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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/11/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 997 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Chiocca, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Marra, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.01.2025 svolta con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note scritte depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21.03.2022, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, premesso che in Parte_1 data 12.09.2009 contraeva matrimonio concordatario in TE (RM) con CP_1
Per_ e che dalla loro unione nascevano (15.05.2012),
[...] Per_2
(01.06.2015), e (10.08.2018), esponeva che il 23.03.2021 il Tribunale Per_3 Per_4 di Civitavecchia aveva omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti e che erano decorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente deduceva:
- che a seguito dell'accordo di separazione omologato, il ricorrente versava un mantenimento per i figli di euro 600,00 al mese;
- che per la locazione dell'immobile in cui viveva corrispondeva un canone mensile di 350,00 euro, oltre oneri condominiali e spese per le utenze domestiche;
- che era gravato da una cessione del quinto dello stipendio di euro 360,00 al mese;
- che sosteneva spese fisse di circa 1.300,00 al mese a fronte di uno stipendio mensile di circa 1.500,00;
- che la resistente viveva nella casa coniugale a lei assegnata con la separazione ed aveva un impiego lavorativo.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti, l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna, un assegno di mantenimento per i figli a suo carico di euro 3
400,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie relative ai figli.
In data 30.05.2022 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava gli avversi assunti, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e deduceva:
- che, rispetto all'epoca della separazione, le condizioni economiche del ricorrente erano migliorate;
- che il era responsabile di una filiale di Lidl Italia S.r.l., percepiva Pt_1 una retribuzione di euro 1.969,00 per 14 mensilità e utilizzava un'auto aziendale;
- che le proprie condizioni economiche erano invece peggiorate nel tempo;
- che il padre non versava con regolarità il mantenimento per i figli, talvolta lo corrispondeva solo in maniera parziale e non corrispondeva la sua quota di spese straordinarie;
- che il ricorrente aveva disatteso il calendario di frequentazione con i figli e si disinteressava della prole e non aveva rapporti con loro;
- che il figlio soffriva di disturbi del linguaggio e comportamentali;
Per_2
- che il ricorrente aveva una nuova relazione sentimentale;
- che in data 26.03.21 il aveva distaccato l'utenza elettrica Pt_1 dell'abitazione coniugale;
- che la resistente aveva proceduto in via esecutiva nei confronti del ricorrente per le spese straordinarie dei figli mai corrisposte;
- che in data 22.02.21 la veva sporto una querela nei confronti del CP_1 ricorrente per le aggressioni verbali e fisiche subite;
- che il ricorrente era stato rinviato a giudizio per l'inosservanza degli obblighi economici di mantenimento a favore dei figli di cui all'art. 570 bis c.p.;
- che il aveva interrotto il pagamento della quota parte del 50% del Pt_1 mutuo della casa coniugale a lei assegnata e dove viveva con i figli;
- che era stata costretta a interrompere il pagamento della sua quota parte del mutuo per privilegiare le crescenti necessità economiche dei figli.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli per l'inidoneità genitoriale del padre, un mantenimento a carico del ricorrente per i quattro figli di euro 900,00 mensili, e l'ordine di 4
pagamento diretto al datore di lavoro delle somme dovute dal . Pt_1
All'udienza presidenziale del 07.06.2022 comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, fatte salve le statuizioni economiche della separazione come vigenti, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali, gli incontri protetti del padre con i figli e rinviava la causa per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti depositavano le memorie integrative e all'udienza del 04.11.2022 i difensori richiedevano l'emissione di una sentenza parziale e il Giudice istruttore, preso atto, riservava la causa in decisione sullo status, assegnando termine per deposito di note e documenti, per poi rimettere la causa sul ruolo per la discussione in merito alle richieste delle parti di modifica dell'ordinanza presidenziale e di ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.
In data 07.12.2022 veniva pubblicata sentenza parziale n. 1255/2022 con cui veniva dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore.
