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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 15/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4808 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1
Lanzetta
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito (art. 24 D.lgs. n. 46/1999)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.6.2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale del Lavoro, al fine di sentir annullare – previa sospensione della sua efficacia esecutiva – l'avviso di addebito n. 34320230000143738000, notificatole in data 3.5.2023 in forza del preteso, mancato pagamento della complessiva somma di euro 10.637,96, a titolo di contributi I.V.S. sul reddito eccedente il minimale e relative somme aggiuntive per il periodo
1/2026-12/2016.
A sostegno del ricorso deduceva: che, con avviso di accertamento n. TVK020601520/2020, emesso per l'anno d'imposta 2016, l'Agenzia delle Entrate aveva addebitato alla
[...]
(quale società esercente l'attività di ristorazione con Controparte_2
somministrazione e di cui essa istante era socia al 50%), un reddito d'impresa pari ad euro
85.051,00, in luogo di quello dichiarato per euro 27.398,00 (e ciò sul presupposto di maggiori ricavi accertati pari ad euro 57.653,00), da valere ai fini dell'Irpef in capo ai singoli soci;
che, in virtù della suddetta quota di partecipazione, era stato emesso nei suoi confronti l'avviso di accertamento TVK010601523/2020; che entrambi gli atti impositivi erano stati impugnati dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia;
che, nel corso delle attività ispettive, i Funzionari verbalizzanti avevano effettuato una ricostruzione indiretta dei ricavi mediante l'analisi delle materie prime impiegate;
che il recupero fiscale era, tuttavia, avvenuto in palese violazione della metodologia di controllo ministeriale, quale prevista per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Tanto esposto in punto di fatto, denunciava la ricorrente l'illegittimità dell'avviso di addebito,
CP_ siccome emesso dall' in violazione dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, laddove prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del Giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'Autorità giudiziaria.
Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del credito contributivo, contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa e concludendo per l'annullamento dell'avviso impugnato. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo all'opposizione.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 15.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2.1. Procedendo in ordine logico all'esame delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, occorre subito rimarcare che l'avviso di addebito impugnato trae origine dall'accertamento fiscale n. TVK010601523, pacificamente notificato alla il 25.5.2021, con il quale Parte_1
l'Agenzia delle Entrate – rilevato che, a carico della “ Controparte_2
era stato accertato con separato avviso di accertamento n. TVK020601520 un maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2016 – addebitava alla contribuente gli imponibili, le imposte lorde e nette, nonché la sanzione per infedele dichiarazione, secondo la quantificazione ivi precisata.
Ciò posto, è vero che, alla data di notifica dell'avviso di addebito (3.5.2023), l'atto impositivo era già stato impugnato davanti al Giudice tributario (ricorso n. 957/2021, depositato il
24.11.2021) e che, a quella data, la relativa controversia era ancora pendente, con conseguente CP_ violazione, da parte dell' del dettato di cui all'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/1999, essendo stato l'avviso di addebito emesso in pendenza dell'impugnazione avverso l'atto presupposto ed in assenza di un provvedimento esecutivo del Giudice.
2 Ciò, tuttavia, non esime il Tribunale dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
Soccorre, in proposito, l'insegnamento di legittimità, secondo cui “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)” (Cass. Sez. Lav. n. 6969/2018).
2.2. In questa prospettiva giova richiamare, quanto al valore probatorio dell'accertamento tributario, il consolidato orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n.
14194/2021, i cui passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
3 come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art.
1, emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle
Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi
CP_ CP_ da trasmettere successivamente all ed in caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della CP_1
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., CP_3
con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n.
8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche)
e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nei secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.
4 pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo,
è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio
(impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697
c.c., comma 2 (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010); va anche ricordato, per completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (così Cass.
n. 9108 del 2012); in definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo;
in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto;
pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va CP_1
aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività
5 investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”.
2.3. Nella specie, con l'avviso n. TVK020601520-2020, relativo all'anno d'imposta 2016, è stato accertato in capo alla citata società (esercente l'attività di “ristorazione con somministrazione”) un reddito d'impresa pari ad euro 85.051,00, in luogo di quello dichiarato per euro 27.398,00, in virtù di maggiori ricavi accertati pari ad euro 57.653,00.
