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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MORLINI GIANLUIGI, Presidente
IO AN, Relatore
BOTTI ANTONIO, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THNCR3L00026 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 05/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THNCR3L00028 IRES-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THNCR3L00029 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. Ricorrente_1 S.r.l. è una società operante nel settore del controllo, della revisione, della manutenzione e dei servizi di collaudo e certificazione di materiali, attrezzature ed impianti industriali. L'attività si concentra specificamente sui controlli non distruttivi (NDT - Non Destructive
Testing) con ultrasuoni automatici, semi-automatici e manuali, utilizzando sia tecnologie commerciali che applicazioni sviluppate dal proprio laboratorio di ricerca. Dal 2015 al 2019, la società espone di aver sostenuto costi per attività di ricerca e sviluppo finalizzate al miglioramento delle tecnologie di ispezione per garantire maggiore precisione, affidabilità e conformità agli standard internazionali, sviluppando tre progetti specifici:
Progetto 1 (2015-2017): sviluppo di procedure innovative per certificazioni nazionali e internazionali di controlli ispettivi su saldature di tubazioni ad alta pressione;
Progetto 2 (2017-2018): sviluppo di procedure per ispezioni su acciai al carbonio e materiali esotici;
Progetto 3 (2018-2019): sviluppo di procedure per ispezioni su acciai austenitici di alti spessori.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Piacenza nel giugno 2021 avviava un controllo sui crediti d'imposta per ricerca e sviluppo compensati dalla società negli anni 2018-2020 per complessivi € 368.917; in esito all'istruttoria svolta rilevava le seguenti criticità: i) carenze documentali: fatture per ricerca con descrizioni generiche e prive di riferimenti ai progetti;
mancanza di contratti completi con i commissionari e relazioni tecniche esaustive;
anomalie nei rapporti con fornitori esteri (contratti identici, stesso domicilio fiscale, errori lessicali identici); assenza di report dettagliati per distinguere l'attività di ricerca da quella ordinaria;
ii) Carenze sostanziali: le attività descritte sarebbero riconducibili all'ordinaria attività d'impresa e non a ricerca pre-competitiva; sarebbero svolte su commesse con remunerazione garantita, da cui la mancanza del requisito del rischio di insuccesso tecnico/finanziario; infine, difetto di innovazione risultando utilizzati materiali e tecnologie già note all'azienda. Più in dettaglio, richiamava i criteri vincolanti del Manuale
OCSE di Frascati, sostenendo che le attività svolte dalla contribuente non soddisfano i requisiti di novità (i.
e. deve condurre a risultati nuovi per le imprese e non già diffusi nel settore di riferimento), creatività (i.e. devono emergere concetti o idee innovativi che migliorino qualitativamente il patrimonio di conoscenze specifiche), incertezza (i.e. deve emergere un rischio di impresa specifico, derivante dall'incertezza originaria sul risultato, sui costi necessari, sui tempi di realizzazione), sistematicità (i.e. il risultato non dev'essere ottenuto in modo casuale ma in esito ad un processo produttivo, cioè ad un insieme ordinato di attività pianificate, codificate, verificabili), trasferibilità/riproducibilità (i.e. le nuove conoscenze tecniche devono essere utilizzabili da altri)
L'Ufficio emetteva pertanto tre distinti atti di recupero per i crediti utilizzati in compensazione: per l'anno
2018: € 127.691 (n. THNCR3L00026/2025); per l'anno 2019: € 156.701 (n. THNCR3L00028/2025); per l'anno 2020: € 84.525 (n. THNCR3L00029/2025). Tutti i crediti venivano qualificati come "inesistenti" con applicazione delle relative sanzioni dal 100% al 200%.
I tre distinti ricorsi proposti sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, risultando altresì identiche le questioni di fatto e di diritto trattate e che, per comodità espositiva, saranno trattate nel successivo paragrafo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. I ricorsi riuniti sono fondati e meritevoli di accoglimento. In relazione ai primi due atti impugnati, a parere del Collegio, assume carattere dirimente la loro tardività. La tesi dell'Amministrazione, secondo cui si tratterebbe di credito inesistente - con conseguente applicazione del termine decadenziale di 8 anni anzichè di 5 - non può infatti essere condivisa. Chiarisce la Cassazione che "Per credito “inesistente” deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/1973 e all'articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972. Deve trattarsi, cioè, di un credito non reale, ma creato artificiosamente. Solo per tali recuperi (e non anche per quelli non spettanti) l'atto può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Il termine di decadenza degli otto anni decorre dal momento di utilizzo del credito e non dalla presentazione della dichiarazione" (Cassazione civile sez. trib., 20/02/2023, n.5243).