Con ordinanza emessa in data 07.06.2023 il Giudice, lette le note delle parti, nonché la relazione dei Servizi sociali e la documentazione ulteriore acquisita, disponeva ordine di pagamento diretto in capo al datore di lavoro del a Pt_1 favore della per le somme dovute a titolo di mantenimento per i figli, CP_1
Per_ incontri liberi del padre con i figli con eccezione della figlia da svolgersi in forma protetta e sotto il monitoraggio dei Sevizi Sociali, CTU finalizzata ad accertare le capacità genitoriali delle parti e lo stato psicologico dei figli, il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di
TE (RM) e, ammonite le parti al rispetto delle disposizioni previdenziali, rinviava la causa a successiva udienza per l'esame della consulenza depositata.
Con decreto del 12.09.2023 il Giudice invitava le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e le ammoniva altresì a collaborare con il CTU ai fini dello svolgimento delle operazioni peritali a tutela dei figli minori.
In data 21.09.2023 veniva acquisita nota di aggiornamento dei Servizi Sociali ed evidenziata l'elevata conflittualità esistente tra le parti ed il rifiuto del figlio a incontrare la figura paterna. Per_2
Con nota del 18.12.2023 veniva depositata dal ricorrente la lettera di 5
risoluzione del proprio contratto di lavoro, nonché il decreto di citazione a giudizio nei confronti della per appropriazione indebita della quota parte CP_1 dell'assegno unico erogato dall'INPS.
In data 20.12.2023 i Sevizi Sociali di TE (RM) depositavano relazione aggiornata sul monitoraggio del nucleo familiare evidenziando la conflittualità tuttora in corso tra le parti e relazionando sul percorso scolastico dei minori.
Veniva disposta la riunione al giudizio principale del sub-procedimento iscritto su ricorso del ricorrente con cui era stata richiesta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Il Giudice, all'udienza del 23.02.24, dato atto del deposito in data 02.02.24 della CTU e delle istanze delle parti di modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva, all'esito della discussione dei difensori, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, rigettava la richiesta di revoca dell'obbligo paterno al mantenimento dei figli, nonché di attribuzione di detto obbligo ai nonni paterni in quanto ritenuto mancante dei presupposti di legge e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale ed i Servizi sociali alla trasmissione di nuova relazione di aggiornamento.
In data 14.01.25 veniva acquista la relazione dei Servizi Sociali in cui si dava atto che il padre non incontrava più i figli per volontà dagli stessi, che il si Pt_1 era presentato a soli due incontri per il percorso di sostegno alla genitorialità e dei figli si occupava in via esclusiva la madre.
All'udienza cartolare del 31.01.25, il Giudice lette le note depositate dai procuratori e contenenti la precisazione delle conclusioni, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 31.03.25 il procuratore di parte ricorrente depositava la comparsa conclusionale con la quale insisteva nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Riguardo alle domande accessorie occorre evidenziare quanto segue 6
Sulla domanda di affidamento e collocamento dei figli minori
La parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei quattro minori ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna, mentre la resistente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre come disposto dal Giudice istruttore con ordinanza emessa all'udienza del
23.02.2024.
Il Collegio ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti provvisori in materia di affidamento e collocamento assunti in corso di causa ed in particolare l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre che ha dimostrato adeguata capacità di accudimento ed al fine di evitare il rischio di paralisi o ritardi decisionali, anche in considerazione delle patologie da cui sono affetti i figli e Per_2 Per_4
e delle terapie che gli stessi stanno svolgendo, psicologica e logopedica e Per_2 psicomotoria e logopedica presso il Centro La nuova Crisalide sito in Per_4
Ladispoli.
