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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario LE TA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 479 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto APPALTO TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Aniello Mele presso il cui studio professionale, in Napoli C.so Umberto I n. 75, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti con atto allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Carlo Romano presso il cui studio professionale, in Campobasso via Nazario Sauro n. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto l' Parte_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E, del provvedimento del responsabile del procedimento n. 9769/2022 del 25.01.2022, accertare e dichiarare la illegittimità della irrogazione delle penali, per tutte le considerazioni formulate sub punto 1) del presente atto e, per l'effetto, statuire che nulla è dovuto dalla Parte_1 alla , a nessun titolo o causale;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del CP_1 disciplinare di gara (punti 4.1 e 15) per tutte le considerazioni formulate sub punto 2) del presente atto e, per l'effetto, statuire che nulla è dovuto dalla alla , a nessun titolo o causale;
3) Parte_1 CP_1 in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la illegittimità della irrogazione delle penali per l'abnorme importo di € 57.000,00, per tutte le considerazioni formulate sub punto 3) e, per l'effetto,
pagina 1 di 15 statuire che la è obbligata a versare un importo complessivo a tale titolo di € 4.500,00 (€ Parte_1
1.500,00 per tre disservizi) ai sensi dei punti 4.1 e 15 del disciplinare di gara;
4) in via ancor più gradata, accertare e dichiarare che le penali applicate sono manifestamente eccessive e, per l'effetto, fare ampio uso del potere di riduzione di cui all'art. 1384 c.c.”. Nello specifico parte attrice, sulla premessa di essersi aggiudicata il 2/8/2021 e il successivo 24.11.2021 l'affidamento del servizio di sanificazione negli ambienti e strutture ospedaliere dell' , ambulanze, automezzi dell'Usca e CP_1 barelle di biocontenimento, ha dedotto che, a seguito di due verifiche del 10.8.2021 e del 1.9.2021, la
Stazione appaltante gli ha contestato l'inefficacia dei trattamenti sanificanti eseguiti e con nota prot. n.
9769 del 25.1.2022, dopo l'affidamento del servizio ad altra società, gli ha irrogate le penali per l'importo di euro 57.000,00. Richiamando le proprie relazioni peritali e deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penali e l'eccessività dell'importo irrogato, ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte.
L' si è costituita in giudizio rivendicando la piena legittimità della penale, considerata la CP_1 sussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati alla che, nello specifico, attenengono Pt_1 alla: 1) mancata esecuzione dell'attività programmata in data 10.8.2021 in 32 ambulatori e/o stanze del distretto di Campobasso, dove le operazioni di sanificazione erano state eseguite con un apparecchio non conforme alle indicazioni contenute nella relazione tecnica di gara e ai requisiti richiesti dal capitolato, le analisi dei campioni prelevati dal predetto apparecchio sanificante avevano accertato la presenza di perossido d'idrogeno inferiore (0,249%) al limite richiesto (0,5%) dal capitolato di gara e, infine, i risultati analitici ottenuti dai tamponi microbiologici eseguiti in 32 ambulatori dello stabile di via Petrella avevano confermato la inefficacia del trattamento di sanificazione;
2) mancata esecuzione dell'attività programmata in data 1.9.2021 in 5 ambulatori del P.O. di Campobasso, dove i Per_1 risultati delle analisi dei campioni prelevati dal serbatoio dell'apparecchio sanificante avevano rilevato la presenza di perossido di idrogeno pari a 0,46%, inferiore a quanto richiesto dal capitolato di gara e le piastre contaminate usate come test avevano dimostrato l'inefficacia della sanificazione;
3) ritardo nella sanificazione dell'ambulanza del 118, eseguita oltre un'ora dopo la chiamata in data 3.8.2021 e con utilizzo di apparecchiatura diversa da quella prevista nel disciplinare. Parte convenuta, contestando punto per punto le avverse argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare la sussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati da a in relazione al contratto CP_1 Parte_1 di appalto di cui si controverte;
2) accertare la validità ed efficacia delle clausole negoziali di cui al predetto contratto di appalto nella parte in cui fissano le penali per la mancata esecuzione da parte dell'appaltatore delle prestazioni di sanificazione programmata;
3) accertare la adeguatezza dell'entità delle penali previste dal contratto di appalto di cui si controverte avuto riguardo pagina 2 di 15 all'interesse che aveva all'adempimento delle prestazioni da parte dell'appaltatore; 4) per CP_1 effetto dell'accoglimento di quanto sopra richiesto, rigettare integralmente le domande della società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. ed istruita la causa con le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 14.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, la vicenda attiene la controversia insorta tra la società e la stazione appaltante Parte_1
in sede di esecuzione dell'appalto di servizi di sanificazione degli ambienti e delle ambulanze CP_1 aziendali, resisi necessari a seguito dello stato emergenziale determinato dalla diffusione del virus Sars
Cov-2 e che ha indotto l' ad acquisire, in via provvisoria e per determinati periodi, la CP_1 disponibilità di alcune ditte per il servizio.
Affidato l'incarico all'odierna attrice tramite la procedura sul Mercato Elettronico per la Parte_1
P.A., l' , a seguito di segnalazione di mancata o inefficace esecuzione delle operazioni di CP_1 sanificazione, ha eseguito un primo controllo in data 10.8.2021in occasione del quale era emerso l'utilizzo da parte di di apparecchiatura nebulizzatrice non conforme alle previsioni del Pt_1 disciplinare di gara nonchè una concentrazione di perossido di idrogeno (0,249%) inferiore rispetto a quella prevista nel disciplinare di gara (0,5%) e analoga insufficiente concentrazione di perossido di idrogeno (0,46%) era emersa a seguito al secondo controllo in data 1.9.2021.
Sulla base degli eseguiti accertamenti, in data 16.09.2021, con nota prot. 102319/2021, ha CP_1 formalmente opposto alla società appaltatrice le seguenti contestazioni: “ l'utilizzazione di una percentuale di perossido di idrogeno negli apparecchi utilizzati per la sanificazione inferiore al limite minimo previsto dal disciplinare di gara (e, ancor prima, alle direttive contenute nella circolare del
Ministero della Salute n. 5443/2020); l'utilizzo di apparecchiature nebulizzatrici portatili difformi sia da quelle indicata nella relazione tecnica di gara sia dal capitolato di gara;
la generale inefficacia della sanificazione attuata”. Disattese tutte le argomentazioni della pur se supportate da diverse Pt_1 relazioni tecniche, l' con nota prot. n. 9769 del 25.01.2022 concludeva il procedimento CP_1 irrogando a le penali previste dal contratto (pari a € 1.500,00 per ciascuno dei 38 inadempimenti Pt_1 accertati), intimando alla predetta società il pagamento, a tale titolo, dell'importo complessivo di €
57.000,00.
Parte attrice, dal canto suo, ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'irrogazione della penale richiamando i propri elaborati peritali e, nello specifico, la consulenza di parte redatta dal prof. Per_2 che ha concluso nei seguenti termini: "………. tutte le analisi oggetto del rapporto, sia quelle effettuate dal Laboratorio IR srl sia quelle dal non possono essere considerate Parte_2
pagina 3 di 15 accurate e precise né tantomeno valide perché il campione analizzato in ciascuna analisi non è rappresentativo della realtà che si voleva analizzare/verificare. Il titolo del perossido di idrogeno risulta essere in linea con quello previsto dalla circolare del Ministero della Salute e dal capitolato di gara, cioè 0,5 %, mentre il campione che riporta il titolo del perossido di idrogeno dello 0,249 % determinato dal non può essere preso in considerazione dal momento che il Parte_2 campione è stato conservato in barattolo di plastica (nessuna informazione se scura o chiara, ma informazione ininfluente) a cui è stato addizionato acido fino a pH 4, procedura completamente errata se consideriamo l'oggetto dell'indagine, la formaldeide, e il tipo di “barattolo” utilizzato (quello corretto doveva essere di vetro)….. le prove sulle piastre sono state effettuate utilizzando una norma
UNI EN ISO non corretta………... l'apparecchiatura in contestazione (marca modello Bure 3 CP_2
New LV Fogger), ha la possibilità, attraverso un regolatore, di erogare una soluzione da 5 a 50 micron, quindi conformemente a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, come da scheda tecnica…...gli operatori della hanno sempre indossato i dispositivi di sicurezza, non Parte_1 avendo il responsabile dell'esecuzione del contratto mai contestato alcunchè nemmeno su tale punto…… le operazioni di controllo (sia quelle del 10.08.2021, che quelle del 01.09.2021) sono state condotte in assenza del Responsabile Tecnico dell'impresa, che pure è richiesto obbligatoriamente dall' ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di gara, nonché del legale rappresentante della CP_1 medesima impresa, ovvero da soggetto delegato, con violazione delle vigenti disposizioni che disciplinano le verifiche in corso di esecuzione, le quali devono essere svolte obbligatoriamente in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, del D.M. n. 49 del
07.03.2018 (artt. 16 e ss.) e delle Linee Guida ANAC vigenti in materia, con conseguente illegittimità dell'avvio della stessa procedura di contestazione……. gli ambienti trattati dalla nel corso Parte_1 dello svolgimento del servizio sono stati efficacemente sanificati e non risultano segnalati ed accertati casi di infezione Covid-19 collegati all'utilizzo degli stessi…… tutte le segnalazioni (quattro) pervenute al dott. sono state effettuate nella primissima fase dell'esecuzione del servizio, allorchè la Pt_3
Stazione appaltante non aveva fornito uno specifico cronoprogramma degli interventi di sanificazione, che, peraltro, vengono svolti ancora oggi in modo puntuale ed efficace dalla ..In CP_3 definitiva, non sussistono i paventati “gravi inadempimenti contrattuali”, ai fini della eventuale applicazione delle penali previste dal disciplinare di gara ovvero ai fini della determinazione di minori compensi riconoscibili alla scrivente….. il laboratorio risulta operare Parte_2 nel campo Ambientale e Sicurezza, presumibilmente Sicurezza sul Lavoro. In particolare, l'analisi delle competenze dichiarate dal laboratorio nella parte Ambientale non riguarda l'oggetto della perizia effettuata dal laboratorio, essendo tutte prove relative all'ambiente outdoor……. il laboratorio pagina 4 di 15 presenta le sue attività relativamente a Rumore, Vibrazioni, Qualità dell'aria, Condizioni microclimatiche, Luminosità e Ventilazione, con relative relazioni tecniche. In nessuna voce viene presa in considerazione la problematica relativa ai campionamenti e alle analisi effettuate, che sono specificatamente problematiche di microbiologia……l'utilizzo della norma UNI ISO 18593:2018 non è corretto perchè è adatta nel controllo dei microorganismi nella catena alimentare mentre non è adatta per le superfici considerate, peraltro sanitarie. Il campionamento pertanto risulta completamente errato. In questo caso doveva essere presa in considerazione la norma UNI EN ISO 14698-1:2004…… riguarda il prelievo del campione si osserva che esso doveva essere effettuato in triplicato alla presenza della controparte: i campioni devono essere sigillati, una aliquota deve essere consegnata alla parte, una parte utilizzata dal laboratorio per l'analisi ed una parte conservata per le controanalisi.".