Nel caso di specie, l'Agenzia contesta varie carenze documentali che tuttavia sono espressamente confutate dalla contribuente: la quale rileva di aver depositato tutta la documentazione disponibile;
di non essere tenuta, ratione temporis, a più analitiche e specifiche relazioni illustrative;
che le discrepanze formali riscontrate (identità di riferimenti soggettivi) possono giustificarsi come mere irregolarità derivanti dal coinvolgimento di controparti e di terze parti estere. Ora, è agevole al riguardo constatare come tali irregolarità formali vengano rilevate e presentate dall'Agenzia come dati fattuali dai quali inferire il dubbio circa l'effettiva attività svolta;
ma a tale livello rimangono. Giuridicamente la loro qualifica è quella, a tutto voler concedere, di indici presuntivi dell'omessa attività; che non appaiono nè gravi nè precisi nè concordanti a fronte delle fonti di prova prodotte ex adverso, la cui idoneità a dimostrare l'effettiva attività svolta, e nei suoi esatti modi e termini, non appare scalfita. Ci sono i progetti, ci sono le attestazioni ed asseverazioni, ci sono le relazioni tecniche: la contestazione appare non specifica nè efficace. Ne discende che, anche alla luce del tenore delle argomentazioni nel loro complesso spese dall'Amministrazione, non si discute di un credito creato artificiosamente (es. per fatture su operazioni inesistenti: lì, tradizionalmente, le censure sono qualitativamente ben più incisive) bensì di un credito di imposta conseguente ad una attività di ricerca scientifica giudicata ex post dall'Amministrazione come inidonea a determinare quel beneficio;
dunque di una attività effettivamente svolta e contestata nel merito e nella sua consistenza. Ne consegue che il credito può, al più, ritenersi contestato nel merito, e cioè non già inesistente a priori, bensì considerato "credito non spettante" ex post, alla luce delle verifiche e delle valutazioni sull'attività da cui deriverebbe. Ad essere contestata è, in altri termini, non l'esistenza del fatto costitutivo (attività di ricerca), bensì la sua qualità e cioè la sua rispondenza a quegli standard valutativi che la connotano come innovativa, e il cui disconoscimento significa non già che essa giammai sia stata compiuta (e sia dunque artificiosa e meramente apparente), bensì sia stata compiuta inutilmente (non dando luogo a quel beneficio fiscale). Tanto per esser chiari, la vicenda ricorda molto da vicino il concetto civilistico di credito sottoposto a condizione meramente potestativa, poiché il riconoscimento del credito di imposta appare collegato "non già ad una ponderata valutazione di seri o apprezzabili motivi [...] ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio [dell'obbligato, n.d. r.], così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio." (cfr. sul punto Cassazione civile sez. I, 28/07/2023, n.23028); un disconoscimento, dunque, "suis viribus pollens".
Ne deriva che, quanto al credito utilizzato nell'anno 2018 (contenzioso 104/2025), il termine decadenziale era necessariamente quinquennale (per credito "non spettante") e veniva a scadere il 31.12.2023; laddove l'atto impugnato è stato notificato il 28 marzo 2025; quanto al credito utilizzato nell'anno 2019 (contenzioso
105/2025), il termine decadenziale veniva a scadere il 31.12.2024; laddove l'atto impugnato è stato notificato il 28 marzo 2025.
3. L'unico atto in terminis è dunque quello di recupero per il credito utilizzato nell'anno 2020. Anche quest'atto, tuttavia, non resiste al vaglio giurisdizionale, risultando l'accertamento erariale viziato nel merito sotto un duplice profilo. In primo luogo per l'erroneità del richiamo ai principi del c.d. Manuale di Frascati, recepiti solo con la L. n. 160/2019 (efficace dal 2020), e dunque inapplicabili ratione temporis per investimenti risalenti al quinquennio 2015-2019. In secondo luogo, in ordine alle contestazioni circa le caratteristiche della attività di ricerca svolta, non sfugge come le stesse poggino su argomentazioni meramente assertive e non in grado di contrastare efficacemente la valutazione, questa sì tecnica, della perizia di parte in atti.
