le procedure che riguardano la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti e ad esaurimento non costituiscono procedure concorsuali, pertanto, non può ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001”; T.A.R., Milano, sez. III,
18/02/2020, n. 322: “Il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non ha natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle relative controversie. Inoltre, gli atti di gestione della graduatorie stesse sono assunti con i poteri del datore di lavoro e, quindi, per individuare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, occorre verificare se l'impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria ovvero un presupposto atto amministrativo generale”; T.A.R. Trieste, sez.
I, 06/03/2013, n. 141: “La gestione delle graduatorie Ata, che comprende tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via, non costituisce procedura concorsuale. Le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie e degli elenchi per il conferimento di supplenze al personale Ata, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per
l'individuazione di una procedura concorsuale;
quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della p.a., tipici del datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro”; conforme: T.A.R.
Latina, sez. I, 25/10/2012, n. 810).
Ciò posto, si osserva, nel merito, che ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'intero punteggio spettante per il servizio civile universale (D. Lgs. 40/2017), assimilato a quello di leva obbligatorio, in virtù dell'asserita illegittima discriminazione operata dal D.M. 50/2021 tra il servizio svolto in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, per tale intendendosi il rapporto instaurato sin dall'inserimento in graduatoria, valutato per 6 punti all'anno, e quello svolto non in costanza di rapporto, valutato per 0,6 punti all'anno, benché prestato dopo il
3 conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle suddette graduatorie.
Di conseguenza, entrambi i servizi, secondo la normativa secondaria, danno diritto al punteggio parificato a quello reso nella stessa qualifica aspirata dal concorrente solo se prestati in costanza di rapporto di impiego, in misura pari a 6 punti l'anno, mentre danno diritto al punteggio parificato al servizio reso alle dirette dipendenze delle PP.A. prestati non in costanza di rapporto di impiego, in misura pari a 0,60 punti l'anno.
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è opportuno procedere ad una disamina della normativa di riferimento e del quadro giurisprudenziale.
La norma fondamentale è contenuta nell'art. 52 co.2 Cost. (“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”).
L'art. 2050 D. Lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare) delinea la rilevanza del servizio di leva e del servizio civile ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi e, in specie, al sistema scolastico (“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”).
Inoltre, l'art. 569 co. 3 D. Lgs. 297/1994 prevede il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera per il personale A.T.A. (“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), sebbene, come si vedrà appresso, la norma non sia applicabile all'accesso al sistema di reclutamento del personale scolastico.
Nell'interpretare tali disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il punteggio per servizio di leva obbligatorio va riconosciuto anche all'interno del sistema di reclutamento del personale scolastico (Cassazione civile, sez. lav., n. 33153/2021:
“Questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679)”; Cassazione civile, sez. lav., n. 33151/2021: “L'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”).
In sintesi, giacché le graduatorie d'istituto e le G.P.S. devono essere considerate selezioni paraconcorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro ed alle quali trova applicazione estensiva la disposizione prevista
4 dall'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, è innegabile la valenza della leva obbligatoria e del servizio civile come titoli di servizio.
2. La Suprema Corte si era però limitata ad affermare la sola valutabilità del servizio di leva prestato prima della nomina, senza entrare nel merito della problematica della misura del punteggio attribuibile (Cassazione civile, sez. lav.,
02/03/2020, n. 5679: “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all' art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”; Cassazione civile, sez. lav., 03/06/2021, n. 15467), con identica posizione espressa dal Supremo Consesso amministrativo (Consiglio di Stato, sez. VII, 10/03/2022, n. 1720).
Ciò in quanto le disposizioni normative secondarie previgenti (D.M. 201/2000; art. 2 co. 6 D.M. 44/2001) escludevano del tutto la valutabilità di tale titolo di servizio.
Di seguito, il ha ammesso la valutazione del titolo di servizio in questione, CP_1 riconoscendo però una misura inferiore se il servizio civile o di leva aveva preceduto la nomina o l'inserimento in graduatoria, all'uopo applicando, come detto, il criterio quantificativo dell'equiparazione al servizio reso alle dipendenze delle
Amministrazioni statali, ossia per 0,60 punti l'anno, e non già come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, valutato 6 punti l'anno, riconosciuti per la diversa ipotesi di servizio civile o di leva intervenuto dopo la nomina o l'inserimento in graduatoria.