A tale riguardo, occorre richiamare le conclusioni del CTU dott.ssa la quale ha evidenziato nell'elaborato peritale depositato il 02.02.24 Persona_5 quanto segue: “La delicata e complessa vicenda familiare osservata si presenta caratterizzata da notevoli criticità e disfunzionalità, che investono le dinamiche relazionali intercorrenti in modo significativo, alimentando un contenzioso mai sopito e allo stato attuale con indicatori di trattamento e risoluzione sfavorevoli. Emergono problematiche di ordine economico, attriti e frizioni trascorse tra la sig.ra e la compagna del sig. , riproposte in sede di CTU e oggetto CP_1 Pt_1 di materia penale, i turni lavorativi del padre che non consentono continuità di frequentazione con
i figli, assoluta mancanza di comunicazione civile e rispettosa nella coppia genitoriale. Nell'ultimo incontro peritale (01.12.2023) si viene anche a conoscenza del licenziamento del sig. . La Pt_1 nota istanza interlocutoria promossa dal CTU sembrava aver agito in senso positivo sulla consapevolizzazione delle reali e importanti problematiche rivestenti la gestione dei minori, i genitori hanno altresì prestato il consenso all'intervento di Sostegno alla genitorialità (Il CTU e la Dott.ssa si sono adoperate notevolmente in tal senso). Si assiste però di nuovo a un inasprimento Per_6 della relazione conflittuale in seguito alla denuncia promossa dalla resistente verso la compagna del ricorrente, al licenziamento del sig. e all'improvvisa interruzione dei contatti telefonici e di Pt_1 frequentazione fra il padre e le gemelline. Dato familiare più preoccupante è quello relativo ai Per_ minori: non ha nessuna intenzione di avere contatti con il padre, dapprima Per_2
Per_ disponibile ora si mostra rifiutante, e hanno incontrato il padre saltuariamente. Per_3
Per_ Devesi anche evidenziare che come il fratello presenta disturbi del neurosviluppo, Per_2 7
da certificazioni prodotte dalla madre durante la CTU, che richiedono approfondimento clinico e terapie tempestivamente attivate dalla sig.ra La madre è il solo genitore al momento che CP_1 con impegno e dedizione provvede all'accudimento e alla gestione dei quattro minori, che presentano per età e per difficoltà evolutive, distinte esigenze e bisogni da soddisfare, coadiuvata dai genitori per Per_ organizzare al meglio ogni compito ed incombenza quotidiani. non ha mai perdonato al padre il prolungato periodo dell'allontanamento, sviluppando in seguito anche un sentimento di gelosia verso la compagna e la di lei figlia, che il sig. non è stato in grado di accogliere e Pt_1 gestire come dovuto, nonostante il forte e solido legame espresso da sempre nel rapporto padre figlia.
Il CTU e la Dott.ssa hanno vivamente invitato il ricorrente a limitare/escludere la presenza Per_6 della compagna, vista anche l'alta conflittualità, nel rapporto con i figli, almeno negli spazi riservati ai loro incontri. presenta delle scuse poco plausibili per non voler più incontrare il padre, Per_2 appare allineato alla posizione della sorella, in una dinamica improntata al senso di lealtà. Sembra essere stata smarrita la centralità genitoriale a favore di una rappresaglia afinalistica ritmata con denunce e accuse, trascorse e attuali, con l'ineluttabile esito di un sistema familiare scisso in tutte le relazioni intercorrenti”. E ancora il CTU evidenzia che: “Le competenze genitoriali materne possono essere ritenute più che idonee a soddisfare le esigenze di accudimento materiale, educativo, affettivo e di salute dei figli minori, valorizzando l'impegno e la valida partecipazione da parte della sig.ra per una sana ed armonica crescita della prole” ... “I minori mostrano una CP_1 qualità di attaccamento sicuro nei confronti della madre, alla quale riconoscono vicinanza fisica ed affettiva, sostengo e cure adeguate. Nei confronti della figura paterna vi è netto rifiuto da parte di Per_
(anche con la modalità degli incontri protetti) a qualsiasi forma di contatto, come sta avvenendo anche per . Le gemelline, anche se con discontinuità, incontrano volentieri il Per_2 padre.
A seguito del deposito della consulenza, su proposta della dott.ssa Per_5
è stato disposto il monitoraggio da parte dei Servizi sociali del comune di
[...]
TE per dodici mesi con deposito di relazioni di aggiornamenti trimestrali al fine di accertare l'andamento dei percorsi disposto in sede di CTU e degli incontri del padre con i figli.