Ascoltati i testi di parte attrice ( e ), gli stessi hanno sostanzialmente Testimone_1 Testimone_2 confermato le circostanze articolate nella seconda memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.. Nello specifico, il sig. quanto all'episodio del 3 agosto 2021 relativo alla sanificazione dell'ambulanza Testimone_1 del 118, pur non avendo assistito personalmente agli eventi, ha dichiarato che: “ essendo capo squadra, ero in stretto contatto telefonico con l'operatore che stava eseguendo l'intervento e che me ne ha dato conto…..mi è stato riferito che l'area di stazione dell'ambulanza era munita di un solo attacco da 220
W…..l'operatore è intervenuto nei tempi previsti da capitolato, ma l'intervento di sanificazione è stato ritardato dalla difficoltà di reperire il riduttore per l'attacco nella presa…che è stato utilizzato in quella occasione il prodotto Perox, che era l'unico prodotto fornito dalla per le operazioni di Pt_1 sanificazione”. Presente, invece, alla verifica del 10.8.2021 ha precisato che il controllo era stato eseguito in assenza di contraddittorio: “ preciso che nessuno mi ha detto che avrei potuto chiamare il
Direttore Tecnico o il legale rappresentante della società”; che la verifica era stata eseguita dal solo tecnico del laboratorio privato incaricato dall' e alla presenza del Responsabile dell'esecuzione CP_1
Dott. ; che non era stato rilasciato alla società attrice alcun campione dei prelievi effettuati;
che Pt_4
l'unico campione era stato prelevato direttamente dall'apparecchiatura e conservato in un contenitore
“tipo analisi delle urine”; che, sempre in quella occasione, per l'analisi microbiologica erano stati utilizzati dei tamponi, senza alcuna verifica della loro sterilità, nè erano stati conservati in un contenitore refrigerato. Quanto alla verifica del 1.9.2021, il teste ha dichiarato: “c'ero io e altri Tes_1 sanificatori della Anche in questa occasione la verifica si era svolta senza il contraddittorio Pt_1 con la società appaltatrice e nessuno mi ha informato della possibilità di chiamare il Direttore Tecnico
e/o il legale rappresentante della;
che la verifica era stata eseguita dal tecnico del laboratorio Pt_1 privato incaricato dall' alla presenza del Responsabile dell'esecuzione Dott. e da altre CP_1 Pt_3
pagina 5 di 15 due persone che “hanno riferito di appartenere ai NAS ma non hanno mostrato alcun tesserino di riconoscimento”; che sia i campioni prelevati per le analisi dal laboratorio sia quello consegnato per il riscontro alla erano stati conservati in un contenitore “tipo analisi delle urine” ; che per Parte_1
l'analisi microbiologica erano stati utilizzati dei tamponi senza previa verifica della loro sterilità; che durante la verifica alcuni tamponi per l'analisi microbiologica erano stati strisciati sotto i mobili e presentavano tracce di sporco: “ faccio presente che la sanificazione è necessariamente un'attività che segue quella di pulizia degli ambienti”; che per la sanificazione erano stati utilizzati dai dipendenti della i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Pt_1
L'altro teste di parte attrice, sig. , ha confermato l'intervento eseguito il giorno 3 agosto Testimone_2
2021e che il ritardo delle operazioni era avvenuto: “ in quanto, come ho detto in precedenza, in quell'occasione mancava il riduttore per consentire l'allaccio del sanificatore elettrico alla presa 220
W industriale”. Il teste nulla ha potuto riferire sulle circostanze n. 5, 6, 7 ed 8 della seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice, mentre sulle altre circostanze ha confermato quanto dichiarato dal teste sig. . Tes_1
Ascoltato il teste di parte convenuta, sig. , in merito alla sanificazione avvenuta il 3 Testimone_3 agosto 2021, ha riferito: “ preciso che io in quell'occasione, quale volontario della Croce Verde
Molisana, ero autista dell'ambulanza….l'operatore della mi sottopose per la firma una ricevuta Pt_1 prestampata che prevedeva la sanificazione con atomizzatore elettrico….l'operatore arrivò dopo tre ore dalla segnalazione della Centrale Operativa del 118 e che lo stesso operatore mi riferì di aver dimenticato il riduttore per l'attacco alla presa industriale. Preciso, infine, che si trattava della prima sanificazione effettuata da su ambulanza…..le ambulanze sono dotate all'interno di prese 220 W Pt_1 non industriali, prese che, però, non possono essere utilizzate prima della preventiva sanificazione”.
Infine, è stato chiamato a prova contraria sui capitoli di parte attrice, il dott. , Testimone_4 responsabile della UOSVD Servizio di Prevenzione e Protezione dell' , il quale, in relazione ai CP_1 due sopralluoghi del 10.8.2021 e del 1.9.2021, si è così espresso: “….. non erano presenti il legale rappresentante e il direttore tecnico ma solo i dipendenti della l'esecuzione del controllo è Pt_5 stato eseguito intorno alle 20:00 in tempi ristretti……non so se i tamponi erano sterili in quanto tale circostanza rientrava nella responsabilità del laboratorio incaricato da . Gli stessi comunque CP_1 in quella circostanza non sono stati posti in un contenitore refrigerato……. erano presenti solo i dipendenti della so se i tamponi erano sterili in quanto di ciò era responsabile il Parte_6 laboratorio incaricato da amponi sono stati strisciati anche sotto i mobili ma non ho CP_4 potuto verificare se erano sporchi oppure no e come sono stati posizionati……non poso affermare l'utilizzo costante dei dispositivi da parte degli operatori della ma posso precisare che quelli Pt_1
pagina 6 di 15 presenti alle ispezioni del 10.8.2021 e del 1.9.2021 ne erano dotati. Non mi ricordo se alla sia Pt_1 mai stato contestato il mancato utilizzo dei DPI da parte dei dipendenti”.
A fronte delle contrastanti tesi esposte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e all'esito della prova testimoniale espletata, il precedente giudicante, per verificare la legittima applicazione o meno della penale da parte della Stazione appaltante, in corso di causa, ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica sulla base del seguente quesito: 1) sulla scorta della documentazione versata in atti, verifichi il C.T.U. se le analisi effettuate nei sopralluoghi del 10.08.2021 e del 01.09.2021 possono essere considerate accurate e precise e, pertanto, valide e se il campione analizzato in ciascuna analisi
è rappresentativo della realtà che si voleva analizzare/verificare; 2) sulla scorta della documentazione versata in atti, accerti il C.T.U. se il campione che riporta il titolo del perossido di idrogeno dello
0,249% può essere preso in considerazione dal momento che lo stesso è stato conservato in barattolo di plastica a cui è stato addizionato acido fino a ph 4, verificando se tale procedura può essere considerata corretta tenuto conto dell'oggetto dell'indagine, con la precisazione che gli accadimenti ivi indicati, siccome sottesi al quesito stesso, costituiranno oggetto di preventiva verifica da parte del
C.T.U; 3) sulla scorta della documentazione versata in atti, verifichi il C.T.U. se le prove effettuate sulle piastre sono state eseguite utilizzando la norma UNI EN ISO corretta, mediante idonei campionamenti presenti in norme nazionali ed internazionali attinenti alle specifiche indagini da svolgere secondo la Circolare del Ministero della Salute;
4) sulla scorta della documentazione versata in atti, accerti il C.T.U. se gli interventi di bonifica del 10.08.2021 e del 01.09.2021 sono stati eseguiti in modo idoneo;
5) sulla scorta della documentazione versata in atti, accerti il C.T.U. se il macchinario presenti le medesime caratteristiche tecniche e funzionali e, comunque, sia Parte_7 equivalente al macchinario AereoSan”.
Il nominato consulente tecnico ha preliminarmente premesso: 1) che i virus della SARS e della MERS possono essere inattivati da adeguate procedure di sanificazione attraverso l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1%-0,5%), etanolo ( 62%-71%) o perossido di idrogeno (0,5%) per un tempo di contatto adeguato;
2) che la verifica svolta dall' nei giorni CP_1
10/08/2021 e 01/09/2021 è avvenuta in assenza di contraddittorio con la ditta appaltatrice ma con la presenza, il giorno 01/09/2021, di due militari dei NAS di Campobasso;
3) che in occasione del controllo del 10/08/2021 è stato prelevato dall'apparecchio utilizzato dalla per la sanificazione Pt_1 un solo campione e il giorno 01/09/2021 due campioni, di cui uno di essi è stato consegnato ad un dipendente della 4) che durante le verifiche del 10/08/2021 e del 01/09/2021 i campioni sono Pt_1 stati conservati in un contenitore tipo analisi delle urine;
5) che la Circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute indica come sostanza sanificante per gli ambienti ospedalieri il pagina 7 di 15 perossido di idrogeno alla concentrazione dello 0,5%, Dopo tale premessa e a seguito di un percorso di analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, il consulente tecnico ha preso puntuale posizione sui singoli punti oggetto di accertamento distinguendo i due sopralluoghi e provvedendo alla loro analisi separata.
A.Sopralluogo del 10.8.2021.