In specie, l'Amministrazione, nel citato allegato A del D.M. 50/2021, ha riprodotto una norma di rango regolamentare già contenuta nei DD. MM. 131/2007, 42/2009 e
640/2017 (“ALLEGATO A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A. - AVVERTENZE - A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”).
Dunque, sebbene il servizio di leva obbligatorio e quello civile ad esso equiparato siano sempre valutabili tra i titoli d'accesso alle procedure collegate al sistema scolastico, la normativa ministeriale opera, tuttavia, una differente attribuzione della misura del punteggio, distinguendo tra coloro che hanno prestato il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati) in costanza o meno di rapporto di impiego.
Anche tale specifica questione aveva generato un contrasto interpretativo negli orientamenti giurisprudenziali.
In particolare, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze, sez. lav., 21/01/2021,
n. 31; Corte d'appello di Bari, sez. lav., 16/04/2019, n. 778) ed amministrativa (T.A.R.
5 Roma, sez. III, 06/07/2021, n. 7988; T.A.R. Roma, sez. III, 23/06/2021, n. 7465), propendevano per un orientamento sfavorevole alle pretese dei lavoratori, che rivendicavano il punteggio nella massima misura, a prescindere dal momento in cui il servizio di leva era stato reso.
Altri indirizzi, invece, avallavano la tesi favorevole (Tribunale di Roma, sez. lav.,
30/11/2021, n. 10026; Consiglio di Stato, sez. VII, 27/04/2022, n. 3286).
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha sancito quanto segue: “
1. L'appellante in epigrafe, aspirante all'inserimento nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola, ha agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa per il riconoscimento del servizio militare di leva in sede di aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2021-2023, disposto con decreto del Controparte_1 3 marzo 2021, n. 50. Il decreto ministeriale è stato impugnato per la parte di interesse, e cioè laddove il punteggio per il servizio militare di leva - 6 punti per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni - è stato previsto alla sola ipotesi in cui questo sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego. …Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.
4. Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini "dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi
a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche "in pendenza di rapporto di lavoro".
5. Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non
è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, 23/08/2022, n. 7376;
Consiglio di Stato, sez. VII, 23/08/2022, n. 7383).
3. Opposto avviso ha manifestato la Suprema Corte, secondo cui la scelta dell'Amministrazione scolastica di valutare in misura differenziata il servizio in controversia, a seconda che esso sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, deve ritenersi legittima, purché il servizio stesso venga comunque valutato (Cassazione civile, sez. lav., n. 22429 del 08/08/2024: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”).
In tal modo, il giudice di legittimità ha inaugurato un indirizzo interpretativo avallato dalle successive pronunce, le quali non hanno mancato di precisare l'inconferenza alla fattispecie dei succitati artt. 485 e 569 T.U.S., che valorizzano il servizio civile o di leva ai fini della carriera e non già dell'accesso al sistema di reclutamento del personale scolastico (Cassazione civile, sez. lav., n. 9738 del 14/04/2025: “procedendo ad una disamina unitaria del ricorso, va detto che esso è fondato alla luce dei principi già espressi da questa Corte (Cass. n. 22429/2024) e a cui
6 va data in questa sede continuità; … i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere ‒ in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie
c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima;
… 5. il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso;
6. per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
6.1 va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art.
569); si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni ‒ di portata comparativa delle diverse posizioni ‒ sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi;
… convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo
i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di
6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
7. l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art.
2050 del Codice dell'Ordinamento Militare … la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
7.2 tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego ‒ a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con
l'art. 52, co. 2, della Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art.
52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
… 8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”; conformi: Cassazione civile, sez. lav.,
n. 22432 del 08/08/2024; Cassazione civile, sez. lav., n. 13705 del 22/05/2025;
Cassazione civile, sez. lav., n. 17861 del 02/07/2025; Cassazione civile, n. 23432 del
17/08/2025).
Nel confermare tale approdo, la Corte di legittimità ha vieppiù chiarito la netta differenza tra la totale assenza di valutazione del servizio civile o di leva e la sua valutazione in misura differenziata, opzione di cui viene ribadita la legittimità
(Cassazione civile, sez. lav., n. 13704 del 22/05/2025: “
2.1. Le recenti pronunce di questa Corte richiamate dal attengono alla affermata legittimità dell'attribuzione di un punteggio differenziato per il periodo del CP_1 servizio militare svolto non in costanza di rapporto. In quei casi si trattava della previsione di cui al D.M. n. 50/2021 riguardante il personale ATA e si è affermato che il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co.
