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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/08/2025, n. 11999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11999 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50514/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- COMMISSARIO Parte_1
STRAORDINARIO Parte_2
PREGRESSO domiciliato ex lege in Via Parte_3 P.IVA_1 Pt_3 dei Portoghesi n. 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui è rappresentata e difesa.
Opponente
CONTRO
Controparte_1
con sede in
[...] P.IVA_2 Pt_3
Via Francesco di Benedetto n. 127, in persona del socio e liquidatore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Arnulfo come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale individuato in decreto monitorio ed in comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
pagina1 di 7 oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 10053/2022 del 08.06.2022
Conclusioni per parte opponente: “Voglia il Tribunale: A) accogliere la spiegata opposizione con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 10053/2022, RGN 17223/2022, Giudice Dott.ssa Tricoli, del 6.6.22, depositato l'8.6.22, notificato il 14.6.22, in quanto ingiusto, invalido ed illegittimo;
B) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori di legge”.
conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale, - preliminarmente, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito rigettare l'opposizione; sempre nel merito, confermare il decreto ingiuntivo 10053/22 del '8 giugno 2022 RGN
17223/22; ovvero condannare al pagamento in favore della Parte_4
Controparte_1 della somma di € 280.045,68, o di quella
[...] maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque maggiorata degli interessi ex lege
231/2002 a far data dalle scadenze indicate nel ricorso monitorio, con vittoria delle spese e degli onorari.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la Parte_1
– nella persona del COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL
[...]
PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO PREGRESSO DEL COMUNE , ha proposto Pt_3 opposizione al decreto ingiuntivo n. 10053/22 del '8 giugno 2022 emesso dal Tribunale di
Roma, G.I. dr.ssa Letizia Tricoli, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Ha rappresentato che la ditta
[...]
– che aveva svolto attività di custodia, per Controparte_1 conto di di veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo, sia Parte_4 per violazioni del Codice della Strada che in attuazione del D.P.R. 189/2001, lamentando di non esser stata pagata dall'ente territoriale - aveva richiesto ed Parte_4 ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Presidenza nella qualità indicata.
La richiesta di emissione del decreto ingiuntivo a carico della del Parte_1
Consiglio dei Ministri nella qualità originava dall' emanazione del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6.8.2008 n. 133, disposto normativo che aveva istituito la figura del Commissario Straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico – finanziaria del dissestato, il cui ruolo era stato Parte_3 poi affidato ad un soggetto distinto dal sindaco, con competenze specifiche per la gestione del piano di rientro dal debito pregresso approvato con D.P.C.M. 5.12.2008.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 14.06.2022, la difesa della nella qualità indicata, chiedeva la revoca del Parte_1
pagina2 di 7 decreto eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Evidenziava che il Commissario di Governo era figura avente la funzione di rilevazione definitiva della massa passiva del come da art. 1, comma 930 della legge Parte_3
n. 145/2018; proponeva aggiornamenti semestrali del piano di rientro (entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno), che vengono approvati con DPCM, sentiti i Ministri competenti;
gestiva la selezione dei creditori da soddisfare, secondo criteri definiti e rendicontati annualmente al Parlamento e al Ministero dell'Interno 3; adottava strumenti di pianificazione come il PIAO, ma non si sostituiva all'unico debitore, che doveva ritenersi unicamente il che era il soggetto nei cui confronti chiedere ed Parte_3 ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, contestava la sussistenza del credito, in quanto non ancora completata la procedura ricognitiva dei debiti assunti prevista dall'art. 78 cit.; in secondo luogo,
l'opponente aveva contestato il quantum richiesto, posto che per l'art. 248, comma 4, d. lgs.
n. 267/2000, richiamato dall'art. 78 d.l. n. 112/2008, “…dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto … i debiti insoluti a tale data … non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria”.
Inoltre, riteneva che dalla documentazione depositata dalla parte ingiungente non emergesse adeguata prova che l'attività di custodia fosse stata effettivamente resa, a quali periodi essa si riferisse e quali mezzi fossero stati coinvolti. Contestava inoltre il criteri utilizzati per addivenire alla quantificazione delle somme richieste, in quanto privi di fondamento giuridico e, in ogni caso, non applicabili alla fattispecie per cui è causa. In ultimo contestava la pretesa al pagamento degli interessi in ragione della specifica disciplina, a loro riguardo, dettata dalla normativa speciale.