Il consulente d'ufficio, nel contraddittorio con i consulenti di parte, previo esame della documentazione versata in atti e del risultato delle analisi del 10.8.2021 eseguite da che Parte_2 deponeva per una concentrazione di perossido di idrogeno pari allo 0,249%, inferiore rispetto a quella indicata nel disciplinare di gara ( art. 2.1) e nelle indicazioni del Ministero della Salute del 22.2.2020
(0,5%), pur ritenendo esserci stato, molto verosimilmente, un errore da parte della TA Tineos srl al momento della diluizione del perossido di idrogeno, ha tuttavia rilevato che: “1) non si ha la prova che la abbia commesso un errore nella diluizione, considerando che non si è a conoscenza di un Parte_1 protocollo della TA che stabilisca la procedura da seguire né il soggetto incaricato per la diluizione del perossido, (acquistato stabilizzato al 50% e che verrà utilizzato alla diluizione dell'1%)…….la diluizione è un'operazione che, per ragioni di sicurezza, deve essere eseguita da personale esperto e qualificato ed il rischio di errore è abbastanza elevato, tanto che alcune ditte produttrici di perossido di idrogeno consigliano di acquistare soluzioni pronte all'uso, alla concentrazione desiderata. Per tutte queste ragioni non si può stabilire se la diluizione è stata eseguita in modo corretto;
2) allo stesso modo non si ha la prova che sia stato commesso un errore di calcolo da parte di Parte_2
durante l'analisi del campione. Ciò che risulta invece agli atti è che il controllo effettuato da
[...]
è stato fatto in assenza di contraddittorio, senza la presenza del Direttore Tecnico né del CP_1
Rappresentante Legale della TA e che è stato prelevato un solo campione dal serbatoio di un nebulizzatore, affidato a Tale procedura non è corretta perché Parte_8 il controllo doveva svolgersi in contraddittorio e dovevano essere prelevati 3 campioni: uno affidato al
Laboratorio, uno consegnato alla TA ed un terzo campione conservato per le
contro
-analisi. Se questo fosse stato fatto, avrebbe potuto far svolgere l'analisi sul suo campione da un Parte_1
Laboratorio di fiducia ma soprattutto, alla luce di un valore corrispondente alla metà di quello che ci si doveva aspettare, sarebbero potuti sorgere dei dubbi sull'esattezza del risultato e quindi fare eseguire l'analisi da un altro Laboratorio accreditato, che avrebbe convalidato o smentito il risultato.
A proposito dell'incertezza di misura, (illustrata a proposito del sopralluogo del 01/09/2021), alla fine del rapporto di prova rilasciato da , è specificato: “ Il confronto con i limiti Parte_2 di legge NON tiene conto del valore di incertezza della prova, salvo diversi accordi con il cliente o disposizioni cogenti di norme o leggi”. pagina 8 di 15 Il Consulente, pertanto, ha concluso nei seguenti termini: “Per tutto quanto detto finora, poiché
l'esame del campione è irripetibile, il campione stesso non può essere preso in considerazione né questa analisi può essere considerata accurata e precisa e pertanto valida e quindi il campione di perossido di idrogeno non è rappresentativo della realtà che si voleva analizzare/verificare” (cfr. CTU da pag. 7 a pag. 8).
B. Sopralluogo del 1.9.2021
Dal rapporto di prova rilasciato dal Laboratorio IR SRL a seguito del prelievo avvenuto il 1.9.2021, il
Consulente ha rilevato che l'analisi aveva consegnato il risultato di concentrazione di perossido di idrogeno pari allo 0,46%, invece di 0,5% come stabilito nella Circolare del Ministero della Salute e quindi una differenza dello 0,04%, tuttavia ha osservato che a tale risultato: “ non è stata associata l'incertezza, che deve essere sempre valutata perché prescritta dalla norma UNI EN ISO/IEC
17025:2018, requisito fondamentale per l'accreditamento del Laboratorio di prova e di taratura;
tale norma prevede infatti che le misurazioni siano sempre espresse indicando la relativa incertezza di misura ( il Laboratorio IR è accreditato per tale norma), e quindi un Laboratorio che esegue la prova deve identificare l'incertezza e riportarla nel rapporto di prova. Una misurazione è un procedimento nel quale intervengono diversi fattori variabili a causa dei quali, ripetendo la misurazione più volte, si ottengono risultati diversi, quindi al risultato ottenuto è indispensabile associare un certo grado di indeterminazione che stabilisca il grado di precisione con cui è possibile conoscere il campione stesso: tale grado di indeterminazione è definito incertezza di misura. La parola
“incertezza” significa dubbio, pertanto “incertezza di misura”, nella sua accezione più ampia, significa dubbi circa la validità di un risultato. Più in generale, il risultato di una misurazione è solo un'approssimazione o stima del valore del campione analizzato ed è pertanto completo solo quando è accompagnato dal valore dell'incertezza di quella stima. Le cause di incertezza sono diverse: strumento di misura più o meno preciso, errore da parte dell'operatore, errori casuali, temperatura, ecc. Se si effettuano diverse misurazioni su uno stesso campione, esse non danno sempre lo stesso risultato, le misure ottenute sono però comprese all'interno di una fascia di valori, quindi maggiore sarà il numero delle misurazioni eseguite, maggiore sarà il grado di fiducia che si può avere nell'ipotesi che la misura del campione sia contenuta all'interno di questa fascia di valori;
ovviamente maggiore è il numero delle misurazioni che ha dato lo stesso risultato di misura, maggiore è
l'attendibilità di quel risultato. A questo punto, dopo aver svolto diverse misurazioni, occorre realizzare un'analisi statistica sull'insieme dei risultati, così da ottenere il risultato del campione accompagnato dall'incertezza”. La dott.ssa ha concluso affermando: “ che le analisi Controparte_5 effettuate sul campione di perossido di idrogeno con risultato 0,46%, non possono essere considerate pagina 9 di 15 accurate e precise e pertanto valide e che il campione analizzato non è rappresentativo della realtà che si voleva analizzare/verificare”.
Ebbene, esaminando entrambi i primi due inadempimenti contestati dall' alla società attrice, il CP_1 fatto che la normativa di settore attribuisca all' poteri di controllo in merito alle modalità della CP_1 sanificazione degli ambienti non esclude, tuttavia, che la procedura seguita sia valutabile sotto il profilo della sua idoneità a garantire l'attendibilità del risultato. Sotto tale profilo appare dirimente, come accertato dal CTU e, comunque, come verificabile dagli atti, che il primo controllo è stato eseguito dalla convenuta in assenza di contraddittorio con il legale rappresentante della società e, soprattutto, che la società non ha osservato i requisiti minimi in materia di Parte_2 campionamento in quanto avrebbe dovuto prelevare tre campioni conservandone uno per le contro analisi e/o la revisione. In considerazione del valore accertato, circa la metà di quello prescritto dalla normativa vigente e della dichiarazione rilasciata da (“il confronto con i Parte_2 limiti di legge NON tiene conto del valore di incertezza della prova, salvo diversi accordi con il cliente o disposizioni cogenti di norme o leggi”), il Tribunale condivide pienamente le conclusioni cui è giunto il CTU secondo cui: “poiché l'esame del campione è irripetibile, il campione stesso non può essere preso in considerazione né questa analisi può essere considerata accurata e precisa e pertanto valida e quindi il campione di perossido di idrogeno non è rappresentativo della realtà che si voleva analizzare/verificare”. Allo stesso modo devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il CTU a seguito delle modalità di esecuzioni delle operazioni relative al secondo sopralluogo del 1.9.2021, considerato lo stato di incertezza del risultato ottenuto, di poco inferiore al limite previsto dalla normativa vigente, e che, pertanto, non può considerarsi nè valido nè attendibile.
Nel primo caso, come nel secondo caso, viene meno con la rilevata incertezza del risultato dei campioni la possibilità di ritenere acquisito con idonee garanzie il campione da sottoporre ad analisi e, quindi, di ritenere attendibili i relativi risultati ai fini dell'applicazione della penale per inadempimento da parte della società attrice.
Tale convincimento del Tribunale è vieppiù avvalorato dalle ulteriori verifiche compiute dal CTU nella parte in cui cui ha accertato che entrambi i laboratori ( e IR srl), nelle Parte_2 prove eseguite sulle piastre, non hanno utilizzato la norma UNI EN ISO corretta.
Difatti, pacifico che nel sopralluogo del 10/08/2021 un Tecnico del Laboratorio privato Parte_2
ha eseguito n. 96 tamponi microbiologici di superficie in diversi ambulatori/stanze del
[...]
Distretto di Campobasso della in Via Petrella n.1 e che nel sopralluogo del 01/09/2021 un CP_1
Tecnico del Laboratorio privato IR SRL ha eseguito 5 piastre nell'ambulatorio di Urologia presso il
P.O. di Campobasso, il consulente tecnico ha verificato che sia la società e Per_1 Parte_2
pagina 10 di 15 Sicurezza che il laboratorio IR srl sono accreditati presso Accredia per la norma UNI EN ISO
18593:2018 e che le analisi microbiologiche eseguite sulle piastre prelevate in occasione dei due sopralluoghi, sono state condotte dai due laboratori privati:” utilizzando la norma UNI EN ISO
18593:2018, dal titolo “ Microbiologia della catena alimentare – Metodi orizzontali per il campionamento di superficie”, che specifica i metodi orizzontali per le tecniche di campionamento utilizzando piastre di contatto, tamponi, spugne e salviettine sulle superfici della catena alimentare al fine di enumerare i microrganismi culturabili come batteri patogeni o non patogeni o lieviti o muffe. Le suddette analisi sono state effettuate dai due Laboratori con la norma UNI EN ISO 18593:2018, utilizzabile per le superfici della catena alimentare e non attinenti alle specifiche indagini che si volevano svolgere”.
Chiarisce il CTU che: “nel caso specifico, in cui si dovevano analizzare superfici relative all'ambiente ospedaliero, la norma tecnica da utilizzare è la UNI EN 17272:2020 – Studi di efficacia di processi automatici di disinfezione ambientale mediante diffusione aerea. Tale norma specifica il metodo di elezione per valutare l'attività biocida (verso batteri, spore, micobatteri, funghi, lieviti, virus e batteriofagi) di prodotti per la disinfezione erogati in forma di gas, vapori, o aerosol da parte di dispositivi automatici ed è pensata per qualificare un processo di disinfezione nel suo insieme, valutando tanto l'apparato di dispersione quanto l'efficacia del prodotto erogato. Il metodo è applicabile per diverse forme di certificazione secondo se il dispositivo ed il prodotto sono pensati per la disinfezione di aree medicali, veterinarie, industriali, alimentari, domestiche o istituzionali. Il metodo valuta esclusivamente sistemi di disinfezione automatizzati che erogano un prodotto sotto forma di gas, vapore o aerosol. Nel caso che ci occupa si dovevano analizzare superfici dell'ambiente ospedaliero e quindi la rilevazione della biocontaminazione doveva essere effettuata mediante il campionamento e la conta delle unità vitali con metodi adeguati per il campionamento delle superfici, norma UNI EN ISO 14698:2004 Camere bianche e Ambienti Controllati Associati – Controllo della biocontaminazione, in conformità ad un piano di campionamento basato sui più recenti studi, normative e linee guida. I due Laboratori dovevano essere in possesso di tale certificazione, non essendo corretta la norma 18593:2018, applicabile al controllo dei microrganismi della catena alimentare;
di conseguenza i due Laboratori non hanno utilizzato la norma UNI EN ISO corretta, attinente alle specifiche indagini che si volevano svolgere. Come specificato alla voce “Normativa di riferimento”, l'accreditamento viene conseguito per ogni prova o taratura in seguito a visita ispettiva da parte di Accredia, durante la quale si verifica che siano soddisfatti i requisiti della norma, pertanto un Laboratorio che vanta accreditamento non acquisisce automaticamente tale riconoscimento per tutte le prove che svolge, ma solo per quelle per cui ne ha fatto richiesta e superato la visita ispettiva”. pagina 11 di 15 Il Consulente ha concluso, pertanto, ritenendo che: “le analisi sui campioni microbiologici effettuati dai due Laboratori non possono essere considerate accurate e precise e, pertanto valide ed i campioni analizzati in ognuna delle due analisi non sono rappresentativi della realtà che si voleva analizzare/verificare”.