7 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
In sostanza lì si è ritenuto che il D.M., fosse rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio
e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo”).
La Suprema Corte ha, poi, precisato che l'inserimento nelle graduatorie del personale scolastico deve essere parificato alla costanza di impiego prevista dai decreti ministeriali, sicché, se il servizio civile o militare sia stato prestato dopo tale inserimento, esso va valutato in misura piena (cioè parificata al servizio prestato nella medesima qualifica), in misura di 6 punti l'anno (Cassazione civile, sez. lav., n. 11714 del 5/5/2025: “… ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. mil. l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento nonché in quelle di circolo e di istituto (e le medesime considerazioni valgono ora per le graduatorie provinciali) deve essere assimilata alla partecipazione al concorso pubblico, venendo in rilievo una selezione lato sensu concorsuale, in quanto finalizzata all'individuazione del soggetto che dovrà essere destinatario della proposta di costituzione del rapporto di impiego, a tempo determinato o indeterminato”).
4. Ebbene, reputa questo giudice che l'orientamento da ultimo segnalato, e da ritenersi oramai consolidato, debba essere condiviso.
Non può, dunque, affermarsi l'irragionevolezza o, comunque, l'illegittimità del D. M.
50/2021 nell'operare una differente valutazione quantitativa del punteggio da attribuire al servizio civile o di leva, in misura maggiore se svolto in costanza di impiego
(oppure dopo l'inserimento in graduatoria), ed in misura minore se svolto prima.
Invero, la normativa secondaria in controversia non può ritenersi in contrasto con alcuna disposizione di legge o previsione normativa eurounitaria.
Come affermato dalla Suprema Corte nelle succitate pronunce, il servizio civile o militare di leva prestato in costanza di impiego e quello prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non assimilabili: per la prima, vi è la necessità di non pregiudicare colui che debba sospendere la propria partecipazione alla graduatoria, se non addirittura l'espletamento dell'incarico di supplenza già conferito, per adempiere al dovere di cui all'art. 52 co. 2 Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare svolto prima della costituzione del rapporto è volta a evitare la discriminazione tra chi ha espletato il servizio militare e chi ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione.
Tale rilievo evidenzia che non può darsi medesima valenza al servizio di leva svolto in
8 costanza d'impiego ed a quello svolto non in costanza d'impiego, poiché, altrimenti, sarebbe apprestato il medesimo trattamento di favore a due condizioni soggettive differenti, rispetto alle quali l'attribuzione del punteggio, come si è visto, poggia su presupposti diversi e risponde ad esigenze altrettanto diverse.
Con maggior impegno esplicativo, va evidenziata, da un lato, la situazione di colui che, inserito in una graduatoria per supplenze, si vede costretto ad interrompere il proprio percorso professionale per prestare il servizio militare, probabilmente anche vedendosi costretto a rinunciare ad un eventuale conferimento d'incarico di supplenza e perdendo così anche il relativo punteggio;
dall'altro lato, va evidenziata la condizione di colui che, prima di essere inserito in graduatoria, anche se abbia già maturato il titolo di accesso, venga chiamato a prestare il servizio di leva, senza perdere concrete chances lavorative.
Ciò legittima l'attribuzione di un punteggio in misura non integrale, ed anzi ridotta.
Né potrebbe sostenersi che il servizio militare impedisca del tutto l'inserimento in graduatoria a chi possieda già il titolo di accesso, non costituendo ciò una preclusione alla presentazione della domanda di inserimento in graduatoria, ma solo al concreto conferimento dell'incarico di supplenza.
Dunque, trattandosi di due condizioni soggettive differenti, ad esse non può darsi il medesimo valore giuridico, ai fini del punteggio per titoli di servizio.
In altri termini, è legittima e ragionevole la scelta normativa del resistente CP_1 di valutare tali condizioni in maniera diversa, attribuendo un punteggio differenziato.
