TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. SC Clemente RA, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2429/2024
tra
, cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti GIOMMARESI ROSARIO e D'IZZIA SIMONA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva P.IVA_1
- Convenuto contumace -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, esponeva di essere Parte_2
docente supplente non di ruolo fino al termine delle attività didattiche, per un posto su sostegno psicofisico, in virtù dei seguenti contratti relativi all'a.s. 2023/24: 1) contratto a tempo determinato dal 21-22/9/2023 al 30.6.2024 per n. 9 ore settimanali di lezione presso 2^ I.C. "A. VOLTA" (SRMM82501V) di Floridia;
2) contratto dal 22/09/2023 al
30/06/2024, per n. 9 ore settimanali di lezione presso 4^ I.C. "MARCONI"
(SRMM852017) di e così complessivamente per n. 18 ore di servizio settimanali Pt_3
di lezione. Rilevava di non avere beneficiato durante i contratti a tempo determinato,
della c.d. Carta Elettronica del Docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Deduceva l'illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); affermava, inoltre, che riconoscere la Carta
del Docente soltanto ai docenti di ruolo si poneva in contrasto con il divieto di disparità
di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato, nello specifico, dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica,
in assenza di ragioni oggettive che ne giustificassero la disparità.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, il al fine di accertare il proprio diritto ad Controparte_1
usufruire del beneficio economico di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/24,
II mediante pagamento diretto della relativa somma ovvero, in subordine, tramite fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e, conseguentemente, la condanna del CP_1
convenuto al pagamento di € 500,00 o, in subordine, al rilascio, in suo favore,
della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1,
comma 121, della Legge 107/2015, per l'importo di € 500,00, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, previa discussione orale, viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , Controparte_1
che sebbene ritualmente convenuto in giudizio, mediante notifica del ricorso tramite pec in data 15.7.2024, non si costituiva.
Sempre in via preliminare, occorre inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n.
107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123,
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
III profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con Controparte_3
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.9.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a IV tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò,
quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre
2015), all'art. 3, ha individuato tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
In tale quadro, si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_1
la quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Va osservato, inoltre, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti,
disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale,
per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad V integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa
sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4
della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
VI Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura delle disposizioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente, quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, ad un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti,
indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno – nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati, nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari VII della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e, quindi, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed,
invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe docente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
In altre parole, secondo il Collegio Amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente precario, la quale è, tuttavia, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.
VIII Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti.
Se, pertanto, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità
dell'insegnamento.
Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato,
sta nel fatto che se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo,
impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e, molte volte, per l'intero anno scolastico.
L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23
settembre 2015, senza nulla modificare il precedente, in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, IX in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della Carta elettronica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica,
mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale.
La normativa nazionale disciplinante la Carta elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In
particolare, con l'ordinanza del 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola
6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, formulata dal Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di
«condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del Ministero in forza di X contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la Carta è stata riconosciuta, ed i Controparte_1
docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (...) non può dunque costituire di
per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Persona_1
456/09, ; né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Persona_2
Amministrazione; né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent.
13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, nella sola diversità delle modalità Persona_3
di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
La CGUE ha, pertanto, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato del medesimo , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere XI la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività, al fine di assolvere all'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE - le cui sentenze interpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del
08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez.
lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr.
CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1
della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016,
applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE
annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non viene riconosciuta la fruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
D'altra parte, sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal Controparte_4
[...]
[...] con contratti a termine con il personale assunto a tempo indeterminato e
[...]
riguardo all'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato “...8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo, valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In
quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità
di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione,
perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile,
come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019). XIII Più di recente, la Suprema Corte con sentenza n. 29961/23 del 27.10.2023, decidendo sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta del Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo,
di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1
il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova XIV specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Infine, e solo per completezza si osserva che nelle more del giudizio lo Stato Italiano
per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15
D.L. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale della Suprema Corte, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Ciò posto, poiché, quindi, i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale XV appare del tutto ingiustificato;
né può essere fondato sul contrasto tra la natura di investimento pubblico per l'accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa e il carattere temporaneo del rapporto a termine, che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione,
deve fondatamente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4,
comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2.
Nella vicenda in esame, risulta documentato che nell'anno Parte_2
scolastico 2023/24 ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30
[...]
giugno). Non è contestato, inoltre, che la ricorrente, assunta in forza dei predetti contratti a tempo determinato, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. In
merito all'attività svolta dalla ricorrente, il convenuto, rimasto contumace, CP_1
non ha dedotto alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni dallo stesso espletate rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato;
di conseguenza deve ritenersi che la ricorrente, in forza dei citati
XVI contratti a tempo determinato, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali.
Va, pertanto, dichiarato il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_2
economico di euro 500,00, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di €
500,00 per gli anni di servizio prestati. Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione
scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato,
apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e, quindi, di un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari e a danno di quelli di ruolo,
che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis, Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, quindi, riconosciuto il diritto di al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla Parte_2
stessa della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, con conseguente condanna del Ministero convenuto a provvedervi in conformità.
