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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 29/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 1096 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv.to VITALE RAFFAELLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Campobasso, C.so Vittorio Emanuele II n.63, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti LEMBO LEONARDO e ROCCO MARINO, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Lucera, via Appulo Sannitica n. 83, giusta procura in atti;
- APPELLATO –
e
(C.F. ) e CP_2 C.F._2 Controparte_3
); C.F._3
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate. pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 17.04.2021, ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termoli la Compagnia e Parte_1 CP_2 al fine di sentir dichiarare la loro responsabilità in relazione al sinistro Controparte_3 occorso in suo danno in data 15.01.2020 in Campomarino.
L'attore riferiva che il giorno 15 gennaio 2020, alle ore 18.00 circa, si trovava sul sedile posteriore, lato sinistro, a bordo dell'auto Citroen C4 targata CR511EW, di proprietà di CP_2
e condotta nell'occasione da allorquando quest'ultimo, fermatosi per
[...] Controparte_3 eseguire una manovra di parcheggio, lo investiva mentre era intento a scendere dall'automobile per dargli le indicazioni necessarie alla manovra;
in particolare, l'attore sosteneva che il
[...]
lo colpiva nel compimento della manovra in retromarcia, senza assicurarsi che egli CP_3 fosse a distanza di sicurezza dal veicolo e che, per effetto del colpo ricevuto, cadeva a terra riportando lesioni fisiche che necessitavano di cure presso il Pronto Soccorso di San EV.
L'attore esponeva infine che, nonostante il danno subito, la Compagnia non risarciva le lesioni riportate, neppure in seguito alla richiesta di negoziazione assistita. Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in euro 20.000,00, ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nei limiti di competenza per valore del giudice adito;
vinte le spese di giudizio.
1.2. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare Parte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 141
D. Lgs. 209/05 al caso di specie, stante il mancato coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Inoltre, deduceva la non riconducibilità delle lamentate lesioni all'evento così come denunciato dall'attore, oltre all'esorbitanza del quantum richiesto.
1.3. e ancorché citati, non si costituivano in giudizio. CP_2 Controparte_3
1.4. Istruita la causa con prova testimoniale e consulenza d'ufficio, il Giudice di Pace, con sentenza n. 215/2023 depositata in data 14.11.2023, accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente e condannava i convenuti, in solido tra loro, al CP_4 risarcimento dei danni in favore di nella misura di euro 10.773,59, oltre Controparte_1 interessi sino al soddisfo, con condanna al pagamento delle spese processuali e di consulenza d'ufficio.
2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello la Compagnia Parte_2 dolendosi dell'ingiustizia della pronuncia di primo grado in forza dei seguenti motivi: a) omessa motivazione della sentenza impugnata in riferimento al tipo di responsabilità invocata - omessa pagina 2 di 11 valutazione delle altre prove assunte nel giudizio;
b) omessa motivazione circa l'applicabilità dell'art. 141 dlgs 209/2005 al caso di specie – inammissibilità dell'azione ex art. 141 cod. ass. in assenza di prova ex art. 2054, comma 1 c.c. del conducente.
2.1. Si è costituito , chiedendo preliminarmente di dichiarare Controparte_1 improcedibile l'appello per omessa notificazione dell'atto di citazione nei confronti dei ritenuti litisconsorti necessari - conducente e responsabile civile - e nel Controparte_5 CP_2 merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione per radicale infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e, conseguentemente, l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
2.2. Disposta l'integrazione del contraddittorio con provvedimento del 03.04.2024,
[...]
e così regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio. CP_5 CP_2
2.3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e in assenza di attività istruttoria, ritenuta matura la causa per la decisione, è stata fissata l'udienza del 28.11.2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
*********
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. Preliminarmente, deve rilevarsi che sulla questione relativa all'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace adito, risolta negativamente dallo stesso, si è formato il giudicato interno, non avendo l'appellante formulato sul punto apposito gravame.
4. Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il Giudice di Pace, Parte_1 nell'accogliere la domanda attorea, avrebbe aderito “pedissequamente alle risultanze della prova testimoniale” (Cfr. pag. 6 dell'atto di appello), omettendo ogni valutazione con riguardo alle altre prove raccolte in giudizio. Difatti, ad avviso dell'appellante, il primo Giudice non avrebbe valutato in alcun modo la circostanza per cui il , giunto in Pronto Soccorso, riferiva CP_1 di aver subito un incidente domestico e, solo in seguito, chiedeva ai sanitari la rettifica di detta dichiarazione con l'indicazione di aver subito, invece, un incidente da sinistro stradale;
inoltre, secondo l'appellante, il Giudicante non avrebbe valutato in alcun modo le osservazioni critiche mosse dal proprio perito alla ctu, così recependo acriticamente gli esiti originariamente raggiunti dal consulente d'ufficio.
5. Con il secondo e ultimo motivo di gravame, la Compagnia si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla propria eccezione di inammissibilità dell'azione prospettata dall'attore in base al disposto dell'art. 141 cod. ass., mancando non solo uno scontro tra veicoli, ma anche la prova puntuale che “il danno lamentato o meglio l'evento dannosi trovi causa nel trasporto e non nella semplice pagina 3 di 11 occasione di verificazione” (pag. 11 atto di appello). In particolare, secondo l'appellante, “L'attore- terzo trasportato in primo grado invocava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 141 D.lgs 209/2005 […] Il primo Giudice nell' omettere ogni e qualsivoglia motivazione circa l'accoglimento dell'azione ex art. 141, si limita
a menzionare una presunzione di cui all' art. 2054 C.C.” (cfr. pag. 10 atto di appello).