Difatti, si rinviene, nell'ordinamento giuridico, un generale principio di ragionevolezza, quale precipitato del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che va predicato nel senso esattamente opposto rispetto a quello invocato dall'odierna parte ricorrente: è lecito, ed anzi doveroso, che situazioni giuridiche identiche vengano trattate allo stesso modo, così come è lecito e doveroso che situazioni giuridiche diverse vengano trattate in maniera differenziata, il tutto salvo che ricorrano condizioni d'eccezionalità idonee a giustificare deroghe attuative di disparità di trattamento o di parità di disciplina.
Chi è (o meglio, era) chiamato alla leva dopo l'inserimento in graduatoria (e perciò non poteva accettare incarichi di supplenza) non merita di ricevere lo stesso punteggio di chi abbia prestato il servizio militare prima dell'inserimento in graduatoria (e quindi non ha subìto pregiudizi lavorativi), e non si rinviene ragione alcuna per giustificare l'attribuzione, a tali differenti situazioni, del punteggio in pari misura.
Diversamente opinando, verrebbe a prodursi una discriminazione a contrario.
Tale conclusione risulta ancor più evidente per il servizio civile universale, rispetto al quale non sussiste obbligo ma volontaria e libera opzione del cittadino, a differenza del
9 coscritto alla leva, il cui dovere di prestare il servizio militare è presidiato da sanzioni penali (artt. 2074 e ss. D. Lgs. 66/2010), ancora vigenti giacché il legislatore non ha soppresso l'obbligo, ma l'ha solo sospeso dall'1.1.2005 (L. 266/2004).
Pertanto, posto che il discrimen contenuto nell'Allegato A, punto A dei D. M. succitati deve ritenersi conforme a legge, la normativa impugnata non può essere disapplicata.
Nella fattispecie concreta, parte ricorrente ha espletato il servizio civile universale in un periodo (da giugno 2016 a novembre 2016) ampiamente antecedente alla domanda di inserimento nelle graduatorie per le supplenze (20.4.2021).
Di conseguenza, la parte istante ha ricevuto l'attribuzione del minor punteggio legittimamente previsto dal D.M. 50/2021, come ammesso in ricorso.
Non ricorrendo i presupposti per la disapplicazione della normativa secondaria predetta, si rileva l'insussistenza del diritto all'attribuzione del maggior punteggio rivendicato nell'atto introduttivo.
Pertanto, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le rilevanti oscillazioni giurisprudenziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 5.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2708/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Liliana Di Simone, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., e Controparte_1 CP_2
(c.f.: , in Controparte_3 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati in Napoli, presso la sede regionale.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione del D.M. 50/2021 e dell'Allegato A, del
D.M. 640/2017 e dell'art. 2 co. 6 D.M. 235/2014, dichiarare il diritto al riconoscimento del maggior punteggio, in misura piena pari a 2,4 punti, computato in virtù del servizio civile svolto dal 1.6.2016 al 30.11.2016; per l'effetto, dichiarare il diritto ad ottenere la rideterminazione del punteggio complessivo per ciascun profilo ed il corretto inserimento nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. a far data dal 2021, per il triennio
2021/2024; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.10.2023, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato domanda d'inserimento, per l , nelle Controparte_4 graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale amministrativo, tecnico
1 e ausiliario, per il triennio 2021/2024.
Rappresentava di aver indicato, come titolo di accesso, il diploma di maturità conseguito il 4.7.2015 presso l'Istituto di Istruzione Superiore G. De Gruttola di Ariano
PI (AV), e di aver richiesto la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio civile sostitutivo dal 1.6.2016 al 30.11.2016, presso il Comune di Vallesaccarda.
Precisava che l' aveva provveduto al suo inserimento nelle Controparte_5 graduatorie, attribuendo, in applicazione del D.M. 50/2021 e del D.M. 640/2017, un minor punteggio, in misura di 0,60 punti, per il predetto servizio, in quanto l'espletamento non era avvenuto in costanza di nomina.
Riteneva, dunque, illegittima detta attribuzione, in virtù della parificazione tra i due servizi di leva ed in ragione della previsione del punteggio in misura piena (6 punti) per il servizio prestato dopo la nomina.