Per le suddette ragioni il CTU, in risposta al secondo quesito sulla conservazione del campione riportante il titolo di perossido di idrogeno dello 0,249% in barattolo di plastica a cui è stato addizionato acido fino a ph 4, pur ritenendo corretta le procedure eseguite, ha confermato che:” il titolo del perossido di idrogeno dello 0,249% non può essere preso in considerazione”, richiamando le conclusioni rassegnate in risposta al quesito n. 1.
Sotto tale profilo, condividendo questo Giudice le argomentazioni del consulente, può concludersi che non sussiste alcun inadempimento della società attrice per aver irrogato una concentrazione di perossido di idrogeno inferiore rispetto a quella prevista nel disciplinare di gara e nella circolare del
Ministero della Salute del 22.2.2020 poiché, per quanto emerso dalla relazione della dott.ssa
[...]
, le ispezioni eseguite non consentono di ritenere come certi i risultati della minor CP_5 concentrazione di perossido di idrogeno in occasione dei due sopralluoghi del 10.8.2021 e del 1.9.2021, considerato, tra l'altro, che le analisi microbiologiche condotte dai due laboratori privati sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI EN ISO 18593:2018 utilizzabile per le superficie della catena alimentare e non secondo la norma tecnica UNI EN 17272:2020, adatta per analizzare le superfici relative all'ambiente ospedaliero.
Sul punto, pertanto, la domanda di parte attrice, sulla insussistenza degli inadempimenti sopra richiamati, va senz'altro accolta.
Altro inadempimento contestato alla società attrice attiene le caratteristiche tecniche del macchinario utilizzato per la sanificazione.
Premesso che agli atti di causa non vi è prova che la società attrice abbia utilizzato per la sanificazione in tutti i 32 ambulatori il modello Bure Ulv Fogger, viene in rilievo sul punto sia l' art. 6 “Prescrizioni di carattere generale” del disciplinare di gara dove, al punto sub 11, la società appaltatrice aveva dichiarato di: “possedere di un adeguato numero di macchine nebulizzatrici per la sanificazione
(almeno n. 6) che producano particelle max 6 micron, adatte per ampie superfici e che le stesse siano dotate di alimentazione elettrica e non a batteria e non richiedano la presenza di un addetto durante le operazioni di sanificazione” e sia quanto contenuto nell'offerta della società attrice dove, tra i diversi modelli degli apparecchi di sanificazione, viene indicato anche l'apparecchio modello AeroSan.
Il consulente tecnico, dopo aver ribadito che il giorno 10/08/2021 gli interventi di sanificazione hanno interessato 32 ambulatori e/o stanze del Distretto di Campobasso della in Via Ugo Petrella n. 1 CP_1
pagina 12 di 15 e che solo in alcune stanze la sanificazione sarebbe avvenuta con il nebulizzatore RE LV
FOGGER, ha proceduto a chiarire le differenti caratteristiche tecniche e funzionali di quest'ultimo modello rispetto all'apparecchiatura AeroSan giungendo ad affermare che: “Per quanto riguarda il titolo del perossido di idrogeno dello 0,249%, esso è la metà di quello indicato dal Ministero della
Salute, cioè 0,5% e per tutto quanto specificato in risposta al quesito n. 1 (nella parte relativa al controllo del 10/08/2021), esso non può essere preso in considerazione, per cui si deve assumere il titolo del perossido di idrogeno utilizzato per la sanificazione di 32 ambulatori e/o stanze del Distretto di Campobasso della uguale a 0,5%. Tuttavia, anche considerando la concentrazione del CP_1 perossido adeguata ed in linea con quanto indicato dal Ministero della Salute, a causa del diverso nebulizzatore utilizzato che, come è stato specificato non è equivalente ad , gli interventi di CP_6 bonifica del 10/08/2021 non sono stati eseguiti in modo idoneo negli ambulatori/stanze in cui si è utilizzato il nebulizzatore LV CO FOG 3 e non il nebulizzatore ”. Subito dopo, in risposta CP_6 al quesito n. 5, il Consulente, chiarito che il modello AeroSan è un macchinario innovativo che riduce le particelle di soluzione sanificante a dimensioni molto piccole, da 0,3 a 0,5 micron, che permette alla soluzione di raggiungere tutte le zone e gli oggetti presenti nella stanza, senza alcun effetto bagnato e senza la presenza di un operatore, ha poi ulteriormente precisato che: “ dall'esame delle schede tecniche dei 2 macchinari, appare evidente che entrambi assolvono al compito di sanificare un ambiente, ma in maniera molto diversa e non hanno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali e quindi il CTU è del parere che il nebulizzatore LV CO FOG 3 non è equivalente al nebulizzatore
AeroSan”.
Premesso che parte convenuta ha contestato alla società attrice di aver utilizzato: “un apparecchio nebulizzatore portatile che richiede la presenza continua dell'operatore ed eroga una nube sanificante con dimensione delle particelle superiore a 10 micron (cfr. nota prot. N.102319 del 16.9.2021) CP_1
e che, come accertato dal CTU: “ Il nebulizzatore LV CO FOG 3 è dotato di un regolatore di portata e di un regolatore della potenza di flusso, che consentono di creare micro particelle della dimensione desiderata (secondo il prodotto impiegato e l'ambiente da trattare) ed erogando particelle nebulizzate di dimensioni che vanno da 5 a 50 micron”, tralasciando che dalla documentazione prodotta non risulta in quante stanze vi sia stato l'effettivo utilizzo del modello LV CO FOG 3 e le dimensioni delle particelle nebulizzanti , ritiene il Tribunale che a fronte delle previsioni vincolanti per le parti, non è determinante nel senso prospettato dalla convenuta il richiamo alle regole generali di cui al disciplinare di gara, secondo cui ai fini della sanificazione doveva essere utilizzato una macchina nebulizzatrice che producesse max 6 micron e senza la presenza di un addetto alle operazioni di sanificazione: si tratta di norme tecniche che trovano giustificazione nell'esigenza di ottenere un pagina 13 di 15 maggior risultato positivo della sanificazione, tuttavia il fatto che l'utilizzo del modello Ulv Cold Fog
3, pur non equivalente al nebulizzatore è risultato anch'esso idoneo a sanificare un ambiente, CP_6 non può che avere rilievo nella presente controversia laddove si tratta di accertare un inadempimento contrattuale che, a parere di questo Giudicante, non sussiste tenuto conto, peraltro, che durante il servizio l' non ha mai contestato alla società attrice il verificarsi di casi di infezione da Covid- CP_1
19, nè tra i dipendenti dell' , nè tra gli utenti, segno inequivocabile di una corretta ed efficacia CP_1 sanificazione degli ambienti anche a mezzo della nebulizzatrice Ulv Cold Fog 3.
Anche tale contestazione va pertanto rigettata.
Resta l'ultima contestazione che attiene la sanificazione dell'ambulanza 118 eseguita in data 3 agosto
2021 oltre un'ora dopo la chiamata.
Dalla prova testimoniale del sig. , autista dell'ambulanza in questione, e comunque dalla Testimone_3 prova degli stessi testi di parte convenuta, è emerso che, effettivamente, l'operatore della ha Parte_1 eseguito con ritardo le operazioni di sanificazione nell'ambulanza del 118, giustificata dall'operatore stesso: “per aver dimenticato il riduttore per l'attacco della macchina nebulizzatrice alla presa industriale”.
Trattasi di un indubbio disservizio addebitabile alla società attrice, come regolato dall'art.
4.1. del disciplinare di gara ai sensi del quale:” La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, a seguito di richiesta da parte del Responsabile dell'U.O.S.V.D. Prevenzione e Protezione, l'intervento da parte dei propri incaricati e operai specializzati al massimo entro un'ora dalla chiamata”.
Per tale disservizio il medesimo articolo, al comma 2, prevede una penalità di euro 1.500,00, che, a parere del Tribunale, è l'unica che possa ritenersi legittima ai danni della società attrice accertato l'effettivo ritardo della prestazione rispetto alla chiamata di intervento.
La domanda di parte attrice va, dunque, per la maggior parte accolta e, pertanto, le spese di lite devono seguire la soccombenza, ritenendo equo operare la compensazione di un quarto tra le parti;
l' , CP_1 quindi, dovrà rifondere alla società attrice i tre quarti residui come da dispositivo.
Le spese della CTU sono poste ad esclusivo carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario LE TA, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
[...]