XVII Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, con riferimento ai valori minimi in ragione della ripetitività delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2429/24, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_2
economico di € 500,00 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/24 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e,
conseguentemente, condanna il alla Controparte_1
corresponsione, in favore della ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 474,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarre in favore degli Avv.ti Rosario Giommaresi e Simona D'Izzia, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
SC Clemente RA
XVIII
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. SC Clemente RA, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2429/2024
tra
, cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti GIOMMARESI ROSARIO e D'IZZIA SIMONA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva P.IVA_1
- Convenuto contumace -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, esponeva di essere Parte_2
docente supplente non di ruolo fino al termine delle attività didattiche, per un posto su sostegno psicofisico, in virtù dei seguenti contratti relativi all'a.s. 2023/24: 1) contratto a tempo determinato dal 21-22/9/2023 al 30.6.2024 per n. 9 ore settimanali di lezione presso 2^ I.C. "A. VOLTA" (SRMM82501V) di Floridia;
2) contratto dal 22/09/2023 al
30/06/2024, per n. 9 ore settimanali di lezione presso 4^ I.C. "MARCONI"
(SRMM852017) di e così complessivamente per n. 18 ore di servizio settimanali Pt_3
di lezione. Rilevava di non avere beneficiato durante i contratti a tempo determinato,
della c.d. Carta Elettronica del Docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Deduceva l'illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); affermava, inoltre, che riconoscere la Carta
del Docente soltanto ai docenti di ruolo si poneva in contrasto con il divieto di disparità
di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato, nello specifico, dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica,
in assenza di ragioni oggettive che ne giustificassero la disparità.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, il al fine di accertare il proprio diritto ad Controparte_1
usufruire del beneficio economico di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/24,
II mediante pagamento diretto della relativa somma ovvero, in subordine, tramite fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e, conseguentemente, la condanna del CP_1
convenuto al pagamento di € 500,00 o, in subordine, al rilascio, in suo favore,
della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1,
comma 121, della Legge 107/2015, per l'importo di € 500,00, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, previa discussione orale, viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , Controparte_1
che sebbene ritualmente convenuto in giudizio, mediante notifica del ricorso tramite pec in data 15.7.2024, non si costituiva.
Sempre in via preliminare, occorre inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n.
107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123,
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
III profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con Controparte_3
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.9.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a IV tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò,
quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre
2015), all'art. 3, ha individuato tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
In tale quadro, si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_1
la quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Va osservato, inoltre, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti,
disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale,
per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad V integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa
sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4
della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
VI Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura delle disposizioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente, quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, ad un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti,
indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno – nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati, nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari VII della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e, quindi, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed,
invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe docente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
In altre parole, secondo il Collegio Amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente precario, la quale è, tuttavia, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.
VIII Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
dell'insegnamento fornito agli studenti.
Se, pertanto, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità
dell'insegnamento.
Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato,
sta nel fatto che se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo,
impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e, molte volte, per l'intero anno scolastico.
L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23
settembre 2015, senza nulla modificare il precedente, in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, IX in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della Carta elettronica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica,
mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale.
La normativa nazionale disciplinante la Carta elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In
particolare, con l'ordinanza del 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola
6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, formulata dal Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di
«condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del Ministero in forza di X contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la Carta è stata riconosciuta, ed i Controparte_1
docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (...) non può dunque costituire di
per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Persona_1
456/09, ; né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Persona_2
Amministrazione; né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent.
13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, nella sola diversità delle modalità Persona_3
di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
La CGUE ha, pertanto, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato del medesimo , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere XI la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività, al fine di assolvere all'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE - le cui sentenze interpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del
08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez.
lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr.
CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1
della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016,
applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE
annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non viene riconosciuta la fruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
D'altra parte, sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal Controparte_4
[...]
[...] con contratti a termine con il personale assunto a tempo indeterminato e
[...]
riguardo all'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato “...8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo, valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In
quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità
di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione,
perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile,
come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019). XIII Più di recente, la Suprema Corte con sentenza n. 29961/23 del 27.10.2023, decidendo sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta del Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo,
di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1
il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova XIV specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Infine, e solo per completezza si osserva che nelle more del giudizio lo Stato Italiano
per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15
D.L. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale della Suprema Corte, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Ciò posto, poiché, quindi, i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale XV appare del tutto ingiustificato;
né può essere fondato sul contrasto tra la natura di investimento pubblico per l'accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa e il carattere temporaneo del rapporto a termine, che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione,
deve fondatamente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4,
comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2.
Nella vicenda in esame, risulta documentato che nell'anno Parte_2
scolastico 2023/24 ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30
[...]
giugno). Non è contestato, inoltre, che la ricorrente, assunta in forza dei predetti contratti a tempo determinato, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. In
merito all'attività svolta dalla ricorrente, il convenuto, rimasto contumace, CP_1
non ha dedotto alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni dallo stesso espletate rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato;
di conseguenza deve ritenersi che la ricorrente, in forza dei citati
XVI contratti a tempo determinato, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali.
Va, pertanto, dichiarato il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_2
economico di euro 500,00, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di €
500,00 per gli anni di servizio prestati. Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione
scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato,
apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e, quindi, di un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari e a danno di quelli di ruolo,
che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis, Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, quindi, riconosciuto il diritto di al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla Parte_2
stessa della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, con conseguente condanna del Ministero convenuto a provvedervi in conformità.
XVII Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, con riferimento ai valori minimi in ragione della ripetitività delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2429/24, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_2
economico di € 500,00 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/24 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e,
conseguentemente, condanna il alla Controparte_1
corresponsione, in favore della ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 474,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarre in favore degli Avv.ti Rosario Giommaresi e Simona D'Izzia, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
SC Clemente RA
XVIII