Premessa la giurisdizione del giudice ordinario, invocava, quindi, la disapplicazione dei DD.MM. richiamati, nella parte in cui non consentivano la valutazione piena del servizio militare reso non in costanza di rapporto, integrandosi una violazione i principi di uguaglianza e ragionevolezza, del disposto di cui all'art. 52 Cost., all'art. 20
L. 958/1986 e all'art. 485 co. 7 D. Lgs. 297/1994.
Rivendicava, pertanto, il giusto punteggio, pari a punti 2,4 (ovvero punti 3 per i sei mesi di servizio civile, decurtati di 0,60 punti già riconosciuti).
Evocava giurisprudenza favorevole.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il e Controparte_1
l' innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, Controparte_6 formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione resistente si costituiva tempestivamente in giudizio e contestava la fondatezza dell'avversa prospettazione.
In specie, deduceva la conformità del proprio operato a quanto previsto dal D. M.
50/2021, affermando che il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è valutato 0,60 per ogni anno di servizio.
Concludeva ut supra.
Disposta ex art. 151 c.p.c., giusta richiesta in ricorso, la notifica del ricorso ai potenziali controinteressati attraverso l'apposita piattaforma telematica ministeriale, parte ricorrente dimostrava di aver tempestivamente provveduto all'incombente, come da attestazione del prodotta in atti. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
2 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, si ravvisa che è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
In ogni caso, deve osservarsi che, in subiecta materia, ossia in tema di graduatorie per le supplenze del personale del , la giurisdizione spetta al Controparte_1 giudice ordinario;
ciò alla luce del petitum di cui al ricorso introduttivo, laddove parte ricorrente ha domandato la rideterminazione del punteggio in graduatoria, senza coinvolgere alcun profilo attinente all'esercizio di pubblici poteri autoritativi ovvero l'annullamento di atti generali, né venendo in rilievo una procedura concorsuale in senso stretto (Cassazione civile, sez. un., 30/03/2021, n. 8775: “Ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento occorre fare riferimento al criterio del petitum sostanziale. Pertanto, se oggetto di domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Se, invece, la domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”; Consiglio di
Stato, sez. VI, 30/10/2020, n. 6673: “Le procedure che riguardano la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti e ad esaurimento non costituiscono procedure concorsuali, pertanto, non può ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001”; T.A.R., Milano, sez. III,
18/02/2020, n. 322: “Il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non ha natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle relative controversie. Inoltre, gli atti di gestione della graduatorie stesse sono assunti con i poteri del datore di lavoro e, quindi, per individuare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, occorre verificare se l'impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria ovvero un presupposto atto amministrativo generale”; T.A.R. Trieste, sez.
I, 06/03/2013, n. 141: “La gestione delle graduatorie Ata, che comprende tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via, non costituisce procedura concorsuale. Le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie e degli elenchi per il conferimento di supplenze al personale Ata, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per
l'individuazione di una procedura concorsuale;
quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della p.a., tipici del datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro”; conforme: T.A.R.
Latina, sez. I, 25/10/2012, n. 810).
Ciò posto, si osserva, nel merito, che ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'intero punteggio spettante per il servizio civile universale (D. Lgs. 40/2017), assimilato a quello di leva obbligatorio, in virtù dell'asserita illegittima discriminazione operata dal D.M. 50/2021 tra il servizio svolto in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, per tale intendendosi il rapporto instaurato sin dall'inserimento in graduatoria, valutato per 6 punti all'anno, e quello svolto non in costanza di rapporto, valutato per 0,6 punti all'anno, benché prestato dopo il
3 conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle suddette graduatorie.
Di conseguenza, entrambi i servizi, secondo la normativa secondaria, danno diritto al punteggio parificato a quello reso nella stessa qualifica aspirata dal concorrente solo se prestati in costanza di rapporto di impiego, in misura pari a 6 punti l'anno, mentre danno diritto al punteggio parificato al servizio reso alle dirette dipendenze delle PP.A. prestati non in costanza di rapporto di impiego, in misura pari a 0,60 punti l'anno.
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è opportuno procedere ad una disamina della normativa di riferimento e del quadro giurisprudenziale.
La norma fondamentale è contenuta nell'art. 52 co.2 Cost. (“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”).
L'art. 2050 D. Lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare) delinea la rilevanza del servizio di leva e del servizio civile ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi e, in specie, al sistema scolastico (“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”).