1. accoglie la domanda di parte attrice entro i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara la legittimità della penale, di cui al provvedimento del responsabile del procedimento n. 9769/2022 del pagina 14 di 15 25.01.2022, limitatamente all'importo di euro 1.500,00 dichiarando, per il resto, illegittima la penale applicata in danno della società dall' ; Parte_1 Controparte_1
2. compensa fra le parti le spese processuali in ragione di un quarto;
3. condanna l' a rifondere, in favore dell'Avvocato Aniello Mele dischiaratosi antistatario, CP_1
i tre quarti residui, che liquida per l'intero in complessivi Euro 14.103,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, al rimborso del contributo previdenziale di categoria, dell'
I.v.a. alle rispettive aliquote di legge nonché euro 786,00 per esborsi;
4. pone le spese di CTU a definitivo carico dell' . CP_1
Così deciso in Campobasso il 14 novembre 2025 Il Giudice Onorario
LE TA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario LE TA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 479 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto APPALTO TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Aniello Mele presso il cui studio professionale, in Napoli C.so Umberto I n. 75, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti con atto allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Carlo Romano presso il cui studio professionale, in Campobasso via Nazario Sauro n. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto l' Parte_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E, del provvedimento del responsabile del procedimento n. 9769/2022 del 25.01.2022, accertare e dichiarare la illegittimità della irrogazione delle penali, per tutte le considerazioni formulate sub punto 1) del presente atto e, per l'effetto, statuire che nulla è dovuto dalla Parte_1 alla , a nessun titolo o causale;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del CP_1 disciplinare di gara (punti 4.1 e 15) per tutte le considerazioni formulate sub punto 2) del presente atto e, per l'effetto, statuire che nulla è dovuto dalla alla , a nessun titolo o causale;
3) Parte_1 CP_1 in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la illegittimità della irrogazione delle penali per l'abnorme importo di € 57.000,00, per tutte le considerazioni formulate sub punto 3) e, per l'effetto,
pagina 1 di 15 statuire che la è obbligata a versare un importo complessivo a tale titolo di € 4.500,00 (€ Parte_1
1.500,00 per tre disservizi) ai sensi dei punti 4.1 e 15 del disciplinare di gara;
4) in via ancor più gradata, accertare e dichiarare che le penali applicate sono manifestamente eccessive e, per l'effetto, fare ampio uso del potere di riduzione di cui all'art. 1384 c.c.”. Nello specifico parte attrice, sulla premessa di essersi aggiudicata il 2/8/2021 e il successivo 24.11.2021 l'affidamento del servizio di sanificazione negli ambienti e strutture ospedaliere dell' , ambulanze, automezzi dell'Usca e CP_1 barelle di biocontenimento, ha dedotto che, a seguito di due verifiche del 10.8.2021 e del 1.9.2021, la
Stazione appaltante gli ha contestato l'inefficacia dei trattamenti sanificanti eseguiti e con nota prot. n.
9769 del 25.1.2022, dopo l'affidamento del servizio ad altra società, gli ha irrogate le penali per l'importo di euro 57.000,00. Richiamando le proprie relazioni peritali e deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penali e l'eccessività dell'importo irrogato, ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte.
L' si è costituita in giudizio rivendicando la piena legittimità della penale, considerata la CP_1 sussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati alla che, nello specifico, attenengono Pt_1 alla: 1) mancata esecuzione dell'attività programmata in data 10.8.2021 in 32 ambulatori e/o stanze del distretto di Campobasso, dove le operazioni di sanificazione erano state eseguite con un apparecchio non conforme alle indicazioni contenute nella relazione tecnica di gara e ai requisiti richiesti dal capitolato, le analisi dei campioni prelevati dal predetto apparecchio sanificante avevano accertato la presenza di perossido d'idrogeno inferiore (0,249%) al limite richiesto (0,5%) dal capitolato di gara e, infine, i risultati analitici ottenuti dai tamponi microbiologici eseguiti in 32 ambulatori dello stabile di via Petrella avevano confermato la inefficacia del trattamento di sanificazione;
2) mancata esecuzione dell'attività programmata in data 1.9.2021 in 5 ambulatori del P.O. di Campobasso, dove i Per_1 risultati delle analisi dei campioni prelevati dal serbatoio dell'apparecchio sanificante avevano rilevato la presenza di perossido di idrogeno pari a 0,46%, inferiore a quanto richiesto dal capitolato di gara e le piastre contaminate usate come test avevano dimostrato l'inefficacia della sanificazione;
3) ritardo nella sanificazione dell'ambulanza del 118, eseguita oltre un'ora dopo la chiamata in data 3.8.2021 e con utilizzo di apparecchiatura diversa da quella prevista nel disciplinare. Parte convenuta, contestando punto per punto le avverse argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare la sussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati da a in relazione al contratto CP_1 Parte_1 di appalto di cui si controverte;
2) accertare la validità ed efficacia delle clausole negoziali di cui al predetto contratto di appalto nella parte in cui fissano le penali per la mancata esecuzione da parte dell'appaltatore delle prestazioni di sanificazione programmata;
3) accertare la adeguatezza dell'entità delle penali previste dal contratto di appalto di cui si controverte avuto riguardo pagina 2 di 15 all'interesse che aveva all'adempimento delle prestazioni da parte dell'appaltatore; 4) per CP_1 effetto dell'accoglimento di quanto sopra richiesto, rigettare integralmente le domande della società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. ed istruita la causa con le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 14.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, la vicenda attiene la controversia insorta tra la società e la stazione appaltante Parte_1
in sede di esecuzione dell'appalto di servizi di sanificazione degli ambienti e delle ambulanze CP_1 aziendali, resisi necessari a seguito dello stato emergenziale determinato dalla diffusione del virus Sars
Cov-2 e che ha indotto l' ad acquisire, in via provvisoria e per determinati periodi, la CP_1 disponibilità di alcune ditte per il servizio.
Affidato l'incarico all'odierna attrice tramite la procedura sul Mercato Elettronico per la Parte_1
P.A., l' , a seguito di segnalazione di mancata o inefficace esecuzione delle operazioni di CP_1 sanificazione, ha eseguito un primo controllo in data 10.8.2021in occasione del quale era emerso l'utilizzo da parte di di apparecchiatura nebulizzatrice non conforme alle previsioni del Pt_1 disciplinare di gara nonchè una concentrazione di perossido di idrogeno (0,249%) inferiore rispetto a quella prevista nel disciplinare di gara (0,5%) e analoga insufficiente concentrazione di perossido di idrogeno (0,46%) era emersa a seguito al secondo controllo in data 1.9.2021.
Sulla base degli eseguiti accertamenti, in data 16.09.2021, con nota prot. 102319/2021, ha CP_1 formalmente opposto alla società appaltatrice le seguenti contestazioni: “ l'utilizzazione di una percentuale di perossido di idrogeno negli apparecchi utilizzati per la sanificazione inferiore al limite minimo previsto dal disciplinare di gara (e, ancor prima, alle direttive contenute nella circolare del
Ministero della Salute n. 5443/2020); l'utilizzo di apparecchiature nebulizzatrici portatili difformi sia da quelle indicata nella relazione tecnica di gara sia dal capitolato di gara;
la generale inefficacia della sanificazione attuata”. Disattese tutte le argomentazioni della pur se supportate da diverse Pt_1 relazioni tecniche, l' con nota prot. n. 9769 del 25.01.2022 concludeva il procedimento CP_1 irrogando a le penali previste dal contratto (pari a € 1.500,00 per ciascuno dei 38 inadempimenti Pt_1 accertati), intimando alla predetta società il pagamento, a tale titolo, dell'importo complessivo di €
57.000,00.
Parte attrice, dal canto suo, ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'irrogazione della penale richiamando i propri elaborati peritali e, nello specifico, la consulenza di parte redatta dal prof. Per_2 che ha concluso nei seguenti termini: "………. tutte le analisi oggetto del rapporto, sia quelle effettuate dal Laboratorio IR srl sia quelle dal non possono essere considerate Parte_2
pagina 3 di 15 accurate e precise né tantomeno valide perché il campione analizzato in ciascuna analisi non è rappresentativo della realtà che si voleva analizzare/verificare. Il titolo del perossido di idrogeno risulta essere in linea con quello previsto dalla circolare del Ministero della Salute e dal capitolato di gara, cioè 0,5 %, mentre il campione che riporta il titolo del perossido di idrogeno dello 0,249 % determinato dal non può essere preso in considerazione dal momento che il Parte_2 campione è stato conservato in barattolo di plastica (nessuna informazione se scura o chiara, ma informazione ininfluente) a cui è stato addizionato acido fino a pH 4, procedura completamente errata se consideriamo l'oggetto dell'indagine, la formaldeide, e il tipo di “barattolo” utilizzato (quello corretto doveva essere di vetro)….. le prove sulle piastre sono state effettuate utilizzando una norma
UNI EN ISO non corretta………... l'apparecchiatura in contestazione (marca modello Bure 3 CP_2
New LV Fogger), ha la possibilità, attraverso un regolatore, di erogare una soluzione da 5 a 50 micron, quindi conformemente a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, come da scheda tecnica…...gli operatori della hanno sempre indossato i dispositivi di sicurezza, non Parte_1 avendo il responsabile dell'esecuzione del contratto mai contestato alcunchè nemmeno su tale punto…… le operazioni di controllo (sia quelle del 10.08.2021, che quelle del 01.09.2021) sono state condotte in assenza del Responsabile Tecnico dell'impresa, che pure è richiesto obbligatoriamente dall' ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di gara, nonché del legale rappresentante della CP_1 medesima impresa, ovvero da soggetto delegato, con violazione delle vigenti disposizioni che disciplinano le verifiche in corso di esecuzione, le quali devono essere svolte obbligatoriamente in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, del D.M. n. 49 del
07.03.2018 (artt. 16 e ss.) e delle Linee Guida ANAC vigenti in materia, con conseguente illegittimità dell'avvio della stessa procedura di contestazione……. gli ambienti trattati dalla nel corso Parte_1 dello svolgimento del servizio sono stati efficacemente sanificati e non risultano segnalati ed accertati casi di infezione Covid-19 collegati all'utilizzo degli stessi…… tutte le segnalazioni (quattro) pervenute al dott. sono state effettuate nella primissima fase dell'esecuzione del servizio, allorchè la Pt_3
Stazione appaltante non aveva fornito uno specifico cronoprogramma degli interventi di sanificazione, che, peraltro, vengono svolti ancora oggi in modo puntuale ed efficace dalla ..In CP_3 definitiva, non sussistono i paventati “gravi inadempimenti contrattuali”, ai fini della eventuale applicazione delle penali previste dal disciplinare di gara ovvero ai fini della determinazione di minori compensi riconoscibili alla scrivente….. il laboratorio risulta operare Parte_2 nel campo Ambientale e Sicurezza, presumibilmente Sicurezza sul Lavoro. In particolare, l'analisi delle competenze dichiarate dal laboratorio nella parte Ambientale non riguarda l'oggetto della perizia effettuata dal laboratorio, essendo tutte prove relative all'ambiente outdoor……. il laboratorio pagina 4 di 15 presenta le sue attività relativamente a Rumore, Vibrazioni, Qualità dell'aria, Condizioni microclimatiche, Luminosità e Ventilazione, con relative relazioni tecniche. In nessuna voce viene presa in considerazione la problematica relativa ai campionamenti e alle analisi effettuate, che sono specificatamente problematiche di microbiologia……l'utilizzo della norma UNI ISO 18593:2018 non è corretto perchè è adatta nel controllo dei microorganismi nella catena alimentare mentre non è adatta per le superfici considerate, peraltro sanitarie. Il campionamento pertanto risulta completamente errato. In questo caso doveva essere presa in considerazione la norma UNI EN ISO 14698-1:2004…… riguarda il prelievo del campione si osserva che esso doveva essere effettuato in triplicato alla presenza della controparte: i campioni devono essere sigillati, una aliquota deve essere consegnata alla parte, una parte utilizzata dal laboratorio per l'analisi ed una parte conservata per le controanalisi.".