Si costituiva in giudizio la parte opposta che insisteva per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Contestava l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa della evidenziava che l'unico limite che frapponeva Parte_1 la normativa speciale richiamata dalla parte opponente, era quello dell'esecuzione individuale ma non impediva le azioni giudiziali aventi un sostanziale contenuto di accertamento e cognizione perché rivolte, ad esempio, a quantificare le somme effettivamente dovute. L'opposta rivendicava, in contrario avviso, proprio la disciplina richiamata al fine di ottenere il pagamento delle spese di ritiro e custodia degli autoveicoli e motoveicoli di cui all'elenco depositato, sia nella fase monitoria che nella presente fase dell'opposizione.
Evidenziava la parte opposta che i commi 2, 3 e 4 dell'art. 248 d. lgs. n. 267/2000
(testo unico degli enti locali), espressamente richiamati dal comma 6 dell'art. 78, prevedono: "…. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, (ovvero la stessa benché proposta è stata rigettata) sono
pagina3 di 7 dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.
Analoghe disposizioni si rinvengono, con riferimento a sequestri o procedure esecutive, nel comma 12 dell'art. 255 del T.U degli enti locali, (richiamato dal comma 6 del citato articolo 78); che l'art. 4 comma 8 bis del D.L. 25.01.2010 n. 2 – introdotto dalla legge di conversione 26.03.2010 n. 42 prevede all'articolo 8 bis che “ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”
Che quindi, dal quadro normativo indicato, emergerebbe che la gestione commissariale del -- con bilancio separato rispetto a quello della Parte_3 gestione ordinaria -- assume tutte le obbligazioni derivanti da atti o fatti posti in essere sino alla data del 28.04.2008 comprese quelle accertate ed i cui crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente a tale data;
l'impossibilità di intraprendere ( o proseguire) le azioni esecutive nei confronti dell'ente; l'impossibilità di intraprendere o proseguire le stesse procedure nei confronti della gestione commissariale.
E quindi che “ il caso de quo va risolto secondo le disposizioni innanzi richiamate, le quali disciplinano una procedura di liquidazione dei debiti essenzialmente dominata dal principio della c.d. par condicio creditorum non impediscono le azioni aventi un sostanziale contenuto di cognizione perché rivolte, ad esempio, a quantificare le somme effettivamente dovute.
In buona sostanza, nel presente giudizio di opposizione avrebbe dovuto verificarsi che i crediti azionati nascono da obbligazioni insorte sino al 28.4.2008 e che la quantificazione dei medesimi fosse rispettosa delle previsioni di cui all'art. 248 d. lgs. n.
267/2000 e, in particolare, del suo comma 4 (improduttività di interessi a decorrere dal
4.7.2008, data di emanazione del d.P.C.M. previsto dall'art. 78, co. 2, d.l. n. 112/2008 ed
(n.d.r.). All'esito dell'accertamento, solo l'effettivo soddisfacimento dei crediti sarebbe avvenuto secondo la procedura liquidatoria disciplinata dall'art. 78 d.l. n. 112/2008 e i
D.P.C.M. adottati in applicazione del medesimo.
pagina4 di 7 Cntestava inoltre l'eccezione di difetto dimostrativo sollevata dalla difesa dell'opponente: per (quasi n.d.r.) ogni veicolo recuperato e custodito, in sede di monitorio aveva depositato l'a) autorizzazione per il ritiro e la demolizione del veicolo custodito;
il b) verbale di rinvenimento e recupero del veicolo;
c) verbale di fermo o sequestro amministrativo;
d) nota del Corpo della polizia Municipale;
e) decreto di confisca del prefetto di f) formulario di identificazione del rifiuto (veicolo); g) dettaglio spese di Pt_3 custodia;
h) quietanza di liquidazione.
Con ordinanza del 21.04.2023 veniva rigettata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ed in assenza di richieste per prova costituenda, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate riportandosi a quelle in epigrafe ed ivi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è sostanzialmente fondata e nei termini di cui in motivazione dev'esser accolta ed il decreto revocato.
Si opera richiamo al fatto oggetto di contenzioso ed alle opposte interpretazioni di cui all'art 78 del D.L. 22/2008 e successive integrazioni e disposizioni di interpretazione autentica. Nega, la difesa di parte opponente, che la normativa richiamata legittimi la parte creditrice ad avvalersi del decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti per ottenere la soddisfazione del credito vantato in relazione alla custodia di veicoli effettuata dal depositario sino alla data limite del 28.04.2008.
