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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/07/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 11 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 16/1/2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuele Spata in forza di procura alle liti del 9/10/2024 trasmessa per via telemati- ca, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
sig. , rappresentata e difesa dagli Avv.Lucia Casamassima ed Enrico CP_2
Raengo in forza di procura alle liti del 31/1/2025 trasmessa per via telematica, unita- mente alla memoria di costituzione con appello incidentale, come copia per immagi- ne su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.105/2024 del Tribunale di Pordenone - nullità del contratto a termine. Causa chiamata all'udienza di discussione del 22/5/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste riformare la sentenza n.
105/2024 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, (dispositivo n. 105/2024 letto in udienza) pubblicata il 4.10.2024, nel procedimento rubricato al n. 282/2023 R.G.
C.L., nel capo in cui erroneamente sono state integralmente compensate le spese di lite e conseguentemente voglia condannare al pagamento delle Controparte_1
spese di lite relative al giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di causa di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, chiedendone la distra- zione a suo favore con la maggiorazione del 30% per il presente giudizio essendo stato redatto il presente ricorso con i collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. Giu- stizia 37/2018.
Per l'appellata: voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, per tutti i motivi indicati in atti, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria: - respingere l'appello principale avversario e in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sen- tenza n. 105/2024 Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro, assolvere CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., da tutte le domande contro la stessa
[...]
proposte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
alla restituzione della somma netta corrispostagli dalla Società in esecu- CP_3
zione della sentenza di primo grado, pari ad € 14.815,62, o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. e, in ogni caso, con favore di compensi professionali e spese di procedimento di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 8/6/2023 il sig. - premesso di aver lavorato Parte_1
alle dipendenze di in forza di un contratto di lavoro a tempo de- Controparte_1
terminato da 12/1/2021 al 24/12/2022 - esponeva che al rapporto di lavoro era appli- cabile il CCNL trasporto merci e logistica, il cui art.55 prevede che il termine può
Pag.2 essere apposto solo in presenza delle esigenze oggettive specificamente elencate nella medesima disposizione contrattuale;
che non aveva rispettato questa CP_1
norma, non avendo indicato nel contratto individuale di lavoro una causale idonea a giustificare l'assunzione a termine;
che per questo il 24/2/2023 egli aveva impugna- to il contratto di lavoro dichiarando la sua disponibilità a riprendere il lavoro.
Deduceva il ricorrente che l'art.19 del d.lgs. 81/2015 consente l'assunzione a termine per i primi dodici mesi senza bisogno di indicare una specifica causale;
che su questa norma prevale però la disciplina di maggior favore dettata dall'art.55 del
CCNL trasporto merci e logistica;
e che in forza di quest'ultima disposizione il ter- mine apposto al suo contratto di lavoro doveva ritenersi privo di efficacia, per cui il rapporto di lavoro era divenuto a tempo indeterminato.
Costituendosi in giudizio replicava che il sig. era stato CP_1 Pt_1
assunto a tempo determinato per il periodo dal 12/1/2021 al 30/6/2021; che quest'ulti- mo termine era stato più volte prorogato fino al 24/12/2022; che il contratto del 12 gennaio 2021, avendo durata inferiore a 12 mesi, era stato legittimamente stipulato ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 81/2015 senza indicare la causale dell'apposizione del termine;
che dopo l'impugnazione stragiudiziale del contratto essa aveva provato a contattare il rappresentante sindacale del sig. ma senza esito;
e che il sig. Pt_1 [...]
Per_ Parte_ era attualmente occupato presso la società
Deduceva la società convenuta che l'art.55 del CCNL risaliva ad epoca ante- riore al 2006, quando i rapporti di lavoro a termine erano regolati dal d.lgs. 368/2001,
e quindi le disposizioni ivi contenute non potevano essere considerate come derogato- rie dell'art.19 del d.lgs. 81/2015, sia perchè quest'ultima norma era di molti anni suc- cessiva, sia perchè le parti sociali non intendevano derogare alla disciplina di legge ma piuttosto recepirla;
che peraltro l'art.19 è di per sè inderogabile nella parte in cui ha introdotto la regola della acausalità del lavoro a termine entro il limite dei dodici mesi;
che le successive proroghe alla prima assunzione a termine non erano state og- getto di contestazione da parte del ricorrente e comunque erano state pattuite nel pieno rispetto della legge, ricadendo peraltro nella disciplina del d.l. 41/2021; e che
Pag.3 in subordine non poteva essere accolta la domanda di ricollocazione del lavoratore.
Con sentenza di data 18/7/2024 il Tribunale di Pordenone dichiarava l'illegit- timità e l'inefficacia del termine finale del 30/6/2021 apposto al contratto di lavoro stipulato dalle parti e ne disponeva la trasformazione in rapporto a tempo indetermi- nato, condannando la società datrice di lavoro al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Osservava il Tribunale che l'art.55 del CCNL Logistica Trasporto merci e
Spedizioni integra e deroga in senso migliorativo l'art.19 del d.lgs. 81/2015; che que- st'ultima norma non è affatto inderogabile;
e che la norma contrattuale che richiede la specificazione della causale ha la finalità di tutelare il lavoratore dall'abuso del la- voro precario, coerentemente con la previsione dell'art.1 del d.lgs. 81/2015 secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rap- porto di lavoro.