Ascoltati i testi di parte attrice ( e ), gli stessi hanno sostanzialmente Testimone_1 Testimone_2 confermato le circostanze articolate nella seconda memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.. Nello specifico, il sig. quanto all'episodio del 3 agosto 2021 relativo alla sanificazione dell'ambulanza Testimone_1 del 118, pur non avendo assistito personalmente agli eventi, ha dichiarato che: “ essendo capo squadra, ero in stretto contatto telefonico con l'operatore che stava eseguendo l'intervento e che me ne ha dato conto…..mi è stato riferito che l'area di stazione dell'ambulanza era munita di un solo attacco da 220
W…..l'operatore è intervenuto nei tempi previsti da capitolato, ma l'intervento di sanificazione è stato ritardato dalla difficoltà di reperire il riduttore per l'attacco nella presa…che è stato utilizzato in quella occasione il prodotto Perox, che era l'unico prodotto fornito dalla per le operazioni di Pt_1 sanificazione”. Presente, invece, alla verifica del 10.8.2021 ha precisato che il controllo era stato eseguito in assenza di contraddittorio: “ preciso che nessuno mi ha detto che avrei potuto chiamare il
Direttore Tecnico o il legale rappresentante della società”; che la verifica era stata eseguita dal solo tecnico del laboratorio privato incaricato dall' e alla presenza del Responsabile dell'esecuzione CP_1
Dott. ; che non era stato rilasciato alla società attrice alcun campione dei prelievi effettuati;
che Pt_4
l'unico campione era stato prelevato direttamente dall'apparecchiatura e conservato in un contenitore
“tipo analisi delle urine”; che, sempre in quella occasione, per l'analisi microbiologica erano stati utilizzati dei tamponi, senza alcuna verifica della loro sterilità, nè erano stati conservati in un contenitore refrigerato. Quanto alla verifica del 1.9.2021, il teste ha dichiarato: “c'ero io e altri Tes_1 sanificatori della Anche in questa occasione la verifica si era svolta senza il contraddittorio Pt_1 con la società appaltatrice e nessuno mi ha informato della possibilità di chiamare il Direttore Tecnico
e/o il legale rappresentante della;
che la verifica era stata eseguita dal tecnico del laboratorio Pt_1 privato incaricato dall' alla presenza del Responsabile dell'esecuzione Dott. e da altre CP_1 Pt_3
pagina 5 di 15 due persone che “hanno riferito di appartenere ai NAS ma non hanno mostrato alcun tesserino di riconoscimento”; che sia i campioni prelevati per le analisi dal laboratorio sia quello consegnato per il riscontro alla erano stati conservati in un contenitore “tipo analisi delle urine” ; che per Parte_1
l'analisi microbiologica erano stati utilizzati dei tamponi senza previa verifica della loro sterilità; che durante la verifica alcuni tamponi per l'analisi microbiologica erano stati strisciati sotto i mobili e presentavano tracce di sporco: “ faccio presente che la sanificazione è necessariamente un'attività che segue quella di pulizia degli ambienti”; che per la sanificazione erano stati utilizzati dai dipendenti della i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Pt_1
L'altro teste di parte attrice, sig. , ha confermato l'intervento eseguito il giorno 3 agosto Testimone_2
2021e che il ritardo delle operazioni era avvenuto: “ in quanto, come ho detto in precedenza, in quell'occasione mancava il riduttore per consentire l'allaccio del sanificatore elettrico alla presa 220
W industriale”. Il teste nulla ha potuto riferire sulle circostanze n. 5, 6, 7 ed 8 della seconda memoria ex art. 183 cpc di parte attrice, mentre sulle altre circostanze ha confermato quanto dichiarato dal teste sig. . Tes_1
Ascoltato il teste di parte convenuta, sig. , in merito alla sanificazione avvenuta il 3 Testimone_3 agosto 2021, ha riferito: “ preciso che io in quell'occasione, quale volontario della Croce Verde
Molisana, ero autista dell'ambulanza….l'operatore della mi sottopose per la firma una ricevuta Pt_1 prestampata che prevedeva la sanificazione con atomizzatore elettrico….l'operatore arrivò dopo tre ore dalla segnalazione della Centrale Operativa del 118 e che lo stesso operatore mi riferì di aver dimenticato il riduttore per l'attacco alla presa industriale. Preciso, infine, che si trattava della prima sanificazione effettuata da su ambulanza…..le ambulanze sono dotate all'interno di prese 220 W Pt_1 non industriali, prese che, però, non possono essere utilizzate prima della preventiva sanificazione”.
Infine, è stato chiamato a prova contraria sui capitoli di parte attrice, il dott. , Testimone_4 responsabile della UOSVD Servizio di Prevenzione e Protezione dell' , il quale, in relazione ai CP_1 due sopralluoghi del 10.8.2021 e del 1.9.2021, si è così espresso: “….. non erano presenti il legale rappresentante e il direttore tecnico ma solo i dipendenti della l'esecuzione del controllo è Pt_5 stato eseguito intorno alle 20:00 in tempi ristretti……non so se i tamponi erano sterili in quanto tale circostanza rientrava nella responsabilità del laboratorio incaricato da . Gli stessi comunque CP_1 in quella circostanza non sono stati posti in un contenitore refrigerato……. erano presenti solo i dipendenti della so se i tamponi erano sterili in quanto di ciò era responsabile il Parte_6 laboratorio incaricato da amponi sono stati strisciati anche sotto i mobili ma non ho CP_4 potuto verificare se erano sporchi oppure no e come sono stati posizionati……non poso affermare l'utilizzo costante dei dispositivi da parte degli operatori della ma posso precisare che quelli Pt_1
pagina 6 di 15 presenti alle ispezioni del 10.8.2021 e del 1.9.2021 ne erano dotati. Non mi ricordo se alla sia Pt_1 mai stato contestato il mancato utilizzo dei DPI da parte dei dipendenti”.
A fronte delle contrastanti tesi esposte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e all'esito della prova testimoniale espletata, il precedente giudicante, per verificare la legittima applicazione o meno della penale da parte della Stazione appaltante, in corso di causa, ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica sulla base del seguente quesito: 1) sulla scorta della documentazione versata in atti, verifichi il C.T.U. se le analisi effettuate nei sopralluoghi del 10.08.2021 e del 01.09.2021 possono essere considerate accurate e precise e, pertanto, valide e se il campione analizzato in ciascuna analisi
è rappresentativo della realtà che si voleva analizzare/verificare; 2) sulla scorta della documentazione versata in atti, accerti il C.T.U. se il campione che riporta il titolo del perossido di idrogeno dello
0,249% può essere preso in considerazione dal momento che lo stesso è stato conservato in barattolo di plastica a cui è stato addizionato acido fino a ph 4, verificando se tale procedura può essere considerata corretta tenuto conto dell'oggetto dell'indagine, con la precisazione che gli accadimenti ivi indicati, siccome sottesi al quesito stesso, costituiranno oggetto di preventiva verifica da parte del
C.T.U; 3) sulla scorta della documentazione versata in atti, verifichi il C.T.U. se le prove effettuate sulle piastre sono state eseguite utilizzando la norma UNI EN ISO corretta, mediante idonei campionamenti presenti in norme nazionali ed internazionali attinenti alle specifiche indagini da svolgere secondo la Circolare del Ministero della Salute;
4) sulla scorta della documentazione versata in atti, accerti il C.T.U. se gli interventi di bonifica del 10.08.2021 e del 01.09.2021 sono stati eseguiti in modo idoneo;
5) sulla scorta della documentazione versata in atti, accerti il C.T.U. se il macchinario presenti le medesime caratteristiche tecniche e funzionali e, comunque, sia Parte_7 equivalente al macchinario AereoSan”.
Il nominato consulente tecnico ha preliminarmente premesso: 1) che i virus della SARS e della MERS possono essere inattivati da adeguate procedure di sanificazione attraverso l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1%-0,5%), etanolo ( 62%-71%) o perossido di idrogeno (0,5%) per un tempo di contatto adeguato;
2) che la verifica svolta dall' nei giorni CP_1
10/08/2021 e 01/09/2021 è avvenuta in assenza di contraddittorio con la ditta appaltatrice ma con la presenza, il giorno 01/09/2021, di due militari dei NAS di Campobasso;
3) che in occasione del controllo del 10/08/2021 è stato prelevato dall'apparecchio utilizzato dalla per la sanificazione Pt_1 un solo campione e il giorno 01/09/2021 due campioni, di cui uno di essi è stato consegnato ad un dipendente della 4) che durante le verifiche del 10/08/2021 e del 01/09/2021 i campioni sono Pt_1 stati conservati in un contenitore tipo analisi delle urine;
5) che la Circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute indica come sostanza sanificante per gli ambienti ospedalieri il pagina 7 di 15 perossido di idrogeno alla concentrazione dello 0,5%, Dopo tale premessa e a seguito di un percorso di analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, il consulente tecnico ha preso puntuale posizione sui singoli punti oggetto di accertamento distinguendo i due sopralluoghi e provvedendo alla loro analisi separata.
A.Sopralluogo del 10.8.2021.