Inoltre, l'art. 569 co. 3 D. Lgs. 297/1994 prevede il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera per il personale A.T.A. (“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), sebbene, come si vedrà appresso, la norma non sia applicabile all'accesso al sistema di reclutamento del personale scolastico.
Nell'interpretare tali disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il punteggio per servizio di leva obbligatorio va riconosciuto anche all'interno del sistema di reclutamento del personale scolastico (Cassazione civile, sez. lav., n. 33153/2021:
“Questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679)”; Cassazione civile, sez. lav., n. 33151/2021: “L'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”).
In sintesi, giacché le graduatorie d'istituto e le G.P.S. devono essere considerate selezioni paraconcorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro ed alle quali trova applicazione estensiva la disposizione prevista
4 dall'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, è innegabile la valenza della leva obbligatoria e del servizio civile come titoli di servizio.
2. La Suprema Corte si era però limitata ad affermare la sola valutabilità del servizio di leva prestato prima della nomina, senza entrare nel merito della problematica della misura del punteggio attribuibile (Cassazione civile, sez. lav.,
02/03/2020, n. 5679: “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all' art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”; Cassazione civile, sez. lav., 03/06/2021, n. 15467), con identica posizione espressa dal Supremo Consesso amministrativo (Consiglio di Stato, sez. VII, 10/03/2022, n. 1720).
Ciò in quanto le disposizioni normative secondarie previgenti (D.M. 201/2000; art. 2 co. 6 D.M. 44/2001) escludevano del tutto la valutabilità di tale titolo di servizio.
Di seguito, il ha ammesso la valutazione del titolo di servizio in questione, CP_1 riconoscendo però una misura inferiore se il servizio civile o di leva aveva preceduto la nomina o l'inserimento in graduatoria, all'uopo applicando, come detto, il criterio quantificativo dell'equiparazione al servizio reso alle dipendenze delle
Amministrazioni statali, ossia per 0,60 punti l'anno, e non già come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, valutato 6 punti l'anno, riconosciuti per la diversa ipotesi di servizio civile o di leva intervenuto dopo la nomina o l'inserimento in graduatoria.
In specie, l'Amministrazione, nel citato allegato A del D.M. 50/2021, ha riprodotto una norma di rango regolamentare già contenuta nei DD. MM. 131/2007, 42/2009 e
640/2017 (“ALLEGATO A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A. - AVVERTENZE - A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”).
Dunque, sebbene il servizio di leva obbligatorio e quello civile ad esso equiparato siano sempre valutabili tra i titoli d'accesso alle procedure collegate al sistema scolastico, la normativa ministeriale opera, tuttavia, una differente attribuzione della misura del punteggio, distinguendo tra coloro che hanno prestato il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati) in costanza o meno di rapporto di impiego.
Anche tale specifica questione aveva generato un contrasto interpretativo negli orientamenti giurisprudenziali.
In particolare, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze, sez. lav., 21/01/2021,
n. 31; Corte d'appello di Bari, sez. lav., 16/04/2019, n. 778) ed amministrativa (T.A.R.
5 Roma, sez. III, 06/07/2021, n. 7988; T.A.R. Roma, sez. III, 23/06/2021, n. 7465), propendevano per un orientamento sfavorevole alle pretese dei lavoratori, che rivendicavano il punteggio nella massima misura, a prescindere dal momento in cui il servizio di leva era stato reso.
Altri indirizzi, invece, avallavano la tesi favorevole (Tribunale di Roma, sez. lav.,
30/11/2021, n. 10026; Consiglio di Stato, sez. VII, 27/04/2022, n. 3286).
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha sancito quanto segue: “
1. L'appellante in epigrafe, aspirante all'inserimento nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola, ha agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa per il riconoscimento del servizio militare di leva in sede di aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2021-2023, disposto con decreto del Controparte_1 3 marzo 2021, n. 50. Il decreto ministeriale è stato impugnato per la parte di interesse, e cioè laddove il punteggio per il servizio militare di leva - 6 punti per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni - è stato previsto alla sola ipotesi in cui questo sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego. …Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.
4. Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini "dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi
a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche "in pendenza di rapporto di lavoro".
5. Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non
è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, 23/08/2022, n. 7376;
Consiglio di Stato, sez. VII, 23/08/2022, n. 7383).