6. I due motivi di appello così proposti esigono la trattazione prioritaria, sotto un profilo logico, del secondo, involgendo lo stesso la qualificazione giuridica dell'azione proposta dall'attore, da cui dipende la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, al cui adempimento afferiscono le censure mosse dal primo motivo di gravame proposto dall'appellante.
6.1. Il secondo motivo è infondato.
Nel proprio atto di citazione in primo grado, l'attore esponeva di essersi trovato, in qualità di terzo trasportato- sul sedile posteriore lato sinistro-, a bordo dell'autovettura condotta dal
[...]
allorquando, “mentre ... stava scendendo dal veicolo in esame, per dare indicazioni al CP_4 sig. , al fine di facilitarlo nella manovra di parcheggio, quest'ultimo, senza essersi CP_3 sincerato che il sig. era completamente fuori dal citato veicolo, aver chiuso la portiera CP_1 ed essersi posizionato a distanza di sicurezza dalla Citroen, improvvisamente eseguiva una manovra in retromarcia ed investiva l'attore” (pag. 1 atto di citazione). Pertanto, il CP_1 evocava in giudizio non solo il conducente del veicolo , ma chiedeva espressamente CP_3 anche la condanna della proprietaria e la sua assicuratrice, così evidentemente CP_2 proponendo sul piano strutturale un'azione del tutto conforme, nel petitum, a quella ordinaria regolata dagli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass.
Alla luce dei fatti così posti a fondamento della domanda formulata in primo grado e del petitum, l'azione proposta è stata correttamente intesa dal primo Giudice non già ai sensi dell'art. 141 cod. ass., ma dell'art. 144 cod. ass. e, quindi, all'interno dell'alveo della norma di cui all'art. 2054 c.c., di cui discorre il giudicante di prime cure.
Difatti, come ricordato anche dall'appellante, con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito il perimetro applicativo dell'azione diretta in favore del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione prevista dall'art. 141 cod. ass., affermando che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato o pagina 4 di 11 danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
In punto di riparto dell'onere della prova, a quanto precede consegue che “Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1 il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141. Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., comma 1” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 23/06/2021, n. 17963).
Nel caso in esame, il primo Giudice ha ravvisato espressamente la responsabilità della proprietaria qualificandola ai sensi dell'art. 2054, co. 3 c.c. e del conducente ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., di talché alcuna applicazione dell'art. 141 cod. ass., in quanto tale, si ravvisa nella fattispecie in esame.
6.2. Venendo allora al primo motivo gravame, che attinge alla valutazione del compendio probatorio ottenuto in primo grado, reputa il Tribunale che lo stesso, nell'evidenziare lacune motivazionali nella pronuncia di primo grado in ordine ad incongruenze relative a fatti decisivi poiché idonei a determinare un esito diverso della controversia, sia fondato nei termini che si vanno ad esporre.
6.2.1. Il primo Giudice ha ritenuto accertato l'an debeatur in forza degli esiti della prova pagina 5 di 11 testimoniale, esprimendo al riguardo, con valutazione sintetica, un giudizio di assoluta attendibilità e genuinità delle dichiarazioni rese, utili a fugare anche le risultanze della ctu disposta in corso di causa, che evidenziava dubbi sulla compatibilità della dinamica con le lesioni riscontrate a carico del danneggiato (in sentenza, sul punto, si legge: “Con riferimento al quantum debeatur, superati positivamente da questo Giudice i dubbi manifestati dall' officiato CTU in ordine alla coerenza
e compatibilità dei danni da lesioni fisiche subiti da parte attrice, sulla scorta di precisione e concordanza dei contenuti delle rese prove testimoniali …”).
Lamenta l'appellante la mancata esplicitazione, da parte del primo Giudice, delle ragioni che lo avrebbero indotto a superare i dubbi espressi dal proprio consulente, nonché l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal una volta giunto presso il Pronto Soccorso CP_1 dell'Ospedale di San EV, avendo egli dichiarato ai sanitari di aver subito un infortunio domestico e solo in seguito chiesto la rettifica di tale dichiarazione.
6.2.2. Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza n. 10506 del 19 aprile 2023; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12362 del 24.05.2006; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23.05.2014; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13.06.2014).
Ciò nondimeno, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, proprio tenuto conto di elementi documentali di frizione rispetto al narrato attoreo, così confermato dalle dichiarazioni testimoniali, nonché, come si vedrà, anche di elementi di inattendibilità di taluni testi, richiedeva un esame più scrupoloso della prova costituenda, oltre alla necessità di rendere una logica spiegazione della conformità con essi degli elementi documentali distonici agli atti di causa, dovendosi rammentare che, sia pure con l'attenuazione probatoria sopra esposta, il trasportato danneggiato è chiamato pur sempre a rendere una prova rigorosa della sussistenza del nesso causale;
difatti, in casi analoghi, la Suprema Corte non ha mancato di ricordare che, finanche ai pagina 6 di 11 sensi dell'art. 141 cod. ass., “non possono esservi dubbi sul fatto che l'art. 141 cod. assicurazioni esoneri il trasportato dalla prova della "responsabilità" del vettore, ma non pure da quella della eziologia del danno, o meglio, della sua riconducibilità, sul piano causale, all'avvenuto trasporto” (per un caso analogo cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n. 414).