Ne discende, anche sotto tale diverso percorso argomentativo, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto,
l'annullamento dell'atto impugnato. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla gli atti impugnati;
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 12.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MORLINI GIANLUIGI, Presidente
IO AN, Relatore
BOTTI ANTONIO, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THNCR3L00026 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 05/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THNCR3L00028 IRES-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THNCR3L00029 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. Ricorrente_1 S.r.l. è una società operante nel settore del controllo, della revisione, della manutenzione e dei servizi di collaudo e certificazione di materiali, attrezzature ed impianti industriali. L'attività si concentra specificamente sui controlli non distruttivi (NDT - Non Destructive
Testing) con ultrasuoni automatici, semi-automatici e manuali, utilizzando sia tecnologie commerciali che applicazioni sviluppate dal proprio laboratorio di ricerca. Dal 2015 al 2019, la società espone di aver sostenuto costi per attività di ricerca e sviluppo finalizzate al miglioramento delle tecnologie di ispezione per garantire maggiore precisione, affidabilità e conformità agli standard internazionali, sviluppando tre progetti specifici:
Progetto 1 (2015-2017): sviluppo di procedure innovative per certificazioni nazionali e internazionali di controlli ispettivi su saldature di tubazioni ad alta pressione;
Progetto 2 (2017-2018): sviluppo di procedure per ispezioni su acciai al carbonio e materiali esotici;
Progetto 3 (2018-2019): sviluppo di procedure per ispezioni su acciai austenitici di alti spessori.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Piacenza nel giugno 2021 avviava un controllo sui crediti d'imposta per ricerca e sviluppo compensati dalla società negli anni 2018-2020 per complessivi € 368.917; in esito all'istruttoria svolta rilevava le seguenti criticità: i) carenze documentali: fatture per ricerca con descrizioni generiche e prive di riferimenti ai progetti;
mancanza di contratti completi con i commissionari e relazioni tecniche esaustive;
anomalie nei rapporti con fornitori esteri (contratti identici, stesso domicilio fiscale, errori lessicali identici); assenza di report dettagliati per distinguere l'attività di ricerca da quella ordinaria;
ii) Carenze sostanziali: le attività descritte sarebbero riconducibili all'ordinaria attività d'impresa e non a ricerca pre-competitiva; sarebbero svolte su commesse con remunerazione garantita, da cui la mancanza del requisito del rischio di insuccesso tecnico/finanziario; infine, difetto di innovazione risultando utilizzati materiali e tecnologie già note all'azienda. Più in dettaglio, richiamava i criteri vincolanti del Manuale
OCSE di Frascati, sostenendo che le attività svolte dalla contribuente non soddisfano i requisiti di novità (i.
e. deve condurre a risultati nuovi per le imprese e non già diffusi nel settore di riferimento), creatività (i.e. devono emergere concetti o idee innovativi che migliorino qualitativamente il patrimonio di conoscenze specifiche), incertezza (i.e. deve emergere un rischio di impresa specifico, derivante dall'incertezza originaria sul risultato, sui costi necessari, sui tempi di realizzazione), sistematicità (i.e. il risultato non dev'essere ottenuto in modo casuale ma in esito ad un processo produttivo, cioè ad un insieme ordinato di attività pianificate, codificate, verificabili), trasferibilità/riproducibilità (i.e. le nuove conoscenze tecniche devono essere utilizzabili da altri)
L'Ufficio emetteva pertanto tre distinti atti di recupero per i crediti utilizzati in compensazione: per l'anno
2018: € 127.691 (n. THNCR3L00026/2025); per l'anno 2019: € 156.701 (n. THNCR3L00028/2025); per l'anno 2020: € 84.525 (n. THNCR3L00029/2025). Tutti i crediti venivano qualificati come "inesistenti" con applicazione delle relative sanzioni dal 100% al 200%.
I tre distinti ricorsi proposti sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, risultando altresì identiche le questioni di fatto e di diritto trattate e che, per comodità espositiva, saranno trattate nel successivo paragrafo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. I ricorsi riuniti sono fondati e meritevoli di accoglimento. In relazione ai primi due atti impugnati, a parere del Collegio, assume carattere dirimente la loro tardività. La tesi dell'Amministrazione, secondo cui si tratterebbe di credito inesistente - con conseguente applicazione del termine decadenziale di 8 anni anzichè di 5 - non può infatti essere condivisa. Chiarisce la Cassazione che "Per credito “inesistente” deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/1973 e all'articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972. Deve trattarsi, cioè, di un credito non reale, ma creato artificiosamente. Solo per tali recuperi (e non anche per quelli non spettanti) l'atto può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Il termine di decadenza degli otto anni decorre dal momento di utilizzo del credito e non dalla presentazione della dichiarazione" (Cassazione civile sez. trib., 20/02/2023, n.5243).