Il Collegio osserva che i Servizi Sociali di TE (RM) nelle relazioni depositate nel corso del giudizio in data 30.01.2023 del 21.09.2023 e del 20.12.2023 hanno evidenziato che il padre ha dimostrato scarso interesse ed impegno alla ripresa della frequentazione con i figli che è stata sospesa dal mese di novembre
2023 anche a seguito di un intervento patito dal ricorrente.
In particolare, nella nota di aggiornamento depositata il 20.12.2023, gli 8
assistenti sociali del comune di TE (RM) hanno rappresentato che la situazione del nucleo familiare non ha subito modifiche significative nel corso del tempo, che la figura paterna risulta totalmente assente nella vita dei figli e hanno sconsigliato la ripresa degli incontri dei figli con il genitore per non arrecare turbamento al benessere psico fisico dei bambini.
Il Collegio ritiene di potere e dovere condividere le conclusioni della CTU,
- tenuto conto che dal monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del comune di
TE (RM) non sono risultati miglioramenti nella comunicazione tra le parti e nella relazione padre figli- in quanto fondate su accertamenti completi ed esaustivi, sorrette da argomentazioni logiche e coerenti anche con riferimento alla più autorevole letteratura in argomento, esenti da vizi oltre che non specificamente contraddette dalle parti.
Occorre, inoltre, rilevare che già all'udienza del 23.02.2024 il Giudice istruttore ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre in considerazione del disinteresse materiale e scarso impegno e costanza dimostrati dal padre nella frequentazione dei figli e che, in merito al regime da adottare in via definitiva, aveva riservato la decisione all'esito del monitoraggio per un periodo di dodici mesi, come suggerito dalla dott.ssa Per_5
Tuttavia, come detto, all'esito del monitoraggio, non è risultato un miglioramento nella situazione di conflittualità tra le parti che tuttora manifestano difficoltà di dialogo che si ripercuotono negativamente sulla condizione dei figli.
In merito alla frequentazione padre figli il Collegio deve prendere atto che dal mese di novembre 2023 il padre ha smesso di vedere e tenere con sé i minori ed anche di telefonare loro e che dunque gli incontri potranno essere ripresi esclusivamente se il resistente mostrerà serenità di approccio e seguirà le opportune indicazioni del servizio sociale e sempre nel rispetto del benessere psicofisico dei Per_ figli ed in forma protetta per la figlia minore e per il figlio . Per_2
Sull'assegnazione della casa coniugale
La resistente ha dedotto che nel 2024 ha lasciato la casa coniugale sita in
TE (RM) alla via Fosso di Centocorvi n°72/B all'esito di espropriazione immobiliare avviata dalla banca per il mancato pagamento dei ratei del mutuo e che da allora conduce in locazione un'abitazione presso il “condominio villaggio Tyrsenia” in
TE (RM) alla via Alfredo Sagripanti n. 52 per il quale corrisponde un canone 9
di locazione di euro 500,00 al mese, oltre spese.
Non sussistono, pertanto, allo stato i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria dei figli poiché la stessa non è più nel godimento e nella disponibilità del bene, per quanto sopra esposto.
Sul mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni il difensore del ricorrente ha richiesto di porre a carico del un assegno di mantenimento per i figli minori Pt_1 di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie mentre i difensore della resistente ha richiesto un aumento del mantenimento per i figli ad euro 900,00 mensili fermo restando le spese straordinarie in quote eguali tra i genitori e la condanna del ricorrente al pagamento della somma, liquida ed esigibile di euro
3.303,79 come da documentazione analiticamente depositata in atti per spese straordinarie non rimborsate alla resistente.
In sede di udienza presidenziale il aveva dichiarato di percepire uno Pt_1 stipendio di euro 1.500,00 e di pagare un canone di affitto di euro 375,00 mensili mentre la aveva dichiarato di guadagnare con contratto part time euro CP_1
1.000,00 mensili e di corrispondere una rata di euro 248,00 per un finanziamento per acquisto di autovettura. Entrambe le parti erano proprietarie al 50% della casa familiare che, come detto, è stata oggetto di espropriazione da parte della banca presso cui era stato aperto il mutuo non corrisposto dalle parti.