6.3. A mente di tali coordinate e partendo allora dalle risultanze testimoniali, in ordine alla verificazione del sinistro e alle sue modalità, il teste , ascoltato all'udienza del Testimone_1
27.5.2022, confermava di essersi trovarsi il giorno 15.01.2020, alle ore 18,00 circa, sul luogo del sinistro e riferiva che “quel giorno mi trovavo anche io in detta via a quell'ora in quanto ero arrivato con altra autovettura. Preciso che avevamo trascorso la giornata insieme al , al ed altri e CP_1 CP_3 avevamo deciso di andare a Campomarino a prendere un caffè”. Dopo aver precisato di trovarsi in un'altra macchina rispetto a quella su cui viaggiava l'attore, il teste dichiarava “[…] di aver visto il
[...] fare retromarcia con lo sportello aperto nel mentre il veniva colpito dalla portiera aperta CP_3 CP_1 della macchina. Io mi trovavo davanti alla Citroen condotta da ed ho tentato di avvisarlo che c'era CP_3 il e doveva fare attenzione”. Infine, il teste rispondeva affermativamente alle circostanze CP_1 nn. 5) e 6) dell'atto di citazione (cap. 5: “Vero che a seguito del sinistro il sig. cadeva CP_1 al suolo battendo le mani”; cap. 6: “Vero che a seguo del sinistro il sig. accusava forti CP_1 dolori alle mani ed al polso ed era trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San EV”).
Il teste che ha riferito di trovarsi nella macchina con l'attore, e, segnatamente, sul Tes_2 lato posteriore destro (tanto si ricava dalla deposizione del teste il quale ha riferito che Tes_3 in macchina viaggiavano in quattro e segnatamente, il alla guida, il sul CP_4 CP_1 lato posteriore sinistro mentre il si trovava sul lato anteriore destro, di talché il Tes_3 Tes_2 viaggiava sul lato posteriore destro), pur non ricordando il giorno ma precisando espressamente di ricordare l'orario del sinistro, ovvero le 18,00, ha dichiarato che “mentre il faceva CP_3 retromarcia colpiva con la portiera posteriore sinistra il battagliero sulla spalla destra. Lo stesso perdeva
l'equilibrio e cadendo poggiava la mano sinistra a terra” (cfr. verbale di udienza del 27.5.2022).
L'ultimo teste, sig. anche lui, come detto, a bordo dell'auto condotta dal Tes_3 [...]
, nel rispondere affermativamente alle circostanze capitolate dall'attore, precisava di CP_3 ricordare “che dopo essere stato attinto dalla portiera posteriore sinistra il cadeva” ma di non CP_1 essere riuscito a vedere “quale mano poggiava a terra”, essendo posto a fianco del conducente (cfr. verbale di udienza del 27.5.2022).
6.3.1. Tale il tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, dubbi si nutrono in ordine alla testimonianza del rispetto alla circostanza, da costui riferita, di aver visto Tes_2 il cadere appoggiando a terra proprio la mano sinistra. Difatti, viaggiando sul lato CP_1 pagina 7 di 11 posteriore destro dell'autovettura, non è logicamente credibile che egli abbia potuto vedere, dalla sua posizione, opposta rispetto a quella del - e in una circostanza di moto dell'auto CP_1
e dello stesso passeggero-, quest'ultimo appoggiare a terra proprio la mano sinistra, essendo invece verosimile che dalla sua posizione abbia potuto vedere, semmai, il solo colpo della portiera alla spalla ma non anche il resto, realisticamente impedito dalla scocca della stessa vettura.
Costituiscono invece circostanze riferite concordemente da tutti i testi: a) l'orario del sinistro, ovvero le 18,00, avvenuto in Campomarino;
b) il colpo della portiera sinistra al , a CP_1 causa della manovra del in retromarcia, e c) la perdita di equilibro dell'attore e la CP_4 sua caduta a terra con le mani.
6.4. Fermo quanto precede e passando all'esame della documentazione in atti, dal verbale di
Pronto Soccorso emerge che il , residente a [...], alle ore 19,36 si recava nel CP_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di San EV, riferendo, all'atto dell'accettazione, di aver subito un “incidente domestico”, avvenuto il 15.1.2020 alle ore “19,00”, lamentando algia al polso sinistro da trauma. Dopo 15 minuti di attesa, alle ore 19,51 il veniva preso in carico CP_1 dal medico curante, al quale egli riferiva, per la seconda volta e conformemente a quanto già detto in sede di accettazione, di aver subito un “trauma da incidente domestico avvenuto un'ora fa”, ovvero alle 19,00 circa.
In calce al verbale, poi, si rinviene, da parte del medico che ha curato le dimissioni del dal Pronto Soccorso, avvenute alle ore 21,50, un'annotazione della dichiarazione CP_1 dello stesso secondo cui “il paziente riferisce in data 15.01.2020 del errore commesso in fase CP_1 di accettazione. Trattasi quindi non di incidente domestico ma di incidente stradale (pedone investito)”.
Premesso che la circostanza estrinseca relativa alle dichiarazioni rese al sanitario costituisce prova privilegiata, l'attore nulla ha riferito sulle ragioni del mutamento delle dichiarazioni rese conformemente per due volte a due soggetti diversi, limitandosi nella propria comparsa in appello a dedurre che “eventuali dubbi dovevano essere sollevati con proposizione di querela di falso da parte di , che invece nulla ha fatto” (pag. 5 comparsa in appello), ma in modo Pt_1 inconferente, poiché non dell'estrinseco qui si discute, ma del mutamento di versione dei fatti, di sicuro rilievo ai fini dell'attendibilità della terza dichiarazione – e dunque dell'intrinseco, rimesso alla valutazione del Giudice e non coperto da pubblica fede-, resa in rettifica delle precedenti ad un terzo sanitario. Resta invece ferma la dichiarazione, resa dallo stesso attore, sull'orario dell'accadimento del sinistro, ovvero le 19,00.