3. Opposto avviso ha manifestato la Suprema Corte, secondo cui la scelta dell'Amministrazione scolastica di valutare in misura differenziata il servizio in controversia, a seconda che esso sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, deve ritenersi legittima, purché il servizio stesso venga comunque valutato (Cassazione civile, sez. lav., n. 22429 del 08/08/2024: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”).
In tal modo, il giudice di legittimità ha inaugurato un indirizzo interpretativo avallato dalle successive pronunce, le quali non hanno mancato di precisare l'inconferenza alla fattispecie dei succitati artt. 485 e 569 T.U.S., che valorizzano il servizio civile o di leva ai fini della carriera e non già dell'accesso al sistema di reclutamento del personale scolastico (Cassazione civile, sez. lav., n. 9738 del 14/04/2025: “procedendo ad una disamina unitaria del ricorso, va detto che esso è fondato alla luce dei principi già espressi da questa Corte (Cass. n. 22429/2024) e a cui
6 va data in questa sede continuità; … i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere ‒ in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie
c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima;
… 5. il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso;
6. per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
6.1 va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art.
569); si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni ‒ di portata comparativa delle diverse posizioni ‒ sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi;
… convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo
i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di
6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
7. l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art.
2050 del Codice dell'Ordinamento Militare … la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
7.2 tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego ‒ a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con
l'art. 52, co. 2, della Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art.
52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
… 8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”; conformi: Cassazione civile, sez. lav.,
n. 22432 del 08/08/2024; Cassazione civile, sez. lav., n. 13705 del 22/05/2025;
Cassazione civile, sez. lav., n. 17861 del 02/07/2025; Cassazione civile, n. 23432 del
17/08/2025).
Nel confermare tale approdo, la Corte di legittimità ha vieppiù chiarito la netta differenza tra la totale assenza di valutazione del servizio civile o di leva e la sua valutazione in misura differenziata, opzione di cui viene ribadita la legittimità
(Cassazione civile, sez. lav., n. 13704 del 22/05/2025: “
2.1. Le recenti pronunce di questa Corte richiamate dal attengono alla affermata legittimità dell'attribuzione di un punteggio differenziato per il periodo del CP_1 servizio militare svolto non in costanza di rapporto. In quei casi si trattava della previsione di cui al D.M. n. 50/2021 riguardante il personale ATA e si è affermato che il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co.
7 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
In sostanza lì si è ritenuto che il D.M., fosse rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio
e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo”).
La Suprema Corte ha, poi, precisato che l'inserimento nelle graduatorie del personale scolastico deve essere parificato alla costanza di impiego prevista dai decreti ministeriali, sicché, se il servizio civile o militare sia stato prestato dopo tale inserimento, esso va valutato in misura piena (cioè parificata al servizio prestato nella medesima qualifica), in misura di 6 punti l'anno (Cassazione civile, sez. lav., n. 11714 del 5/5/2025: “… ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. mil. l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento nonché in quelle di circolo e di istituto (e le medesime considerazioni valgono ora per le graduatorie provinciali) deve essere assimilata alla partecipazione al concorso pubblico, venendo in rilievo una selezione lato sensu concorsuale, in quanto finalizzata all'individuazione del soggetto che dovrà essere destinatario della proposta di costituzione del rapporto di impiego, a tempo determinato o indeterminato”).
4. Ebbene, reputa questo giudice che l'orientamento da ultimo segnalato, e da ritenersi oramai consolidato, debba essere condiviso.
Non può, dunque, affermarsi l'irragionevolezza o, comunque, l'illegittimità del D. M.
50/2021 nell'operare una differente valutazione quantitativa del punteggio da attribuire al servizio civile o di leva, in misura maggiore se svolto in costanza di impiego
(oppure dopo l'inserimento in graduatoria), ed in misura minore se svolto prima.
Invero, la normativa secondaria in controversia non può ritenersi in contrasto con alcuna disposizione di legge o previsione normativa eurounitaria.
Come affermato dalla Suprema Corte nelle succitate pronunce, il servizio civile o militare di leva prestato in costanza di impiego e quello prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non assimilabili: per la prima, vi è la necessità di non pregiudicare colui che debba sospendere la propria partecipazione alla graduatoria, se non addirittura l'espletamento dell'incarico di supplenza già conferito, per adempiere al dovere di cui all'art. 52 co. 2 Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare svolto prima della costituzione del rapporto è volta a evitare la discriminazione tra chi ha espletato il servizio militare e chi ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione.