Deve dirsi, preliminarmente che il decreto ingiuntivo è definito un "accertamento con prevalente funzione esecutiva perché: "… pur accertando l'esistenza di un credito, la sua vera finalità è quella di costituire un titolo idoneo a iniziare un processo esecutivo (es. un pignoramento) in modo rapido, semplificato e spesso senza la completa cognizione del debitore, differenziandosi così dai procedimenti ordinari più lenti”. E se nella fase iniziale si caratterizza per il suo rilascio in esito ad una forma di cognizione sommaria, con l'apertura del giudizio di cognizione di cui all'art 645 c.p.c. consente implicitamente di accertare l'esistenza del diritto vantato dal creditore
Tuttavia, l'art. 78 del d.l. n. 112 del 2008 ha di certo previsto, al comma 1, la nomina del Sindaco di a Commissario straordinario del Governo ai fini della «ricognizione Pt_3 della situazione economico-finanziaria del e delle società da esso partecipate [non quotate] e Pt_3 per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dell'indebitamento pregresso». Il comma
3 dello stesso art. 78 ha quindi stabilito che «la gestione commissariale assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008» e il comma 6 ha previsto che, per le predette obbligazioni si applichino le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 dell'art. 248, e di cui al comma 12 dell'art. 255 del d.lgs. n. 267 del 2000. Il successivo art. 4, comma 8-bis, del d.l. n. 2 del 2010 ha precisato, con interpretazione autentica, che ricadono nel bilancio separato tutte le pagina5 di 7 obbligazioni anteriori al 28 aprile 2008, «….anche qualora le stesse siano accertate ed i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data». Tale ultima disposizione ha inoltre separato la funzione del Commissario straordinario da quella di
Sindaco, affidandola ad un Commissario governativo da nominarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ma qual'è il senso di queste disposizioni: semplicemente l'approntamento di una struttura commissariale deputata ad affrontare in via meramente contabile le problematiche relative ai flussi in entrata ed in uscita nei Comuni dissestati ed a creare una forma di massa, in sede esecutiva, utile a rispondere alle esigenze dei creditori.
Ciò posto, appare evidente esser fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto né l'articolo 78 Legge 133/2008 né l'art. 4 del D.L. 25.01.2010 n. 2 convertito con modifiche dalla Legge 42 del 26 Marzo 2010 - che ha previsto che un commissario straordinario del Governo subentrasse al Sindaco di nella gestione Pt_3 commissariale per effettuare una ricognizione definitiva della massa passiva e di quella attiva rientranti nel predetto piano di rientro - hanno comportato una successione di soggetti giuridici - giacché il debitore rimane soltanto il e solo le azioni Parte_3 esecutive sono distinte in ragione della data discrimine del 28.04.2008.
La permanenza della titolarità dei rapporti giuridici de quibus in capo a
[...]
è stata autorevolmente chiarita anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha Pt_4 affermato che “……la situazione della gestione commissariale del differisce – Parte_3 come s'è detto – da quelle prima ricordate, per alcuni profili essenziali. Non vi è una successione di soggetti giuridici, giacché il debitore rimane soltanto il nei cui confronti si sono Parte_3 formati i giudicati” (cfr. Corte Cost.,sent. n. 154 del 2013). E tale arresto è stato espressamente pronunciato in antitesi a quanto, in antecedenza, si era deciso con riferimento alla (diversa) problematica insorta in relazione alla gestione liquidatoria della disciolta in ragione della pretesa Controparte_2 esecuzione dei titoli formatisi nei confronti della nuova Controparte_2
(c.fr. sentenza n. 364/2007).
La conseguenza è quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 10053/2022 emesso dal Tribunale di Roma G.I. dr.ssa Tricoli in data
06.06.2022 e depositato in data 08.06.2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
DM 55/2014 e ss.mm. in ragione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG
50514/2022:
pagina6 di 7 a) Accoglie l'opposizione proposta dalla - Parte_1
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL PIANO DI
RIENTRO DEL DEBITO PREGRESSO DEL COMUNE , e revoca il Pt_3 decreto ingiuntivo n. 10053/2022 emesso dal Tribunale di Roma G.I. dr.ssa
Tricoli in data 06.06.2022 e depositato in data 08.06.2022.
b) CO
[...]
Controparte_1
in persona del socio e liquidatore al P.IVA_2 Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 11.229,00 oltre spese generali (€ 1684,35).