6.5. Passando alle risultanze peritali, in sede di risposta alle osservazioni del consulente di pagina 8 di 11 , il ctu, dott. , a mente della dinamica esposta dal ha espresso dubbi Pt_1 Per_1 CP_1 sulla compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro, osservando che l'assenza di lesioni ed escoriazioni depone per una caduta a difesa dell'arto, quest'ultima d'altronde riferita anche dallo stesso periziando (caduta a terra con frenata della mano a difesa a palmo aperto); tale meccanismo, secondo il ctu, produce “nella sua dinamica lesioni di tipo Colles e/o Raynaud, come giustamente fa osservare il Dr. mentre nello specifico in oggetto si è trattato di lesione composta CP_3 della diafisi distale del radio di sinistra, quindi di un distretto anatomico posto superiormente al fulcro interessato.
Alla luce di quanto osservato dalla parte si evidenzia e si acquisisce una incertezza nella diretta relazione che intercorre tra quanto rilevato clinicamente e la dinamica descritta”.
Le considerazioni del ctu sono logiche e scientificamente argomentate, poiché condotte tenendo conto proprio di quanto riferito dalla stessa parte, ovvero caduta con mano in appoggio, che tuttavia non collima con le acquisizioni medico-legali sul punto, poiché la lesione riscontrata veniva a interessare un distretto diverso rispetto al fulcro riguardato, in tesi, dal colpo in appoggio. Sul punto, la replica dell'attore contenuta nelle note conclusionali in primo grado non convince, perché non supportata da alcun apporto e argomento scientifico.
7. E allora, a mente di quanto precede, reputa il Tribunale che l'attore non abbia dato piena e rigorosa prova del nesso di causalità tra il sinistro e il danno lamentato, alla luce di un quadro probatorio che restituisce seri dubbi sulla compatibilità tra il sinistro descritto e il danno lamentato, dubbi che ridondano a sfavore dello stesso danneggiato, chiamato a dare dimostrazione rigorosa del nesso eziologico. Difatti, rispetto alla versione resa dall'attore nei propri scritti restano le seguenti, esiziali criticità: a) non collima l'ora del sinistro riferita dai testi
(ore 18,00) con quella dichiarata per ben due volte dal (ore 19,00) ai sanitari del CP_1
Pronto Soccorso, non rettificata neppure con la dichiarazione relativa alla diversa causa del sinistro, rispetto alla quale alcuna spiegazione ha reso in giudizio l'attore; b) il si CP_1 recava in Pronto Soccorso a distanza di mezz'ora dal sinistro, per come dallo stesso riferito ai sanitari, con un tempo compatibile senz'altro con un sinistro avvenuto nello stesso luogo in cui
è sito il Presidio ospedaliero (il è residente in [...]), ma non con il diverso CP_1 luogo del sinistro dichiarato in giudizio, ovvero Campomarino, posto a circa 50 km da San
EV (percorribile in automobile, in media, in circa 40 min); difatti, ammettendo uno spostamento da Campomarino alle ore 18,00 circa, orario del sinistro per come riferito dai testi al capitolo n. 6, residuerebbe un tempo compatibile con l'avvenimento di un secondo sinistro alle ore 19,00, compatibilmente con le dichiarazioni rese dal ai sanitari del Pronto CP_1
Soccorso e su cui, si ripete, nessuna spiegazione è stata resa in ordine all'indicazione della diversa pagina 9 di 11 causa del sinistro;
c) incompatibilità della caduta così descritta dall'attore rispetto alle lesioni riportate, a mente delle osservazioni critiche rese dal medico legale incaricato dal primo Giudice.
Ne consegue, quindi, che, stanti le rilevanti criticità evidenziate, l'appello deve essere accolto, con integrale riforma della pronuncia di primo grado.
8. La riforma dell'impugnata sentenza determina una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008 e Cass. n. 17523 del 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente l'originario attore.
Pertanto, ferma la restituzione di tutto eventualmente conseguito in virtù dell'esecuzione della sentenza di primo grado, le spese di lite del primo grado, ivi incluse quelle di ctu, e del presente grado di giudizio devono essere poste a carico del e si liquidano secondo il CP_1 dm 55/2014, nei valori medi, come in dispositivo, per tutte le fasi in primo grado e, per il presente grado, nei valori medi per le prime due fasi e minimi per i restanti, attesa l'esiguità di attività difensiva rimessa alle parti. Infine, attesa la contumacia di e CP_2 CP_3 sin dal primo grado, nulla in punto di spese deve essere disposto in loro favore.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Controparte_3 dispone:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 215/2023, emessa dal Giudice di Pace di Termoli in data 14.11.2023, rigetta la domanda formulata da
[...]
; Controparte_1
− condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore di , delle spese di lite, che si liquidano: per il Parte_1 primo grado in € 2.090,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
per il presente grado di giudizio in €
3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
− pone definitivamente a carico di le spese di ctu Controparte_1 svolta in primo grado;
− dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto eventualmente percepito da CP_1
pagina 10 di 11 in esecuzione della sentenza di primo grado;
Controparte_1
− attesa la contumacia di e nulla in punto CP_2 Controparte_3 di spese deve essere disposto in loro favore.