L'accertamento scaturiva da una verifica fiscale effettuata da Funzionari dell'Agenzia, conclusasi con il processo verbale di constatazione notificato alla società in data 25.7.2019, nel corso della quale era stata eseguita una ricostruzione indiretta dei ricavi mediante l'analisi delle materie prime impiegate.
Tenendo conto di siffatti dati contabili ed applicando il combinato disposto di cui agli artt. 5
D.P.R. n. 917/1986 e 40 D.P.R. n. 600/1973, l' ha imputato il reddito della società di CP_4
persone alla socia in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli Parte_1
utili (pari al 50%), con conseguente quantificazione di una maggior contribuzione alla gestione commercianti in misura di euro 6.256,00.
2.4. Ciò posto, la circostanza che – con sentenza n. 584/2024, depositata il 26.3.2024 – la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Foggia abbia dichiarato l'estinzione del processo tributario, ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022 (stante il deposito dell'istanza di definizione delle liti pendenti nonché della quietanza attestante il versamento della prima rata) – s'appalesa irrilevante ai fini della decisione, non incidendo sulla perdurante efficacia dell'atto impositivo sotteso all'avviso di addebito.
Si richiama, a tal fine, Cass. Sez. Lav. n. 24774 del 3.10.2019 (relativa alla fattispecie affine della definizione concordata della lite fiscale, ex art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011), secondo cui “La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del
d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini CP_ extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva”.
6 2.5. Destituita di fondamento è, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 3, commi 9-10, L. n. 335/1995.
Difatti, la Suprema Corte (Cass. n. 13463 del 2017 e successive conf.; fra tante, Cass. nn.
5439 del 2019; 18140 del 2020; 10881 e 30608 del 2021) ha ripetutamente affermato che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462 del
1997, art. 1, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior contributo CP_1
previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento, come nella specie entro il termine quinquennale di prescrizione, incide sia sul rapporto tributario sia su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell CP_1
(così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 8217 del 14.3.2022).
Nella specie, vertendosi in ipotesi di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233/1990, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, legge n.
335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462/1997 (Cass. n. 8217/2022 cit.).
E poiché – com'è pacifico – il saldo dei contributi eccedenti il minimale doveva essere versato entro il 20.7.2017, con la notifica dell'avviso di accertamento n. TVK010601523, eseguita il 25.5.2021, la prescrizione quinquennale è stata validamente interrotta.
2.6. Ciò posto, e passando alle risultanze della verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle
Entrate, s'appalesa, innanzitutto, legittimo il ricorso dell'Ufficio al metodo analitico- induttivo, giacché - proprio in tema di esercizi di ristorazione - è costante l'insegnamento per cui “L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi,
7 precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (Cass. civ. Sez. V, 12 luglio 2021, n. 19753).
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta adeguatamente motivato mediante rinvio per relationem agli esiti del processo verbale di constatazione redatto in data 25.7.2019.
Più in dettaglio, i verbalizzanti acquisivano le distinte analitiche delle rimanenze (ex artt. 92 e
93 del D.P.R. n. 917/1986), nonché le dichiarazioni di , al quale erano Controparte_2
poste le domande ivi trascritte in ordine alle quantità degli alimenti somministrati ed ai relativi prezzi (pagg.
3-4 del P.V.C.).
L'esame delle fatture passive consentiva, poi, di determinare l'esatta consistenza delle materie prime impiegate nella preparazione dei piatti, nonchè delle bevande (vini, birre e liquori) acquistate e somministrate ai clienti.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese da i verbalizzanti procedevano, quindi, a CP_2
quantificare i maggiori ricavi non dichiarati (per un importo pari ad euro 53.742,00), riconoscendo a titolo di “autoconsumo” un importo di euro 4.746,00 (339 giornate x 2 soci =
678 giornate x € 6,00 = 4.746,00).
2.7. Così riassunti gli esiti dell'attività ispettiva, non colgono nel segno le doglianze sviluppate dall'opponente in seno al ricorso introduttivo del giudizio.