Tale rilievo evidenzia che non può darsi medesima valenza al servizio di leva svolto in
8 costanza d'impiego ed a quello svolto non in costanza d'impiego, poiché, altrimenti, sarebbe apprestato il medesimo trattamento di favore a due condizioni soggettive differenti, rispetto alle quali l'attribuzione del punteggio, come si è visto, poggia su presupposti diversi e risponde ad esigenze altrettanto diverse.
Con maggior impegno esplicativo, va evidenziata, da un lato, la situazione di colui che, inserito in una graduatoria per supplenze, si vede costretto ad interrompere il proprio percorso professionale per prestare il servizio militare, probabilmente anche vedendosi costretto a rinunciare ad un eventuale conferimento d'incarico di supplenza e perdendo così anche il relativo punteggio;
dall'altro lato, va evidenziata la condizione di colui che, prima di essere inserito in graduatoria, anche se abbia già maturato il titolo di accesso, venga chiamato a prestare il servizio di leva, senza perdere concrete chances lavorative.
Ciò legittima l'attribuzione di un punteggio in misura non integrale, ed anzi ridotta.
Né potrebbe sostenersi che il servizio militare impedisca del tutto l'inserimento in graduatoria a chi possieda già il titolo di accesso, non costituendo ciò una preclusione alla presentazione della domanda di inserimento in graduatoria, ma solo al concreto conferimento dell'incarico di supplenza.
Dunque, trattandosi di due condizioni soggettive differenti, ad esse non può darsi il medesimo valore giuridico, ai fini del punteggio per titoli di servizio.
In altri termini, è legittima e ragionevole la scelta normativa del resistente CP_1 di valutare tali condizioni in maniera diversa, attribuendo un punteggio differenziato.
Difatti, si rinviene, nell'ordinamento giuridico, un generale principio di ragionevolezza, quale precipitato del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che va predicato nel senso esattamente opposto rispetto a quello invocato dall'odierna parte ricorrente: è lecito, ed anzi doveroso, che situazioni giuridiche identiche vengano trattate allo stesso modo, così come è lecito e doveroso che situazioni giuridiche diverse vengano trattate in maniera differenziata, il tutto salvo che ricorrano condizioni d'eccezionalità idonee a giustificare deroghe attuative di disparità di trattamento o di parità di disciplina.
Chi è (o meglio, era) chiamato alla leva dopo l'inserimento in graduatoria (e perciò non poteva accettare incarichi di supplenza) non merita di ricevere lo stesso punteggio di chi abbia prestato il servizio militare prima dell'inserimento in graduatoria (e quindi non ha subìto pregiudizi lavorativi), e non si rinviene ragione alcuna per giustificare l'attribuzione, a tali differenti situazioni, del punteggio in pari misura.
Diversamente opinando, verrebbe a prodursi una discriminazione a contrario.
Tale conclusione risulta ancor più evidente per il servizio civile universale, rispetto al quale non sussiste obbligo ma volontaria e libera opzione del cittadino, a differenza del
9 coscritto alla leva, il cui dovere di prestare il servizio militare è presidiato da sanzioni penali (artt. 2074 e ss. D. Lgs. 66/2010), ancora vigenti giacché il legislatore non ha soppresso l'obbligo, ma l'ha solo sospeso dall'1.1.2005 (L. 266/2004).
Pertanto, posto che il discrimen contenuto nell'Allegato A, punto A dei D. M. succitati deve ritenersi conforme a legge, la normativa impugnata non può essere disapplicata.
Nella fattispecie concreta, parte ricorrente ha espletato il servizio civile universale in un periodo (da giugno 2016 a novembre 2016) ampiamente antecedente alla domanda di inserimento nelle graduatorie per le supplenze (20.4.2021).
Di conseguenza, la parte istante ha ricevuto l'attribuzione del minor punteggio legittimamente previsto dal D.M. 50/2021, come ammesso in ricorso.
Non ricorrendo i presupposti per la disapplicazione della normativa secondaria predetta, si rileva l'insussistenza del diritto all'attribuzione del maggior punteggio rivendicato nell'atto introduttivo.
Pertanto, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le rilevanti oscillazioni giurisprudenziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 5.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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