Così deciso in Roma lì 25/08/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- COMMISSARIO Parte_1
STRAORDINARIO Parte_2
PREGRESSO domiciliato ex lege in Via Parte_3 P.IVA_1 Pt_3 dei Portoghesi n. 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui è rappresentata e difesa.
Opponente
CONTRO
Controparte_1
con sede in
[...] P.IVA_2 Pt_3
Via Francesco di Benedetto n. 127, in persona del socio e liquidatore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Arnulfo come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale individuato in decreto monitorio ed in comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
pagina1 di 7 oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 10053/2022 del 08.06.2022
Conclusioni per parte opponente: “Voglia il Tribunale: A) accogliere la spiegata opposizione con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 10053/2022, RGN 17223/2022, Giudice Dott.ssa Tricoli, del 6.6.22, depositato l'8.6.22, notificato il 14.6.22, in quanto ingiusto, invalido ed illegittimo;
B) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori di legge”.
conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale, - preliminarmente, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito rigettare l'opposizione; sempre nel merito, confermare il decreto ingiuntivo 10053/22 del '8 giugno 2022 RGN
17223/22; ovvero condannare al pagamento in favore della Parte_4
Controparte_1 della somma di € 280.045,68, o di quella
[...] maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque maggiorata degli interessi ex lege
231/2002 a far data dalle scadenze indicate nel ricorso monitorio, con vittoria delle spese e degli onorari.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la Parte_1
– nella persona del COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL
[...]
PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO PREGRESSO DEL COMUNE , ha proposto Pt_3 opposizione al decreto ingiuntivo n. 10053/22 del '8 giugno 2022 emesso dal Tribunale di
Roma, G.I. dr.ssa Letizia Tricoli, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Ha rappresentato che la ditta
[...]
– che aveva svolto attività di custodia, per Controparte_1 conto di di veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo, sia Parte_4 per violazioni del Codice della Strada che in attuazione del D.P.R. 189/2001, lamentando di non esser stata pagata dall'ente territoriale - aveva richiesto ed Parte_4 ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Presidenza nella qualità indicata.
La richiesta di emissione del decreto ingiuntivo a carico della del Parte_1
Consiglio dei Ministri nella qualità originava dall' emanazione del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6.8.2008 n. 133, disposto normativo che aveva istituito la figura del Commissario Straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico – finanziaria del dissestato, il cui ruolo era stato Parte_3 poi affidato ad un soggetto distinto dal sindaco, con competenze specifiche per la gestione del piano di rientro dal debito pregresso approvato con D.P.C.M. 5.12.2008.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 14.06.2022, la difesa della nella qualità indicata, chiedeva la revoca del Parte_1
pagina2 di 7 decreto eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Evidenziava che il Commissario di Governo era figura avente la funzione di rilevazione definitiva della massa passiva del come da art. 1, comma 930 della legge Parte_3
n. 145/2018; proponeva aggiornamenti semestrali del piano di rientro (entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno), che vengono approvati con DPCM, sentiti i Ministri competenti;
gestiva la selezione dei creditori da soddisfare, secondo criteri definiti e rendicontati annualmente al Parlamento e al Ministero dell'Interno 3; adottava strumenti di pianificazione come il PIAO, ma non si sostituiva all'unico debitore, che doveva ritenersi unicamente il che era il soggetto nei cui confronti chiedere ed Parte_3 ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, contestava la sussistenza del credito, in quanto non ancora completata la procedura ricognitiva dei debiti assunti prevista dall'art. 78 cit.; in secondo luogo,
l'opponente aveva contestato il quantum richiesto, posto che per l'art. 248, comma 4, d. lgs.
n. 267/2000, richiamato dall'art. 78 d.l. n. 112/2008, “…dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto … i debiti insoluti a tale data … non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria”.
Inoltre, riteneva che dalla documentazione depositata dalla parte ingiungente non emergesse adeguata prova che l'attività di custodia fosse stata effettivamente resa, a quali periodi essa si riferisse e quali mezzi fossero stati coinvolti. Contestava inoltre il criteri utilizzati per addivenire alla quantificazione delle somme richieste, in quanto privi di fondamento giuridico e, in ogni caso, non applicabili alla fattispecie per cui è causa. In ultimo contestava la pretesa al pagamento degli interessi in ragione della specifica disciplina, a loro riguardo, dettata dalla normativa speciale.
