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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lodi, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
09:10 in composizione monocratica:
CRIVELLI ALBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tavazzano Con Villavesco - Piazzale 24 Novembre 1 26838 Tavazzano Con Villavesco LO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 161 IMU 2020
- sul ricorso n. 123/2025 depositato il 28/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tavazzano Con Villavesco - Piazzale 24 Novembre 1 26838 Tavazzano Con Villavesco LO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7 IMU 2022
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tavazzano Con Villavesco - Piazzale 24 Novembre 1 26838 Tavazzano Con Villavesco LO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 255 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso – avverso l'avviso di accertamento n.161 notificato in data 21 aprile 2023 dal Comune di Tavazzano con Villavesco, notificava alla società Ricorrente_1 S.r.l. per imposta municipale propria, riferita all'anno 2020, per € 1.825,00, di cui € 1.376,00 a titolo di differenza di imposta IMU non versata,
€ 412,80 a titolo di sanzione per omesso versamento, € 30,00 a titolo di interessi e € 5,88 per spese di notifica – a fronte della determinazione del valore del bene la società Ricorrente_1 s.r.l. eccepiva 1) carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato che ne determinerebbe l'illegittimità. In particolare, si deduceva che l'atto impugnato faceva riferimento a una delibera contenente valori fissi (quindi non rapportati al concreto terreno oggetto di imposizione) e peraltro riferiti ad epoca ben diversa (2013). 2) infondatezza del valore attribuito dal Comune di Tavazzano con Villavesco alle aree edificabili accertate.
Per ovviare all'incongruità delle valutazioni del Comune, riferite appunto all'anno 2013, la parte si è dotata di una perizia del 2022 riferita ai valori del 2019, ritraendone, a fronte dei medesimi criteri utilizzati dal comune, un valore ben inferiore che dimostrerebbe dunque l'infondatezza delle indicazioni contenute nell'atto impugnato in ordine al valore.
Analoghe controversie sono state proposte con riguardo alle annualità 2021 (€ 1600 per differenza d'imposta; € 480 per sanzioni, € 147,31 per interessi, oltre € 5,88 per spese di notifica) e 2022 (€ 1767 per differenza d'imposta; € 530,10 per sanzioni, € 141,44 per interessi, oltre € 5,88 per spese di notifica) con separati ricorsi, poi riuniti alla presente causa.
In esito all'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, riservandosi il collegio termine per il relativo deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In riferimento al primo motivo (difetto di motivazione del provvedimento, lo stesso è infondato.
1.1.Con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27/02/2013, i cui estremi la stessa parte ricorrente dà atto essere contenuti nell'avviso di accertamento, vennero aggiornati i valori delle aree edificabili ai fini del calcolo dell'IMU. E' poi rimasto incontestato che la società Ricorrente_1 Srl aveva ricevuto analoghi avvisi di accertamento, emessi sulle stesse basi (cfr. i doc. prodotti dal comune resistente), riferiti alle annualità di imposta precedenti 2016, 2017 e 2018, poi integralmente pagati dalla società Ricorrente_1 altresì che l'avviso di accertamento contestato contiene un prospetto degli immobili riportato a pagina 2, con i dati catastali dati catastali necessari alla loro corretta identificazione e i valori imponibili
(€ 16.600,00 e € 346.050,00) utilizzati ai fini della determinazione dell'imposta IMU dovuta su dette aree edificabili.
Va in ogni caso notato che la motivazione del provvedimento impositivo è strumentale alle facoltà di difesa della parte, che neppure si deduce essere state scalfite nella specie, per cui anche per tal verso si mostra l'infondatezza del presente motivo.
2. In riferimento al secondo motivo (incongruità del valore venate determinato dall'ente), anche lo stesso
è infondato.
2.1. In base agli strumenti urbanistici generali le aree in questione sono edificabili e tanto determina la sottoposizione delle stesse alla tassazione sulla base del valore venale, come del resto presupposto dagli stessi calcoli effettuati dalla parte ricorrente.
Le aree di proprietà della società Ricorrente_1 S.r.l. si collocano tutte all'interno del Piano del Governo del Territorio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 19.11.2009, i cui parametri urbanistici sono mutati a seguito dell'approvazione della variante 1 al PGT approvata con delibera del Consiglio
Comunale n. 44 del 22/10/2012. L'Amministrazione ha valorizzato i terreni in questione rispettivamente in
€ 200 al metro quadrato e in € 150,00 al metro quadrato per i dati catastali.
Ora non solo la parte ricorrente non ha mai contestato la delibera con riferimento alle annualità già pagate e per le quali l'imposta venne determinata con gli stessi parametri, ma soprattutto non ha provveduto alla dichiarazione IMU alle scadenze normativamente previste, al fine di comunicare il minor valore sulla base del quale intendeva pagare l'imposta, da considerarsi come ipotesi di variazione oggettiva della base imponibile, come previsto dall'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, venendo così meno ad una condizione indispensabile affinché si potesse riconsiderare il valore venale applicabile, fermo restando che in assenza della dichiarazione si deve ritenere che il contribuente abbia inteso adeguarsi al valore venale determinato dall'amministrazione.