Ed invero, con riguardo alla somministrazione dei primi piatti, l'opponente lamenta che non sia stata applicata una percentuale di sfrido pari ad “almeno il 5%”, laddove il calcolo eseguito dai verbalizzanti implicherebbe l'assenza di qualsiasi spreco nell'impiego del prodotto “pasta”.
Sennonchè, l'accertamento poggia sul rigoroso raffronto tra le fatture esaminate (comprovanti l'acquisto, da parte della società, di 32,5 Kg di pasta) e la quantità media a porzione di piatto
(pari a 100 grammi), quale dichiarata dallo stesso , il quale non mancava nemmeno CP_2 di riferire che “la quantità di primi somministrati è irrisoria e il prezzo praticato è di circa €
10,00”.
In argomento, si rammenta che la dichiarazione del legale rappresentante può costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (Cass. civ. Sez. V, 4 dicembre
2019, n. 31601).
Per altro verso, l'opponente ha totalmente omesso di dimostrare la percentuale di sfrido apoditticamente richiamata in ricorso, non fornendo elementi idonei a ridimensionare la ricostruzione presuntiva dei ricavi, quale compiuta dai Funzionari.
8 Del tutto generica s'appalesa, infatti, la prova testimoniale articolata sul punto dalla
(si legga il capitolo all'uopo formulato: “Almeno una pietanza su cinque non Parte_1
produce ricavi in quanto il prodotto risulta ormai avariato, la preparazione non va a buon fine (e-rata cottura, errato condimento ecc.) o viene offerta gratuitamente ai gruppi come
“bis””).
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne il presunto smaltimento nel 2017 di una parte di merce acquistata sul finire del 2016, essendosi la parte ricorrente limitata a rinviare, in maniera indistinta e generalizzata, alle fatture allegate al ricorso, con conseguente inammissibilità del relativo capitolo di prova (“La merce acquistata negli ultimi giorni di dicembre 2016, come da fatture allegate al presente ricorso, è stata venduta l'anno successivo”).
Non miglior sorte merita la residua censura attinente alla quota di “autoconsumo” destinata all'imprenditore e ai suoi familiari.
Premesso, infatti, che – nella specie – non v'è prova alcuna circa la partecipazione dei due figli all'esercizio dell'attività d'impresa, con riferimento al tema dell'idoneità presuntiva di maggiore reddito dell'impiego di materie prime per la preparazione di pasti consumati direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari (c.d. “autoconsumo”), è fermo l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “ai sensi del secondo comma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53 (attuale art. 85 TUIR) "si comprende... tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1" (ovverosia il valore normale dei "beni... alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa") "destinati al consumo personale
o familiare dell'imprenditore"; (da tale disposizione) si ricava che i "beni... alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa" vanno compresi tra i "ricavi" se destinati "al consumo personale o familiare dell'imprenditore" (...) con la precisazione che, nel caso di "consumo personale o familiare dell'imprenditore", per i beni consumati da queste persone deve essere considerato il loro "valore normale" (diverso da quello costituente
"corrispettivo" di quegli stessi "beni" in caso di cessione a terzi)” (Cass. 29/09/2005, n.
19077; in senso conforme: 24/05/2006, n. 12329; 20/10/2016, n. 21290).
Nella specie, la quota destinata all'autoconsumo è stata correttamente determinata sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso il quale riferiva che il costo medio per un CP_2
secondo è di circa 6,00 euro.
Tenuto conto della circostanza che la società ha esercitato la sua attività per n. 339 giorni
(come asseverato dallo studio di settore) ed avuto riguardo al numero di soci (due),
9 correttamente l' ha quantificato in euro 4.746,00 la quota di ricavi imputabile CP_4 all'autoconsumo dell'imprenditore.