Si costituiva in giudizio la parte opposta che insisteva per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Contestava l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa della evidenziava che l'unico limite che frapponeva Parte_1 la normativa speciale richiamata dalla parte opponente, era quello dell'esecuzione individuale ma non impediva le azioni giudiziali aventi un sostanziale contenuto di accertamento e cognizione perché rivolte, ad esempio, a quantificare le somme effettivamente dovute. L'opposta rivendicava, in contrario avviso, proprio la disciplina richiamata al fine di ottenere il pagamento delle spese di ritiro e custodia degli autoveicoli e motoveicoli di cui all'elenco depositato, sia nella fase monitoria che nella presente fase dell'opposizione.
Evidenziava la parte opposta che i commi 2, 3 e 4 dell'art. 248 d. lgs. n. 267/2000
(testo unico degli enti locali), espressamente richiamati dal comma 6 dell'art. 78, prevedono: "…. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, (ovvero la stessa benché proposta è stata rigettata) sono
pagina3 di 7 dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.
Analoghe disposizioni si rinvengono, con riferimento a sequestri o procedure esecutive, nel comma 12 dell'art. 255 del T.U degli enti locali, (richiamato dal comma 6 del citato articolo 78); che l'art. 4 comma 8 bis del D.L. 25.01.2010 n. 2 – introdotto dalla legge di conversione 26.03.2010 n. 42 prevede all'articolo 8 bis che “ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”
Che quindi, dal quadro normativo indicato, emergerebbe che la gestione commissariale del -- con bilancio separato rispetto a quello della Parte_3 gestione ordinaria -- assume tutte le obbligazioni derivanti da atti o fatti posti in essere sino alla data del 28.04.2008 comprese quelle accertate ed i cui crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente a tale data;
l'impossibilità di intraprendere ( o proseguire) le azioni esecutive nei confronti dell'ente; l'impossibilità di intraprendere o proseguire le stesse procedure nei confronti della gestione commissariale.
E quindi che “ il caso de quo va risolto secondo le disposizioni innanzi richiamate, le quali disciplinano una procedura di liquidazione dei debiti essenzialmente dominata dal principio della c.d. par condicio creditorum non impediscono le azioni aventi un sostanziale contenuto di cognizione perché rivolte, ad esempio, a quantificare le somme effettivamente dovute.
In buona sostanza, nel presente giudizio di opposizione avrebbe dovuto verificarsi che i crediti azionati nascono da obbligazioni insorte sino al 28.4.2008 e che la quantificazione dei medesimi fosse rispettosa delle previsioni di cui all'art. 248 d. lgs. n.
267/2000 e, in particolare, del suo comma 4 (improduttività di interessi a decorrere dal
4.7.2008, data di emanazione del d.P.C.M. previsto dall'art. 78, co. 2, d.l. n. 112/2008 ed
(n.d.r.). All'esito dell'accertamento, solo l'effettivo soddisfacimento dei crediti sarebbe avvenuto secondo la procedura liquidatoria disciplinata dall'art. 78 d.l. n. 112/2008 e i
D.P.C.M. adottati in applicazione del medesimo.
pagina4 di 7 Cntestava inoltre l'eccezione di difetto dimostrativo sollevata dalla difesa dell'opponente: per (quasi n.d.r.) ogni veicolo recuperato e custodito, in sede di monitorio aveva depositato l'a) autorizzazione per il ritiro e la demolizione del veicolo custodito;
il b) verbale di rinvenimento e recupero del veicolo;
c) verbale di fermo o sequestro amministrativo;
d) nota del Corpo della polizia Municipale;
e) decreto di confisca del prefetto di f) formulario di identificazione del rifiuto (veicolo); g) dettaglio spese di Pt_3 custodia;
h) quietanza di liquidazione.
Con ordinanza del 21.04.2023 veniva rigettata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ed in assenza di richieste per prova costituenda, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate riportandosi a quelle in epigrafe ed ivi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è sostanzialmente fondata e nei termini di cui in motivazione dev'esser accolta ed il decreto revocato.
Si opera richiamo al fatto oggetto di contenzioso ed alle opposte interpretazioni di cui all'art 78 del D.L. 22/2008 e successive integrazioni e disposizioni di interpretazione autentica. Nega, la difesa di parte opponente, che la normativa richiamata legittimi la parte creditrice ad avvalersi del decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti per ottenere la soddisfazione del credito vantato in relazione alla custodia di veicoli effettuata dal depositario sino alla data limite del 28.04.2008.