Contro questa decisione hanno proposto appello in via principale il sig.
[...]
Per_
per censurare l'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice;
e in via incidentale per ribadire la legittimità del termine apposto alla CP_1
prima assunzione del lavoratore.
1. Anche in questo grado di giudizio le parti continuano a discutere sull'interpre- tazione da attribuire all'art.55 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedi- zione o meglio su come la disciplina ivi contenuta debba essere coordinata con quella dettata dall'art.19 del d.lgs.81/2015.
1.1. Al fine di risolvere correttamente la questione è necessario ripercorrere l'evo- luzione delle norme (legali e contrattuali) che, nel corso degli anni, si sono succedute in materia di apposizione del termine al contratto di lavoro.
1.1.1. Una disposizione uguale a quella richiamata dal sig. a sostegno della Pt_1
sua domanda esiste già da molti anni: l'art.48 del CCNL del 29/1/2005 stabili- va infatti (esattamente come l'art.55 del CCNL vigente nel momento in cui è
Pag.4 stato stipulato il contratto individuale di cui si discute in questa causa e del
CCNL tuttora in vigore) che "è consentita l'apposizione di un termine alla du- rata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carat- tere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", elencando poi una serie di casi in cui le parti ritenevano sussistenti queste ragioni.
All'epoca la disciplina legale del contratto di lavoro a termine era contenuta nell'art.1 del d.lgs. 368/2001 ove era previsto, nel comma 1, che "è consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo".
Come appare evidente la norma del CCNL non era altro che la riproduzione testuale di quella di legge: è certo quindi che, nel 2005, le parti sociali non hanno fatto altro che riprodurre la disciplina legale vigente all'epoca, limitan- dosi ad aggiungere una casistica delle ragioni che potevano giustificare l'ap- posizione del termine (da considerare meramente esemplificativa, non essen- dovi nel d.lgs. 368/2001 una delega alle organizzazioni sindacali come quella prevista dall'art.23 della legge 56/1987); e tanto meno quindi si può ritenere che volessero derogare (in anticipo) alla disciplina che sarebbe sopravvenuta in seguito.
1.1.2. Il regime legale è cambiato una prima volta nel 2012, quando le legge 92 ha aggiunto all'art.1 del d.lgs. 368/2001 il comma 1 bis, che ha escluso la necessi- tà delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo per la prima assunzione a termine di durata non superiore a 12 mesi;
e poi l'anno successi- vo, quando il d.l. 76 del 28 giugno 2013 (convertito con modificazioni in leg- ge 9 agosto 2013 n.99), sostituendo il citato art.1 comma 1 bis, ha attribuito alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative il potere di individuare altre ipotesi di contratto di lavoro a termine acausale (in ag- giunta all'unica prevista dalla legge).
Il nuovo art.1 comma 1 bis del d.lgs. 368/2001 non conteneva, nella lettera a), alcuna delega alla contrattazione collettiva - a differenza di quanto faceva la
Pag.5 successiva lettera b) della medesima disposizione - e quindi è logico ritenere che il legislatore, quando ha consentito il contratto a termine acausale (fino ad un massimo di 12 mesi di durata), abbia voluto introdurre una norma im- perativa e non derogabile (o meglio derogabile solo nel senso di estendere l'ambito della acausalità, essendo questo l'unico potere attribuito alle parti so- ciali).
Coordinando questa disciplina con quella contenuta nel CCNL stipulato l'1 agosto 2013 (che, a parte il cambio di numerazione, ha riprodotto l'art.48 del
CCNL del 2005, divenuto art.55) si deve perciò concludere che per la prima assunzione a termine della durata massima di 12 mesi non occorreva che esi- stessero e fossero indicate nel contratto le ragioni di carattere tecnico, organiz- zativo o sostitutivo che lo giustificavano;
oltre questo limite invece tali ragioni
(ovvero quelle elencate, a titolo esemplificativo, nell'art.55 del CCNL) torna- vano ad essere necessarie (salvo che nelle ulteriori ipotesi di acausalità even- tualmente individuate dalla contrattazione collettiva).
1.1.3. A livello legislativo la situazione è nuovamente cambiata con il d.l. 34 del 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni in legge 78/2014) che ha sostituito l'art.1 comma 1 del d.lgs. 368/2001 consentendo l'assunzione a tempo deter- minato senza vincoli di causale, salvo il limite massimo di 36 mesi (e non ha previsto alcun intervento della contrattazione collettiva, avendo abrogato il comma 1 bis dell'art.1); e questo nuovo regime è stato poi confermato (almeno in origine) dall'art.19 del d.lgs. 81/2015.
In questo modo è stata decisamente ampliata la possibilità di fare ricorso al lavoro a termine;
e si deve ritenere che la nuova disciplina sia stata voluta dal legislatore come imperativa e inderogabile: ciò si ricava chiaramente dalla scelta di non prevedere alcuna delega alla contrattazione collettiva (scelta la cui intenzionalità è resa palese dalla eliminazione, già nel 2014, dell'art.1 comma 1 bis del d.lgs. 368/2001, poi definitivamente abrogato nella sua inte- rezza dall'art.55 comma 1 lettera b del d.lgs. 81/2015).