Nel caso di specie, l'Agenzia contesta varie carenze documentali che tuttavia sono espressamente confutate dalla contribuente: la quale rileva di aver depositato tutta la documentazione disponibile;
di non essere tenuta, ratione temporis, a più analitiche e specifiche relazioni illustrative;
che le discrepanze formali riscontrate (identità di riferimenti soggettivi) possono giustificarsi come mere irregolarità derivanti dal coinvolgimento di controparti e di terze parti estere. Ora, è agevole al riguardo constatare come tali irregolarità formali vengano rilevate e presentate dall'Agenzia come dati fattuali dai quali inferire il dubbio circa l'effettiva attività svolta;
ma a tale livello rimangono. Giuridicamente la loro qualifica è quella, a tutto voler concedere, di indici presuntivi dell'omessa attività; che non appaiono nè gravi nè precisi nè concordanti a fronte delle fonti di prova prodotte ex adverso, la cui idoneità a dimostrare l'effettiva attività svolta, e nei suoi esatti modi e termini, non appare scalfita. Ci sono i progetti, ci sono le attestazioni ed asseverazioni, ci sono le relazioni tecniche: la contestazione appare non specifica nè efficace. Ne discende che, anche alla luce del tenore delle argomentazioni nel loro complesso spese dall'Amministrazione, non si discute di un credito creato artificiosamente (es. per fatture su operazioni inesistenti: lì, tradizionalmente, le censure sono qualitativamente ben più incisive) bensì di un credito di imposta conseguente ad una attività di ricerca scientifica giudicata ex post dall'Amministrazione come inidonea a determinare quel beneficio;
dunque di una attività effettivamente svolta e contestata nel merito e nella sua consistenza. Ne consegue che il credito può, al più, ritenersi contestato nel merito, e cioè non già inesistente a priori, bensì considerato "credito non spettante" ex post, alla luce delle verifiche e delle valutazioni sull'attività da cui deriverebbe. Ad essere contestata è, in altri termini, non l'esistenza del fatto costitutivo (attività di ricerca), bensì la sua qualità e cioè la sua rispondenza a quegli standard valutativi che la connotano come innovativa, e il cui disconoscimento significa non già che essa giammai sia stata compiuta (e sia dunque artificiosa e meramente apparente), bensì sia stata compiuta inutilmente (non dando luogo a quel beneficio fiscale). Tanto per esser chiari, la vicenda ricorda molto da vicino il concetto civilistico di credito sottoposto a condizione meramente potestativa, poiché il riconoscimento del credito di imposta appare collegato "non già ad una ponderata valutazione di seri o apprezzabili motivi [...] ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio [dell'obbligato, n.d. r.], così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio." (cfr. sul punto Cassazione civile sez. I, 28/07/2023, n.23028); un disconoscimento, dunque, "suis viribus pollens".
Ne deriva che, quanto al credito utilizzato nell'anno 2018 (contenzioso 104/2025), il termine decadenziale era necessariamente quinquennale (per credito "non spettante") e veniva a scadere il 31.12.2023; laddove l'atto impugnato è stato notificato il 28 marzo 2025; quanto al credito utilizzato nell'anno 2019 (contenzioso
105/2025), il termine decadenziale veniva a scadere il 31.12.2024; laddove l'atto impugnato è stato notificato il 28 marzo 2025.
3. L'unico atto in terminis è dunque quello di recupero per il credito utilizzato nell'anno 2020. Anche quest'atto, tuttavia, non resiste al vaglio giurisdizionale, risultando l'accertamento erariale viziato nel merito sotto un duplice profilo. In primo luogo per l'erroneità del richiamo ai principi del c.d. Manuale di Frascati, recepiti solo con la L. n. 160/2019 (efficace dal 2020), e dunque inapplicabili ratione temporis per investimenti risalenti al quinquennio 2015-2019. In secondo luogo, in ordine alle contestazioni circa le caratteristiche della attività di ricerca svolta, non sfugge come le stesse poggino su argomentazioni meramente assertive e non in grado di contrastare efficacemente la valutazione, questa sì tecnica, della perizia di parte in atti.
Ne discende, anche sotto tale diverso percorso argomentativo, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto,
l'annullamento dell'atto impugnato. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla gli atti impugnati;
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 12.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.