Larino, 27/12/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 1096 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv.to VITALE RAFFAELLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Campobasso, C.so Vittorio Emanuele II n.63, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti LEMBO LEONARDO e ROCCO MARINO, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Lucera, via Appulo Sannitica n. 83, giusta procura in atti;
- APPELLATO –
e
(C.F. ) e CP_2 C.F._2 Controparte_3
); C.F._3
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate. pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 17.04.2021, ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termoli la Compagnia e Parte_1 CP_2 al fine di sentir dichiarare la loro responsabilità in relazione al sinistro Controparte_3 occorso in suo danno in data 15.01.2020 in Campomarino.
L'attore riferiva che il giorno 15 gennaio 2020, alle ore 18.00 circa, si trovava sul sedile posteriore, lato sinistro, a bordo dell'auto Citroen C4 targata CR511EW, di proprietà di CP_2
e condotta nell'occasione da allorquando quest'ultimo, fermatosi per
[...] Controparte_3 eseguire una manovra di parcheggio, lo investiva mentre era intento a scendere dall'automobile per dargli le indicazioni necessarie alla manovra;
in particolare, l'attore sosteneva che il
[...]
lo colpiva nel compimento della manovra in retromarcia, senza assicurarsi che egli CP_3 fosse a distanza di sicurezza dal veicolo e che, per effetto del colpo ricevuto, cadeva a terra riportando lesioni fisiche che necessitavano di cure presso il Pronto Soccorso di San EV.
L'attore esponeva infine che, nonostante il danno subito, la Compagnia non risarciva le lesioni riportate, neppure in seguito alla richiesta di negoziazione assistita. Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in euro 20.000,00, ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nei limiti di competenza per valore del giudice adito;
vinte le spese di giudizio.
1.2. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare Parte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 141
D. Lgs. 209/05 al caso di specie, stante il mancato coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Inoltre, deduceva la non riconducibilità delle lamentate lesioni all'evento così come denunciato dall'attore, oltre all'esorbitanza del quantum richiesto.
1.3. e ancorché citati, non si costituivano in giudizio. CP_2 Controparte_3
1.4. Istruita la causa con prova testimoniale e consulenza d'ufficio, il Giudice di Pace, con sentenza n. 215/2023 depositata in data 14.11.2023, accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente e condannava i convenuti, in solido tra loro, al CP_4 risarcimento dei danni in favore di nella misura di euro 10.773,59, oltre Controparte_1 interessi sino al soddisfo, con condanna al pagamento delle spese processuali e di consulenza d'ufficio.
2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello la Compagnia Parte_2 dolendosi dell'ingiustizia della pronuncia di primo grado in forza dei seguenti motivi: a) omessa motivazione della sentenza impugnata in riferimento al tipo di responsabilità invocata - omessa pagina 2 di 11 valutazione delle altre prove assunte nel giudizio;
b) omessa motivazione circa l'applicabilità dell'art. 141 dlgs 209/2005 al caso di specie – inammissibilità dell'azione ex art. 141 cod. ass. in assenza di prova ex art. 2054, comma 1 c.c. del conducente.
2.1. Si è costituito , chiedendo preliminarmente di dichiarare Controparte_1 improcedibile l'appello per omessa notificazione dell'atto di citazione nei confronti dei ritenuti litisconsorti necessari - conducente e responsabile civile - e nel Controparte_5 CP_2 merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione per radicale infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e, conseguentemente, l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
2.2. Disposta l'integrazione del contraddittorio con provvedimento del 03.04.2024,
[...]
e così regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio. CP_5 CP_2
2.3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e in assenza di attività istruttoria, ritenuta matura la causa per la decisione, è stata fissata l'udienza del 28.11.2025 per la rimessione della causa in decisione e assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
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Il Tribunale osserva quanto segue.
3. Preliminarmente, deve rilevarsi che sulla questione relativa all'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace adito, risolta negativamente dallo stesso, si è formato il giudicato interno, non avendo l'appellante formulato sul punto apposito gravame.
4. Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il Giudice di Pace, Parte_1 nell'accogliere la domanda attorea, avrebbe aderito “pedissequamente alle risultanze della prova testimoniale” (Cfr. pag. 6 dell'atto di appello), omettendo ogni valutazione con riguardo alle altre prove raccolte in giudizio. Difatti, ad avviso dell'appellante, il primo Giudice non avrebbe valutato in alcun modo la circostanza per cui il , giunto in Pronto Soccorso, riferiva CP_1 di aver subito un incidente domestico e, solo in seguito, chiedeva ai sanitari la rettifica di detta dichiarazione con l'indicazione di aver subito, invece, un incidente da sinistro stradale;
inoltre, secondo l'appellante, il Giudicante non avrebbe valutato in alcun modo le osservazioni critiche mosse dal proprio perito alla ctu, così recependo acriticamente gli esiti originariamente raggiunti dal consulente d'ufficio.
5. Con il secondo e ultimo motivo di gravame, la Compagnia si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla propria eccezione di inammissibilità dell'azione prospettata dall'attore in base al disposto dell'art. 141 cod. ass., mancando non solo uno scontro tra veicoli, ma anche la prova puntuale che “il danno lamentato o meglio l'evento dannosi trovi causa nel trasporto e non nella semplice pagina 3 di 11 occasione di verificazione” (pag. 11 atto di appello). In particolare, secondo l'appellante, “L'attore- terzo trasportato in primo grado invocava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 141 D.lgs 209/2005 […] Il primo Giudice nell' omettere ogni e qualsivoglia motivazione circa l'accoglimento dell'azione ex art. 141, si limita
a menzionare una presunzione di cui all' art. 2054 C.C.” (cfr. pag. 10 atto di appello).