Il consulente d'ufficio, nel contraddittorio con i consulenti di parte, previo esame della documentazione versata in atti e del risultato delle analisi del 10.8.2021 eseguite da che Parte_2 deponeva per una concentrazione di perossido di idrogeno pari allo 0,249%, inferiore rispetto a quella indicata nel disciplinare di gara ( art. 2.1) e nelle indicazioni del Ministero della Salute del 22.2.2020
(0,5%), pur ritenendo esserci stato, molto verosimilmente, un errore da parte della TA Tineos srl al momento della diluizione del perossido di idrogeno, ha tuttavia rilevato che: “1) non si ha la prova che la abbia commesso un errore nella diluizione, considerando che non si è a conoscenza di un Parte_1 protocollo della TA che stabilisca la procedura da seguire né il soggetto incaricato per la diluizione del perossido, (acquistato stabilizzato al 50% e che verrà utilizzato alla diluizione dell'1%)…….la diluizione è un'operazione che, per ragioni di sicurezza, deve essere eseguita da personale esperto e qualificato ed il rischio di errore è abbastanza elevato, tanto che alcune ditte produttrici di perossido di idrogeno consigliano di acquistare soluzioni pronte all'uso, alla concentrazione desiderata. Per tutte queste ragioni non si può stabilire se la diluizione è stata eseguita in modo corretto;
2) allo stesso modo non si ha la prova che sia stato commesso un errore di calcolo da parte di Parte_2
durante l'analisi del campione. Ciò che risulta invece agli atti è che il controllo effettuato da
[...]
è stato fatto in assenza di contraddittorio, senza la presenza del Direttore Tecnico né del CP_1
Rappresentante Legale della TA e che è stato prelevato un solo campione dal serbatoio di un nebulizzatore, affidato a Tale procedura non è corretta perché Parte_8 il controllo doveva svolgersi in contraddittorio e dovevano essere prelevati 3 campioni: uno affidato al
Laboratorio, uno consegnato alla TA ed un terzo campione conservato per le
contro
-analisi. Se questo fosse stato fatto, avrebbe potuto far svolgere l'analisi sul suo campione da un Parte_1
Laboratorio di fiducia ma soprattutto, alla luce di un valore corrispondente alla metà di quello che ci si doveva aspettare, sarebbero potuti sorgere dei dubbi sull'esattezza del risultato e quindi fare eseguire l'analisi da un altro Laboratorio accreditato, che avrebbe convalidato o smentito il risultato.
A proposito dell'incertezza di misura, (illustrata a proposito del sopralluogo del 01/09/2021), alla fine del rapporto di prova rilasciato da , è specificato: “ Il confronto con i limiti Parte_2 di legge NON tiene conto del valore di incertezza della prova, salvo diversi accordi con il cliente o disposizioni cogenti di norme o leggi”. pagina 8 di 15 Il Consulente, pertanto, ha concluso nei seguenti termini: “Per tutto quanto detto finora, poiché
l'esame del campione è irripetibile, il campione stesso non può essere preso in considerazione né questa analisi può essere considerata accurata e precisa e pertanto valida e quindi il campione di perossido di idrogeno non è rappresentativo della realtà che si voleva analizzare/verificare” (cfr. CTU da pag. 7 a pag. 8).
B. Sopralluogo del 1.9.2021
Dal rapporto di prova rilasciato dal Laboratorio IR SRL a seguito del prelievo avvenuto il 1.9.2021, il
Consulente ha rilevato che l'analisi aveva consegnato il risultato di concentrazione di perossido di idrogeno pari allo 0,46%, invece di 0,5% come stabilito nella Circolare del Ministero della Salute e quindi una differenza dello 0,04%, tuttavia ha osservato che a tale risultato: “ non è stata associata l'incertezza, che deve essere sempre valutata perché prescritta dalla norma UNI EN ISO/IEC
17025:2018, requisito fondamentale per l'accreditamento del Laboratorio di prova e di taratura;
tale norma prevede infatti che le misurazioni siano sempre espresse indicando la relativa incertezza di misura ( il Laboratorio IR è accreditato per tale norma), e quindi un Laboratorio che esegue la prova deve identificare l'incertezza e riportarla nel rapporto di prova. Una misurazione è un procedimento nel quale intervengono diversi fattori variabili a causa dei quali, ripetendo la misurazione più volte, si ottengono risultati diversi, quindi al risultato ottenuto è indispensabile associare un certo grado di indeterminazione che stabilisca il grado di precisione con cui è possibile conoscere il campione stesso: tale grado di indeterminazione è definito incertezza di misura. La parola
“incertezza” significa dubbio, pertanto “incertezza di misura”, nella sua accezione più ampia, significa dubbi circa la validità di un risultato. Più in generale, il risultato di una misurazione è solo un'approssimazione o stima del valore del campione analizzato ed è pertanto completo solo quando è accompagnato dal valore dell'incertezza di quella stima. Le cause di incertezza sono diverse: strumento di misura più o meno preciso, errore da parte dell'operatore, errori casuali, temperatura, ecc. Se si effettuano diverse misurazioni su uno stesso campione, esse non danno sempre lo stesso risultato, le misure ottenute sono però comprese all'interno di una fascia di valori, quindi maggiore sarà il numero delle misurazioni eseguite, maggiore sarà il grado di fiducia che si può avere nell'ipotesi che la misura del campione sia contenuta all'interno di questa fascia di valori;
ovviamente maggiore è il numero delle misurazioni che ha dato lo stesso risultato di misura, maggiore è
l'attendibilità di quel risultato. A questo punto, dopo aver svolto diverse misurazioni, occorre realizzare un'analisi statistica sull'insieme dei risultati, così da ottenere il risultato del campione accompagnato dall'incertezza”. La dott.ssa ha concluso affermando: “ che le analisi Controparte_5 effettuate sul campione di perossido di idrogeno con risultato 0,46%, non possono essere considerate pagina 9 di 15 accurate e precise e pertanto valide e che il campione analizzato non è rappresentativo della realtà che si voleva analizzare/verificare”.
Ebbene, esaminando entrambi i primi due inadempimenti contestati dall' alla società attrice, il CP_1 fatto che la normativa di settore attribuisca all' poteri di controllo in merito alle modalità della CP_1 sanificazione degli ambienti non esclude, tuttavia, che la procedura seguita sia valutabile sotto il profilo della sua idoneità a garantire l'attendibilità del risultato. Sotto tale profilo appare dirimente, come accertato dal CTU e, comunque, come verificabile dagli atti, che il primo controllo è stato eseguito dalla convenuta in assenza di contraddittorio con il legale rappresentante della società e, soprattutto, che la società non ha osservato i requisiti minimi in materia di Parte_2 campionamento in quanto avrebbe dovuto prelevare tre campioni conservandone uno per le contro analisi e/o la revisione. In considerazione del valore accertato, circa la metà di quello prescritto dalla normativa vigente e della dichiarazione rilasciata da (“il confronto con i Parte_2 limiti di legge NON tiene conto del valore di incertezza della prova, salvo diversi accordi con il cliente o disposizioni cogenti di norme o leggi”), il Tribunale condivide pienamente le conclusioni cui è giunto il CTU secondo cui: “poiché l'esame del campione è irripetibile, il campione stesso non può essere preso in considerazione né questa analisi può essere considerata accurata e precisa e pertanto valida e quindi il campione di perossido di idrogeno non è rappresentativo della realtà che si voleva analizzare/verificare”. Allo stesso modo devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il CTU a seguito delle modalità di esecuzioni delle operazioni relative al secondo sopralluogo del 1.9.2021, considerato lo stato di incertezza del risultato ottenuto, di poco inferiore al limite previsto dalla normativa vigente, e che, pertanto, non può considerarsi nè valido nè attendibile.
Nel primo caso, come nel secondo caso, viene meno con la rilevata incertezza del risultato dei campioni la possibilità di ritenere acquisito con idonee garanzie il campione da sottoporre ad analisi e, quindi, di ritenere attendibili i relativi risultati ai fini dell'applicazione della penale per inadempimento da parte della società attrice.
Tale convincimento del Tribunale è vieppiù avvalorato dalle ulteriori verifiche compiute dal CTU nella parte in cui cui ha accertato che entrambi i laboratori ( e IR srl), nelle Parte_2 prove eseguite sulle piastre, non hanno utilizzato la norma UNI EN ISO corretta.
Difatti, pacifico che nel sopralluogo del 10/08/2021 un Tecnico del Laboratorio privato Parte_2
ha eseguito n. 96 tamponi microbiologici di superficie in diversi ambulatori/stanze del
[...]
Distretto di Campobasso della in Via Petrella n.1 e che nel sopralluogo del 01/09/2021 un CP_1
Tecnico del Laboratorio privato IR SRL ha eseguito 5 piastre nell'ambulatorio di Urologia presso il
P.O. di Campobasso, il consulente tecnico ha verificato che sia la società e Per_1 Parte_2
pagina 10 di 15 Sicurezza che il laboratorio IR srl sono accreditati presso Accredia per la norma UNI EN ISO
18593:2018 e che le analisi microbiologiche eseguite sulle piastre prelevate in occasione dei due sopralluoghi, sono state condotte dai due laboratori privati:” utilizzando la norma UNI EN ISO
18593:2018, dal titolo “ Microbiologia della catena alimentare – Metodi orizzontali per il campionamento di superficie”, che specifica i metodi orizzontali per le tecniche di campionamento utilizzando piastre di contatto, tamponi, spugne e salviettine sulle superfici della catena alimentare al fine di enumerare i microrganismi culturabili come batteri patogeni o non patogeni o lieviti o muffe. Le suddette analisi sono state effettuate dai due Laboratori con la norma UNI EN ISO 18593:2018, utilizzabile per le superfici della catena alimentare e non attinenti alle specifiche indagini che si volevano svolgere”.
Chiarisce il CTU che: “nel caso specifico, in cui si dovevano analizzare superfici relative all'ambiente ospedaliero, la norma tecnica da utilizzare è la UNI EN 17272:2020 – Studi di efficacia di processi automatici di disinfezione ambientale mediante diffusione aerea. Tale norma specifica il metodo di elezione per valutare l'attività biocida (verso batteri, spore, micobatteri, funghi, lieviti, virus e batteriofagi) di prodotti per la disinfezione erogati in forma di gas, vapori, o aerosol da parte di dispositivi automatici ed è pensata per qualificare un processo di disinfezione nel suo insieme, valutando tanto l'apparato di dispersione quanto l'efficacia del prodotto erogato. Il metodo è applicabile per diverse forme di certificazione secondo se il dispositivo ed il prodotto sono pensati per la disinfezione di aree medicali, veterinarie, industriali, alimentari, domestiche o istituzionali. Il metodo valuta esclusivamente sistemi di disinfezione automatizzati che erogano un prodotto sotto forma di gas, vapore o aerosol. Nel caso che ci occupa si dovevano analizzare superfici dell'ambiente ospedaliero e quindi la rilevazione della biocontaminazione doveva essere effettuata mediante il campionamento e la conta delle unità vitali con metodi adeguati per il campionamento delle superfici, norma UNI EN ISO 14698:2004 Camere bianche e Ambienti Controllati Associati – Controllo della biocontaminazione, in conformità ad un piano di campionamento basato sui più recenti studi, normative e linee guida. I due Laboratori dovevano essere in possesso di tale certificazione, non essendo corretta la norma 18593:2018, applicabile al controllo dei microrganismi della catena alimentare;
di conseguenza i due Laboratori non hanno utilizzato la norma UNI EN ISO corretta, attinente alle specifiche indagini che si volevano svolgere. Come specificato alla voce “Normativa di riferimento”, l'accreditamento viene conseguito per ogni prova o taratura in seguito a visita ispettiva da parte di Accredia, durante la quale si verifica che siano soddisfatti i requisiti della norma, pertanto un Laboratorio che vanta accreditamento non acquisisce automaticamente tale riconoscimento per tutte le prove che svolge, ma solo per quelle per cui ne ha fatto richiesta e superato la visita ispettiva”. pagina 11 di 15 Il Consulente ha concluso, pertanto, ritenendo che: “le analisi sui campioni microbiologici effettuati dai due Laboratori non possono essere considerate accurate e precise e, pertanto valide ed i campioni analizzati in ognuna delle due analisi non sono rappresentativi della realtà che si voleva analizzare/verificare”.