2.8. Conclusivamente, la pretesa contributiva – siccome ancorata ad una verifica fiscale i cui esiti resistono alle doglianze dell'opponente – si rivela fondata, dal che discende il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4808/2023 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione; CP_ b) condanna la parte opponente alla refusione, in favore dell' delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre accessori come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 15/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4808 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1
Lanzetta
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito (art. 24 D.lgs. n. 46/1999)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.6.2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale del Lavoro, al fine di sentir annullare – previa sospensione della sua efficacia esecutiva – l'avviso di addebito n. 34320230000143738000, notificatole in data 3.5.2023 in forza del preteso, mancato pagamento della complessiva somma di euro 10.637,96, a titolo di contributi I.V.S. sul reddito eccedente il minimale e relative somme aggiuntive per il periodo
1/2026-12/2016.
A sostegno del ricorso deduceva: che, con avviso di accertamento n. TVK020601520/2020, emesso per l'anno d'imposta 2016, l'Agenzia delle Entrate aveva addebitato alla
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(quale società esercente l'attività di ristorazione con Controparte_2
somministrazione e di cui essa istante era socia al 50%), un reddito d'impresa pari ad euro
85.051,00, in luogo di quello dichiarato per euro 27.398,00 (e ciò sul presupposto di maggiori ricavi accertati pari ad euro 57.653,00), da valere ai fini dell'Irpef in capo ai singoli soci;
che, in virtù della suddetta quota di partecipazione, era stato emesso nei suoi confronti l'avviso di accertamento TVK010601523/2020; che entrambi gli atti impositivi erano stati impugnati dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia;
che, nel corso delle attività ispettive, i Funzionari verbalizzanti avevano effettuato una ricostruzione indiretta dei ricavi mediante l'analisi delle materie prime impiegate;
che il recupero fiscale era, tuttavia, avvenuto in palese violazione della metodologia di controllo ministeriale, quale prevista per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Tanto esposto in punto di fatto, denunciava la ricorrente l'illegittimità dell'avviso di addebito,
CP_ siccome emesso dall' in violazione dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, laddove prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del Giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'Autorità giudiziaria.
Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del credito contributivo, contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa e concludendo per l'annullamento dell'avviso impugnato. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo all'opposizione.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 15.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2.1. Procedendo in ordine logico all'esame delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, occorre subito rimarcare che l'avviso di addebito impugnato trae origine dall'accertamento fiscale n. TVK010601523, pacificamente notificato alla il 25.5.2021, con il quale Parte_1
l'Agenzia delle Entrate – rilevato che, a carico della “ Controparte_2
era stato accertato con separato avviso di accertamento n. TVK020601520 un maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2016 – addebitava alla contribuente gli imponibili, le imposte lorde e nette, nonché la sanzione per infedele dichiarazione, secondo la quantificazione ivi precisata.
Ciò posto, è vero che, alla data di notifica dell'avviso di addebito (3.5.2023), l'atto impositivo era già stato impugnato davanti al Giudice tributario (ricorso n. 957/2021, depositato il
24.11.2021) e che, a quella data, la relativa controversia era ancora pendente, con conseguente CP_ violazione, da parte dell' del dettato di cui all'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/1999, essendo stato l'avviso di addebito emesso in pendenza dell'impugnazione avverso l'atto presupposto ed in assenza di un provvedimento esecutivo del Giudice.
2 Ciò, tuttavia, non esime il Tribunale dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
Soccorre, in proposito, l'insegnamento di legittimità, secondo cui “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)” (Cass. Sez. Lav. n. 6969/2018).
2.2. In questa prospettiva giova richiamare, quanto al valore probatorio dell'accertamento tributario, il consolidato orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n.
14194/2021, i cui passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato;
3 come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art.
1, emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle
Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi
CP_ CP_ da trasmettere successivamente all ed in caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della CP_1
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., CP_3
con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n.
8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche)
e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nei secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.
4 pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo,
è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio
(impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697
c.c., comma 2 (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010); va anche ricordato, per completezza, che "in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (così Cass.
n. 9108 del 2012); in definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo;
in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto;
pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va CP_1
aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività
5 investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”.
2.3. Nella specie, con l'avviso n. TVK020601520-2020, relativo all'anno d'imposta 2016, è stato accertato in capo alla citata società (esercente l'attività di “ristorazione con somministrazione”) un reddito d'impresa pari ad euro 85.051,00, in luogo di quello dichiarato per euro 27.398,00, in virtù di maggiori ricavi accertati pari ad euro 57.653,00.