6. I due motivi di appello così proposti esigono la trattazione prioritaria, sotto un profilo logico, del secondo, involgendo lo stesso la qualificazione giuridica dell'azione proposta dall'attore, da cui dipende la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, al cui adempimento afferiscono le censure mosse dal primo motivo di gravame proposto dall'appellante.
6.1. Il secondo motivo è infondato.
Nel proprio atto di citazione in primo grado, l'attore esponeva di essersi trovato, in qualità di terzo trasportato- sul sedile posteriore lato sinistro-, a bordo dell'autovettura condotta dal
[...]
allorquando, “mentre ... stava scendendo dal veicolo in esame, per dare indicazioni al CP_4 sig. , al fine di facilitarlo nella manovra di parcheggio, quest'ultimo, senza essersi CP_3 sincerato che il sig. era completamente fuori dal citato veicolo, aver chiuso la portiera CP_1 ed essersi posizionato a distanza di sicurezza dalla Citroen, improvvisamente eseguiva una manovra in retromarcia ed investiva l'attore” (pag. 1 atto di citazione). Pertanto, il CP_1 evocava in giudizio non solo il conducente del veicolo , ma chiedeva espressamente CP_3 anche la condanna della proprietaria e la sua assicuratrice, così evidentemente CP_2 proponendo sul piano strutturale un'azione del tutto conforme, nel petitum, a quella ordinaria regolata dagli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass.
Alla luce dei fatti così posti a fondamento della domanda formulata in primo grado e del petitum, l'azione proposta è stata correttamente intesa dal primo Giudice non già ai sensi dell'art. 141 cod. ass., ma dell'art. 144 cod. ass. e, quindi, all'interno dell'alveo della norma di cui all'art. 2054 c.c., di cui discorre il giudicante di prime cure.
Difatti, come ricordato anche dall'appellante, con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito il perimetro applicativo dell'azione diretta in favore del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione prevista dall'art. 141 cod. ass., affermando che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato o pagina 4 di 11 danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
In punto di riparto dell'onere della prova, a quanto precede consegue che “Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1 il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141. Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., comma 1” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 23/06/2021, n. 17963).
Nel caso in esame, il primo Giudice ha ravvisato espressamente la responsabilità della proprietaria qualificandola ai sensi dell'art. 2054, co. 3 c.c. e del conducente ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., di talché alcuna applicazione dell'art. 141 cod. ass., in quanto tale, si ravvisa nella fattispecie in esame.
6.2. Venendo allora al primo motivo gravame, che attinge alla valutazione del compendio probatorio ottenuto in primo grado, reputa il Tribunale che lo stesso, nell'evidenziare lacune motivazionali nella pronuncia di primo grado in ordine ad incongruenze relative a fatti decisivi poiché idonei a determinare un esito diverso della controversia, sia fondato nei termini che si vanno ad esporre.
6.2.1. Il primo Giudice ha ritenuto accertato l'an debeatur in forza degli esiti della prova pagina 5 di 11 testimoniale, esprimendo al riguardo, con valutazione sintetica, un giudizio di assoluta attendibilità e genuinità delle dichiarazioni rese, utili a fugare anche le risultanze della ctu disposta in corso di causa, che evidenziava dubbi sulla compatibilità della dinamica con le lesioni riscontrate a carico del danneggiato (in sentenza, sul punto, si legge: “Con riferimento al quantum debeatur, superati positivamente da questo Giudice i dubbi manifestati dall' officiato CTU in ordine alla coerenza
e compatibilità dei danni da lesioni fisiche subiti da parte attrice, sulla scorta di precisione e concordanza dei contenuti delle rese prove testimoniali …”).
Lamenta l'appellante la mancata esplicitazione, da parte del primo Giudice, delle ragioni che lo avrebbero indotto a superare i dubbi espressi dal proprio consulente, nonché l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal una volta giunto presso il Pronto Soccorso CP_1 dell'Ospedale di San EV, avendo egli dichiarato ai sanitari di aver subito un infortunio domestico e solo in seguito chiesto la rettifica di tale dichiarazione.
6.2.2. Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza n. 10506 del 19 aprile 2023; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12362 del 24.05.2006; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23.05.2014; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13.06.2014).
Ciò nondimeno, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, proprio tenuto conto di elementi documentali di frizione rispetto al narrato attoreo, così confermato dalle dichiarazioni testimoniali, nonché, come si vedrà, anche di elementi di inattendibilità di taluni testi, richiedeva un esame più scrupoloso della prova costituenda, oltre alla necessità di rendere una logica spiegazione della conformità con essi degli elementi documentali distonici agli atti di causa, dovendosi rammentare che, sia pure con l'attenuazione probatoria sopra esposta, il trasportato danneggiato è chiamato pur sempre a rendere una prova rigorosa della sussistenza del nesso causale;
difatti, in casi analoghi, la Suprema Corte non ha mancato di ricordare che, finanche ai pagina 6 di 11 sensi dell'art. 141 cod. ass., “non possono esservi dubbi sul fatto che l'art. 141 cod. assicurazioni esoneri il trasportato dalla prova della "responsabilità" del vettore, ma non pure da quella della eziologia del danno, o meglio, della sua riconducibilità, sul piano causale, all'avvenuto trasporto” (per un caso analogo cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n. 414).