3. In definitiva il ricorso merita integrale rigetto, con aggravio di spese in capo alla parte ricorrente, da determinarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti proposti dalla società Ricorrente_1 e la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in via equitativa in € 1200,00 oltre acessori
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
09:10 in composizione monocratica:
CRIVELLI ALBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tavazzano Con Villavesco - Piazzale 24 Novembre 1 26838 Tavazzano Con Villavesco LO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 161 IMU 2020
- sul ricorso n. 123/2025 depositato il 28/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tavazzano Con Villavesco - Piazzale 24 Novembre 1 26838 Tavazzano Con Villavesco LO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7 IMU 2022
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tavazzano Con Villavesco - Piazzale 24 Novembre 1 26838 Tavazzano Con Villavesco LO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 255 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso – avverso l'avviso di accertamento n.161 notificato in data 21 aprile 2023 dal Comune di Tavazzano con Villavesco, notificava alla società Ricorrente_1 S.r.l. per imposta municipale propria, riferita all'anno 2020, per € 1.825,00, di cui € 1.376,00 a titolo di differenza di imposta IMU non versata,
€ 412,80 a titolo di sanzione per omesso versamento, € 30,00 a titolo di interessi e € 5,88 per spese di notifica – a fronte della determinazione del valore del bene la società Ricorrente_1 s.r.l. eccepiva 1) carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato che ne determinerebbe l'illegittimità. In particolare, si deduceva che l'atto impugnato faceva riferimento a una delibera contenente valori fissi (quindi non rapportati al concreto terreno oggetto di imposizione) e peraltro riferiti ad epoca ben diversa (2013). 2) infondatezza del valore attribuito dal Comune di Tavazzano con Villavesco alle aree edificabili accertate.
Per ovviare all'incongruità delle valutazioni del Comune, riferite appunto all'anno 2013, la parte si è dotata di una perizia del 2022 riferita ai valori del 2019, ritraendone, a fronte dei medesimi criteri utilizzati dal comune, un valore ben inferiore che dimostrerebbe dunque l'infondatezza delle indicazioni contenute nell'atto impugnato in ordine al valore.
Analoghe controversie sono state proposte con riguardo alle annualità 2021 (€ 1600 per differenza d'imposta; € 480 per sanzioni, € 147,31 per interessi, oltre € 5,88 per spese di notifica) e 2022 (€ 1767 per differenza d'imposta; € 530,10 per sanzioni, € 141,44 per interessi, oltre € 5,88 per spese di notifica) con separati ricorsi, poi riuniti alla presente causa.
In esito all'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, riservandosi il collegio termine per il relativo deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In riferimento al primo motivo (difetto di motivazione del provvedimento, lo stesso è infondato.
1.1.Con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27/02/2013, i cui estremi la stessa parte ricorrente dà atto essere contenuti nell'avviso di accertamento, vennero aggiornati i valori delle aree edificabili ai fini del calcolo dell'IMU. E' poi rimasto incontestato che la società Ricorrente_1 Srl aveva ricevuto analoghi avvisi di accertamento, emessi sulle stesse basi (cfr. i doc. prodotti dal comune resistente), riferiti alle annualità di imposta precedenti 2016, 2017 e 2018, poi integralmente pagati dalla società Ricorrente_1 altresì che l'avviso di accertamento contestato contiene un prospetto degli immobili riportato a pagina 2, con i dati catastali dati catastali necessari alla loro corretta identificazione e i valori imponibili
(€ 16.600,00 e € 346.050,00) utilizzati ai fini della determinazione dell'imposta IMU dovuta su dette aree edificabili.
Va in ogni caso notato che la motivazione del provvedimento impositivo è strumentale alle facoltà di difesa della parte, che neppure si deduce essere state scalfite nella specie, per cui anche per tal verso si mostra l'infondatezza del presente motivo.
2. In riferimento al secondo motivo (incongruità del valore venate determinato dall'ente), anche lo stesso
è infondato.
2.1. In base agli strumenti urbanistici generali le aree in questione sono edificabili e tanto determina la sottoposizione delle stesse alla tassazione sulla base del valore venale, come del resto presupposto dagli stessi calcoli effettuati dalla parte ricorrente.
Le aree di proprietà della società Ricorrente_1 S.r.l. si collocano tutte all'interno del Piano del Governo del Territorio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 19.11.2009, i cui parametri urbanistici sono mutati a seguito dell'approvazione della variante 1 al PGT approvata con delibera del Consiglio
Comunale n. 44 del 22/10/2012. L'Amministrazione ha valorizzato i terreni in questione rispettivamente in
€ 200 al metro quadrato e in € 150,00 al metro quadrato per i dati catastali.
Ora non solo la parte ricorrente non ha mai contestato la delibera con riferimento alle annualità già pagate e per le quali l'imposta venne determinata con gli stessi parametri, ma soprattutto non ha provveduto alla dichiarazione IMU alle scadenze normativamente previste, al fine di comunicare il minor valore sulla base del quale intendeva pagare l'imposta, da considerarsi come ipotesi di variazione oggettiva della base imponibile, come previsto dall'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, venendo così meno ad una condizione indispensabile affinché si potesse riconsiderare il valore venale applicabile, fermo restando che in assenza della dichiarazione si deve ritenere che il contribuente abbia inteso adeguarsi al valore venale determinato dall'amministrazione.
3. In definitiva il ricorso merita integrale rigetto, con aggravio di spese in capo alla parte ricorrente, da determinarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti proposti dalla società Ricorrente_1 e la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in via equitativa in € 1200,00 oltre acessori