Pag.6 Di conseguenza si deve escludere che l'art.55 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione (sia quello del 2013 che quello del 2017) possa essere in- terpretato come deroga alla normativa legale.
1.1.4. E comunque, se anche ciò fosse, tale deroga varrebbe solo fino all'ulteriore modifica introdotta dal d.l. 12 luglio 2018 n.87 che, sostituendo il comma 1 dell'art.19 del d.lgs.81/2015, ha limitato l'assunzione a termine acausale ai primi dodici mesi, consentendo una durata superiore del contratto, fino ad un massimo di 24 mesi, solo in presenza di "esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavora- tori" (lettera a) oppure di "esigenze connesse a incrementi temporanei, signi- ficativi e non programmabili, dell'attività ordinaria" (lettera b), ancora una volte non prevedendo alcuna delega alla contrattazione collettiva.
Vigente questa disciplina, si può quindi ritenere che l'art.55 del CCNL oggetto di esame abbia riacquistato una (parziale) funzione integrativa e cioè quella di elencare (a titolo esemplificativo) i casi in cui era possibile superare la dura- ta di dodici mesi (salva, al di sotto di questo limite di durata, la acausalità di legge).
1.1.5. La conclusione cui si è giunti è confermata dalla successiva modifica appor- tata alla materia dall'art.41 bis comma 1 lettera a) del d.l. 73/2021, introdotto in sede di conversione dalla legge 106/2021, che all'art.19 comma 1 del d.lgs.
81/2015 ha aggiunto la lettera b-bis) così prevedendo la possibilità di superare il limite dei dodici mesi in presenza delle "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51".
Da ciò si ricava che, a partire dal 24/7/2021, la contrattazione collettiva è stata autorizzata a intervenire in materia di contratto a termine solo per individuare i casi in cui è possibile superare la durata di dodici mesi.
Rimane quindi ferma, entro questo limite di tempo, la acausalità prevista dal-
l'art.19 comma 1, primo periodo: è evidente infatti che il legislatore, se avesse voluto consentire alle parti sociali di introdurre una disciplina limitativa delle
Pag.7 assunzioni entro i dodici mesi (ovvero di derogare alla acausalità, subordinan- do l'apposizione del termine all'esistenza di specifiche e individuate ragioni ed esigenze), lo avrebbe fatto espressamente (come nella lettera b-bis).
Questa scelta di autorizzare l'intervento della contrattazione collettiva ai fini della sola individuazione delle causali che consentono il superamento del li- mite dei dodici mesi è stata poi ribadita anche dal d.l. 48/2023 e ancora in occasione dei successivi interventi del legislatore.
1.2. Da quanto sopra detto consegue che il contratto dell'11/1/2021 con cui il sig.
è stato assunto a termine fino al 30/6/2021 (e quindi per un tempo Pt_1
inferiore a 12 mesi) è stato validamente stipulato senza l'indicazione di una delle specifiche elencate nell'art.55 del CCNL applicabile al rapporto.
Le successive proroghe non sono state oggetto di specifica impugnazione e quindi sono rimaste estranee alla materia del contendere;
di conseguenza non sono state esaminate dal Giudice di primo grado e tantomeno vanno prese in considerazione in questa sede di appello.
2. Il sig. a impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, aven- Pt_1
do accolto le sue pretese di merito, ha compensato per intero le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello incidentale di e la conseguente ri- CP_1
forma della decisione del Tribunale di Pordenone comportano la soccomben- za del lavoratore (e il suo conseguente obbligo di restituire ex art.336 c.p.c. quanto percepito in base alla sentenza di primo grado).
Nonostante ciò la compensazione disposta dal Giudice di primo grado va ugualmente confermata, nella misura della metà, sussistendone giusti motivi, ravvisabili nella complessità e soprattutto nella novità delle questioni trattate, riguardo alle quali vi sono, nella giurisprudenza di merito, precedenti contrari alle tesi del lavoratore, ma manca ancora un orientamento della Corte di Cas- sazione;
per gli stessi motivi devono essere compensate, sempre a metà, anche le spese d'appello.
Pag.8 Essendo il sig. esente dal contributo unificato, la sussistenza dei pre- Pt_1
supposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 viene dichia- rata solo per il caso in cui il suddetto contributo dovesse risultate dovuto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: in accoglimento dell'appello incidentale proposto da contro la sen- Controparte_1
tenza del Tribunale di Pordenone n.105/2024 di data 18/7/2024, che per l'effetto inte- gralmente riforma, respinge tutte le domande proposte da con il ri- Parte_1
corso di primo grado;
respinge altresì l'appello principale proposto dal sig. Pt_1
contro la medesima sentenza;
compensa per metà le spese di lite e condanna il sig.
a rifondere ad l'altra metà che liquida, nella quota, in Euro Pt_1 CP_1
2.500,00 per ciascun grado di giudizio oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante principa- le dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 22/5/2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
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