6.3. A mente di tali coordinate e partendo allora dalle risultanze testimoniali, in ordine alla verificazione del sinistro e alle sue modalità, il teste , ascoltato all'udienza del Testimone_1
27.5.2022, confermava di essersi trovarsi il giorno 15.01.2020, alle ore 18,00 circa, sul luogo del sinistro e riferiva che “quel giorno mi trovavo anche io in detta via a quell'ora in quanto ero arrivato con altra autovettura. Preciso che avevamo trascorso la giornata insieme al , al ed altri e CP_1 CP_3 avevamo deciso di andare a Campomarino a prendere un caffè”. Dopo aver precisato di trovarsi in un'altra macchina rispetto a quella su cui viaggiava l'attore, il teste dichiarava “[…] di aver visto il
[...] fare retromarcia con lo sportello aperto nel mentre il veniva colpito dalla portiera aperta CP_3 CP_1 della macchina. Io mi trovavo davanti alla Citroen condotta da ed ho tentato di avvisarlo che c'era CP_3 il e doveva fare attenzione”. Infine, il teste rispondeva affermativamente alle circostanze CP_1 nn. 5) e 6) dell'atto di citazione (cap. 5: “Vero che a seguito del sinistro il sig. cadeva CP_1 al suolo battendo le mani”; cap. 6: “Vero che a seguo del sinistro il sig. accusava forti CP_1 dolori alle mani ed al polso ed era trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San EV”).
Il teste che ha riferito di trovarsi nella macchina con l'attore, e, segnatamente, sul Tes_2 lato posteriore destro (tanto si ricava dalla deposizione del teste il quale ha riferito che Tes_3 in macchina viaggiavano in quattro e segnatamente, il alla guida, il sul CP_4 CP_1 lato posteriore sinistro mentre il si trovava sul lato anteriore destro, di talché il Tes_3 Tes_2 viaggiava sul lato posteriore destro), pur non ricordando il giorno ma precisando espressamente di ricordare l'orario del sinistro, ovvero le 18,00, ha dichiarato che “mentre il faceva CP_3 retromarcia colpiva con la portiera posteriore sinistra il battagliero sulla spalla destra. Lo stesso perdeva
l'equilibrio e cadendo poggiava la mano sinistra a terra” (cfr. verbale di udienza del 27.5.2022).
L'ultimo teste, sig. anche lui, come detto, a bordo dell'auto condotta dal Tes_3 [...]
, nel rispondere affermativamente alle circostanze capitolate dall'attore, precisava di CP_3 ricordare “che dopo essere stato attinto dalla portiera posteriore sinistra il cadeva” ma di non CP_1 essere riuscito a vedere “quale mano poggiava a terra”, essendo posto a fianco del conducente (cfr. verbale di udienza del 27.5.2022).
6.3.1. Tale il tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, dubbi si nutrono in ordine alla testimonianza del rispetto alla circostanza, da costui riferita, di aver visto Tes_2 il cadere appoggiando a terra proprio la mano sinistra. Difatti, viaggiando sul lato CP_1 pagina 7 di 11 posteriore destro dell'autovettura, non è logicamente credibile che egli abbia potuto vedere, dalla sua posizione, opposta rispetto a quella del - e in una circostanza di moto dell'auto CP_1
e dello stesso passeggero-, quest'ultimo appoggiare a terra proprio la mano sinistra, essendo invece verosimile che dalla sua posizione abbia potuto vedere, semmai, il solo colpo della portiera alla spalla ma non anche il resto, realisticamente impedito dalla scocca della stessa vettura.
Costituiscono invece circostanze riferite concordemente da tutti i testi: a) l'orario del sinistro, ovvero le 18,00, avvenuto in Campomarino;
b) il colpo della portiera sinistra al , a CP_1 causa della manovra del in retromarcia, e c) la perdita di equilibro dell'attore e la CP_4 sua caduta a terra con le mani.
6.4. Fermo quanto precede e passando all'esame della documentazione in atti, dal verbale di
Pronto Soccorso emerge che il , residente a [...], alle ore 19,36 si recava nel CP_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di San EV, riferendo, all'atto dell'accettazione, di aver subito un “incidente domestico”, avvenuto il 15.1.2020 alle ore “19,00”, lamentando algia al polso sinistro da trauma. Dopo 15 minuti di attesa, alle ore 19,51 il veniva preso in carico CP_1 dal medico curante, al quale egli riferiva, per la seconda volta e conformemente a quanto già detto in sede di accettazione, di aver subito un “trauma da incidente domestico avvenuto un'ora fa”, ovvero alle 19,00 circa.
In calce al verbale, poi, si rinviene, da parte del medico che ha curato le dimissioni del dal Pronto Soccorso, avvenute alle ore 21,50, un'annotazione della dichiarazione CP_1 dello stesso secondo cui “il paziente riferisce in data 15.01.2020 del errore commesso in fase CP_1 di accettazione. Trattasi quindi non di incidente domestico ma di incidente stradale (pedone investito)”.
Premesso che la circostanza estrinseca relativa alle dichiarazioni rese al sanitario costituisce prova privilegiata, l'attore nulla ha riferito sulle ragioni del mutamento delle dichiarazioni rese conformemente per due volte a due soggetti diversi, limitandosi nella propria comparsa in appello a dedurre che “eventuali dubbi dovevano essere sollevati con proposizione di querela di falso da parte di , che invece nulla ha fatto” (pag. 5 comparsa in appello), ma in modo Pt_1 inconferente, poiché non dell'estrinseco qui si discute, ma del mutamento di versione dei fatti, di sicuro rilievo ai fini dell'attendibilità della terza dichiarazione – e dunque dell'intrinseco, rimesso alla valutazione del Giudice e non coperto da pubblica fede-, resa in rettifica delle precedenti ad un terzo sanitario. Resta invece ferma la dichiarazione, resa dallo stesso attore, sull'orario dell'accadimento del sinistro, ovvero le 19,00.