L'accertamento scaturiva da una verifica fiscale effettuata da Funzionari dell'Agenzia, conclusasi con il processo verbale di constatazione notificato alla società in data 25.7.2019, nel corso della quale era stata eseguita una ricostruzione indiretta dei ricavi mediante l'analisi delle materie prime impiegate.
Tenendo conto di siffatti dati contabili ed applicando il combinato disposto di cui agli artt. 5
D.P.R. n. 917/1986 e 40 D.P.R. n. 600/1973, l' ha imputato il reddito della società di CP_4
persone alla socia in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli Parte_1
utili (pari al 50%), con conseguente quantificazione di una maggior contribuzione alla gestione commercianti in misura di euro 6.256,00.
2.4. Ciò posto, la circostanza che – con sentenza n. 584/2024, depositata il 26.3.2024 – la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Foggia abbia dichiarato l'estinzione del processo tributario, ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022 (stante il deposito dell'istanza di definizione delle liti pendenti nonché della quietanza attestante il versamento della prima rata) – s'appalesa irrilevante ai fini della decisione, non incidendo sulla perdurante efficacia dell'atto impositivo sotteso all'avviso di addebito.
Si richiama, a tal fine, Cass. Sez. Lav. n. 24774 del 3.10.2019 (relativa alla fattispecie affine della definizione concordata della lite fiscale, ex art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011), secondo cui “La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del
d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini CP_ extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito;
ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva”.
6 2.5. Destituita di fondamento è, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 3, commi 9-10, L. n. 335/1995.
Difatti, la Suprema Corte (Cass. n. 13463 del 2017 e successive conf.; fra tante, Cass. nn.
5439 del 2019; 18140 del 2020; 10881 e 30608 del 2021) ha ripetutamente affermato che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462 del
1997, art. 1, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior contributo CP_1
previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento, come nella specie entro il termine quinquennale di prescrizione, incide sia sul rapporto tributario sia su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell CP_1
(così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 8217 del 14.3.2022).
Nella specie, vertendosi in ipotesi di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233/1990, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, legge n.
335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462/1997 (Cass. n. 8217/2022 cit.).
E poiché – com'è pacifico – il saldo dei contributi eccedenti il minimale doveva essere versato entro il 20.7.2017, con la notifica dell'avviso di accertamento n. TVK010601523, eseguita il 25.5.2021, la prescrizione quinquennale è stata validamente interrotta.
2.6. Ciò posto, e passando alle risultanze della verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle
Entrate, s'appalesa, innanzitutto, legittimo il ricorso dell'Ufficio al metodo analitico- induttivo, giacché - proprio in tema di esercizi di ristorazione - è costante l'insegnamento per cui “L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi,
7 precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (Cass. civ. Sez. V, 12 luglio 2021, n. 19753).
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta adeguatamente motivato mediante rinvio per relationem agli esiti del processo verbale di constatazione redatto in data 25.7.2019.
Più in dettaglio, i verbalizzanti acquisivano le distinte analitiche delle rimanenze (ex artt. 92 e
93 del D.P.R. n. 917/1986), nonché le dichiarazioni di , al quale erano Controparte_2
poste le domande ivi trascritte in ordine alle quantità degli alimenti somministrati ed ai relativi prezzi (pagg.
3-4 del P.V.C.).
L'esame delle fatture passive consentiva, poi, di determinare l'esatta consistenza delle materie prime impiegate nella preparazione dei piatti, nonchè delle bevande (vini, birre e liquori) acquistate e somministrate ai clienti.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese da i verbalizzanti procedevano, quindi, a CP_2
quantificare i maggiori ricavi non dichiarati (per un importo pari ad euro 53.742,00), riconoscendo a titolo di “autoconsumo” un importo di euro 4.746,00 (339 giornate x 2 soci =
678 giornate x € 6,00 = 4.746,00).
2.7. Così riassunti gli esiti dell'attività ispettiva, non colgono nel segno le doglianze sviluppate dall'opponente in seno al ricorso introduttivo del giudizio.