Per le suddette ragioni il CTU, in risposta al secondo quesito sulla conservazione del campione riportante il titolo di perossido di idrogeno dello 0,249% in barattolo di plastica a cui è stato addizionato acido fino a ph 4, pur ritenendo corretta le procedure eseguite, ha confermato che:” il titolo del perossido di idrogeno dello 0,249% non può essere preso in considerazione”, richiamando le conclusioni rassegnate in risposta al quesito n. 1.
Sotto tale profilo, condividendo questo Giudice le argomentazioni del consulente, può concludersi che non sussiste alcun inadempimento della società attrice per aver irrogato una concentrazione di perossido di idrogeno inferiore rispetto a quella prevista nel disciplinare di gara e nella circolare del
Ministero della Salute del 22.2.2020 poiché, per quanto emerso dalla relazione della dott.ssa
[...]
, le ispezioni eseguite non consentono di ritenere come certi i risultati della minor CP_5 concentrazione di perossido di idrogeno in occasione dei due sopralluoghi del 10.8.2021 e del 1.9.2021, considerato, tra l'altro, che le analisi microbiologiche condotte dai due laboratori privati sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI EN ISO 18593:2018 utilizzabile per le superficie della catena alimentare e non secondo la norma tecnica UNI EN 17272:2020, adatta per analizzare le superfici relative all'ambiente ospedaliero.
Sul punto, pertanto, la domanda di parte attrice, sulla insussistenza degli inadempimenti sopra richiamati, va senz'altro accolta.
Altro inadempimento contestato alla società attrice attiene le caratteristiche tecniche del macchinario utilizzato per la sanificazione.
Premesso che agli atti di causa non vi è prova che la società attrice abbia utilizzato per la sanificazione in tutti i 32 ambulatori il modello Bure Ulv Fogger, viene in rilievo sul punto sia l' art. 6 “Prescrizioni di carattere generale” del disciplinare di gara dove, al punto sub 11, la società appaltatrice aveva dichiarato di: “possedere di un adeguato numero di macchine nebulizzatrici per la sanificazione
(almeno n. 6) che producano particelle max 6 micron, adatte per ampie superfici e che le stesse siano dotate di alimentazione elettrica e non a batteria e non richiedano la presenza di un addetto durante le operazioni di sanificazione” e sia quanto contenuto nell'offerta della società attrice dove, tra i diversi modelli degli apparecchi di sanificazione, viene indicato anche l'apparecchio modello AeroSan.
Il consulente tecnico, dopo aver ribadito che il giorno 10/08/2021 gli interventi di sanificazione hanno interessato 32 ambulatori e/o stanze del Distretto di Campobasso della in Via Ugo Petrella n. 1 CP_1
pagina 12 di 15 e che solo in alcune stanze la sanificazione sarebbe avvenuta con il nebulizzatore RE LV
FOGGER, ha proceduto a chiarire le differenti caratteristiche tecniche e funzionali di quest'ultimo modello rispetto all'apparecchiatura AeroSan giungendo ad affermare che: “Per quanto riguarda il titolo del perossido di idrogeno dello 0,249%, esso è la metà di quello indicato dal Ministero della
Salute, cioè 0,5% e per tutto quanto specificato in risposta al quesito n. 1 (nella parte relativa al controllo del 10/08/2021), esso non può essere preso in considerazione, per cui si deve assumere il titolo del perossido di idrogeno utilizzato per la sanificazione di 32 ambulatori e/o stanze del Distretto di Campobasso della uguale a 0,5%. Tuttavia, anche considerando la concentrazione del CP_1 perossido adeguata ed in linea con quanto indicato dal Ministero della Salute, a causa del diverso nebulizzatore utilizzato che, come è stato specificato non è equivalente ad , gli interventi di CP_6 bonifica del 10/08/2021 non sono stati eseguiti in modo idoneo negli ambulatori/stanze in cui si è utilizzato il nebulizzatore LV CO FOG 3 e non il nebulizzatore ”. Subito dopo, in risposta CP_6 al quesito n. 5, il Consulente, chiarito che il modello AeroSan è un macchinario innovativo che riduce le particelle di soluzione sanificante a dimensioni molto piccole, da 0,3 a 0,5 micron, che permette alla soluzione di raggiungere tutte le zone e gli oggetti presenti nella stanza, senza alcun effetto bagnato e senza la presenza di un operatore, ha poi ulteriormente precisato che: “ dall'esame delle schede tecniche dei 2 macchinari, appare evidente che entrambi assolvono al compito di sanificare un ambiente, ma in maniera molto diversa e non hanno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali e quindi il CTU è del parere che il nebulizzatore LV CO FOG 3 non è equivalente al nebulizzatore
AeroSan”.
Premesso che parte convenuta ha contestato alla società attrice di aver utilizzato: “un apparecchio nebulizzatore portatile che richiede la presenza continua dell'operatore ed eroga una nube sanificante con dimensione delle particelle superiore a 10 micron (cfr. nota prot. N.102319 del 16.9.2021) CP_1
e che, come accertato dal CTU: “ Il nebulizzatore LV CO FOG 3 è dotato di un regolatore di portata e di un regolatore della potenza di flusso, che consentono di creare micro particelle della dimensione desiderata (secondo il prodotto impiegato e l'ambiente da trattare) ed erogando particelle nebulizzate di dimensioni che vanno da 5 a 50 micron”, tralasciando che dalla documentazione prodotta non risulta in quante stanze vi sia stato l'effettivo utilizzo del modello LV CO FOG 3 e le dimensioni delle particelle nebulizzanti , ritiene il Tribunale che a fronte delle previsioni vincolanti per le parti, non è determinante nel senso prospettato dalla convenuta il richiamo alle regole generali di cui al disciplinare di gara, secondo cui ai fini della sanificazione doveva essere utilizzato una macchina nebulizzatrice che producesse max 6 micron e senza la presenza di un addetto alle operazioni di sanificazione: si tratta di norme tecniche che trovano giustificazione nell'esigenza di ottenere un pagina 13 di 15 maggior risultato positivo della sanificazione, tuttavia il fatto che l'utilizzo del modello Ulv Cold Fog
3, pur non equivalente al nebulizzatore è risultato anch'esso idoneo a sanificare un ambiente, CP_6 non può che avere rilievo nella presente controversia laddove si tratta di accertare un inadempimento contrattuale che, a parere di questo Giudicante, non sussiste tenuto conto, peraltro, che durante il servizio l' non ha mai contestato alla società attrice il verificarsi di casi di infezione da Covid- CP_1
19, nè tra i dipendenti dell' , nè tra gli utenti, segno inequivocabile di una corretta ed efficacia CP_1 sanificazione degli ambienti anche a mezzo della nebulizzatrice Ulv Cold Fog 3.
Anche tale contestazione va pertanto rigettata.
Resta l'ultima contestazione che attiene la sanificazione dell'ambulanza 118 eseguita in data 3 agosto
2021 oltre un'ora dopo la chiamata.
Dalla prova testimoniale del sig. , autista dell'ambulanza in questione, e comunque dalla Testimone_3 prova degli stessi testi di parte convenuta, è emerso che, effettivamente, l'operatore della ha Parte_1 eseguito con ritardo le operazioni di sanificazione nell'ambulanza del 118, giustificata dall'operatore stesso: “per aver dimenticato il riduttore per l'attacco della macchina nebulizzatrice alla presa industriale”.
Trattasi di un indubbio disservizio addebitabile alla società attrice, come regolato dall'art.
4.1. del disciplinare di gara ai sensi del quale:” La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, a seguito di richiesta da parte del Responsabile dell'U.O.S.V.D. Prevenzione e Protezione, l'intervento da parte dei propri incaricati e operai specializzati al massimo entro un'ora dalla chiamata”.
Per tale disservizio il medesimo articolo, al comma 2, prevede una penalità di euro 1.500,00, che, a parere del Tribunale, è l'unica che possa ritenersi legittima ai danni della società attrice accertato l'effettivo ritardo della prestazione rispetto alla chiamata di intervento.
La domanda di parte attrice va, dunque, per la maggior parte accolta e, pertanto, le spese di lite devono seguire la soccombenza, ritenendo equo operare la compensazione di un quarto tra le parti;
l' , CP_1 quindi, dovrà rifondere alla società attrice i tre quarti residui come da dispositivo.
Le spese della CTU sono poste ad esclusivo carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario LE TA, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
[...]
1. accoglie la domanda di parte attrice entro i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara la legittimità della penale, di cui al provvedimento del responsabile del procedimento n. 9769/2022 del pagina 14 di 15 25.01.2022, limitatamente all'importo di euro 1.500,00 dichiarando, per il resto, illegittima la penale applicata in danno della società dall' ; Parte_1 Controparte_1
2. compensa fra le parti le spese processuali in ragione di un quarto;
3. condanna l' a rifondere, in favore dell'Avvocato Aniello Mele dischiaratosi antistatario, CP_1
i tre quarti residui, che liquida per l'intero in complessivi Euro 14.103,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, al rimborso del contributo previdenziale di categoria, dell'
I.v.a. alle rispettive aliquote di legge nonché euro 786,00 per esborsi;
4. pone le spese di CTU a definitivo carico dell' . CP_1
Così deciso in Campobasso il 14 novembre 2025 Il Giudice Onorario
LE TA
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