6.5. Passando alle risultanze peritali, in sede di risposta alle osservazioni del consulente di pagina 8 di 11 , il ctu, dott. , a mente della dinamica esposta dal ha espresso dubbi Pt_1 Per_1 CP_1 sulla compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro, osservando che l'assenza di lesioni ed escoriazioni depone per una caduta a difesa dell'arto, quest'ultima d'altronde riferita anche dallo stesso periziando (caduta a terra con frenata della mano a difesa a palmo aperto); tale meccanismo, secondo il ctu, produce “nella sua dinamica lesioni di tipo Colles e/o Raynaud, come giustamente fa osservare il Dr. mentre nello specifico in oggetto si è trattato di lesione composta CP_3 della diafisi distale del radio di sinistra, quindi di un distretto anatomico posto superiormente al fulcro interessato.
Alla luce di quanto osservato dalla parte si evidenzia e si acquisisce una incertezza nella diretta relazione che intercorre tra quanto rilevato clinicamente e la dinamica descritta”.
Le considerazioni del ctu sono logiche e scientificamente argomentate, poiché condotte tenendo conto proprio di quanto riferito dalla stessa parte, ovvero caduta con mano in appoggio, che tuttavia non collima con le acquisizioni medico-legali sul punto, poiché la lesione riscontrata veniva a interessare un distretto diverso rispetto al fulcro riguardato, in tesi, dal colpo in appoggio. Sul punto, la replica dell'attore contenuta nelle note conclusionali in primo grado non convince, perché non supportata da alcun apporto e argomento scientifico.
7. E allora, a mente di quanto precede, reputa il Tribunale che l'attore non abbia dato piena e rigorosa prova del nesso di causalità tra il sinistro e il danno lamentato, alla luce di un quadro probatorio che restituisce seri dubbi sulla compatibilità tra il sinistro descritto e il danno lamentato, dubbi che ridondano a sfavore dello stesso danneggiato, chiamato a dare dimostrazione rigorosa del nesso eziologico. Difatti, rispetto alla versione resa dall'attore nei propri scritti restano le seguenti, esiziali criticità: a) non collima l'ora del sinistro riferita dai testi
(ore 18,00) con quella dichiarata per ben due volte dal (ore 19,00) ai sanitari del CP_1
Pronto Soccorso, non rettificata neppure con la dichiarazione relativa alla diversa causa del sinistro, rispetto alla quale alcuna spiegazione ha reso in giudizio l'attore; b) il si CP_1 recava in Pronto Soccorso a distanza di mezz'ora dal sinistro, per come dallo stesso riferito ai sanitari, con un tempo compatibile senz'altro con un sinistro avvenuto nello stesso luogo in cui
è sito il Presidio ospedaliero (il è residente in [...]), ma non con il diverso CP_1 luogo del sinistro dichiarato in giudizio, ovvero Campomarino, posto a circa 50 km da San
EV (percorribile in automobile, in media, in circa 40 min); difatti, ammettendo uno spostamento da Campomarino alle ore 18,00 circa, orario del sinistro per come riferito dai testi al capitolo n. 6, residuerebbe un tempo compatibile con l'avvenimento di un secondo sinistro alle ore 19,00, compatibilmente con le dichiarazioni rese dal ai sanitari del Pronto CP_1
Soccorso e su cui, si ripete, nessuna spiegazione è stata resa in ordine all'indicazione della diversa pagina 9 di 11 causa del sinistro;
c) incompatibilità della caduta così descritta dall'attore rispetto alle lesioni riportate, a mente delle osservazioni critiche rese dal medico legale incaricato dal primo Giudice.
Ne consegue, quindi, che, stanti le rilevanti criticità evidenziate, l'appello deve essere accolto, con integrale riforma della pronuncia di primo grado.
8. La riforma dell'impugnata sentenza determina una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008 e Cass. n. 17523 del 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente l'originario attore.
Pertanto, ferma la restituzione di tutto eventualmente conseguito in virtù dell'esecuzione della sentenza di primo grado, le spese di lite del primo grado, ivi incluse quelle di ctu, e del presente grado di giudizio devono essere poste a carico del e si liquidano secondo il CP_1 dm 55/2014, nei valori medi, come in dispositivo, per tutte le fasi in primo grado e, per il presente grado, nei valori medi per le prime due fasi e minimi per i restanti, attesa l'esiguità di attività difensiva rimessa alle parti. Infine, attesa la contumacia di e CP_2 CP_3 sin dal primo grado, nulla in punto di spese deve essere disposto in loro favore.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Controparte_3 dispone:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 215/2023, emessa dal Giudice di Pace di Termoli in data 14.11.2023, rigetta la domanda formulata da
[...]
; Controparte_1
− condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore di , delle spese di lite, che si liquidano: per il Parte_1 primo grado in € 2.090,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
per il presente grado di giudizio in €
3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
− pone definitivamente a carico di le spese di ctu Controparte_1 svolta in primo grado;
− dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto eventualmente percepito da CP_1
pagina 10 di 11 in esecuzione della sentenza di primo grado;
Controparte_1
− attesa la contumacia di e nulla in punto CP_2 Controparte_3 di spese deve essere disposto in loro favore.
Larino, 27/12/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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