Ed invero, con riguardo alla somministrazione dei primi piatti, l'opponente lamenta che non sia stata applicata una percentuale di sfrido pari ad “almeno il 5%”, laddove il calcolo eseguito dai verbalizzanti implicherebbe l'assenza di qualsiasi spreco nell'impiego del prodotto “pasta”.
Sennonchè, l'accertamento poggia sul rigoroso raffronto tra le fatture esaminate (comprovanti l'acquisto, da parte della società, di 32,5 Kg di pasta) e la quantità media a porzione di piatto
(pari a 100 grammi), quale dichiarata dallo stesso , il quale non mancava nemmeno CP_2 di riferire che “la quantità di primi somministrati è irrisoria e il prezzo praticato è di circa €
10,00”.
In argomento, si rammenta che la dichiarazione del legale rappresentante può costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (Cass. civ. Sez. V, 4 dicembre
2019, n. 31601).
Per altro verso, l'opponente ha totalmente omesso di dimostrare la percentuale di sfrido apoditticamente richiamata in ricorso, non fornendo elementi idonei a ridimensionare la ricostruzione presuntiva dei ricavi, quale compiuta dai Funzionari.
8 Del tutto generica s'appalesa, infatti, la prova testimoniale articolata sul punto dalla
(si legga il capitolo all'uopo formulato: “Almeno una pietanza su cinque non Parte_1
produce ricavi in quanto il prodotto risulta ormai avariato, la preparazione non va a buon fine (e-rata cottura, errato condimento ecc.) o viene offerta gratuitamente ai gruppi come
“bis””).
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne il presunto smaltimento nel 2017 di una parte di merce acquistata sul finire del 2016, essendosi la parte ricorrente limitata a rinviare, in maniera indistinta e generalizzata, alle fatture allegate al ricorso, con conseguente inammissibilità del relativo capitolo di prova (“La merce acquistata negli ultimi giorni di dicembre 2016, come da fatture allegate al presente ricorso, è stata venduta l'anno successivo”).
Non miglior sorte merita la residua censura attinente alla quota di “autoconsumo” destinata all'imprenditore e ai suoi familiari.
Premesso, infatti, che – nella specie – non v'è prova alcuna circa la partecipazione dei due figli all'esercizio dell'attività d'impresa, con riferimento al tema dell'idoneità presuntiva di maggiore reddito dell'impiego di materie prime per la preparazione di pasti consumati direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari (c.d. “autoconsumo”), è fermo l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “ai sensi del secondo comma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53 (attuale art. 85 TUIR) "si comprende... tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1" (ovverosia il valore normale dei "beni... alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa") "destinati al consumo personale
o familiare dell'imprenditore"; (da tale disposizione) si ricava che i "beni... alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa" vanno compresi tra i "ricavi" se destinati "al consumo personale o familiare dell'imprenditore" (...) con la precisazione che, nel caso di "consumo personale o familiare dell'imprenditore", per i beni consumati da queste persone deve essere considerato il loro "valore normale" (diverso da quello costituente
"corrispettivo" di quegli stessi "beni" in caso di cessione a terzi)” (Cass. 29/09/2005, n.
19077; in senso conforme: 24/05/2006, n. 12329; 20/10/2016, n. 21290).
Nella specie, la quota destinata all'autoconsumo è stata correttamente determinata sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso il quale riferiva che il costo medio per un CP_2
secondo è di circa 6,00 euro.
Tenuto conto della circostanza che la società ha esercitato la sua attività per n. 339 giorni
(come asseverato dallo studio di settore) ed avuto riguardo al numero di soci (due),
9 correttamente l' ha quantificato in euro 4.746,00 la quota di ricavi imputabile CP_4 all'autoconsumo dell'imprenditore.
2.8. Conclusivamente, la pretesa contributiva – siccome ancorata ad una verifica fiscale i cui esiti resistono alle doglianze dell'opponente – si rivela fondata, dal che discende il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4808/2023 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione; CP_ b) condanna la parte opponente alla refusione, in favore dell' delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre accessori come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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