In data 23 febbraio 2024 è stato emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione reddituale delle parti che tuttavia è stato eseguito esclusivamente dalla mentre il non ha depositato la documentazione nei termini CP_1 Pt_1 assegnato, dovendo ritenersi che abbia inteso occultare la propria condizione reddituale non consentendone la ricostruzione e dovendo pertanto applicarsi nei suoi confronti le presunzioni di cui all'art. 118 c.p.c.
La resistente ha dedotto che il ha più volte versato in modo saltuario Pt_1
e parziale le somme dovute per il mantenimento dei figli e che questi è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 570 c.p.c.
Il Tribunale osserva inoltre che la perdita del lavoro da parte del ricorrente
- licenziato dal datore di lavoro il 15.11.2023 - non giustifica il venire meno del suo obbligo al mantenimento della prole. 10
Tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, il quale ha dedotto di svolgere al momento solo lavori occasionali, circostanza tuttavia non adeguatamente documentata, il Collegio reputa che debba essere rigetta la domanda di aumento al mantenimento dei figli a euro 900,00 al mese avanzata dalla resistente e che vada invece confermato l'importo nella misura minimale di euro 150,00 per ciascun figlio (600,00 euro complessivi) con decorrenza dalla emissione della sentenza di separazione somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, con ripartizione tra le parti delle spese straordinarie della prole al 50% ciascuno secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
Sulle spese straordinarie maturate e non corrisposte dal ricorrente
La domanda della resistente di condanna al pagamento pro quota per spese straordinarie dei figli non corrisposte dal ricorrente non può essere accolta in quanto la parte creditrice potrà eventualmente agire in via esecutiva per fare valere le proprie pretese patrimoniali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in ragione dello scaglione di riferimento per valore indeterminabile bassa complessità, della durata del procedimento e delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale ai valori tra i minimi ed i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 997/2022 R.G.A.C., vista la sentenza parziale emessa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
Per_ dispone l'affidamento esclusivo di figli minori , , e Per_2 Per_3 alla madre;
le decisioni di interesse per i figli e relative all'istruzione, Per_4 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno dunque assunte esclusivamente dalla madre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. dispone il non luogo a provvedere sull'assegnazione alla madre della casa coniugale sita in TE (RM) alla via Fosso di Centocorvi n°72/B per i motivi 11
sopra esposti;
prende atto della sospensione della frequentazione tra il padre di Pt_1
Pt_
ed i figli e dispone che la frequentazione possa riprendere, nel rispetto della Per_ volontà e della condizione psicologica dei minori, per i figli e solo Per_2 in via protetta presso il Servizio sociale del Comune di TE, al quale è affidato il mandato di riavviare la frequentazione in forma protetta solo su istanza del resistente e dopo aver verificato la positività dell'approccio paterno ed in forma libera per le figlie e Per_3 Per_4
dispone che corrisponda alla madre Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli minori
[...] la somma mensile di euro 600,00 (euro 150,00 ciascuno) con decorrenza dalla emissione della sentenza di separazione da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
revoca con decorrenza dal mese di novembre 2023 il pagamento diretto del datore di lavoro del delle somme dovute alla a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli per l'intervenuta cessazione del rapporto di impiego;
pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e 12
vacanze senza i genitori;
rigetta l'ulteriore domanda di parte resistente di condanna alla restituzione delle spese straordinarie sostenute, per le ragioni esposte in parte motiva;
dispone il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare a carico dei
Servizi sociali competenti, che dovranno segnalare tempestivamente al Tribunale eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
dispone in via definitiva che le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, siano ripartite al 50% tra le parti;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite Parte_1 alla parte resistente che si liquidano in euro 5.400,00 oltre Controparte_1 rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 ottobre 2025
Si comunichi ai difensori delle parti ed alla CTU dott.ssa Persona_5
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso