CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI ACHILLE, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2102/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 263/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 22/02/2023
Atti impositivi:
- RIGETTO RATEAZ. n. 351666 20/04/2022 IVA-ALTRO
- RIGETTO RATEAZ. n. 351666 20/04/2022 IVA-ALTRO 2013
- RIGETTO RATEAZ. n. 351666 20/04/2022 IVA-ALTRO 2014
- RIGETTO RATEAZ. n. 351666 20/04/2022 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2102/2023 RGA l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari n. 263/6/2023, depositata il 02/02/2023, di accoglimento del ricorso proposto dalla società “Resistente_1 s.n.c.” avverso l'atto di rigetto dell'istanza di rateizzazione n. 351666 del 20/04/2022 relativo a tre cartelle di pagamento notificate alla società contribuente per un importo complessivo di € 90.059,43 per IVA 2013, 2014, 2016 e 2017, con condanna al pagamento delle spese per complessivi € 3.000,00, oltre accessori.
Con rituali controdeduzioni si è costituita nel presente giudizio di gravame la società contribuente “ Resistente_1 s.n.c.” che ha precisato che nelle more della definizione del presente giudizio di gravame essa società contribuente ha presentato due dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della Riscossione includendo in esse sia le cartelle di pagamento oggetto del contendere sia la cartella di pagamento relativa al piano di rateazione scaduto e decaduto.
Successivamente l'ADER ha comunicato alla società contribuente l'ammontare delle somme dovute in forma agevolata e i relativi piani di pagamento rateale.
Ciò nonostante, l'atto di appello dell'ADER non contiene alcun riferimento a detta circostanza, malgrado le procedure di definizione agevolata fossero già in corso al momento della sua notificazione.
Conclude, pertanto, la società contribuente chiedendo la declaratoria din cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto dell'appello dell'ADER in quanto palesemente infondato.
All'udienza del 16/02/2026, udito il Relatore, sono comparsi i difensori delle parti, entrambi in collegamento da remoto. L'Avv. Difensore_3, in delega dell'Avv. Difensore_1 per l'ADER, e l'Avv. Difensore_2. L'Avv.ò lepore dichiara la regolarità delle pratiche di adesione della società contribuente alla definizione agevolata e la regolarità e tempestività dei relativi pagamenti, l'Avv. Difensore_2, per la società contribuente, preso atto della dichiarazione di regolarità delle pratiche di definizione agevolata resa dal difensore dell'ADER, insiste sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Terminata la discussione, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione delle pendenze tributarie de quibus, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, è fondata, tanto in ragione della regolarità delle pratiche di definizione agevolata dichiarata dall'ADER in udienza come da verbale.
Com'è noto, infatti, l'art. 46, 1° del D.lgs. 546/1992, stabilisce che: <il giudizio di estingue in tutto o parte, nei casi definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e ogni altro caso cessazione della materia del contendere>>. Orbene, nella fattispecie in esame, la regolarità delle pratiche di definizione delle controversie tributarie pendenti, come riconosciuto in giudizio dall'ADER, comporta la cessazione della materia del contendere.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, 1° comma, del D.lgs. n. 546/1992.
3) Ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che ha anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 2^ dichiara, ai sensi dell'art. 46,
1° e 3° comma, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere disponendo l'integrale compensazione delle spese.
Così deciso in Bari il 16 febbraio 2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI ACHILLE, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2102/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 263/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 22/02/2023
Atti impositivi:
- RIGETTO RATEAZ. n. 351666 20/04/2022 IVA-ALTRO
- RIGETTO RATEAZ. n. 351666 20/04/2022 IVA-ALTRO 2013
- RIGETTO RATEAZ. n. 351666 20/04/2022 IVA-ALTRO 2014
- RIGETTO RATEAZ. n. 351666 20/04/2022 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2102/2023 RGA l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari n. 263/6/2023, depositata il 02/02/2023, di accoglimento del ricorso proposto dalla società “Resistente_1 s.n.c.” avverso l'atto di rigetto dell'istanza di rateizzazione n. 351666 del 20/04/2022 relativo a tre cartelle di pagamento notificate alla società contribuente per un importo complessivo di € 90.059,43 per IVA 2013, 2014, 2016 e 2017, con condanna al pagamento delle spese per complessivi € 3.000,00, oltre accessori.
Con rituali controdeduzioni si è costituita nel presente giudizio di gravame la società contribuente “ Resistente_1 s.n.c.” che ha precisato che nelle more della definizione del presente giudizio di gravame essa società contribuente ha presentato due dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della Riscossione includendo in esse sia le cartelle di pagamento oggetto del contendere sia la cartella di pagamento relativa al piano di rateazione scaduto e decaduto.
Successivamente l'ADER ha comunicato alla società contribuente l'ammontare delle somme dovute in forma agevolata e i relativi piani di pagamento rateale.
Ciò nonostante, l'atto di appello dell'ADER non contiene alcun riferimento a detta circostanza, malgrado le procedure di definizione agevolata fossero già in corso al momento della sua notificazione.
Conclude, pertanto, la società contribuente chiedendo la declaratoria din cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto dell'appello dell'ADER in quanto palesemente infondato.
All'udienza del 16/02/2026, udito il Relatore, sono comparsi i difensori delle parti, entrambi in collegamento da remoto. L'Avv. Difensore_3, in delega dell'Avv. Difensore_1 per l'ADER, e l'Avv. Difensore_2. L'Avv.ò lepore dichiara la regolarità delle pratiche di adesione della società contribuente alla definizione agevolata e la regolarità e tempestività dei relativi pagamenti, l'Avv. Difensore_2, per la società contribuente, preso atto della dichiarazione di regolarità delle pratiche di definizione agevolata resa dal difensore dell'ADER, insiste sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Terminata la discussione, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione delle pendenze tributarie de quibus, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, è fondata, tanto in ragione della regolarità delle pratiche di definizione agevolata dichiarata dall'ADER in udienza come da verbale.
Com'è noto, infatti, l'art. 46, 1° del D.lgs. 546/1992, stabilisce che: <il giudizio di estingue in tutto o parte, nei casi definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e ogni altro caso cessazione della materia del contendere>>. Orbene, nella fattispecie in esame, la regolarità delle pratiche di definizione delle controversie tributarie pendenti, come riconosciuto in giudizio dall'ADER, comporta la cessazione della materia del contendere.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, 1° comma, del D.lgs. n. 546/1992.
3) Ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che ha anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 2^ dichiara, ai sensi dell'art. 46,
1° e 3° comma, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere disponendo l'integrale compensazione delle spese.
Così deciso in Bari il 16 febbraio 2026