Deve dirsi, preliminarmente che il decreto ingiuntivo è definito un "accertamento con prevalente funzione esecutiva perché: "… pur accertando l'esistenza di un credito, la sua vera finalità è quella di costituire un titolo idoneo a iniziare un processo esecutivo (es. un pignoramento) in modo rapido, semplificato e spesso senza la completa cognizione del debitore, differenziandosi così dai procedimenti ordinari più lenti”. E se nella fase iniziale si caratterizza per il suo rilascio in esito ad una forma di cognizione sommaria, con l'apertura del giudizio di cognizione di cui all'art 645 c.p.c. consente implicitamente di accertare l'esistenza del diritto vantato dal creditore
Tuttavia, l'art. 78 del d.l. n. 112 del 2008 ha di certo previsto, al comma 1, la nomina del Sindaco di a Commissario straordinario del Governo ai fini della «ricognizione Pt_3 della situazione economico-finanziaria del e delle società da esso partecipate [non quotate] e Pt_3 per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dell'indebitamento pregresso». Il comma
3 dello stesso art. 78 ha quindi stabilito che «la gestione commissariale assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008» e il comma 6 ha previsto che, per le predette obbligazioni si applichino le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 dell'art. 248, e di cui al comma 12 dell'art. 255 del d.lgs. n. 267 del 2000. Il successivo art. 4, comma 8-bis, del d.l. n. 2 del 2010 ha precisato, con interpretazione autentica, che ricadono nel bilancio separato tutte le pagina5 di 7 obbligazioni anteriori al 28 aprile 2008, «….anche qualora le stesse siano accertate ed i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data». Tale ultima disposizione ha inoltre separato la funzione del Commissario straordinario da quella di
Sindaco, affidandola ad un Commissario governativo da nominarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ma qual'è il senso di queste disposizioni: semplicemente l'approntamento di una struttura commissariale deputata ad affrontare in via meramente contabile le problematiche relative ai flussi in entrata ed in uscita nei Comuni dissestati ed a creare una forma di massa, in sede esecutiva, utile a rispondere alle esigenze dei creditori.
Ciò posto, appare evidente esser fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto né l'articolo 78 Legge 133/2008 né l'art. 4 del D.L. 25.01.2010 n. 2 convertito con modifiche dalla Legge 42 del 26 Marzo 2010 - che ha previsto che un commissario straordinario del Governo subentrasse al Sindaco di nella gestione Pt_3 commissariale per effettuare una ricognizione definitiva della massa passiva e di quella attiva rientranti nel predetto piano di rientro - hanno comportato una successione di soggetti giuridici - giacché il debitore rimane soltanto il e solo le azioni Parte_3 esecutive sono distinte in ragione della data discrimine del 28.04.2008.
La permanenza della titolarità dei rapporti giuridici de quibus in capo a
[...]
è stata autorevolmente chiarita anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha Pt_4 affermato che “……la situazione della gestione commissariale del differisce – Parte_3 come s'è detto – da quelle prima ricordate, per alcuni profili essenziali. Non vi è una successione di soggetti giuridici, giacché il debitore rimane soltanto il nei cui confronti si sono Parte_3 formati i giudicati” (cfr. Corte Cost.,sent. n. 154 del 2013). E tale arresto è stato espressamente pronunciato in antitesi a quanto, in antecedenza, si era deciso con riferimento alla (diversa) problematica insorta in relazione alla gestione liquidatoria della disciolta in ragione della pretesa Controparte_2 esecuzione dei titoli formatisi nei confronti della nuova Controparte_2
(c.fr. sentenza n. 364/2007).
La conseguenza è quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 10053/2022 emesso dal Tribunale di Roma G.I. dr.ssa Tricoli in data
06.06.2022 e depositato in data 08.06.2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
DM 55/2014 e ss.mm. in ragione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG
50514/2022:
pagina6 di 7 a) Accoglie l'opposizione proposta dalla - Parte_1
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL PIANO DI
RIENTRO DEL DEBITO PREGRESSO DEL COMUNE , e revoca il Pt_3 decreto ingiuntivo n. 10053/2022 emesso dal Tribunale di Roma G.I. dr.ssa
Tricoli in data 06.06.2022 e depositato in data 08.06.2022.
b) CO
[...]
Controparte_1
in persona del socio e liquidatore al P.IVA_2 Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 11.229,00 oltre spese generali (€ 1684,35).
Così deciso in Roma lì 25/08/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
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